Regime forfettario 2016 o il nuovo Regime dei Minimi

Le regole fiscali che hanno disciplinato il cosiddetto Regime dei Minimi in questi anni, da quando è stato introdotto nella nostra regolamentazione fiscale, sono spesso cambiate (quasi ogni anno):  nuove regole per l’accesso, nuove aliquote, diversi adempimenti, eccetera. Anche il 2016 non si sottrae a questa consuetudine. Pensiamo sia doveroso andare ad analizzare quanto di nuovo e/o di diverso c’è nelle nuove regole. Cominciamo dal nome: ora si chiama Regime forfettario 2016.

Vediamo quali sono le principali novità e differenze per il nuovo regime fiscale agevolato.
Intanto premetto che dal primo gennaio 2016 l’unico regime agevolato a cui si può aderire è il forfetario 2016, rivolto a tutte le persone fisiche che svolgono o iniziano un’attività d’impresa, di arte/professione, in possesso di determinati requisiti.

Quali sono le principali agevolazioni?

  • esclusione dall’applicazione dell’IVA per le operazioni attive e indetraibilità IVA sugli acquisti;
  • non assoggettamento a ritenuta d’acconto sui compensi per i professionisti;
  • soglia massima per spese inerenti lavoratori dipendenti/collaboratori non superiori a €5.000 lordi annui;
  • esclusione dall’applicazione degli studi di settore;
  • esonero dalla tenuta di tutte le scritture contabili, sia ai fini IVA (registri) che reddituali (libro giornale);
  • esclusione dall’applicazione dell’IRAP;
  • determinazione forfetaria del reddito, applicando una percentuale di redditività presunta calcolata in base ad una tabella predisposta;
  • irrilevanza delle spese sostenute nello svolgimento dell’attività;
  • applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 15% a regime, ridotta al 5% nei primi cinque anni di attività.

Come aderire al nuovo regime forfetario

Il nuovo regime forfetario rappresenta il cosiddetto regime naturale che potrà essere applicato da tutte le persone fisiche (imprenditori e professionisti) che rientrino nei requisiti richiesti e non appartengano alle tipologie escluse. Di conseguenza, il nuovo regime potrà essere applicato senza la necessità di effettuare un’opzione specifica o una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. Diventa in automatico il regime elettivo di chi ha le caratteristiche per l’adesione.

Requisiti necessari per l’accesso al regime forfetario

Possono accedere al regime forfetario coloro che:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, rapportati su base annua per attività iniziate in corso d’anno, non superiori a determinati limiti, differenziati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (vedi tabella ministeriale proposta di seguito);
  • hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a €5.000 lordi, per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori;
  • hanno un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non superiore a €20.000;
  • hanno conseguito redditi di lavoro dipendente e assimilati, nell’anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, inferiori alla soglia di €30.000. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulti cessato.

Soggetti esclusi

Il regime non può essere adottato dai seguenti soggetti:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti. Sono invece inclusi i soggetti che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili,  o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate, ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

Come si calcola il reddito di un contribuente forfetario

Veniamo alla parte più delicata, ovvero il calcolo del reddito a cui applicare l’imposta prevista (5% o 15%). Ai fini della determinazione dell’imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva, va applicato ai ricavi/compensi conseguiti il coefficiente di redditività ricavato dalla tabella seguente. Nella tabella sono riportati i limiti di ricavi/compensi e la relativa percentuale di redditività per ogni Codice Attività Ateco.

Gruppo di settoreAttività ATECO 2007Soglia ricavi o compensiRedditività
Industrie alimentari e delle bevande(10 – 11)45.00040%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.950.00040%
Commercio ambulante di altri prodotti47.82 – 47.8930.00054%
Costruzioni e attività immobiliari(41 – 42 – 43) – (68)25.00086%
Intermediari del commercio46.125.00062%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione(55 – 56)50.00040%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie,
di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)30.00078%
Altre attività economiche(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09)
– (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27
– 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52
– 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) –
(90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)30.00067%

La fattura

L’adesione al nuovo regime comporta alcune regole per l’emissione delle fatture. Alle righe di fattura non va applicata IVA, indicando in fattura la seguente norma di non applicabilità.
– Per vendita beni e servizi: “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario.”;
– Per prestazioni professionali che sarebbero soggette a ritenuta di acconto: “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014”.
Se la fattura supera €77,47, sull’originale va opposta marca da bollo da €2.00; sulle altre copie sarebbe opportuno riportare la dicitura: “Imposta di bollo assolta sull’originale”.

Fattura per cessioni intracomunitarie

Il contribuente forfettario italiano che effettua operazioni verso soggetti passivi IVA con residenza in un altro Paese UE tecnicamente non effettua un’operazione intracomunitaria, bensì un’operazione interna senza diritto di rivalsa. In questo caso la dicitura sulla fattura sarà uguale alla precedente, poiché l’operazione è come fosse stata effettuata in Italia. Inoltre il contribuente forfetario non deve presentare il modello Intrastat di beni o servizi.

Fattura per operazioni con l’estero

Il contribuente forfetario in caso di cessioni all’esportazione, deve indicare nella fattura i riferimenti dell’art. 8 del DPR n. 633/1972 e la dicitura “operazione non imponibile” ai sensi dell’art. 21, comma 6, lett. b) del DPR n. 633/1972.

Stefano Gardini

Co-Fondatore e Amministratore di CIR 2000 e della linea di software gestionali Amica.

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7 commenti su “Regime forfettario 2016 o il nuovo Regime dei Minimi”

    cinzia16 Marzo 2016 / Rispondi

    bravi, scritto in modo scorrevole e facile. grazie

    Sara12 Aprile 2016 / Rispondi

    Un soggetto che ha aperto la p.iva nel 2015 e che intende aderire al forfettario 2016, ma detiene una partecipazione in una sas dichiarata fallita a docembre 2015 come socio accomandante., può accedere al regime? Nella circolare dell’agenzia entrate del 4 aprile è scritto che se entro il periodo d’imposta la società si scioglie allora si puo accedere. Ma nel caso prospettato è difficile che la procedura concursuale si condanna in 1 anno. Grazie

      Stefano Gardini13 Aprile 2016 / Rispondi

      A mio avviso, senza certezza di scioglimento, e nel caso la data è assolutamente aleatoria in quanto dipende da curatore e giudice delegato, direi proprio di no.

    Anna8 Settembre 2016 / Rispondi

    Salve,
    Io ho sempre lavorato come dipendente presso Scuole private che ora richiedono p.iva.
    Ho un po di dubbi in quanto non so quale sia piu conveniente… Se il forfettario o dei minimi. Presupponendo che il mio reddito annuo si aggirera intorno ai 22.000 e che lavorero presso altre strutture. Inoltre Che percentuale devo aggiungere al netto/h per avere sempre lo stesso netto con p.iva?
    Grazie mille

      Stefano Gardini9 Settembre 2016 / Rispondi

      Il regime dei minimi non è più operativo (o meglio solo per chi vi ha già aderito) oggi se vuoi devi aderire al forfettario, con le sue regole. Quanto aggiungere al netto è difficile da valutare così, dipende ad esempio dalle spese. Tanto per fare un esempio, se spenderai per fare la dichiarazione 500 euro/anno è una cosa, se ne spenderai 4000 è un’altra.

    cristian27 Febbraio 2018 / Rispondi

    Dottor Gandini buonasera,
    avrei da chiederle alcune cose.
    nel 2014 ho aperto una partita iva come artigiano giardiniere, non ho potuto usufruire del forfettario perchè ero socio in una sas.
    Questa società è stata chiusa nel 2016, siccome il mio fatturato non supera i 20.000 euro posso aderire al forfettario già con il 2017 oppure devo aspettare la chiusura del 2018.
    Nel 2017 ho fatturato con iva, quest’anno non ho ancora fatto fatture.
    Ringrazio e saluto

      Stefano Gardini2 Marzo 2018 / Rispondi

      Avresti potututo farlo anche nel 2017, ma fatturando già da forfettario, cosa che non hai fatto, e quindi non puoi aderire al regime per il 2017. Potrai farlo invece dal 2018.

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