Guida Pratica al Documento di Trasporto (DDT)

Guida Pratica al Documento di Trasporto (DDT)Questo è il secondo articolo della nostra serie dedicata ai principali documenti fiscali. Oggi ci occupiamo del Documento di Trasporto (DDT), chiamato anche Bolla di Trasporto. Nella prima parte vediamo cos’è il DDT, come va compilato e quali sono gli obblighi civilistici e fiscali che comporta. La seconda parte è invece dedicata agli approfondimenti.

Il primo articolo della serie riguardava gli Elementi Base della Fattura. Ricordate di iscrivervi alla Newsletter, così non perderete nemmeno un articolo della serie.

Cos’è il Documento di Trasporto o DDT

Il DPR 472/96 ha introdotto il Documento di Trasporto (DDT) come sostituzione della precedente Bolla di Accompagnamento. Il DDT certifica un trasferimento di merci dal cedente (venditore) al cessionario (acquirente). La consegna avviene presso la sede indicata dal cessionario quale luogo di consegna. Il trasporto può essere effettuato sia dal mittente che dal destinatario, oppure utilizzando un trasportatore che si assume l’incarico della consegna.

Il Documento di Trasporto deve essere emesso prima della consegna diretta o dell’affidamento dei beni al trasportatore, e deve contenere l’indicazione alcuni elementi obbligatori.

Dati Obbligatori nel Documento di Trasporto

Segue l’elenco dei dati obbligatori affinché il Documento di Trasporto sia valido fiscalmente. Come al solito per gli esempi ci serviremo di Amica Fatturazione che tra l’altro ci permette di impostare il modulo di stampa del DDT come più ci aggrada.

  • Generalità complete di Partita IVA del venditore (cedente)
    Documento di Trasporto - Generalità del cedente (venditore)
  • Generalità complete di Partita IVA del cliente (cessionario)
    Documento di Trasporto - Generalità del cliente (cessionario)
  • Numero e data del documento
    Documento di Trasporto - Numero e Data documento
  • Descrizione dei beni o dei servizi oggetto del contratto con il cliente
    Documento di Trasporto - Descrizione dei beni trasportati
  • Quantità dei beni o servizi
    Documento di Trasporto - Quantita dei beni trasportati
  • Riferimento di chi effettua il trasporto (Mittente/Destinatario/Vettore).
    Documento di Trasporto - Vettore incaricato della consegna
    Nel caso del vettore vanno indicati i suoi riferimenti identificativi. Se il trasporto avviene con il passaggio delle merci fra diversi Vettori  è sufficiente indicare sul DDT le generalità dei primo incaricato. Per alcune merci particolari è necessario individuare anche i dati dettagliati del trasportatore come persona fisica con anche il numero di patente.
  • Il numero dei colli ed il loro peso (facoltativi ma consigliati soprattutto con trasporto a mezzo Vettore)
    Documento di Trasporto - Numero e Peso dei Colli trasportati
  • La data in cui le merci lasciano la sede del  Cedente (può essere la data del documento oppure una data diversa)

Nella immagine vediamo un DDT completo:

Documento di Trasporto

In questo caso si è scelto di esporre già i prezzi, i totali del documento e altre informazioni non obbligatorie come la banca di appoggio. Indicare i prezzi  può essere utile, sia come promemoria per il cessionario che per velocizzare la successiva emissione della fattura di vendita (in Amica Fatturazione l’operazione diventa banale), ma non è obbligatorio. Anzi, in molte situazione può essere utile o necessario non esporli.

Aspetti civilistici

Ritengo importante ricordare che i documenti di trasporto non rispondono solo all’adempimento della normativa fiscale ma ricoprono anche necessità di carattere civilistico come ad esempio la tutela e la garanzia per Cedente e Cessionario dell’avvenuta consegna delle merci nonché per una corretta gestione amministrativa. È quindi da valutare caso per caso l’opportunità di certificare con DDT anche operazioni che sarebbero esenti per la legislazione fiscale anche allo scopo di ottenere dalla controparte ricevuta dell’effettiva consegna dei beni.

Dopo la soppressione della Bolla di Accompagnamento, l’introduzione del Documento di Trasporto permette alle imprese di continuare ad emettere la fattura differita (di cui parleremo in un prossimo articolo), che senza documento di trasporto non avrebbe più avuto senso mancando il giustificativo di consegna.

Trasporto di merci non destinate alla vendita

Nel caso in cui si effettuino trasporti di merci non destinate alla vendita (conto lavorazione, riparazione, comodato d’uso, ecc.) è necessario un documento di trasporto con apposita causale che dimostri, ad un eventuale contestazione dell’amministrazione, che non si tratta di una vendita ‘simulata’ ma di una movimentazione di merce legata ad altri fattori e che la merce in oggetto rimane di proprietà del mittente del trasporto. Diversamente l’amministrazione, sulla base dell’ art. 53 del decreto IVA, può applicare la presunzione di cessione (o acquisto nel caso di merci in ingresso) ed ipotizzare una cessione senza fattura.

Riepilogando:

  • il Documento di Trasporto ha una valenza ai fini fiscali per il rispetto della normativa;
  • permette di avvalersi della fatturazione differita;
  • consente di non cadere nelle presunzioni di cui all’art. 53 del D.P.R. 633/72.

Emissione e Conservazione del Documento di Trasporto

Il Documento di Trasporto deve accompagnare i beni durante il trasporto, oppure  essere spedito (anche via fax) entro il giorno stesso dell’inizio del trasporto al cessionario. I DDT relativi ai trasporti con fatturazione differita devono essere conservati fino alla scadenza dei termini per l’accertamento.  Si consiglia di conservarli assieme alla fattura in cui le merci consegnate sono state fatturate.

ApprofondimentoApprofondimento

Nei prossimi paragrafi analizziamo alcuni casi particolari, come quelli in cui si rende necessario rilasciare il DDT anche in relazione all’emissione di altri documenti. Ecco il sommario degli argomenti trattati:

  1. Scontrino Fiscale
  2. Ricevuta Fiscale
  3. Tentata Vendita
  4. Beni in conto lavorazione, riparazione, deposito, ecc.
  5. Agenti di commercio e campionari
  6. I controlli su strada della Guardia di Finanza

Documento di Trasporto e Scontrino Fiscale

Il Documento di Trasporto, se con causale di cessione beni e completo con l’ammontare dei corrispettivi, sostituisce l’emissione dello scontrino fiscale. I commercianti al minuto ed i soggetti assimilati potranno quindi scegliere, per certificare i corrispettivi, una delle seguenti modalità:

  • Emissione di scontrino fiscale
  • Emissione di fattura immediata
  • Emissione di documento di trasporto integrato con l’ammontare dei corrispettivi e successiva fattura differita

Documento di Trasporto e Ricevuta Fiscale

I contribuenti che sono tenuti all’emissione della Ricevuta Fiscale per la certificazione dei corrispettivi non devono compilare il Documento di Trasporto. L’emissione della ricevuta fiscale (completa dei dati identificativi del cliente) consente di procedere all’emissione della Fattura Differita e sostituisce di fatto il documento di trasporto stesso.

Premesso che la Fattura Differita va emessa solo ed esclusivamente nel caso di cessione di beni, è opportuno chiarire il comportamento da seguire in caso di prestazioni di servizi che presuppongano la consegna del bene finito o lavorato.

Innanzitutto il comportamento da tenere cambia se la prestazione viene resa in un locale non aperto al pubblico o presso un’ impresa, oppure in un locale aperto al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione di un cliente privato.

  1. Nel caso di prestazione resa in locale non aperto al pubblico o presso un’impresa l’operazione dovrà essere conclusa con emissione di fattura ordinaria. Il documento di trasporto dovrà essere sempre emesso qualora si renda necessario vincere le presunzioni di cessione, quindi se unitamente alla prestazione vengono fornite merci. Per comprovare la consegna delle merci sarebbe sempre opportuna l’emissione di un documento di trasporto da far controfirmare per ricevuta dal cliente.
  2. Nel caso invece la prestazione venga resa in un locale aperto al pubblico o nell’ abitazione di clienti privati non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente e non oltre il momento di effettuazione della prestazione. In questo caso deve essere emessa la Ricevuta Fiscale al momento del suo completamento (fine lavoro).

Al fine di vincere la presunzione di cessione all’art. 53 del D.P.R. 633/72 consiglio sempre l’emissione di un DDT quando si prevede che la prestazione venga terminata in una data diversa dalla consegna dei beni.

Documento di Trasporto e la Tentata Vendita

Nel caso di trasporto di merci per la tentata vendita ci sono due comportamenti diversi da tenere a seconda che per la vendita si emetta fattura immediata o fattura differita:

  1. Fatturazione immediata. Si emette un Documento di Trasporto contenente tutti i beni trasportati per la tentata vendita e si emette, al momento delle singole consegne, la relativa fattura consegnandone una copia al’acquirente.
  2. Fatturazione differita. Si emette un Documento di Trasporto contenente tutti i beni trasportati per la tentata vendita e si emette, al momento delle singole consegne, un’apposita nota di consegna (o “scheda clienti”) secondo lo schema richiesto dalla gestione, ma contenente gli elementi obbligatori del DDT (di fatto può essere un DDT con numerazione indipendente).

Documento di Trasporto e i beni in conto lavorazione, riparazione e deposito

Nel caso di consegna di beni a terzi (ovvero da parte di terzi) in conto lavorazione, deposito, comodato ovvero in dipendenza di contratti estimatori o contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altra motivazione che non configura il trasferimento di proprietà, il DDT costituisce una delle prove valide per vincere la presunzione di cessione (ovvero di acquisto nel caso di ricezione merci). Per adempiere correttamente al suo scopo il DDT deve contenere la causale del trasporto e deve essere conservato da entrambe le parti.

Documento di Trasporto e gli Agenti di Commercio: i Campionari

Per la consegna del campionario all’agente la ditta mandante emetterà un DDT con specifica causale per evitare la presunzione di cessione; l’agente deve conservare il documento e potrà circolare con il campionario senza emettere alcun DDT in proprio.

Documento di Trasporto e Guardia di Finanza – I controlli su strada

I controlli dei trasporti su strada spettano esclusivamente alla Guardia di Finanza, che deve verificare la corrispondenza di quanto risultante dal DDT (o dichiarato dal conducente) con le risultanze effettive; successivamente la GdF o l’Ufficio Iva verificheranno l’eventuale corretta fatturazione.

Attenzione: Stefano Gardini sta completando la scrittura di Guida Pratica alle Fatture, ebook gratuito che include un capitolo dedicato all’argomento di questo articolo con approfondimenti, risposte alle domande frequenti e consigli pratici. Vuoi essere informato non appena sarà disponibile online? Clicca qui.

Guide Pratiche alla Fatturazione già pubblicate

Stefano Gardini

Co-Fondatore e Amministratore di CIR 2000 e della linea di software gestionali Amica.

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1.026 commenti su “Guida Pratica al Documento di Trasporto (DDT)”

    Guida alla Prima Fattura: Gli Elementi di Base16 Giugno 2011 / Rispondi

    […] Guida Pratica al Documento di Trasporto (DDT) […]

    Guida alle Tipologie di Fattura (Immediata, Differita, Accompagnatoria)5 Luglio 2011 / Rispondi

    […] pratica alla fatturazione. Dopo aver introdotto gli Elementi Base della Fattura ed aver visto il Documento di Trasporto, in questo articolo analizziamo le tipologie di fattura più usate: fattura immediata, fattura […]

    18 Ottobre 2011 / Rispondi

    […] Guida Pratica al Documento di Trasporto (DDT) […]

      imma10 Maggio 2017 / Rispondi

      il trasportatore che effettua consegna per c/ns. società è tenuto a restituire copia del ddt. che attesta l’avvenuta ricezione da pare del cliente al quale ha consegnato la merce? visto che il cliente mi ha chiesto copia del ddt. che convalida la ricezione, io ho solo la copia firmata dal trasportatore

        Stefano Gardini26 Maggio 2017 / Rispondi

        No non è tenuto. Lui stesso però deve dare la garanzia della consegna.

      Paolo Virginio Fustinoni1 Agosto 2017 / Rispondi

      Ho due commercilaisti… uno mi dice che nel DDT va sempre indicato il luogo di destinazione delle merci mentre l’altro dice di no. Vi chiedo: chi dice il vero? P.S. è sempre un pò una guerra con i fornitori far mettere il luogo di destinazione delle merci

        Stefano Gardini4 Agosto 2017 / Rispondi

        Io direi di no, basta ci sia l’intestazione del DDT, se non diversamente specificato, si intende anche come luogo di consegna delle merci.

    Je20 Ottobre 2011 / Rispondi

    Ma il numero di ddt deve essere univoco rispetto al trasporto in questione oppure si può fare quello che una volta si chiamava “cambio bolla”? In caso affermativo, per ogni trasporto della stessa merce quanti cambi bolla si possono fare? (magari cambiando, che ne so, la destinazione della merce)

      Giusy19 Settembre 2013 / Rispondi

      Ciao, ho una domanda inerente i DDT da emettere in caso di partecipazione ad una fiera. La merce viaggia da Italia a Germania e poi rientra. Io ho emesso, nel giorno in cui il camion è venuto a caricare, un DDT di conto visione (dal sistema che mi scarica il magazzino) intestato all’azienda con destinazione i dettagli dello stand in Germania. Per il rientro, preparo un DDT manuale (registro buffetti) intestato all’azienda c/o stand fiera con destinazione il mio magazzino. Il sistema non mi permette di fare documento “inverso”. Non uso lo stesso emesso per l’andata anche per fare il rientro. Ho fatto bene? Ci sono dei registri da compilare? Grazie per la tua risposta! Buona giornata!

        Stefano Gardini19 Settembre 2013 / Rispondi

        Procedura corretta. Non c’è alcun altro adempimento nè nessun registro.

          Paola16 Gennaio 2014 / Rispondi

          Buongiorno e grazie anticipatamente per l’aiuto..
          se sposto attrezzatura tipo betoniere, reti di recinzione ecc..è necessario emettere ddt? se si con che causale? posso annotare sullo stesso anche il rientro dell’attrezzatura?
          grazie mille

            Stefano Gardini16 Gennaio 2014 /

            Per spostare attrezzature se sono strumenti di lavoro non serve DDT, serve invece se sposti merce, anche da usare per lavorazioni. In questo caso sia in andata che in ritorno, due DDT diversi.

          anna maria17 Marzo 2017 / Rispondi

          buonasera il mio dubbio non riguarda il DDT ma una questione un pò diversa , se può aiutarmi le sarei grata . un mio cliente custodiva della merce nel suo magazzino per conto di una società che la inviava al figlio in conto lavorazione . ora il figlio del mio cliente ha avuto un diverbio con la società e questa non gli ha conferito altri incarichi . Pertanto la merce che aveva in custodia il padre, è rimasta nel suo magazzino per quasi un anno e solo ora la società ne ha chiesto la restituzione . il mio cliente può chiedere un corrispettivo per tale deposito ? specifico che non è un depositario di professione . Era solo un intermediario tra la società ed il figlio che riceveva gli incarichi dalla prima .

            Stefano Gardini17 Marzo 2017 /

            Mi pare difficile, però è una questione più del mondo legale che fiscale e quindi ho una competenza molto limitata.

          Alina4 Maggio 2017 / Rispondi

          Ho un quesito, A vende a B, ma consegna a C poi B ritira da C
          Come si redigono i documenti trasporto?

            Stefano Gardini9 Maggio 2017 /

            La prima operazione è: DDT con destinatario B e luogo di consegna C.
            La seconda sarà un DDT di B a C dei consegna merce.

      erika21 Settembre 2013 / Rispondi

      Buona sera, ho un quesito da porre su quali dati deve obbligatoriamente riportare il ddt:
      Il vettore trasporta merce da roma a milano, emesso dal committente con sede a Napoli sul ddt compare solo il nome e luogo del destinatari e non il luogo di partenza effettivo del trasporto (perchè il prodotto è in cto deposito dal fornitore di Milano), è corretto? la scheda di trasporto invece riporta nome e luogo della azienda di partenza e luogo enome della azienda di consegna.

        Stefano Gardini23 Settembre 2013 / Rispondi

        Sarebbe bene, anche solo come annotazione, fare riferimento al luogo di partenza della merce.

          Peppe15 Gennaio 2016 / Rispondi

          Gentile volevo delle info riguardo alla compilazione del ddt.
          Sono un agricoltoreDovrei spedire della merce e il cliente dovrebbe anche pagarmi l’ imballaggio.
          Come devo impostare il ddt.?la vendita della merce è al kg

            Stefano Gardini16 Gennaio 2016 /

            Non ci sono molte cose da dire: metterai la descrizione dei beni, il peso, se vuoi il prezzo al kg. Magari una nota che dice che in fattura verrà addebitato come da accordi il costo per l’imballaggio.

      Carmela17 Ottobre 2015 / Rispondi

      Buongiorno sig. Stefano,
      Mio cugino, proprietario di una snc, ha avuto questo problema. Mercoledì ha caricato la merce sul camion. Nella notte, per un atto vandalico, lo stesso è stato bruciato parzialmente. Parte della merce è andata persa. Non essendo mai partito il mezzo, lui ha rifatto lo stesso ddt indicando la merce correttamente poi inviata allo stesso cliente con altro mezzo anche per non avere problemi di imputazione su centri di costo. Lui ha tenuto copia del vecchio ddt tenendo dietro allegata denuncia carabinieri. Ma può aver problemi adesso che ha due numeri di ddt identici archiviati? Grazie mille.

        Stefano Gardini17 Ottobre 2015 / Rispondi

        Sì ne andava fatto un altro. Due DDT con lo stesso numero nello stesso anno non possono coesistere.

          Carmela22 Ottobre 2015 / Rispondi

          Grazie mille . Mi hanno detto che avevano messo il timbro annullato su quello incriminato. Forse tampona il tutto.

    claudio21 Marzo 2012 / Rispondi

    volevo sapere se il ddt e’ valido anche per i giorni seguenti per lo spostamento da sede a posto di lvoro.grazie

      Stefano Gardini22 Marzo 2012 / Rispondi

      Se intendi dire che con il DDT in data di oggi puoi ‘girare’ con la merce due giorni prima di consegnarla la risposta è sì. Altrimenti ti prego di chiarire meglio cosa intendi.

        claudio22 Marzo 2012 / Rispondi

        sei stato chiarissimo. grazie per la disponibilita’.

        Rik15 Marzo 2013 / Rispondi

        Stefano come fai a girare “i giorni prima” della bolla?come fai a sapere che 2 giorni dopo emetterai un DDT?la tua risposta non ha senso.
        Per rispondere alla domanda :SI,puoi girare anche i giorni seguenti.

          Stefano Gardini16 Marzo 2013 / Rispondi

          Evidentemente un piccolo lapsus, intendevo ‘i giorni dopo’… Ovvio che non possono essere ‘prima’.

    Andrea28 Marzo 2012 / Rispondi

    Ciao, posso emettere, per motivi di gestione del magazzino un ddt al 27/03 con spedizione al 3/04 e quindi emettere fattura differita il 31/03?? cioè prima dell’avvenuta spedizione effettiva! (La fattura ho necessità di emetterla per poter chiedere lo sconto alla banca!)
    Grazie

      Stefano Gardini28 Marzo 2012 / Rispondi

      Dal punto di vista fiscale non ci sono problemi; il tutto attiene più ai rapporti contrattuali con i tuoi clienti. L’Erario è solo felice, paghi IVA un mese prima…

    Danilo31 Marzo 2012 / Rispondi

    Buongiorno, posso emettere in un unico DDT merce in conto lavorazione e vendita? In questo caso nella causale di trasporto cosa metto? Grazie mille!!!

      Stefano Gardini2 Aprile 2012 / Rispondi

      No, meglio fare i due DDT separati sia per chiarezza sia per gestire una causale del trasporto univoca, certa e non ambigua.

        Danilo4 Aprile 2012 / Rispondi

        Grazie per la gradita risposta e la disponibilità. Buon lavoro!

    Alessandra4 Aprile 2012 / Rispondi

    Una domanda: poniamo il caso che A intesti un DDT di conto lavorazione a B, con destinazione delle merci C (colui che effettuerà a tutti gli effetti la lavorazione e che non è una destinazione diversa di B).
    Al momento dell’emissione del DDT di reso da c/lavorazione, C emetterà un reso intestato…a chi? Lo intesterà ad A oppure a B, che è l’intestatario del DDT di c/lavorazione?
    Questo dubbio sta creando scompiglio tra colleghi e fornitori..!!!

      Stefano Gardini4 Aprile 2012 / Rispondi

      La questione è effettivamente un po’ “incasinata” per cui provo a fare chiarezza. Il destinatario della lavorazione è B per cui i rapporti di A sono con B. Per A il realizzatore della lavorazione, cioè C, è ‘inesistente’ o meglio è solo un luogo dove B ha deciso di far svolgere la sua lavorazione. Per cui il reso ad A della merce lavorata dovrà essere fatto da B, reale destinatario. C dovrà solo fare un DDT di reso a B della merce lavorata (poi farà fattura a B per il valore del lavoro) e B restituirà ad A la merce lavorata e farà poi la sua fattura della lavorazione. In questo modo direi che il castello documentale sta in piedi correttamente. Probabilmente ci sono anche altre soluzioni perseguibili ma a me pare che questa sia la più lineare.

        Federica6 Marzo 2014 / Rispondi

        Buongiorno Sig.Stefano, la disturbo ancora…
        e’ lecito indicare su un ddt di un fornitore che riporta come destinazione la sede della mia ditta” prosegue per” e l’indirizzo del mio cantiere? grazie

          Stefano Gardini6 Marzo 2014 / Rispondi

          Sì può fae ma io preferisco la soluzione di emettere un proprio DDT, più pulito, lineare e tracciabile in caso poi di ulteriori movimentazioni della stessa merce. Penso a merce che rientra senza che ci sia un DDT di consegna da ricostruire magari in fase di controllo dopo 4/5 anni dall’evento.

    Valerio5 Aprile 2012 / Rispondi

    Pongo 2 quesiti :
    1 ) Nel ddt è obbligatorio la firma del conducente o basta indicare il nominativo del conducente stesso ;
    2 ) Dopo aver emesso il ddt , il materiale relativo allo stesso ddt deve essere consegnato al destinatario entro quanti giorni ?

      Stefano Gardini6 Aprile 2012 / Rispondi

      La firma serve per l’assunzione di responsabilità relativa al ritiro ed al trasporto della merce, quindi direi che è necessaria e utile. Non c’è un numero di giorni prefissato, perchè ovviamente non è possibile sapere a priori quanto tempo serve per un trasporto: considera eventuali intoppi, incidenti, ritardi di vario genere ecc… Naturalmente dovrà essere commisurato ad un principio di ragionevolezza: trasportare merce a 100km non può richiedere un mese salvo eventi eccezionali e dimostrabili.

    Davide7 Aprile 2012 / Rispondi

    Qualora disponessi di 1 magazzino ed un negozio di vendita non proprio vicini, occorre fare un tratto con un furgone, come mi devo comportare nel caso di trasporto dal magazzino al negozio per non avere problemi?
    Devo emettere un DDT o come funziiona?

      Stefano Gardini7 Aprile 2012 / Rispondi

      Sì, il negozio è considerato come un secondo magazzino, per cui per muovere merce tra i due devi fare un DDT di ‘spostamento merce’, sia in una direzione che eventualmente nell’altra (nel caso riporti merce dal negozio al magazzino).

    PAolo11 Aprile 2012 / Rispondi

    Domanda. I numeri dei DDT devono essere progressivi? A livello fiscale se il DDT 04-2012 ha la data del 02-04-2012, ed il DDT 05-2012 ha la data del 01-04-2012 ho commesso una infrazione? Posso ricevere penali? Diciamo che l’errore è di solo qualche giorno. Non trovo infatti in nessuna parte che il DDT deve essere progressivo. Grazie

      Stefano Gardini11 Aprile 2012 / Rispondi

      La numerazione dei DDT deve essere progressiva, la irregolare emissione viene sanzionata con un importo da Eur 154,94 a Eur 619,75.

        Nicola19 Giugno 2012 / Rispondi

        domanda su DDT: se la numerazione del DDT dev’essere obbligatoria e progressiva, il suddetto range lo posso differenziare tra stabilimenti diversi, ognuno dei quali avrà un proprio range con progressivo univoco?
        Avendo inoltre 2 gestionali diversi avere 2 range diversi sarebbe una necessità, ci sono controindicazioni?

        Grazie.

          Stefano Gardini19 Giugno 2012 / Rispondi

          No possono avere due range diversi purchè contraddistinti da una lettera che li rende univoci (1/A e 1/B). Per il resto la numerazione è obbligatoria e progressiva.

            Federica20 Gennaio 2014 /

            Buongiorno, è possibile avere più numerazioni progressive e univoche di ddt dettate da pure ragioni aziendali? per esempio a fronte dell’ acquisto di un nuovo programma una serie progressivamente numerata di ddt che vengono prodotti dal gestionale e un’altra distinta di bolle fatte magari su bollettario? grazie

            Stefano Gardini20 Gennaio 2014 /

            Sì è possibile usando però una distinzione nella numerazione tipo /A e /B o simile.

    PAOLO SPADA12 Aprile 2012 / Rispondi

    Cortesemente i blocchi di DDT debbono essere
    vidimati/bollati, oppure possono essere utilizzati dopo il loro acquisto (tipo Buffetti)
    Grazie anticipato
    ps

      Stefano Gardini12 Aprile 2012 / Rispondi

      Il DDT è redatto in carta semplice quindi nessuna vidimazione o numeri prestampati tipo le vecchie bolle di accompagnamento. I modelli Buffetti vanno benissimo.

    luciana13 Aprile 2012 / Rispondi

    ciao, vorrei sapere se per il trasporto di merce tipo
    piastrelle è necessario il ddt oppure se il pagamento è previsto alla consegna è sufficiente lo scontrino fiscale.

      Stefano Gardini13 Aprile 2012 / Rispondi

      Nel DPR. 6 OTTOBRE 1978, N. 627 che disciplinava la normativa per l’emissione delle Bolle di Accompagnamento (oggi applicabile al DDT che la sostituisce) sono previsti i casi di esenzione quando il venditore è un commerciante al minuto. In questo caso però non si parla di trasporto a suo carico. Per cui se non sei commerciante al minuto, devi emettere il DDT obbligatoriamente. Se invece lo sei, potresti anche non emetterlo, ma non sei proprio ‘tranquillo’ dal punto di vista normativo. Come consiglio io ti direi di emettere DDT ed allegare scontrino (di cui ne tieni copia assieme alla tua copia del DDT). In questo modo sei a posto anche se qualcuno in fase di controllo volesse essere eccessivamente fiscale.

    ANTONIO15 Aprile 2012 / Rispondi

    Ciao,desidererei sapere per quanti anni vanno conservati i D.D.T.
    Grazie

      Stefano Gardini16 Aprile 2012 / Rispondi

      Vanno conservati 5 anni agli effetti fiscali e 10 anni agli effetti civili. Quindi 10 anni per essere ‘tranquilli’ da tutti i punti di vista.

    Nelly16 Aprile 2012 / Rispondi

    Buongiorno, volevo chiedere se il DDT deve essere obbligatoriamente “chiuso” con una Fattura differita o se si può invece emettere uno scontrino fiscale al posto della fattura, visto che molti clienti dicono che nn se ne fanno niente della fattura e preferiscono avere solo lo scontrino, mentre per il trasporto il DDT serve. Grazie.

      Stefano Gardini17 Aprile 2012 / Rispondi

      Purtroppo non si può se si tratta di una vendita, o solo scontrino o DDT + Fattura differita oppure fattura immediata.

    Mario17 Aprile 2012 / Rispondi

    Salve,
    una ditta pirotecnica emette un DDT per un trasporto di prodotti che arrivati a destinazione serviranno alla stessa ditta per allestire uno spettacolo pirotecnico; alla fine di ogni spettacolo puntualmente avanzano piccole quantità di prodotti non utilizzate che bisogna riportare in magazzino. Come gestire la cosa nel tragitto di ritorno? E come gestire il magazzino che aggiorna le scorte con i DDT emessi.
    Grazie

      Stefano Gardini18 Aprile 2012 / Rispondi

      Potrebbe essere gestito come una tentata vendita. DDT di carico e fatturazione del solo ‘usato’ con rientro dei residui.

    Letizia18 Aprile 2012 / Rispondi

    Buongiorno, ho una domanda specifica. E’ stato emesso un ddt il 10/03/12 con la seguente dicitura “causale:conto vendita per un mese fino al 10/04/12”, i clienti vorrebbero prolungare il termine al 30/06/12, devo fare un fax per prolungare i termini o riemetto il ddt corretto con la data di scadenza corretta?
    Grazie

      Stefano Gardini18 Aprile 2012 / Rispondi

      Il DDT conto vendita può avere durata di un anno, poi va fatturato oppure la merce resa. Il fatto che sia stata messa una data di scadenza è abbastanza ininfluente, penso basti una comunicazione che viene prolungato fino al…. E’ più un problema contrattuale che fiscale.

        roberto18 Novembre 2013 / Rispondi

        Vorrei sapere la differenza fra: vendita, conto vendita, conto deposito.
        Mi risulta che:
        – il ddt con causale: vendita ,deve essere chiuso con fattura entro un mese dalla data del ddt.
        – il ddt di conto vendita deve essere chiuso entro il 31 dicembre, defalcando eventuali resi
        – il ddt di conto deposito deve essere chiuso entro 365 giorni dalla data del ddt, defalcando eventuali resi.
        E’ esatto?

          Stefano Gardini18 Novembre 2013 / Rispondi

          Vendita: fatturato entro il 15 del mese successivo all’emissione.
          Conto Vendita e Conto Deposito sono regolate allo stesso modo, il tempo è sempre di 365 giorni. A volte per questioni di comodità di inventario si fanno cessare i conti vendita al 31/12.

            Federica21 Febbraio 2014 /

            Buonasera sig.Stefano, domanda: se come ditta porto delle bombole di gas vuote e ne prendo piene da un distributore devo emettere ddt o sarà il fornitore ad emetterlo ad accompagnamento dei beni? grazie

            Stefano Gardini22 Febbraio 2014 /

            Tutti e due, tu per le bombole vuote come reso al fornitore e lui a te come vendita delle nuove bombole.

    Franco18 Aprile 2012 / Rispondi

    Buongiorno,
    Una domanda relativa ai documenti di consegna dei vettori: quale è l’obbligo di conservazione da parte del corriere delle prove di consegna (ddt o lettera di vettura che sia)? Se sono dieci anni per la copia emessa dal venditore, ma per la copia firmata che certifica il passaggio di mano della merce? I corrieri sotengono che hanno obbligo di un anno.

    Grazie

      Stefano Gardini19 Aprile 2012 / Rispondi

      Sì per i Corrieri è un anno. Purtroppo i corrieri hanno una serie di ‘anomalie’ o facilitazioni che si voglia chiamarle. Pensiamo solo al rimborso in ragione di un euro a quintale se perdono il nostro materiale… Vergognoso.

        ANTONIO7 Gennaio 2013 / Rispondi

        Sorvolando sul fatto che il rimborso previsto è di 1€/kg, che il limite è previsto per legge, che chi affida merci senza dichiararne il valore lo fa a suo rischio e pericolo, che esiste la possibilità di assicurare ciò che si spedisce e, pertanto, trovo del tutto fuori luogo il suo “Vergognoso” vorrei sapere a chi spetta l’obbligo di conservazione dei DDT firmati dai destinatari. Grazie

          Stefano Gardini7 Gennaio 2013 / Rispondi

          Spetta al corriere per un periodo purtroppo (ed anche in questo caso ribadisco il vergognoso) molto breve, tre mesi. Ribadisco il mio parere sul fatto che se affido merce ad un soggetto e questo me la perde di fatto non è responsabile per il suo reale valore. Una vergognosa azione di lobbing, a mio avviso. Se io non sono un corriere ed accetto merce da lei per consegnarla ad altra persona ed io la perdo ne sono responsabile, il fatto ce un corriere non lo sia a mio giudizio è un vulnus della giustizia.

            Emanuela10 Gennaio 2013 /

            Scusase l’intromissione. Potreste cortesemente indicarmi il riferimento normativo che specifica che l’obbligo di conservazione dei documenti di trasporto/fatture accompagnatorie firmati dai destinatari spetta al vettore?

            Stefano Gardini11 Gennaio 2013 /

            Ti lascio il link alla risoluzione dell’Agenzia Entrate del 2008
            http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f2a7d880426e10c794f49fc065cef0e8/risoluzione+67E+del+28+feb+2008.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f2a7d880426e10c794f49fc065cef0e8
            dove in pagina 2 trovi anche espresso l’obbligo di conservazione e i rif normativi.

            Emanuela11 Gennaio 2013 /

            Ciao Stefano, innanzitutto grazie mille…ma non vedo il link.

            patrick12 Febbraio 2014 /

            Mi perdoni nessuno e’ costretto ad utilizzare un corriere per il trasporto delle marci. Comunque basta pagare molto ma molto di piu per assicurarle e vedra che nessuno le rimborsera’ solo 1 euro al kg. O magari vi piacerebbe spedire marce di poco valore, dichiarare un valore alto per incassare tanto in caso di furto danneggiamento perdita senza contare che magari il mandante del furto e’ il mittente. No ma va queste cose non succedono mai.

            patrick15 Febbraio 2014 /

            Salve stefano sarebbe cosigentile da indicarmi l’articolo di legge che indica come periodo massimo di un anno l’obbligo di conservazione dei documenti di avvenuta consegna da parte del corriere? Grazie mille
            patrick

            Stefano Gardini22 Febbraio 2014 /

            Fa parte della normativa specifica sull’autotrasporto nella quali i corrieri sono regolamentati in modo specifico. Non mi ritrovo i riferimenti, ma sul sito di qualunque corriere dovresti poter trovare la contrattualistica con i riferimenti di legge.

        Antonio11 Dicembre 2015 / Rispondi

        Buongiorno
        Cortesemente
        vorre sapere se esiste un obbligo specifico in capo al destinatario alla conservazione dei DDT e per quanto tempo.
        Mi interessa saperlo con precisione in quanto ho smarrito alcuni documenti di trasporto di spedizioni che ho ricevuto da oltre un anno.
        Ho tutte le fatture ma mi mancano alcuni documenti di trasporto.
        Potrei essere soggetto a sanzioni ed eventualmente quali?
        Grazie

          Stefano Gardini14 Dicembre 2015 / Rispondi

          I DDT vanno conservati assieme alla fatture relativi quindi almeno 5 anni per glia spetti fiscali e almeno 10 per quelli civilistici. Potrebbero anche sanzionarti in caso di controllo, però considerando la presenza delle fatture correttamente registrate, sarebbe una violazione lieve.

            Antonio14 Dicembre 2015 /

            Grazie della cortese risposta.
            Potresti indicare l’importo della sanzione per la “violazione lieve”?
            Grazie ancora

            Stefano Gardini14 Dicembre 2015 /

            No, non sono in grado di dirtelo. Il sistema sanzionatorio è complesso e non me ne occupo in modo specifico, anche perchè dipende da diversi fattori.

    antonio19 Aprile 2012 / Rispondi

    ciao
    in questi giorni ho avuto un problema, sono propietari di una picccola pescheria in un paese di 1500 anime sono venuti dei controlli (capitaneria di porto) ero tutto in regola con i segnaprezzi iscritti completi di provenienza e zona di cattura, mi mancava una fattura di 2 razze di pesce, ho detto che la fattura era stata compilata ma per motivi di fretta l’ avevo dimenticata e c’ì volevano due minuti x andarla a prendere questi non anno voluto sentire ragione è hanno scritto un verbale di 1500,00€ in versione ridotta, è giusto?? io non potevo presentare la fattura dopo mezzora di tempo??
    le sarei grato se mi rispondesse.
    grazie

      Stefano Gardini19 Aprile 2012 / Rispondi

      Premetto che gli aspetti legati alle sanzioni non è un ambito strettamente di mia competenza. In ogni caso per quanto riguarda la fattura (o il DDT) deve accompagnare la merce per cui dal punti di vista strettamente formale il verbale è corretto (e dal punto di vista della Capitaneria, doveroso). Credo siano stati particolarmente ligi perchè si tratta di prodotti alimentari per cui senza fattura viene meno la tracciabilità a tutela del consumatore. Mi spiace ma, seppur rigoroso, il verbale è corretto.

        Giuliano20 Aprile 2012 / Rispondi

        Domanda:
        Mi risulta che il DPR 627/1978 è ancora in vigore (sito normattiva) e che in sostanza il DPR 472/1996 non ha cambiato nulla. Il DDT è obbligatorio anche in caso di emissione della fattura entro 24 ore se il bene viaggia?

          Stefano Gardini20 Aprile 2012 / Rispondi

          Il DDT è obbligatorio se la merce viaggia. Può essere sostituito solo dalla fattura accompagnatoria che comunque deve viaggiare assieme alla merce. In questo modo si evita qualunque rischio legato alla presunzione di cessione in caso di controlli.

    DANIELA20 Aprile 2012 / Rispondi

    Vorrei sottoporre una situazione specifica. Abbiamo un’azienda A (subfornitore) che deve fatturare della merce a B(fornitore) ma trasportarla direttamente al compratore finale che è C (cliente).
    E’ corretto che A emetta ddt con cessionario B ma destinatario C? E successivamente A potrà fatturare la merce in questione a B e poi B la fattura a C?
    Spero di aver spiegato chiaramente la situazione.

      Stefano Gardini23 Aprile 2012 / Rispondi

      Sì il ‘giro’ documentale è corretto. B avendo acquistato la merce da A potrà poi fatturarla con fattura differita a C senza alcun problema. A invece la fatturerà a B.

        STEFANIA16 Aprile 2013 / Rispondi

        un chiarimento! se un mio fornitore A consegna la merce direttamente ad un mio cliente B con ddt, ma la fattura diff. viene emessa da me C; i riferimenti . del ddt fatturato da me (numero e data)devono essere uguali a quelli che il mio fornitore ha messo sul suo DDT, magari utilizzando da me un sezionale a parte?

          Stefano Gardini17 Aprile 2013 / Rispondi

          Se il prodotto viene consegnato dal fornitore al suo cliente, lei non deve fare alcun DDT ma mettere sul documento (fattura differita) i riferimenti al DDT del fornitore e basta.

            mauro6 Luglio 2014 /

            scusate se m’intrometto sul caso specifico, ma mi servono chiarimenti. Se io C acquisto inerte da B (con cui ho un contratto) che a sua volta lo compra da A, la merce viaggia solo con il DDT emesso da A in cui io C appaio con quale qualifica?Obbligatoriamente come DESTINATARIO (per ricevere fattura da B) oppure è sufficiente apparire come luogo di destinazione mentre il destinatario è B (che così si qualifica per ricevere fattura da A, ma B non mi riemette nuovo DDT indicandomi destinatario)?

            Stefano Gardini8 Luglio 2014 /

            A emette DDT con B come destinatario e C come luogo di destinazione. A questo punto B riceverà fattura da A e C riceverà fattura da B. Non serve che B emetta DDT verso C.

    Luigi22 Aprile 2012 / Rispondi

    Buongiorno, Stefano e buona domenica. Argomento: commercio legna da ardere. Se acquisto legna (in quantità media di 50 q.li) da un privato che ha un bosco di proprietà ma che non ha partita IVA, cosa devo mettere nel rettangolo “CEDENTE”?
    Analogamente, se vendo la legna già spaccata ad un privato che non ha P. IVA, posso scrivere in CESSIONARIO: a persona privata, non Ditta? E’ obbligario scrivere il nome e cognome del Privato? Esistono termini “codificati” per questa tipologia di venditori e/o acquirenti? Grazie! Luigi

      Stefano Gardini23 Aprile 2012 / Rispondi

      Sia nel documento comprovante l’acquisto sia nella tua fattura di vendita devi segnalare il nominativo del soggetto privato con cui fai l’operazione indicandone il relativo codice fiscale.

    Marino23 Aprile 2012 / Rispondi

    Buongiorno Stefano. Utilissima guida.
    Ho deciso di cominciare il lavoro dell’ambulante itinerante e di vendita all’ingrosso il tutto con il mio autocarro. Sono gia in possesso di licenza, part.iva, camera di commercio etc. Volevo chiederti quali sono i documenti che devo portare a bordo del veicolo? Non ho un deposito a terra, la merche che acquisterò (d’importazione europea)sarà riventuda nel giro di 2/3 giorni ( a privati e negozi). Ciao grazie spero di essere stato chiaro.

      Stefano Gardini25 Aprile 2012 / Rispondi

      Basta che porti la documentazione comprovante l’acquisto della merce (fatture/DDT ecc…)

        marino1 Maggio 2012 / Rispondi

        Ok grazie non credevo fosse così semplice.

        Frangy4 Maggio 2012 / Rispondi

        ciao Stefano, titolare di licenza ambulante itinerante, il ddt va sempre portato con l’elencazione della merce che trasporto o essendo ambulante basta solo la licenza al seguito e il registratore di cassa?? grazie.

          Stefano Gardini4 Maggio 2012 / Rispondi

          Non è necessario avere il DDT in accompagnamento della merce. Basta che porti (ed usi eheheh) il registratore di cassa. Ovviamente la licenza di ambulante sempre in tasca.

    Luigi23 Aprile 2012 / Rispondi

    Grazie, Stefano! Scusami se approfitto ancora (ho appena iniziato l’attività…): se a più riprese io compero legna da un soggetto privato che non ha P. IVA (e nel DDT metto i dati che mi hai consigliato) e alla fine mi ritrovo ad aver acquistato da lui una quantità diciamo di 600 qli di legna, posso emettere un’unica autofattura con data dell’ultima fornitura? Nell’autofattura sono obbligato ad elencare i vari singoli DDT emessi ad ogni fornitura? Oltre ai dati da te consigliati, come causale devo mettere “acquisto”? Grazie per la tua competenza e disponibilità. Buona serata. Luigi

      Stefano Gardini25 Aprile 2012 / Rispondi

      Le fatture (o autofatture) vanno emesse ad ogni consegna di legna oppure se c’è il DDT di consegna vanno emesse mensilmente (una al mese per ogni fornitore). Sì dovresti elencare i riferimenti ai DDT. La causale acquisto va bene.

    Stefano27 Aprile 2012 / Rispondi

    Ciao Stefano, ho una domanda io sono un agricoltore diretto e produco vini vendo sia a p.iva che privati per la partita IVA faccio regolarmente fattura per i privati posso fare un DDT di tentata vendita e poi ad ogni scarico emettere scontrino di quelli che si compilano a mano? Se un po’ di merce mi avanza che documento devo compilare per farla rientrare in magazzino?

      Stefano Gardini28 Aprile 2012 / Rispondi

      Se non trasporti tu la merce bastalo scontrino senza DDT. Diversamente non serve nulla al rientro, sono gli scontrini che dicono quanto vino hai venduto.

    ramona2 Maggio 2012 / Rispondi

    Salve sig. Gardini,
    Le chiedo aiuto su una situazione particolare.
    Una ditta A da a B merce in c/riparazione ma lo fa senza ddt in quanto hanno lo stesso indirizzo e stesso numero civico. B fattura a fine mese o comunque di volta in volta ma non con fattura immediata la riparazione. E’ corretto?
    E’ esonerato A dall’emissione del ddt in c/riparazione in quanto la merce effettivamente non viaggia oppure per giustificare la fattura per il servizio di riparazione B deve avere il carico in c/riparazione ed il reso in conto riparazione con conseguente fattura differita oppure fattura immediata al momento del reso?
    Due ditte individuali nello stesso indirizzo, questa in sostanza è la particolarità del caso.
    La ringrazio anticipatamente.
    Ramona

      Stefano Gardini3 Maggio 2012 / Rispondi

      Diciamo che regolarità perfetta vorrebbe che il DDT fosse emesso ugualmente, anche coem giustificativo in caso di controlli della GdF. Facciamo l’esempio che la ditta B si trovi in casa merce per la quale non ha documenti giustificativi…. Potrebbe essere formulata la presunzione che sia stata acquistata in ‘nero’ per essere rivenduta in ‘nero’ con le conseguenze immaginabili. Dal punto di vista pratico non viaggiando non è soggetta ai controlli su strada. Si potrebbe sostenere senza problemi che la fattura immediata di riparazione è fatta dalla ditta B per riparazioni nella sede della ditta A (cosa peraltro praticamente vera essendo le due sedi coincidenti).

    MARIA ADELAIDE CELESTINO3 Maggio 2012 / Rispondi

    un falegname per lavori effettuati a privati emette ddt completo dell’importo da pagare e poi li registra nel registro corrispettivi come se fossero ricefute fiscali è corretto?

      Stefano Gardini4 Maggio 2012 / Rispondi

      A mio parere no, bisogna emettere Ricevuta Fiscale o Fattura, il DDT non ha valenza ai fini IVA.

    Cleo4 Maggio 2012 / Rispondi

    Gentile sig. Gardini,
    volevo chiederle se esiste un numero max si ddt da emettere. Un ditta può emettere due copie interne (una per la fattura, una da conservare assieme a tutti i ddt emessi), una copia per il destinatario e una copia per il trasportatore?
    La ringrazio

      Stefano Gardini4 Maggio 2012 / Rispondi

      Sì potete emettere quante copie vi servono del DDT, se ne servono quattro va bene.

    Donatella4 Maggio 2012 / Rispondi

    Con la tentata vendita posso emettere un DDT di carico il martedì (primo giorno di tentata vendita) e mantenerlo sino al sabato (ultimo giorno di lavoro) o devo emettere un DDT al. giorno? Nel caso possa mantenere un unico DDT x tutta la settimana, devo portarmi tutti i ddt di vendita emessi nei vari giorni?

      Stefano Gardini4 Maggio 2012 / Rispondi

      Puoi emettere un solo DDT settimanale se rimani ‘fuori sede’ per tutto il periodo. In questo caso devi avere tutti i documenti di ‘scarico’ merce in modo tale che sia sempre riscontrabile la merce che rimane sul mezzo (DDT di carico- merce venduta = merce sull’automezzo).

    Carmine6 Maggio 2012 / Rispondi

    Buongiorno volevo sapere se, avendo la scheda clienti (tentata vendita), posso omettere il DDT per ogni cliente ma fare un DDT riepilogativo con il carico di tutta la merce e poi, una volta consegnati i prodotti, quando torno in azienda cosa devo fare dei prodotti rimanenti, vale a dire come devo scaricarli? Inoltre tengo a precisare che emetto fattura riepilogativa a fine mese pere i prodotti che consegno.

      Stefano Gardini7 Maggio 2012 / Rispondi

      A mio avviso va fatto il DDT per ogni cliente, anche per poi ‘giustificare’ la fattura riepilogativa di fine mese. La sera chiudi il DDT di tentata vendita con il ‘ricarico’ della merce a magazzino e lo scarico dei singoli DDT del venduto.

    Antonello7 Maggio 2012 / Rispondi

    Ciao Stefano, ti ringrazio da subito per la tua gentilezza, avrei una domanda sul ddt: una volta emesso può essere modificato a penna? ad esempio stampo un ddt con il numero seriale di un componente e successivamente lo modifico a penna, prima del trasporto, posso farlo? inoltre il ddt può anche essere redatto a penna? perdonami ma non riesco a documentarmi e volevo essere sicuro su come sia regolato ad oggi il ddt. Grazie mille.

      Stefano Gardini7 Maggio 2012 / Rispondi

      Si puoi correggerlo a penna purchè la correzione sia (ovviamente) riportata su tutte le copie. Puoi anche compilarlo a penna, nessuna legge può (ad oggi) obbligarti a farlo con un PC.

    daniela7 Maggio 2012 / Rispondi

    Ciao Stefano,
    il cliente mi ha inviato saldo finale della fornitura al 30/04
    Posso fare fattura di acconto e al momento della consegna (forse tra un mese perchè sta organizzando un groupage) emettere ddt+relativa fattura per il ritiro merci, detraendo l’acconto? Oppure devo ora emettere fattura e tra un mese al ritiro merce fare solo il ddt?
    Grazie in anticipo

      Stefano Gardini7 Maggio 2012 / Rispondi

      La procedura corretta è la prima, fattura di acconto poi DDT e fattura finale con detrazione acconto.

    fabio7 Maggio 2012 / Rispondi

    Buongiorno, faccio vendita presso domicilio. Ho acquistato merce che spostato presso il mio magazzino, di questa merce ho un ddt al 30 aprile in attesa di fattura. sposto la merce giornalmente per portarla presso il domicilio del potenziale acquirente. come devo comportarmi? di quale documento ho bisogno per girare senza infrangere le regole? grazie

      Stefano Gardini7 Maggio 2012 / Rispondi

      Devi fare un DDT di tentata vendita che porti appresso per tutta la giornata.

    giorgio8 Maggio 2012 / Rispondi

    Buongiorno , assodato che le merci debbono viaggiare con ddt , in caso di affidamento delle stesse a corrieri chiedo , se aldilà dell’utilità in caso di smarrimento delle merci , sia obbligatorio e/o facoltativo , la firma del corriere preposto al ritiro , oppure non serve e si può archiviare senza apporre nessuna firma sul documento .
    Grazie

      Stefano Gardini10 Maggio 2012 / Rispondi

      La firma sul DDT serve per la assunzione di responsabilità da parte del trasportatore.

        emilia17 Maggio 2012 / Rispondi

        buon giorno ho un piccolo problema con l’ emissione di un ddt:
        devo fare un reso per mancata lavorazione ad un mio cliente(A), la merce verra’ trasportata da me fino alla sede di un cliente(B) che io ed A abbiamo in comune, a questo punto B provvedera’ a recapitarla personalmente ad A, tutto cio’ solo per comodita’ in quanto A e B si incontreranno ad una fiera. Come posso gestire il ddt ?
        Ringrazio anticipatamente

          Stefano Gardini18 Maggio 2012 / Rispondi

          Se non vuoi far figurare B nell’operazione è un bel problema…. La procedura sarebbe di fare DDT ad A con destinazione B e poi B a sua volta fa DDT di consegna ad A. Diversamente B risulterebbe ‘trasportatore’ ma non ne ha la licenza ed i requisiti (immagino). A mi avviso una soluzione pulita non c’è.

    Manuel8 Maggio 2012 / Rispondi

    Ciao Stefano

    Se un azienda che vende impianti idraulici contatta un suo installatore di fiducia che si occupa del montaggio di tale impianto, c’è proprio l’obbligo che tale installatore che si occuperà anche del trasporto della merce verso il cantiere, abbia la licenza per il trasporto conto terzi ??
    Questa fattispecie prevede che chi trasporta la merce verso il cliente si occupa anche del montaggio e dell’installazione e quindi l’attività di trasporto e connessa con il contratto d’opera che esiste alla fonte.
    L’installatore viene nel deposito del venditore di materiale idraulico e si carica la merce con mezzi propri solo al fine di portare a destinazione ed eseguire il lavoro che gli è stato commissionato.

    Come bisogna impostare il trasporto nel Ddt ?
    Chi trasporta deve avere per forza una licenza particolare ??

    Grazie infinite
    Manuel

      Stefano Gardini10 Maggio 2012 / Rispondi

      In teoria l’installatore può trasportare merce solo se è di sua proprietà e connessa all’installazione. In questo caso la sua funzione sarebbe quella di ‘corriere’ per la quale non è abilitato. Secondo me c’è qualche problema, anche nella compilazione del DDT. Penso che in caso di controllo su strada da parte della GdF ci potrebbe essere qualche problema.

    paolo8 Maggio 2012 / Rispondi

    Salve,ho una società che acquista prodotti alimentari diversi,e li rivendo ai vari negozi,in un’altra regione, emettendo fattura immediata all’arrivo.Per il trasporto uso i dtt che mi rilasciano i vari fornitori,indicando come destinazione la mia sede legale e come data il giorno della partenza riportata nei dtt.è corretto?in caso contrario come devo procedere?grazie mille

      Stefano Gardini10 Maggio 2012 / Rispondi

      Da quello che capisco dalla tua descrizione si tratta di un tipico caso di tentata vendita. Se ho capito bene quindi dovresti farti un DDT tuo di tentata vendita con il quale viaggi per poi fare le vendite presso le destinazioni dei tuoi clienti. anche perchè, tanto per fare un esempio, non si giustifica se tu compri della mozzarella a Salerno (e la tua sede è a Salerno) ti torvi con i DDT dei tuoi fornitori in Toscana per la rivendita. Col DDT del fornitore devi fare il trasporto dalla sua sede alla tua.

        massimo10 Maggio 2012 / Rispondi

        salve, se voglio cedere per smaltimento dei toner esausti ad un soggetto che effettua lo smaltimento, devo fare un ddt di che tipo?
        Se si, che cosa devo indicare
        come causale?
        grazie

          Stefano Gardini10 Maggio 2012 / Rispondi

          Una cosa tipo “Smaltimento rifiuti” oppure “Consegna materiale senza valore commerciale” o analoghe descrizioni. L’importante è descrivere bene il prodotto ed indicare che è privo di valore commerciale (e quindi non presuppone un corrispettivo).

            Pierux14 Aprile 2014 /

            Nel ddt si deve indicare imponibile e iva per ogni bene merce smaltito? Oppure si indica si indica il costo storico al lordo dell’iva?

            Stefano Gardini15 Aprile 2014 /

            Nel DDT i prezzi sono assolutamente facoltativi. Se si vuole possono essere indicati a proprio piacere, può essere il prezzo di cessione al cliente, il prezzo di listino senza sconti o qualsiasi altra cosa. Attiene solo agli accordi con il cliente.

            Pierux15 Aprile 2014 /

            Nel caso di ddt di consegna ad un centro di raccolta per smaltimento di merce obsoleta, la firma/timbro del responsabile del centro sul ddt di avvenuta consegna è obbligatoria?

            Stefano Gardini15 Aprile 2014 /

            Sì è necessario ci sia la firma almeno per la presa in carico del materiale da smaltire.

    Camilla Medioli14 Maggio 2012 / Rispondi

    Ho una domanda specifica e La ringrazio in anticipo per l’aiuto che potrà darmi. Ho commissionato dei lavori di impemeabilizzazione e pavimentazione nella mia abitazione privata. La ditta appaltatrice di tutta l’opera ha fatto un preventivo con indicazione dei lavori e prezzi dei materiali, cui non si è però attenuta al momento della emissione della fattura. Al termine dei lavori infatti ha emesso una fattura per un importo maggiore rispetto a quello concordato, che ho comunque pagato perchè non sono solita discutere. In tale fattura, nella “descrizione” l’appaltatore ha richiamato i 3 DDT (che mi aveva fatto al momento della consegna dei materiali ma che non mi ha mai rilasciato in copia) e ha specificato “fornitura e posa in opera di marmo” indicando un unico importo senza distinzione tra materiali e manodopera. In seguito, a richiesta del mio commercialista, ha sostituito quella fattura con altra avente il medesimo numero ma modificata nella descrizione: oltre ai 3 DDTe alla dicitura “fornitura e posa in opera di marmo” ha aggiunto la dicitura “manodopera in economia” e ha diviso l’importo complessivo già indicato tra le due voci ancora una volta senza specificare le quantità, n. ore di manodopera, prezzo unitario marmo/manodopera ecc. Poichè a distanza di tempo, un’altra ditta che io non conoscevo e che ha effettuato una parte dei lavori su incarico dell’appaltatore, chiede di essere pagata, l’appaltatore dice che devo pagare io perchè non era l’opera eseguita da quella ditta non era compresa nei lavori indicati nella fattura a consuntivo, mentre in realtà era prevista dal preventivo. A questo punto voglio verificare l’effettivo costo dei materiali e delle opere eseguite, ma ho chiesto all’appaltatore di fornirmi copia dei DDT e lui si rifiuta di consegnarmeli. In che modo posso esigerli? Esiste una norma che lo obbliga a fornirmene copia? Posso comunque denunciare alla GdF l’appaltatore se continua a rifiutarsi di farlo?
    Grazie per la Sua risposta,

      Stefano Gardini14 Maggio 2012 / Rispondi

      Qui esuliamo dalla materia fiscale ed entriamo nella materia giuridica. Non è il mio campo, ma mio avviso ci sono i termini per una denuncia da consumatore ‘fregato’. Il comportamento di questa ditta mi sembra davvero scorretto. In ogni caso se li porti in tribunale i DDT dovranno bene o male produrli. Bisogna però che consulti un legale.

    Roberto14 Maggio 2012 / Rispondi

    Buongiorno, un quesito semplice, siamo depositari e distributori terzi di Gruppi commerciali (grande distribuzione), nel caso in cui i Punti di vendita debbano rendere merce invenduta il documento accompagnatorio relativo deve riportare obbligatoriamente i riferimenti fattura o doc. di trasporto con cui gli è stata consegnata precedentemente la merce? Grazie anticipatamente per l’eventuale risposta. Saluti Roberto

      Stefano Gardini15 Maggio 2012 / Rispondi

      Sì, i riferimenti al documento di consegna originale deve essere riportato sul documento di reso. E’ una buona regola anche di ordine della vostra gestione.

    Marta15 Maggio 2012 / Rispondi

    Se compilo un DDT per materiale RESO/NON LAVORATO ad un cessionario DITTA A con destinazione merce diverso – DITTA B – e nelle spese del trasporto scrivo PORTO ASSEGNATO, chi è a dover pagare le spese, la ditta A o la ditta B?
    Grazie e cordiali saluti

      Stefano Gardini16 Maggio 2012 / Rispondi

      Il ‘titolare’ di questa fattura è la Ditta A per cui è lei che deve pagare le spese si trasporto, se così è previsto dai vostri accordi. La Ditta B è solo un destinatario della merce. Se poi la Ditta A fatturerà la merce o dei servizi connessi sarà lei stessa (se i loro accordi lo prevedono) a fatturare anche il recupero delle spese di trasporto.

        Marta16 Maggio 2012 / Rispondi

        Ok, grazie mille!!

    giovanni zancan19 Maggio 2012 / Rispondi

    commercialista con problema di un mio cliente che emette ddt in caso di tentata vendita:
    1. il furgone viaggia con terminalino che emette ddt in vendita e situazione istantanea del carico presente.
    2. sarebbe loro intenzione emettere un DDT ad inizio anno, ricaricare giorno per giorno quanto venduto per mantenere la disponibilità mattutina, senza mai fare lo scarico totale.
    Domanda: la GDF (se ottiene la giacenza istantanea e può verificare la corrispondenza) può volere presente nel mezzo la copia di tutti i carichi e di tutti gli scarichi intervenuti dall’oroginario DDT al momento della verifica in strada ?

    grazie di un cenno

      Stefano Gardini21 Maggio 2012 / Rispondi

      In linea di principio sì, altrimenti la documentazione a ‘corredo’ del ‘magazzino viaggiante’ non è idonea a ricostruire la situazione reale. Diversamente il caso è assimilabile ad un controllo su magazzino fisso in cui non ci sono presenti in sede i DDT che giustificano le giacenze… Facile la presunzione di ‘nero’. Ritengo che la gestione così fatta sia eccessivamente complessa e pericolosa.

    Veronica23 Maggio 2012 / Rispondi

    Gentile sig. Gardini,
    volevo chiederle se in caso di vendita ad un privato una ditta, che ha sia il negozio sia una produzione interna, ha l’obbligo di emettere sempre il ddt intestato al cliente privato oppure basta la sola fattura di vendita?
    Grazie

      Stefano Gardini23 Maggio 2012 / Rispondi

      Può bastare la sola fattura immediata di vendita, il DDT serve solo a giustificare il trasporto (ma lo fa anche una fattura accompagnatoria di merce).

    Claudia23 Maggio 2012 / Rispondi

    Buongiorno, se una ditta produce fiori in una serra e li trasporta al luogo di vendita con un camion di proprietà, la merce deve essere accompagnata da documento di trasporto? Grazie molte

      Stefano Gardini23 Maggio 2012 / Rispondi

      Sì il DDT per trasporto da due sedi della stessa azienda è comunque necessario.

    Francesca23 Maggio 2012 / Rispondi

    Salve ho un dubbio. Domani nella mia azienda verranno fatte delle spedizioni con emissione ddt intestati ai clienti stessi. L’incaricato del trasporto sara’ DHL quindi le spedizioni saranno accompagnate anche dalle lettere di vettura che alleghiamo alle scatole con il ddt. Di solito passa il corriere per caricare la merce ma domani dovremo farla portare da un altro vettore al fermo deposito.
    Devo emettere un ddt anche per questo vettore con destinazione il fermo deposito DHL e quale causale?

    Grazie

      Stefano Gardini23 Maggio 2012 / Rispondi

      No basta il DDT con vettore DHL; se poi DHL si serve di un intermediario gestiranno loro la situazione (se ho capito bene il caso). Altrimenti ci vuole un DDT multivettore, con l’indicazione dei due vettori separati.

    Michele amm.24 Maggio 2012 / Rispondi

    Salve, uno dei miei dipendenti, ha prelevato merce nel 2009 da un fornitore (ingrosso e dettaglio ferramenta).
    Alcuni D.D.T. dell’anno menzionato, non sono presenti nei miei archivi che per sistemazione e conservazione sono stati controllati. Abbiamo ovviamente le fatture che fanno chiaramente riferimento a questi D.D.T. che sono presenti in fatture regolarmente all’epoca pagate.
    Ho chiesto per iscritto al fornitore, senza grande urgenza, copia conforme dei documenti mancanti (credo di avere il diritto di capire quale dei miei dipendenti ha ritirato quella merce, e dove l’ha impiegata). D’altra parte siamo nei limiti temporali della conservazione obbligatoria. Vorrei sapere : può questo signore rifiutarsi di darmi una copia conforme dei D.D.T. mancanti ? ed eventualmente se dovesse addebitarmi un costo, esiste una tariffa ?
    Esiste un decreto che regola questo ?
    Grazie mille

      Stefano Gardini25 Maggio 2012 / Rispondi

      Non mi risulta ci sia nulla che regola in specifico questo. Di norma nessuno fa mai problemi. La richiesta di un diritto di segreteria può starci, in fondo fai lavorare il tuo fornitore per un errore addebitabile alla tua azienda. Non esiste anche qui un tariffario ma di norma si addebita (chi lo fa) una cifra poco più che simbolica, nell’ordine di qualche decina di euro. Come riferimento se chiedi una contabile bancaria in copia conforme ti addebitano (a seconda delle banche) tra 25 e 50 euro.

    MARIANNA29 Maggio 2012 / Rispondi

    salve ,vorrei sapere una cosa , ho un negozio e devo inviare della merce ad una cliente (lei mi paga prima) , devo fare il DDT? ci devo allegare lo scontrino? inoltre se devo farlo la copia la devo dare al commercialista?garzie mille

      Stefano Gardini29 Maggio 2012 / Rispondi

      Se fai il DDT (se spedisci la merce va fatto) poi devi fare la fattura alla cliente. Visto che ti paga prima puoi fare una fattura accompagnatoria direttamente, così fai un solo documento. Lo scontrino che accompagna un DDT di vendita non mi convince, molto più lineare fare fattura.

    Vero29 Maggio 2012 / Rispondi

    Buonasera,
    assegno ricevuto in data 28/05/2012 come saldo pro-forma
    merce (veicolo) consegnato in data 29/05/2012
    il DDT lo posso emettere anche in data 29/05/2012?
    come causale, cosa devo usare? conto deposito?

    Grazie!

      Stefano Gardini30 Maggio 2012 / Rispondi

      Se il pagamento è avvenuto il 28/05 dovrebbe essere fatta una fattura di acconto, poi DDT di consegna e fattura finale con sconto dell’acconto già pagato. Questo per perfetta regolarità. Si può anche registrare il pagamento come avvenuto il 29/05 (se l’assegno non è stato versato prima). Allora si può fare DDT il 29/05 e poi relativa fattura.

    Veronica30 Maggio 2012 / Rispondi

    Gentile sig. Gardini,
    volevo chiederle se un’azienda, che ha sia una prudzione interna sia un negozio correlato, ha l’obbligo di emettere un DDT e quindi la fattura per la vendita ad un privato, oppure se può bastare la sola fattura. La ringrazio.

      Stefano Gardini30 Maggio 2012 / Rispondi

      Basta la fattura immediata.

    Maria Pia31 Maggio 2012 / Rispondi

    Buongiorno Stefano
    complimenti per questo interessantissimo articolo e per la tua disponibilità!
    Vorrei sapere se nei DDT bisogna obbligatoriamente indicare chi effettua il trasporto e cosa implica. Mi spiego meglio… Nel programma che utilizzo per compilare i ddt posso scegliere tra “trasporto mittente” “trasporto destinatario” e “trasporto vettore”. I miei ddt sarebbero sempre “trasporto destinatario” perchè si tratta di un negozio e i clienti ritirano direttamente da qui. E’ corretto?
    Inoltre vorrei sapere se è obbligatorio indicare l’aspetto esteriore dei beni e il numero di colli (sempre nel caso di un ritiro da parte del cliente presso il negozio)
    ti ringrazio

      Stefano Gardini1 Giugno 2012 / Rispondi

      L’indicazione di chi effettua il trasporto è obbligatoria. Corretto per te “destinatario”. Sì è opportuno avere le due indicazioni su colli e aspetto, anche se non sono obbligatorie, ma in caso di contestazioni sono molto utili.

    fabio2 Giugno 2012 / Rispondi

    egr. sign. Stefano sarei contento se lei mi potrebbe in
    dicare la strada giusta per intraprendere questo lavoro:per fare una tentata vendita di prodotti alimentari di varie ditte ,a privati o commercianti però trasportando la merce, che tipo di licenza dovrei prendere, considerando che la merce invenduta la dovrei rendere agli stessi?mi dia qualche consiglio per semplificarmi la vita,grazie.

      Stefano Gardini3 Giugno 2012 / Rispondi

      Beh direi una licenza di ambulante e DDT con la causale Conto Vendita da parte dei suoi fornitori. Lei a sua volta poi trasporterà la merce con un DDT con causale Tentata Vendita.

    Luca5 Giugno 2012 / Rispondi

    Salve, pongo subito un quesito..

    In un iter di transizione/cambio gestione di un attività comm.le con affitto ramo d’ azienda , E’ vero che in un DDT/FT ACC. Se indichi nel riquadro DESTINAZIONE, anche una qualsiasi dicitura che faccia riferimento alla società uscente o diversa dall’intestatario che ha solo titolo di proprietà dell’immobile con deposito in sede diversa dalla consegna delle merci (comunque è sempre a mio avviso uno STABILIMENTO elemento che vince la presunzione ) ; significa che il suddetto indicato, ripeto nel riquadro destinazione, sta acquistando quanto indicato in DDT /FT accomp. Nel doc accompagnatorio l’intestatario ed il destinatario devono essere gli stessi per non cadere nella presunzione di Vend/acq ?’ Cosidetta Triangolazione (transfert) ?

    Specifico che la merce in oggetto andrà menzionata nell’atto di affitto ramo az. con il nuovo gestore.
    .

    Provo a spegarmi in altri termini:

    La soc A e proprietaria dell immobile X cedette con affitto ramo di Azienda parte di un complesso dell’immobile X oltre ad attr.re alla Societa B.

    il complesso comm.le dell immobile composto anche da altre attività comm.li in affitto ha per insegna il nome della società B (senza ragione sociale) ed è riconosciuto e riconoscibile proprio per quella denominazione.

    La soc B oggi, è in fase di recesso dal contratto.

    La società B concede lo scarico delle merci o nuove attr.re presso l’immobile X affinché un altra società C subentri prima possibile alla società B nel contratto di affitto.

    La società A non ha ai fini fiscali il deposito presso il suo immobile X ma in altra sede. E’ comunque proprietaria dell immobile e vuole evitare un passaggio nella consegna delle nuove att.re per risparmiare nel trasporto.

    Detto ciò si può cadere anche minimamente nella cosiddetta triangolazione o nella presunzione di cessione dei beni della Società A alla Societa B solo per una mera indicazione nel “RIQUADRO DESTINAZIONE” del DDT che faccia in qualche modo riferimento alla ditta B utile per l ‘indicazione allo scarico?
    Si puo’ dunque asserire con forza e decisione che in tale fattispecie il destinatario/intestatario del DDT o FT accompagnatoria deve essere lo stesso? altrimenti colui che è indicato nel riquadro destinazione è l’acquirente dei beni riportati nel DT? All’inizio pensavo che qualcuno confondesse il destinatario con la destinazione ma a questo punto mi sorgono dei dubbi!
    Spero di essere stato chiaro

    Grazie!
    Luca

      Stefano Gardini8 Giugno 2012 / Rispondi

      La problematica esposta può essere suddivisa in due parti, una relativa alle attrezzature ed una relativa alle merci. Per quanto riguarda le attrezzature, essendo di proprietà di A e facendo parte del contratto di affitto non sono soggette ad alcun DDT ed alcuna documentazione se non al contratto di affitto citato dove devono essere elencate analiticamente per non destare dubbi o perplessità. Per quanto riguarda le merci di proprietà di B (se ho ben capito) saranno cedute da questa a C con DDT avente come Cessionario e Cedente le due aziende che per questa situazione hanno la sede allo stesso indirizzo. In questo modi mi pare tutto fili nel modo corretto.

    cataldo14 Giugno 2012 / Rispondi

    Egr. Dott.Stefano,
    le chiedo se è obbligatorio fare il ddt per l’attrezzatura e gli utensili contenute all’interno di un furgone adibito ad officina mobile, ogni volta che devo fare un intervento esterno di riparazione presso un’azienda, o posso semplicemente fare un elenco da utilizzare sempre per ogni uscita.
    La ringrazio in anticipo.

      Stefano Gardini16 Giugno 2012 / Rispondi

      Per gli ‘strumenti di lavoro’ non serve DDT. Diverso il caso in cui dentro il furgone tu abbia anche pezzi di ricambio e simili. Per questi devi gestire un DDT di tentata vendita.

    cataldo14 Giugno 2012 / Rispondi

    A differenza di quanto ho potuto leggere, un’impiegato di uno studio commercialista mi ha detto che non esiste più l’obbligo del ddt per il trasporto, l’importante che entro le 24 ore sia emessa regolare fattura o altro documento fiscale. E’ VERO??
    Grazie e saluti.

      Stefano Gardini16 Giugno 2012 / Rispondi

      Nel principio è vero, ma io per sicurezza farei il DDT. Non vorrei trovarmi con il furgone pieno di merce e la GdF che mi ferma per strada senza uno straccio di giustificativo. Il fatto che poi fatturerai ti mette in regola ma a seguito del controllo dovrai poi fare una serie di adempimenti per ‘dimostrare’ la tua buona fede. Loro il verbale lo redigono, poi sta a te dimostrare che tutto era in regola. Ribadisco, lo eviterei.

    cataldo22 Giugno 2012 / Rispondi

    Buongiorno,
    essendo un rivenditore di veicoli e attrezzatura agricoli, un cliente mi ha consegna un trattore usato per esporlo e tentare di venderlo. Nel suo Ddt a noi intestato ha emesso causale: CONTO VENDITA.
    E’ giusto?
    Grazie come sempre.

      Stefano Gardini25 Giugno 2012 / Rispondi

      Sì è giusto. Unica accortezza è che entro 12 mesi dovrà essere fatturato o reso, il conto vendita non può superare i 12 mesi.

    cataldo22 Giugno 2012 / Rispondi

    Salve di nuovo,
    Le chiedo se in caso di riparazione di veicolo presso l’azienda del cliente, se è obbligatorio emettere una ricevuta fiscale. Tenga conto che alla fine della riparazione, il ns. meccanico che ha effettuato l’intervento rilascia un rapportino d’intervento con l’indicazione delle ore di lavoro e viaggio a/r, che poi verrà fatturato. Un’altra cosa il cliente non paga al momento della riparazione ma successivamente a ricezione fattura.

      Stefano Gardini26 Giugno 2012 / Rispondi

      No, non lo ritengo necessario purchè la fattura venga emessa con data del giorno della riparazione, massimo il giorno successivo se la riparazione finisce in tarda serata.

    Rita25 Giugno 2012 / Rispondi

    Salve Stefano, ho una domanda alla quale non ho ancora trovato una risposta: se un ottico riceve un acconto, e contestualmente all’incasso dell’acconto consegna l’occhiale al cliente, può l’ottico emettere un DDT e al momento del saldo una fattura, o è giusto che venga emessa una fattura d’acconto e poi una fattura per il saldo?
    Se è possibile emettere un DDT, nella descrizione bisogna indicare la natura del bene, giusto? E l’acconto incassato, come viene registrato? Con lo scontrino?
    Grazie ancora per la disponibilità.
    Rita

      Stefano Gardini26 Giugno 2012 / Rispondi

      Quando si incassa denaro è necessario emettere fattura, come principio generale. In questo caso, a mio avviso, va emessa fattura di acconto all’incasso del relativo corrispettivo per poter essere perfettamente in regola.

    marco28 Giugno 2012 / Rispondi

    complimenti per la trasmissione innanzi tutto.buongiorno, sono un piccolo artigiano che produce…e vende in manifestazioni a tema nelle più belle piazze d’Italia….la mia domanda nel corso della storia ha avuto numerose risposte e tutte diverse tra loro.Quali documenti sono necessari per il trasporto dei miei prodotti considerando che siamo provvisti di registrattore di cassa per la vendita al minuto,siamo artigiani e non ambulanti ne commercianti?
    grazie

      Stefano Gardini28 Giugno 2012 / Rispondi

      Non essendo ambulanti è un po’ più complicato, però a mio avviso un documento di trasporto per tentata vendita potrebbe fare al caso. Se operate frequentemente in questo modo e queste vendite rappresentano una parte consistente del fatturato io valuterei la licenza da ambulante. Diventa tutto più facile e sicuro.

    Nancy Infurna29 Giugno 2012 / Rispondi

    Buongiorno, complimenti per l’articolo molto utile.
    Vorrei porle una domanda. Sono impiegata in un’azienda che ha per oggetto sociale l’ideazione, la commercializzazione, la progettazione e la produzione di prodotti in rame ed altri materiali per l’edilizia. Oltre alla vendita ci occupiamo anche d’installazione degli stessi e proprio in merito a questo volevo chiedere se quando prestiamo un servizio di fornitura e posa in opera, la merce deve essere trasportata con il DDT. In pratica qualche giorno fa un nostro cliente non ha voluto firmare il documento di trasporto affermando che lui non è tenuto a farlo e che quello è un documento mio interno che mi occorre solamente per trasportare il materiale e non deve nemmeno essere preso in riferimento nella fatturazione. Secondo me il concetto è sbagliato in quanto io con quel documento di trasporto voglio provare che quel materiale sia arrivato effettivamente in quel cantiere e seguito quindi da posa in opera. Ovviamente nella causale ho messo “fornitura e posa in opera”. Lui praticamente mi parlava di contratto d’appalto (che tra l’altro ancora non abbiamo ricevuto) dove praticamente afferma che se c’è quello non c’è bisogno che lui mi firmi o comunque riceva i DDT. Non so come come comportarmi, perchè comunque il materiale sta uscendo dal mio magazzino ed io deve emettere il DDT e fare riferimento dello stesso nella fatturazione perchè nel caso in cui ci fossero dei controlli, si potrebbe pensare che quel materiale non sia stato fatturato. Spero di essere stata chiara. Grazie per la sua disponibilità,
    Cordiali saluti.

      Stefano Gardini29 Giugno 2012 / Rispondi

      Il DDT va emesso. La firma da parte del cliente in effetti non è obbligatoria (fiscalmente irrilevante). Può essere senza firma o firmato dal tuo capocantiere che riceve la merce, se il tutto fa parte di un contratto di fornitura e posa in opera. Tanto per capirci: quando vengono inviati i mattoni per costruire una casa, non firma il proprietario, ma i cantieristi. L’unica valenza della firma del cliente è in ambito civilistico, se ti contesta la consegna dei prodotti la firma sul DDT avrebbe valore per una eventuale causa. Dal punto di vista fiscale tu sei a posto e puoi tranquillamente indicare i tuoi DDT in fattura.

        Federica4 Marzo 2014 / Rispondi

        Buongiorno Sig.Stefano, a tal proposito, se ho un cantiere in essere e li sto portando materiale il destianatario del ddt sono io stesso e la destinazione è l’indirizzo in cui sto eseguendo l’opera? grazie

          Stefano Gardini4 Marzo 2014 / Rispondi

          Esattamente proprio così.

            Federica5 Marzo 2014 /

            Grazie!

    Leo3 Luglio 2012 / Rispondi

    Egr. Sig. Stefano,
    vorrei informazioni circa una questione che le espongo in maniera spero più semplice possibile:
    Ho un deposito merci, vendo ai dettaglianti, consegno la merce al vettore il quale la porta all’acquirente dettagliante; il dettagliante non firma il DDT ma vi appone solo il timbro aziendale; passa del tempo, la fattura resta insoluta, il dettagliante mi contesta l’avvenuta consegna della merce; mi domando, aldilà del fatto che la firma del DDT da parte del ricevente fornitura non ha valenza fiscale, posso sopperire a tale mancanza mediante l’apposizione della firma da parte del corriere che ha preso in carico la merce? Il timbro ha comunque valore legale anche se non probante come la firma del destinatario.
    Grazie per i chiarimenti che vorrà concedermi

      Stefano Gardini4 Luglio 2012 / Rispondi

      Mi occupo di parte fiscale e non di aspetti legali civilistici per cui la domanda esula dal mio campo specifico. Però un aiuto provo comunque a dartelo. Il corriere quando consegna la merce ha un suo documento di ritiro firmato. In questo caso se non ce l’ha è lui il responsabile della mancata consegna (presunta). Quindi secondo me fra la ‘prova’ che può fornirti il corriere e il timbro apposto sul documento hai buone probabilità di ottenere giustizia in fase di giudizio.

    GRINTA4 Luglio 2012 / Rispondi

    Gentilmente vorrei sapere se i D.d.T. di c/lavorazione che RICEVIAMO da nostri clienti in ditta devo a mia volta numerarli progressivamente con una numerazione interna o basta tenerli fino allo scarico per reso del materiale e allegati a fatturazione
    Il nostro commercialista c’ha comunicato che c’è l’obbligo di numerazione da parte nostra.
    La ringraziamo per la Sua gentile risposta.

    Cordiali saluti

      Stefano Gardini5 Luglio 2012 / Rispondi

      Non mi risulta che per i DDT esista questo obbligo. Se vi fate dare i riferimenti di legge o circolari Ag Entrate faccio un ulteriore controllo, ma io non conosco nulla che istituisca questo obbligo. Poi ovviamente nella giungla di regole e regoline del nostro sistema fiscale NESSUNO può pensare che non gli sfugga mai nulla e ovviamente io non faccio eccezione.

        GRINTA9 Luglio 2012 / Rispondi

        Buongiorno, il nostro commercialista ci risponde quanto segue:
        l’obbligo di numerare e conservare i ddt c/lavoro deriva dal combinato normativo di una serie di circolari emanate a supporto e a chiarimento dell’art. 53 DPR 633/72 (legge iva) relativo alla Presunzione di Cessione e di acquisto.
        In base all’art. 53 sopra citato i beni che si trovano nel luogo in cui il contribuente esercita la sua attività si presumono acquistati se il contribuente non dimostra (numerando e archiviando di ddt in c/lavoro) di averli ricevuti in base a un rapporto di rappresentanza o di lavorazione.
        Vedi punto 1.3.4 della circolare 193/E – Consegna di beni a terzi a titolo non traslativo – per la consegna di beni a terzi a titolo non traslativo la presunzione di cessione non opera qualora la consegna risulti da ddt progressivamente numerato dall’emittente …
        Nella parte evidenziata (pagina 2) della Circolare 156 del 15/07/1999 si evince che il documento deve essere archiviato (conservato a norma dell’art. 39 DPR 633/72).

        Gentilmente mi sà aiutare in questa giungla???

        La ringrazio.
        Saluti
        Michela

          Stefano Gardini9 Luglio 2012 / Rispondi

          Il DDT deve essere numerato progressivamente dall’emittente, e su questo non ci sono dubbi. Io continuo a non trovare alcuna necessità della numerazione interna. Dovunque ci si documenti si trova l’informazione che il DDT con apposita causale di conto lavorazione emesso dal committente della lavorazione è sufficiente a vincere la presunzione di cessione. Al più è possibile mantenere un registro di carico/scarico della merce in conto lavorazione, ma senza averne nessun obbligo, solo per ulteriore e maggior chiarezza in caso di controllo.

    luciano10 Luglio 2012 / Rispondi

    buongiorno, tre domande veloci:
    1-) sono un privato cittadino, devo portare un tavolo antico dalla mia casa di città a quella di campagna… devo fare il DDT?
    2-) devo conferire dei mobili vecchi all’isola ecologica comunale, devo fare il DDT?
    3-) se gli oggetti conferiti all’isola ecologica vengono riciclati e venduti, scatta qualche meccanismo di cessione a fine di lucro? grazie

      Stefano Gardini12 Luglio 2012 / Rispondi

      Le risposte saranno altrettanto veloci, una bella mitragliata di No, No, No.

    Michele11 Luglio 2012 / Rispondi

    Ciao Stefano, volevo chiedere in merito ai DDT se a fronte di un trasferimento del materiale da una banchina di porto alla mia azienda. posso emettere un unico ddt riepilogativo a fine giornata, oppure se lo scaricatore deve emettere un ddt per ogni viaggio.
    Teniamo presente che già le invoice del fornitore puntano all’azienda.
    non so se sono stato chiaro ma la faccenda è abbastanza ingarbugliata

    Grazie Michele

      Stefano Gardini12 Luglio 2012 / Rispondi

      Se le fatture (invoices) del Fornitore hanno come indirizzo di consegna la tua azienda, non ci dovrebbe essere bisogno di un DDT apposito. Si può considerare come se fosse merce con trasporto a mezzo destinatario, perfettamente previsto e legale.

    Sandra17 Luglio 2012 / Rispondi

    buon dì,

    ho un dubbio in merito all’obbligo di conservazione del DDT. da nessuna parte trovo specificato se l’obbligo sussista per il solo venditore o anche per il cliente. lo scopo del DDT dovrebbe essere a tutela e garanzia dei diritti del cliente e le grandi aziende adottano un processo di gestione acquisti tale da includere la “conferma di ricezione” (spesso si usa il DDT) a chiusura del ciclo e autorizzazione dei pagamenti. in questi termini, però, il DDT potrebbe essere conservato in esclusivo formato elettronico. Quindi mi domando: ai fini fiscali e civilistici, è obbligatoria la conservazione del documento cartaceo anche per i clienti ?

      Stefano Gardini24 Luglio 2012 / Rispondi

      Sì, è obbligatorio con le stesse modalità e tempi delle fatture.

    Matteo17 Luglio 2012 / Rispondi

    Buongiorno,
    volevo sapere se nella parte relativa alla descrizione della merce, è obbligatorio indicare esplicitamente il contenuto oppure è sufficiente un codice articolo univoco che comunque indica l’articolo ma è più sicuro perchè evita di “ingolosire” chi legge la bolla?
    Ad esempio, se sto consegnando il bracciale d’oro Damiani che ha codice GOLD12345, posso scrivere nella descrizione solo “GOLD12345” oppure devo per forza scrivere “bracciale d’oro Damiani cod. GOLD12345”?
    Esiste qualche normativa di legge che mi aiuta in tal senso?
    Grazie

      Stefano Gardini24 Luglio 2012 / Rispondi

      Purtroppo la merce deve essere descritta in modo da poter essere individuata univocamente. Capisco il problema.

    luca18 Luglio 2012 / Rispondi

    Salve Stefano,
    ex legis è possibile emettere un documento di trasporto direttamente in formato elettronico purché provvisto di riferimento temporale e firma digitale. Acclarata la valenza legale di un siffatto documento mi chiedo quanta forza probatoria possa avere una firma biometrica apposta su quel documento. Grazie anticpiatamente

      Stefano Gardini25 Luglio 2012 / Rispondi

      La legge lo prevede per cui dovrebbe avere validità probatoria certa, anche se in questo caso mancano ancora validi e numerosi supporti giurisprudenziali.

    Bruno18 Luglio 2012 / Rispondi

    Salve Stefano, complimenti per tutto.
    Piccola domanda, siamo un’azienda produttrice ed effettuiamo lavorazioni per c/terzi, ricevendo merce in C/lavorazione, al momento della spedizione del prodotto finito, qual’è la giusta causale da inserire sul DDT?

    grazie mille in anticipo

      Stefano Gardini24 Luglio 2012 / Rispondi

      reso da c/lavorazione

    valeria19 Luglio 2012 / Rispondi

    Il documento di trasporto il trasportatore è obbligato a consegnarlo al destinatario al momento della consegna?

      Stefano Gardini24 Luglio 2012 / Rispondi

      Una copia sì, una la deve trattenere. Con le spedizioni via corriere è possibile che i DDT siano direttamente inseriti nel pacco.

    Maria26 Luglio 2012 / Rispondi

    buon giorno Stefano, le espongo subito il mio problema:
    OGGETTO: TRIANGOLAZIONE DDT.
    ho ricevuto un’attrezzatura (stampo x materie plastiche) dal fornitore del mio cliente; con la giusta dicitura DEST. CLIENTE _ DESTINATARIO.
    il mio cliente ieri mi scrive dicendo: se la prossima volta che riceve nostro materiale da un nostro fornitore
    non mi manda ddt x conoscenza saremo costretti ad addebitarvi €. 50.
    Scusi ma io in questo caso che obblighi ho? non è forse il fornitore a dover inviare copia del ddt al suo cliente?
    grazie 1000
    maria/roplast

      Stefano Gardini26 Luglio 2012 / Rispondi

      Certo, l’obbligo è in capo a che emette il DDT. Segnalate al vs cliente che il fornitore è suo, se lo è scelto lui e quindi ‘protesti’ con lui se non ha ricevuto copia DDT. Resta inteso che per buoni rapporti credo non vi costerebbe nulla inviare copia al cliente quando ricevette gli stampi, anche non avendone obbligo.

    Maria26 Luglio 2012 / Rispondi

    mi piace ci sono molto informazioni utili .
    grazie

    Basile30 Luglio 2012 / Rispondi

    Salve,
    produco ortaggi e volevo sapere come posso compilare il DDT correttamente non avendo a disposizione una bilancia. Posso indicare un peso presunto del carico sul DDT da confermare poi a destinazione, magari con una correzione a penna, attravrso la pesa che ha a disposizione il grossista destinatario?
    Se per trasposrtare un carico devo fare più viaggi posso sostituire i vari DDt con uno unico riepilogativo al termine dell’ultimo viaggio? Grazie

      Stefano Gardini30 Luglio 2012 / Rispondi

      In linea di principio sul DDT andrebbe indicato il peso esatto (o molto vicino al peso esatto). Le correzioni a penna all’arrivo sono sempre brutte da presentare soprattutto se sono molte (o su molti documenti). Altrimenti si possono indicare in modo diverso, a numero, a confezione ecc.. Il peso per gli ortaggi è sempre la soluzione più tranquilla però. Forse dotarsi di una bilancia potrebbe essere una buona idea. Per i viaggi multipli è meglio un DDT per ogni viaggio.

    Nadia1 Agosto 2012 / Rispondi

    Salve, la nostra ditta si occupa di distributori che vengono trasportati per il comodato d’uso gratuito.
    Nel documento di trasporto chi è il cedente e chi il cessionario il luogo di destinazione?
    Nel momento in cui ritiriamo i distributori chi è il cedente, chi il cessionario e il luogo di destinazione?
    Grazie

      Stefano Gardini2 Agosto 2012 / Rispondi

      Il Cedente siete voi, il cessionario il cliente a cui consegnate il distributore. Se il distributore viene consegnato ad indirizzo diverso dalla sede del cessionario, va indicato il luogo diverso di destinazione. Al ritiro del distributore il vs cliente farà un DDT di restituzione con lui come Cedente e voi come cessionario.

    Serena8 Agosto 2012 / Rispondi

    Salve, la ns ditta deve fare un trasporto come vettore ma il cedente non ci fornirà il documento di trasporto. Noi vettori possiamo emettere il documento di trasporto al posto loro? In che modo?

      Stefano Gardini8 Agosto 2012 / Rispondi

      No, chi deve emettere il DDT è il cedente; se non lo fa da parte vostra nessun problema visto che agite da ‘vettore’. Fate compilare una dichiarazione di esenzione dall’emissione DDT e siete a posto.

    RICCARDO9 Agosto 2012 / Rispondi

    DEVO TRASFERIRE DELLA MERCE DA UN NEGOZIO ALL’ALTRO, QUINDI SPOSTAMENTO MERCE, POSSO FARE IL DDT STAMPANDOLO CON TUTTE LE INDICAZIONI CHE SERVONO OPPURE E’ NECESSARIO UTILIZZARE UN BLOCCHETTO DI BUFFETTI?

      Stefano Gardini9 Agosto 2012 / Rispondi

      Il DDT può essere fatto tranquillamente da te senza nessun blocco prestampato. L’unica avvertenza è che abbia tutte le informazioni necessarie.

        RICCARDO9 Agosto 2012 / Rispondi

        Grazie, molto gentile! Immagino che se ci sono precedenti ddt fatti sul blocchetto che adesso non ho a portata di mano dovrò rispettare la sequenza numerica, giusto?

          Stefano Gardini9 Agosto 2012 / Rispondi

          Ovviamente sì. E’ possibile in vari casi avere più numerazioni separate (se giustificate) ma in questo caso dovrà procedere con la numerazione consecutiva.

    Silvio9 Agosto 2012 / Rispondi

    Salve,
    sto iniziando una piccola attività che si occupa di souvenir, la merce verrà distribuita in conto vendita, ma non so di preciso quali documenti devo utilizzare per stare sicuri dal punto di vista fiscale.
    Ad esempio: Nuovo Cliente A, preparo i vari prodotti in magazzino e allego al collo il d.d.t con causale “conto vendita”. Porto la merce al Cliente A, faccio firmare e gli lascio una copia del ddt. Ora mettiamo caso che durante la stagione il Cliente A mi chiami perchè alcuni prodotti scarseggiano. In questo caso vorrei caricare un pò di tutto sulla macchina, andare dal cliente A, vedere cosa serve e poi scaricare solo il necessario. Ecco, per fare ciò, quali documenti devo avere? Devo fare un ddt per tutta la merce che carico prima di partire (e con quale causale?) e poi un ddt nel momento che scarico della merce al cliente A?
    Ho visto che alcuni fornitori rilasciano il “buono di consegna”, ma facendo qualche ricerca ho letto che non ha valenza fiscale e quindi non giustificherebbe la presenza dei miei prodotti in conto vendita presso un negozio.
    La ringrazio anticipatamente.
    Cordiali Saluti

      Stefano Gardini10 Agosto 2012 / Rispondi

      Puoi fare in due modi: ti fai dare dal cliente le referenze che scarseggiano e gli fai un DDT per quantità e tipo giusto per il riassortimento. Oppure fai un DDT di tentata vendita per tutta la merce che ti porti a spasso, poi alla sera lo ricarichi e scarichi i vari DDT per la sola merce consegnata al/ai clienti.

    andrea28 Agosto 2012 / Rispondi

    sono un giovane quasi autotrasportatore padroncino e volevo sapere se la ddt devo emetterla io azienda o me la danno quando arrivo alla zona di carico e grazie!!!!!!

      Stefano Gardini29 Agosto 2012 / Rispondi

      Se fai trasporti per conto terzi, il DDT lo devono emettere coloro che ti affidano la merce per il trasporto.

    Marco29 Agosto 2012 / Rispondi

    Buongiorno, in un contratto di sub appalto(fornitura e posa di infissi)i ddt vanno intestati a se stessi e non al cliente. Perchè?come procederò con la fatturazione di ddt intestati a se stessi?Lungo il tragitto al cantiere se cè un controllo della gdf ..il ddt intestato a se stessi è valido? grazie mille

      Stefano Gardini30 Agosto 2012 / Rispondi

      Se il DDT deve essere intestato a te stesso solitamente è perchè il lavoro verrà fatturato a corpo e non con l’indicazione della merce consegnata. Faccio l’esempio banale della costruzione di un garage: fatturi il garage a corpo e non i mattoni, il cemento, le tegole del tetto ecc… In questo caso il materiale viene inviato al tuo cantiere che la userà. In caso di controllo su strada l’unica avvertenza è avere come destinazione il tuo cantiere sul posto ed il DDT è perfettamente valido

    Maurizia29 Agosto 2012 / Rispondi

    Buongiorno, sono impiegata in una ditta che utilizza Ddt in tre copie per abitudine. Vorrei sapere se esiste l’obbligatorietà di pinzare la seconda copia (quella firmata dal cliente) alla relativa fattura (differita) e nel caso di un controllo fiscale cosa comporterebbe l’assenza di questa . (la presenza della terza copia nel relativo blocco è però garantita) Grazie

      Stefano Gardini30 Agosto 2012 / Rispondi

      No l’obbligo non c’è, basta poter esibire il documento a richiesta. La pinzatura rappresenta una comodità gestionale (facilità di reperimento) ed anche dal punto di vista civilistico: in caso il cliente contesti la consegna della merce tu potrai esibire la sua firma di ritiro merce.

    Pierluigi7 Settembre 2012 / Rispondi

    Buongiorno. E’ possibile inidcare lo stesso numero di DDT su due o più fatture

      Stefano Gardini7 Settembre 2012 / Rispondi

      Sì se ci sono delle motivazioni valide. Faccio un esempio: DDT di conto vendita, dopo un mese fatture alcuni articoli venduti di quel DDT, dopo due mesi fatturo altri articoli venduti di quel DDT e così via…

    fabio12 Settembre 2012 / Rispondi

    Buongiorno. Mi potresti cortesemente dire cosa rischio se circolo consegnando delle paste ai bar che acquisto nelle pasticcerie senza portarmi dietro il ddt. Se mi controllano e non ho il documento cosa mi possono fare ? Grazie. Ciao

      Stefano Gardini12 Settembre 2012 / Rispondi

      Se sei un privato e giri con mezzo privato in teoria nulla. In pratica se sospettano che stai svolgendo un’attività in nero, rischi MOLTO. Sia per quanto riguarda sanzioni e accessori sia magari anche dal punto di vista penale. Diciamo che se sospettano che sia un’attività in nero in cui tu compri e rivendi (o trasporti a pagamento) le paste possono fare delle presunzioni e chiederti, con relative sanzioni, tutte le tasse che presumono tu non abbia pagato. Ovviamente tu potrai poi difenderti, ma ti assicuro che non sarebbe facile.

    Rossella13 Settembre 2012 / Rispondi

    Salve, avrei cortesemente bisogno di porle un quesito. Se un’azienda di falegnameria di piccole dimensioni oltre a fabbricare mobili su misura riceve dai clienti privati dei mobili, Finestre, Portoni etc da accomodare o da apportarvi delle modifiche che per motivi di tempistiche dei vari lavori rimangono nell’officina per diversi mesi prima di essere lavorati, che tipo di documento deve essere redatto dai clienti privati o dall’azienda per giustificare la presenza dei mobili??? Grazie mille in anticipo.

      Stefano Gardini14 Settembre 2012 / Rispondi

      Nulla di fiscale, ma per tranquillità si potrebbe fare una sorta di ‘ricevuta’ al cliente che verrà ritirata alla consegna del prodotto finito.

    Mara14 Settembre 2012 / Rispondi

    Buongiorno,
    un’azienda che opera in regime di appalto per un ente gestore di infrastrutture pubbliche e che, quindi, si trova a gestire materiale per l’esecuzione delle opere sia di proprietà che in conto deposito, deve accompagnare dalla sede ai cantieri tali materiali.
    E’ necessario emettere ddt recante i dati sia dei materiali di proprietà che di quelli in conto deposito?
    Quante copie di tali ddt devono essere conservati in azienda dal momento che l’emittente ed il destinatario sono gli stessi?

      Stefano Gardini14 Settembre 2012 / Rispondi

      S’ è necessario emettere il DDT per i due tipi di materiali. Basta una copia per ogni documento.

    Antonio23 Settembre 2012 / Rispondi

    Buongiorno, un’azienda spagnola con sede legale in Spagna ma che spedisce ai propri clienti in Spagna direttamente dal magazzino del suo fornitore in Italia , ha particolari obblighi a cui adempiere oppure si tratta di una normale spedizione ? Grazie

      Stefano Gardini25 Settembre 2012 / Rispondi

      No non ha nessun obbligo particolare.

    Carlo schiavone24 Settembre 2012 / Rispondi

    Buongiorno e complimenti per gli articoli e la disponibilità.
    Le espongo il mio quesito: un fornitore mi invia del materiale che io non ho espressamente richiesto nell’ordine e vorrei rispedire il pacco al mittente. Posso emettere un DDT scritto su carta intestata? Che causale devo inserire? Quanto tempo ho dal momento della ricezione? E per ultimo: nel mio DDT devo inserire anche il valore della merce (dettagliata) in modo tale da farmela scalare dalla fattura?
    Grazie mille
    Cordiali saluti

      Stefano Gardini25 Settembre 2012 / Rispondi

      Sì, il DDT può essere scritto su carta intestata purchè riporti tutti gli elementi obbligatori. La causale può essere “Reso per errato invio”. Il tempo deve essere ragionevole, al massimo qualche giorno. Sì serve l’elenco dettagliato della merce, il valore invece non è obbligatorio.

    nicola24 Settembre 2012 / Rispondi

    buongiorno parliamo di controlli di tracciabilità e rintracciabilità di prodotti alimentari.
    Il ddt potrebbe essere usato hai fini della tracciabilità di prodotti alimentari?
    il ddt hai fini fiscali ha valore? in tutti i campi commerciali? (esempio un mezzo che trasporta mattoni ha un ddt diverso da quello che trasporta carne o pesce?) qualsiasi sia la risposta, vorrei anche sapere quali sono le normative vigenti che parlano dei ddt!

      Stefano Gardini25 Settembre 2012 / Rispondi

      Sì potrebbe essere usato per la tracciabilità ‘reale’ anche in fase di eventuali controlli. Ai fini fiscali ha il valore assegnato dalla normativa, come documento di accompagnamento merci che poi saranno fatturate; ha validità in tutti i campi commerciali anche se per alcune merci particolari sono necessari altri documenti di accompagnamento. La principale legge di istituzione del DDT è il DPR 472 del 14 agosto 1996 – Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996 e molto importante anche la circolare del Ministero delle Finanze n. 255/E del 16 settembre 1996 che fornisce le disposizioni necessarie all’applicazione della normativa.

    antonio giammella24 Settembre 2012 / Rispondi

    Buonasera,desideravo sapere se e’ regolare anticipando la consegna rispetto alla data del ddt scrivere sul ddt la data di consegna.Mi spiego meglio se un ddt datato 25/09 puo’essere consegnato il 24/09 annotando la data di consegna.grazie

      Stefano Gardini25 Settembre 2012 / Rispondi

      No, la data del DDT deve essere contestuale a quella di consegna merce, anzi è il DDT stesso il documento comprovante la consegna.

    Antonella27 Settembre 2012 / Rispondi

    Salve. Volevo sapere ma il DDT ha un limite di distanza per il trasporto delle merci? Grazie!

      Stefano Gardini27 Settembre 2012 / Rispondi

      No nessun limite.

    andrea act1 Ottobre 2012 / Rispondi

    salve
    vorrei sapere come fare per un corretto ddt di merce che va portata in fiera per la vendita.
    devo esporre merce del mio negozio in fiera e venderla(si spera) solo che parliamo di circa 1500 referenze…e grosse quantità di merce, come si può fare??
    la scorsa volta abbiamo redatto dei ddt circa 58 pagine tutte a mano…e vi assicuro che è una faticaccia
    attendo risposte urgenti grazie mille
    andrea

      Stefano Gardini1 Ottobre 2012 / Rispondi

      Bisogna preparare un DDT non c’è altra soluzione.

    Alex Damiano2 Ottobre 2012 / Rispondi

    salve sono un artigiano,vorrei sapere quando un bene esce dalla mia azienda (es.una soglia in marmo) e il cliente viene in azienda a prenderlo e salda il conto, posso chiudere la questione con una semplice ricevuta fiscale o devo fare per forza tutta l’operazione DDT e poi a seguire una fattura differita? grazie

      Stefano Gardini2 Ottobre 2012 / Rispondi

      La risposta purtroppo non è banale. Ti riporto le regole da seguire:
      i soggetti che, ricorrendone i presupposti, provvedono alla certificazione dei corrispettivi attraverso il rilascio della ricevuta fiscale, sono esonerati dalla compilazione del nuovo documento di trasporto; inoltre, come precisato al paragrafo precedente, l’emissione della ricevuta fiscale integrata con i dati identificativi del cliente, consente di procedere alla emissione della fattura differita e sostituisce di fatto il documento di trasporto stesso.
      Premesso che la fattura differita va emessa solo per le cessioni di beni, è opportuno chiarire il comportamento da seguire in caso di prestazioni di servizi che presuppongano la consegna del bene finito o lavorato.
      Innanzitutto occorre verificare se la prestazione viene resa in un locale non aperto al pubblico o presso un’ impresa ovvero se resa in un locale aperto al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione del cliente.
      Nel caso di prestazione resa in locale non aperto al pubblico, o presso un’impresa il prestatore del servizio certifica l’operazione con emissione di fattura ordinaria ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/72. Il documento di trasporto dovrà essere sempre emesso qualora si renda necessario vincere le presunzioni di cui all ‘art. 53 del D.P.R. 633/72. Al fine di provare l’avvenuta consegna del bene è comunque sempre opportuna l’emissione di un documento di trasporto.
      Nel caso di prestazione resa in locale aperto al pubblico o nell’ abitazione di clienti non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Tale prestazione deve essere certificata al momento della sua ultimazione mediante emissione di ricevuta fiscale o di fattura-ricevuta fiscale.
      Si può ritenere che dal 21 Febbraio 1997 il documento “fattura­ ricevuta fiscale” sia stato implicitamente abrogato poiché a norma del secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. 696/1996 la normale fattura, emessa ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.P.R. 633/1972, è documento sostitutivo della ricevuta fiscale e quindi della fattura fiscale stessa.
      È sempre consigliabile l’emissione di un documento di trasporto qualora l’ultimazione della prestazione avvenga in data successiva alla consegna dei beni, al fine di vincere la presunzione di cui all’art. 53 del D.P.R. 633/72.

        Alex Damiano9 Ottobre 2012 / Rispondi

        poniamo il caso che il cliente sia un privato e saldi il conto al momento della cessione del bene, posso emettere direttamente la ricevuta fiscale affinchè sia in regola durante il trasporto e ai fini fiscali? in pratica evitando di fare DDT e fattura differita?

          Stefano Gardini10 Ottobre 2012 / Rispondi

          Sì è una cosa corretta, lo può fare.

            Alex Damiano12 Ottobre 2012 /

            grazie per la disponibilità, ne approfitto per porle un ultima domanda di completamento delle altre 2: posso consegnare un bene al cliente privato con la sola ricevuta fiscale?

            Stefano Gardini12 Ottobre 2012 /

            Sì senza problemi.

    andrea2 Ottobre 2012 / Rispondi

    Buongiorno, lavoro per una societa’ che gentilmente mi ha concesso di utilizzare il mezzo di trasporto (camion) intestato all’azienda per trasportare della legna di scarto che c’e’ in azienda fino in una casetta di mia proprieta’.nel frattempo vorrei approfittare e caricare sul camion anche delle travi che ho acquistato e che dovrei portare sempre nello stesso luogo,
    come posso muovermi in totale garanzia di non infrangere leggi ?

    grazie

      Stefano Gardini2 Ottobre 2012 / Rispondi

      Uhm ci sono diverse implicazioni e il problema non è di facile soluzione. La cosa migliore che mi viene in mente è che la società le faccia due righe di comodato d’uso del mezzo per i giorni in cui lo utilizzerà; a questo punto lei potrà trasportare in proprio la merce che vuole senza documento trattandosi di trasporto privato. Diversamente direi che in caso di controllo su strada verrebbe richiesto un documento di trasporto di difficile redazione nel caso specifico.

    ILENIA4 Ottobre 2012 / Rispondi

    Salve,
    un mio collaboratore ha emesso un DDT di merce che però non è mai uscita dal deposito e pertanto non devo fatturare, cosa accade al DDT?
    Grazie.

      Stefano Gardini4 Ottobre 2012 / Rispondi

      dipende dalla causale del DDT. Se è vendita bisogna annullarlo come se fosse merce respinta dal cliente annotandolo sul documento stesso.

        ILENIA4 Ottobre 2012 / Rispondi

        ma anche se sono stati emessi dei DDT successivamente?

          Stefano Gardini5 Ottobre 2012 / Rispondi

          Forse non mi sono spiegato bene: il DDT rimane, viene annullato nel senso di ‘neutralizzato’ dal punto di vista della fatturazione annotando sul DDT stesso che la merce non è stata consegnata per…(motivazione).

            ILENIA8 Ottobre 2012 /

            GRAZIE. BUONA GIORNATA

    patrizio4 Ottobre 2012 / Rispondi

    Buongiorno Stefano, vorrei porti il seguente quesito.
    La nostra azienda spesso partecipa a manifestazioni dove vengono espostI beni di ns. proprietà.
    Ovviamente all’uscita dall’azienda i suddetti beni sono accompagnati da regolare DdT con causale “materiale in c\o esposizione”.
    Il problema si registra alla fine della manifestazione, nel senso che il vettore incaricato asserisce che ci sia bisogno di un nuovo DdT per far rientrare la merce.
    E’ corretta a tuo avviso questa interpretazione?
    Grazie.

      Stefano Gardini4 Ottobre 2012 / Rispondi

      Sì è giusto in quanto la fiera o esposizione si può considerare come una sede secondaria e la merce deve essere accompagnata da DDT sia in una direzione che poi nell’altra.

    roberto9 Ottobre 2012 / Rispondi

    Dopo aver emesso ddt e aver fatturato della merce il cliente si accorge che parte di essa è mancante. Posso inviare la merce mancante creando un ddt di “integrazione”?

      roberto9 Ottobre 2012 / Rispondi

      Grazie per l’aiuto!

      Stefano Gardini11 Ottobre 2012 / Rispondi

      Se nel precedente DDT la merce non era presente sì, altrimenti bisogna fare un DDT di rientro della merce mancante per allineare il primo DDT con l’uscita reale dal magazzino e poi fare il DDT di invio della merce mancante.

    rita9 Ottobre 2012 / Rispondi

    Sul DDT è necessario dichiarare gli anidri e gli idrati? grazie

      Stefano Gardini11 Ottobre 2012 / Rispondi

      No, non mi risulta ci sia una normativa che per i profumi obblighi questa dichiarazione nel DDT purchè i prodotti siano correttamente descritti.

    Mario9 Ottobre 2012 / Rispondi

    Salve volevo domandare se è possibile emettere un solo DDT contenente merce che deve essere fatturate in due fatture diverse, ovviamente tutt’e due allo stesso cliente. Grazie

      Stefano Gardini10 Ottobre 2012 / Rispondi

      Sì è possibile.

    ornella9 Ottobre 2012 / Rispondi

    gentilmente le chiedo se e’ possibile per una dimenticanza emettere una ddt reso conto lavorazione con lo stesso numero della precedente ma con l’aggiunta della dicitura ” bis ” ? questo per seguire in maniera progressiva di data. Grazie in anticipo per la risposta.

      Stefano Gardini10 Ottobre 2012 / Rispondi

      Non è formalmente corretto. Si può fare ma in caso di controllo si incorre in una sanzione, se i controllanti sono ‘fiscali’ nell’applicazione della normativa.

    Ianni10 Ottobre 2012 / Rispondi

    Buongiorno sig. Stefano, mi scuso per la banale domanda, ma desideravo capire se nel ddt, oltre alla data, sia obbligatorio inserire l’ora. Ho scorso tutte le domande a cui lei ha gentilmente risposto ma non sono riuscito a comprenderlo. Dalla descrizione che lei ha fatto su come compilarlo, mi pare che sia sufficiente la data ma volevo essere sicuro che basti.
    La ringrazio per il servizio che svolge e la saluto cordialmente, Ianni

      Stefano Gardini11 Ottobre 2012 / Rispondi

      No, non è obbligatorio, ma lo consiglio soprattutto se si spedisce tramite vettore terzo per questioni di controllo e verifica.

    Dario Bartoli11 Ottobre 2012 / Rispondi

    buonasera dott.Gardini
    la mia società trasporta beni di terzi a solo titolo di installazione su punti vendita, gli attori sono tre il committente del servizio, il proprietario della merce diverso dal committente, la mia società che effettua il servizio. I luoghi di destinazione della merce sono diversi. Devo emettere un DDT o basta un documento che riporti chi ci ha incaricati del servizio, chi è il proprietario della merce, e dove deve essere montata? in caso di DDT qual’è la causale corretta.
    Grazie molte

      Stefano Gardini11 Ottobre 2012 / Rispondi

      Praticamente la vostra attività è assimilabile a quella di un vettore, se capisco bene. In questo caso dovete avere un documento da parte del proprietario della merce (DDT o altro documento che comprovi l’esenzione da DDT) che giustifichi il trasporto da un luogo all’altro. Non dovete emettere documenti vostri.

    Pietro15 Ottobre 2012 / Rispondi

    Salve per quanto riguarda una ditta di installazione che tipo di DDT devo fare per trasferire i materiali che devo installare dalla sede al cantiere e viceversa? E per trasferire eventuali attrezzature?

      Stefano Gardini16 Ottobre 2012 / Rispondi

      I materiali da installare, se poi rimangono in loco saranno oggetto di vendita immagino. Se invece si tratta di materiali di consumo è diverso, non serve un DDT. Come non serve per le attrezzature se sono oggetto del proprio lavoro. L’idraulico non deve fare DDT per trasportare la cassetta con le varie chiavi per i tubi ad esempio.

        Pietro16 Ottobre 2012 / Rispondi

        Ok mi scuso ma forse sono stato troppo sintetico. Per attrezzature intendevo mezzi di grandi dimensioni come palchi elettrici, miniescavatori o altro che hanno necessità di essere trasportati con camion o furgoni e spesso vengono spostati da un cantiere all’altro come mi devo comportare. Il trasposto viene comunque fatto dal proprietario dei mezzi e non da terzi. Per i materiali installati invece nel mio caso verrà fatturato al termine del lavoro l’impianto a corpo senza specificare quello che ho installato. il materiale quindi lo sposto dal mio magazzino al mio cantiere e viceversa per quello che avanza ma si tratta di un trasferimento. Il problema sorge quando l’operatore dal cantiere dovrebbe mettersi a contare tutto quello che non ha usato per fare l’eventuale bolla di rientro. Volevo sapere se è possibile evitare di farla.

          Stefano Gardini17 Ottobre 2012 / Rispondi

          Per il punto relativo ai mezzi serve un DDT perchè è come spostarli da una sede di lavoro ad un’altra, in questo caso il cantiere. Stesso discorso vale per la merce da installare. Di fatto è come se venisse inviata ad una sede secondaria dove verrà lavorata, assemblata ecc… Anche inq uesto caso serve il DDT di invio e di rientro, con relativo conteggio. Non vedo una soluzione alternativa.

    sara15 Ottobre 2012 / Rispondi

    salve, devo spedire della merce in noleggio la cui spedizione verrà fatturata direttamente dallo spedizioniere ad un’azienda cliente.
    Devo emettere io il ddt o il mio cliente?
    nel primo caso cosa devo specificare nella causale?
    grazie mille!

      Stefano Gardini16 Ottobre 2012 / Rispondi

      Tu emetterai il DDT al cliente con causale Noleggio.

    Giovanni15 Ottobre 2012 / Rispondi

    Buonasera, Dott. Gardini
    Nel redigere un DDT (e successivamente in fattura) ho l’obbligo di utilizzare una particolare unità di misura qualora il bene oggetto della vendita sia rappresentato da materiale venduto a peso?
    Grazie

      Stefano Gardini16 Ottobre 2012 / Rispondi

      Va bene qualsiasi unità di peso g, kg, Q.li ecc…

    Lucia17 Ottobre 2012 / Rispondi

    Salve, scusi la domanda
    cosa devo scrivere in causale di trasporto quando devo consegnare una merce da noi modificata (es. ricamata)
    Grazie!

      Stefano Gardini17 Ottobre 2012 / Rispondi

      Se la merce vi è stata fornita in Conto Lavorazione come mi pare di capire, la causale sarà ‘Reso da conto lavorazione’.

        Lucia18 Ottobre 2012 / Rispondi

        Grazie mille!!
        Gentilissimo

    Giovanni17 Ottobre 2012 / Rispondi

    Buongiorno,
    se mi accorgo che devo annullare un DDT già emesso attraverso l’utilizzo di un gestionale, (es. mi accorgo che il prodotto è indisponibile oppure invendibile), posso rettificare l’operazione con un reso merci? devo aggiungere annotazioni specifiche?
    grazie

      Stefano Gardini17 Ottobre 2012 / Rispondi

      Sì va bene. Salvo annotare sul reso la motivazione.

    VALTER17 Ottobre 2012 / Rispondi

    in una risposta lei ha detto “la data del DDT deve essere contestuale a quella di consegna merce, anzi è il DDT stesso il documento comprovante la consegna”
    questo significa che un ddt emesso con data di oggi (per comodità organizzativa) ma indicante data partenza domani non è corretto ?

      Stefano Gardini18 Ottobre 2012 / Rispondi

      E’ corretto, non può essere successivo, ma precedente di poco per motivi organizzativi sì senza problemi.

    Andrea17 Ottobre 2012 / Rispondi

    Salve
    Ho una ditta individuale vendo articoli per SOFTAIR utilizzo un regime fiscale dei minimi, quando vado in fiera preparo i DDT articolo per articolo codice per codice.
    Ponendo il caso che ho 5 referenze dello stesso articolo marche diverse che chiameremo slitte ad esempio posso inserirle tutte in un unica riga slitte e conteggiarle insieme oppure devo specificare codice per codice?
    L’importo non lo metto mai.
    Mi spiego meglio i berretti ad esempio posso contarli tutti insieme marca e colore? O devo per forza scrivere berretto verde COD v e berretto nero COD n??
    E dopo la fiera, dopo che ho venduto articoli nn c’è bisogno di rifare i DDT vero?
    Altrimenti mi sparo!

      Stefano Gardini18 Ottobre 2012 / Rispondi

      Sì possono essere cumulati in un unico codice i prodotti analoghi, trascurando ad esempio il colore.

    sara18 Ottobre 2012 / Rispondi

    Salve Stefano e grazie della guida!! Ho un paio di domande alle quali spero mi potrà rispondere..lavoro per una ditta che fa lavoro conto terzi in particolar modo per una società che fa stufe a pellet. La questione è questa: fino a 1 mesetto fa assemblavamo le stufe e per poterle fatturare (questa cosa è iniziata all’inizio dell’anno mentre prima era tutto regolare) c’avevano detto di fare le bolle in conto lavorazione con la dicitura “conto deposito” sulla descrizione materiale e di mettere come luogo di destinazione la ditta in cui lavoro. La bolla successiva di scarico l’avrei fatta normalmente come “reso da conto deposito”……..io l’ho fatto ma…..mi sono posta un bel pò di domande…può essere regolare una cosa del genere???? Inoltre…se un camion viene qui da noi per caricare il materiale che va direttamente in Francia come posso comportarmi con le bolle??? Nel senso..secondo me fare un DDT di conto lavorazione alla ditta di stufe e basta non va bene…la prima volta il camionista è venuto qui con il documento di trasposto che partiva non da noi ma dalla ditta principale…a quel punto il mio DDT di conto lavorazione per me va bene anche se parte da qua ma se non è così??? Si può ricorrere a qualche problema legale? Se si quali? Grazie infinite della disponibilità e mi scuso se magari non sono stata chiarissima… Buona serata!!

      Stefano Gardini23 Ottobre 2012 / Rispondi

      Se ho capito bene voi ricevete i componenti per delle stufe, montate i ‘pezzi’ e restituite delle stufe assemblate. In questo caso il materiale andrebbe accompagnato da DDT in Conto Lavorazione e restituito assemblato on DDT di Reso Conto Lavorazione. Per quanto riguarda poi la consegna che parte da voi e va in Francia, immagino ad un cliente del vostro committente, va fatto un DDT di Reso Conto Lavorazione al Committente con luogo di consegna la destinazione in Francia. Questa è la soluzione corretta, quella che applicherei io. Ce ne possono essere altre varianti ma vanno valutate caso per caso.

    sara18 Ottobre 2012 / Rispondi

    Scusi Stefano mi son dimenticata un’altra cosa…anche la P.IVA del cliente è obbligatoria nelle bolle??? Non basta quella della ditta a cui la bolla è intestata?? Ricevo un sacco di bolle giornalmente ma nessuno di questi ce l’ha..ci sono sanzioni in merito??

      Stefano Gardini19 Ottobre 2012 / Rispondi

      No si può omettere anche se è buona prassi metterla per una sicura identificazione del cliente.

    Paolo22 Ottobre 2012 / Rispondi

    SALVE DOTTORE,MI SCUSI SE LA DISTURBO,LE VOLEVO CHIEDERE SOLO UN CHIARIMENTO : IO COMMERCIANTE DA ALCUNI ANNI ACQUISTO IL PRODOTTO DA UNA DETERMINATA AZIENDA E DA QUESTA AZIENDA MI FACCIO CONSEGNARE CON DDT AI MIEI CLIENTI,AI QUALI POI IO FATTURO E INCASSO ( SUL DDT E’ SPECIFICATO L’INTESTATARIO DELLA FATTURA CHE SAREI IO E IL DESTINATARIO MERCE CHE SAREBBE IL MIO CLIENTE ) . SIAMO IN DISCUSSIONE,COMMERCIALMENTE PARLANDO,SAREBBE POSSIBILE DA PARTE DI QUESTA AZIENDA DOVE IO ACQUISTO CHE CHIEDEREBBERO DIRETTAMENTE AI MIEI CLIENTI IL SALDO DELLA MERCE RICEVUTA ,NONOSTANTE IO SIA L’INTESTATARIO DELLA FATTURA ? LA RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE .

      Stefano Gardini23 Ottobre 2012 / Rispondi

      No il fornitore deve fatturare a te e nulla ha da pretendere dai tuoi clienti i quali non hanno rapporti commerciali con lui.

    Franco22 Ottobre 2012 / Rispondi

    Buon giorno Stefano, ho letto la Sua interessante disanima e le chiedo quanto segue.
    Un’azienda italiana importa merce la quale arriva nei porti italiani e quindi allo stato estero. La merce viene scaricata nei magazzini portuali e al momento della necessità viene sdoganata (interamente o la quantità che necessita) con la bolla d’importazione (DAU) e paga tutti i diritti di importazione. Comunica al suo spedizioniere di spedirle la merce dopo averla sdoganata. A questo punto si chiede:
    1) il DDT dovrebbe farlo l’azienda o lo spedizioniere? (attuamente, salvo rari casi, lo fa lo spedizioniere)
    2) quale causale bisogna mettere ?
    3) quanto tempo lo spedizioniere deve conservare il DDT ? E’ assimilato ai corrieri ?
    Grazie per il gentile chiarimento.

      Stefano Gardini23 Ottobre 2012 / Rispondi

      1) lo spedizioniere
      2) trasporto per conto di ….. o simile
      3) S’ assimilato ai corrieri, obbligo di legge 6 mesi.

    Andrea22 Ottobre 2012 / Rispondi

    buona sera, mi occupo di smaltimento rifiuti e ho la necessità di tenere dei sacchi nel furgone da vendere ai clienti. non sapendo a chi e quanti ne venderò durante il giorno la finanza mi ha consigliato di compilare un ddt di tentata vendita. è vero che ha durata di 1 mese? mi hanno detto di caricare 50 sacchi nel furgone al primo del mese , fare ddt al cliente al momento della vendita, scalare il ddt dal ddt tentata vendita e via cosi fino a fine mese. è corretto?

    nel caso un cliente mi chieda 1 solo sacco devo per forza fatturarlo? il valore è di 14 € ed emettere un fattura di cosi basso valore non credo abbia senso

    grazie

      Stefano Gardini23 Ottobre 2012 / Rispondi

      Tutto giusto, è la cosa da fare.
      Sì anche se l’importo è esiguo va fatta la fattura. La legge non prevede minimi fatturabili.

    Francesca25 Ottobre 2012 / Rispondi

    Salve, sono un agricoltore e porto i miei prodotti al mercato all’ingrosso dove c’è la prassi di ritirare i prodotti in conto vendita, cioè te li pagano solo se li vendono e te li pagano al prezzo che riescono a venderli. Al momento della consegna mi fanno compilare un ddt per tentata vendita ma cercando su internet ho trovato che la tentata vendita è un’altra cosa (quando si va in giro alla ricerca di qualcuno che ti compri i prodotti). Ho trovato inoltre che i produttori agricoli non sussiste l’obbligo del documento di accompagnamento per il trasporto dei prodotti agricoli di loro produzione. Volevo quindi sapere: se mi ferma la guardia di finanza in strada mentre sto portando i miei prodotti al mercato ortofrutticolo e sono senza il ddt sono in regola? Inoltre volevo sapere se è corretto emettere la bolla per tentata vendita come mi hanno detto gli operatori del mercato ortofrutticolo? Grazie

      Stefano Gardini26 Ottobre 2012 / Rispondi

      No il DDT sarebbe corretto emetterlo come Conto Vendita e non Tentata Vendita. A parte questo è vero che non c’è l’obbligo ma in questo caso continuerei ad emetterlo anche per avere un riscontro ‘civilistico’ nei confronti del grossista. Diversamente sarebbe tutto (troppo) sulla parola.

    gigi28 Ottobre 2012 / Rispondi

    Salve e complimenti per il blog. Vi faccio una domanda stupida… Il numero progressivo delle fatture deve essere uguale tra pc e cartaceo?Esempio Il furgone esce dal Magazzino in Tentata vendita con il blocco fatture manuale. Io in magazzino con il pc emetto fattura ad un cliente che viene in sede. quale numero progressivo devo usare?

      Stefano Gardini29 Ottobre 2012 / Rispondi

      Nel caso di tentata vendita, quando non è l’unico canale, è necessario usare due numerazioni separata da riportare in due registri IVA separati. E’ l’unico modo per non fare confusione con i numeri che devono essere tassativamente consecutivi e non duplicati.

    gigi28 Ottobre 2012 / Rispondi

    Salve le vorrei chiedere un’altra cosa: Quale sarà l’indirizzo in un ddt per tentata vendita? grazie

      Stefano Gardini29 Ottobre 2012 / Rispondi

      Se stessi

    Claudia30 Ottobre 2012 / Rispondi

    Buongiorno Stefano, vorrei sapere se si può annullare un ddt emesso nei giorni precedenti (sia di vendita che di visione) e di conseguenza lasciare dei buchi nella numerazione, sia nel gestionale che cartacea.
    Grazie e complimenti per il sito!

      Stefano Gardini30 Ottobre 2012 / Rispondi

      No, non ci possono essere buchi.

        Claudia31 Ottobre 2012 / Rispondi

        grazie per la risposta… Ma allora non si possono mai annullare bolle, perchè cmq la numerazione salterebbe, è corretto? Ma se si fa una bolla di vendita e poi il cliente annulla l’ordine, come ci si può comportare per non saltare la numerazione? Cosa comporta a livello fiscale?

          Stefano Gardini1 Novembre 2012 / Rispondi

          Si appone una dicitura sul documento ‘Merce respinta’ oppure ‘Consegna annullata’ trattenendo anche l’originale inviato al cliente come prova del fatto che la merce non è stata ritirata.

    valeria31 Ottobre 2012 / Rispondi

    Buongiorno,
    avrei un dubbio circa i ddt per merce riparata.
    Mi spipego meglio:
    abbiamo ricevuto merce da clienti perchè aveva bisogno di una riparazione, dopo la riparazione la merce è stata rispedita con conseguente ddt.
    Ora, è obbligatorio emettere la fattura per questi ddt? Al cliente però non deve essere addebbiato nè il costo per riparazione nè quello per le spese di trasporto.
    Come posso procedere?
    grazie e cordiali saluti

      Stefano Gardini31 Ottobre 2012 / Rispondi

      No nessuna fattura se la causale è corretta, tipo’ Reso Conto Riparazione’ o simile. Solo per i DDT con causale Vendita è obbligatorio emettere la fattura

        valeria31 Ottobre 2012 / Rispondi

        grazie mille,
        quindi per qst ddt non emetterò fattura, ma seguiranno la numerazione dei ddt di vendita? o avranno una loro numerazione?
        per il cliente nn ho ancora emesso la fattura per la merce acquistata, di cui una parte riparata, quando la emetterò non devo fare nessun fiferimento alla merce riparata? e ai ddt?.
        Grazie

          Stefano Gardini1 Novembre 2012 / Rispondi

          Si seguiranno la numerazione unica dei DDT. Se ci sono DDT di vendita va fatto il riferimento in fattura.

    mauro6 Novembre 2012 / Rispondi

    Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento.
    D’accordo con il cliente, a fine mese ho fatturato tutto il materiale ordinato che è rimasto in giacenza presso il nostro magazzino (dicitura riportata sulla fattura immediata). Il pagamento avverrà fra 60 giorni. Nel frattempo, il cliente ha iniziato a portar via parte della merce (già fatturata, ma di fatto non ancora pagata), e continuerà a venire a prendersi il materiale quando gli sarà piu’ comodo. La domanda è questa: se il materiale è già stato fatturato, ma non è ancora stata incassata la ri.ba., è giusto emettere ddt alla consegna di parte della merce con causale ” trasferimento merce”?

      Stefano Gardini7 Novembre 2012 / Rispondi

      Sì mi pare possa andare bene.

        mauro7 Novembre 2012 / Rispondi

        grazie mille!

    Maria10 Novembre 2012 / Rispondi

    Gent.ma redazione innanzitutto mi complimento per la vostra competenza e disponibilità a dare chiarezza ai vostri lettori tra cui ci sono pure io. Vi scrivo perchè ho un pò di confusione circa l’emissione dei ddt e per questo vi spiego il mio caso in maniera semplificata: la mia azienda agricola (nata da qualche mese) ha intenzione di produrre e vendere olio extravergine d’oliva. L’olio deve essere trasportato dalla Puglia in Emilia Romagna, premesso che posso fatturare solo dal 1 Gennaio 2013 (il commercialista mi ha detto che essendo nel primo anno di contabilità chi compra da me dovrebbe autofatturare mentre dall’anno prossimo posso avere un mio registro di carico e scarico) il commercialista mi ha detto di consegnare l’olio ai primi di Dicembre 2012 con l’obbligo di fatturare entro 30 giorni in modo che possa ai primi di gennaio fatturare tutto. Nel mio caso occorre un ddt con quale causale? tentata vendita? e se io porto 100 litri d’olio per 20 clienti che prenderanno 5 litri a testa devo compilare prima di partire già venti ddt per ognuno dei clienti con la rispettiva quantità acquistata? e se ne portassi altri 50 litri in più, nel caso me ne dovessero chiedere in più, per questi devo compilare un ddt per tentata vendita? Mi confermate che nel caso di ddt per tentata vendita con fatturazione differita è sufficiente (al momento della consegna dell’olio e in attesa di fargli la fattura) lasciare al cessionario il suo specifico ddt relativo alla merce che ha acquistato e basta? Vi ringrazio in anticipo per la Vostra cortese risposta. Cordiali saluti.
    Maria

      Stefano Gardini11 Novembre 2012 / Rispondi

      Direi che ha le idee chiare e non confuse. La risposta alle sue domande è un bel sì a tutte, ognuno dei casi proposto ha la risposta implicita giusta. Venda pure l’olio con le procedure che ha indicato e che sono corrette.

        Maria11 Novembre 2012 / Rispondi

        Sì in effetti avevo capito quasi tutto, il problema è che leggendo diversi articoli su internet avevo dei dubbi fino a che mi sono imbattuto nel vostro blog dove ho trovato competenza, disponibilità e chiarezza. Diciamo che ora che me lo ha detto Lei sono certo di non sbagliare. Mi auguro di poter crescere con la mia attività imprenditoriale cosicchè mi avrete anche come cliente dei molteplici prodotti che vendete.
        Grazie ancora, ora vado a cliccare “mi piace2 anche su facebook.
        Cordiali saluti. Maria

    Antonio12 Novembre 2012 / Rispondi

    La mia azienda emette DDT per la consegna di merci verso i propri clienti in regime di resa Franco Destino, affidandosi ad opertaori terzi per il trasporto e la messa in posa. Il DDT firmato dal destinatario per accettazione della merce non rientra in azienda ma resta archiviato c/o lo stesso spedizioniere. Sono in regola con l’obligatorietà di archiviazione del DDT? come viene regolamentato dalla legge il caso in cui un Cliente dichiari di non aver ricevuto la merce e l’operatore logisitco non sia in grado di erogare la documentazione firmata? Grazie

      Stefano Gardini12 Novembre 2012 / Rispondi

      Una copia del DDT firmata dal trasportatore deve rimanere in azienda e questo assolve agli obblighi di archiviazione. Per quanto riguarda la mancata consegna, nel caso ne sarebbe responsabile il vettore, che però ne risponde per una cifra ‘ridicola’ forfettaria di 1 euro al chilogrammo (!!!). Tanto per fare un esempio immagina di spedire un iPhone che pesa un paio di etti ma vale 6/700 euro… Purtroppo questa è la legge. L’unica alternativa è avere la merce assicurata, sopportando i relativi costi.

    nino13 Novembre 2012 / Rispondi

    Nella attivita’ dove lavoro il cliente (possessore di partita iva) viene nel negozio 10 – 15 volte al giorno. Posso annotare tutto il materiale in un unico DDT , aggiornando anche la copia del cliente? Per evitare piu che altro uno spreco di carta e fare un ddt anche per merce di valore pari ad 1€. Grazie

      Stefano Gardini13 Novembre 2012 / Rispondi

      Non è proprio l’ideale, dal punto di vista meramente formale sarebbe scorretto, ma tutto sommato non ci vedo grosse problematiche. Senza garanzie di non incorrere in sanzioni, ma puoi provare a farlo.

    Antonio13 Novembre 2012 / Rispondi

    Gent.mo sig. Gardini, sono un medico ed ho appena avviato l’attività di medicina estetica come libero professionista.
    La mia sede legale e la sede dello studio non coincidono. Nel caso si presentasse la necessità di trasferire i prodotti per il trattamento dei pazienti dalla sede legale allo studio:
    1) devo emettere DDT, indicando me stesso come cedente, cessionario e vettore?
    2) in quante copie devo emettere il DDT?
    3) una copia deve essere conservata nel luogo di destinazione (studio)?
    La ringrazio anticipatamente.

      Stefano Gardini13 Novembre 2012 / Rispondi

      Se si trova con questa problematica deve fare un DDT di trasferimento tra le sue due sedi di lavoro indicando se stesso sia come Cedente che come Cessionario. Il DDT può emetterlo in due copie, uno per la sede legale ed uno per lo studio, dove lo conserverà.

        Antonio13 Novembre 2012 / Rispondi

        La ringrazio per la cortesia e la solerzia.

    luigi15 Novembre 2012 / Rispondi

    Buon giorno Sig. Stefano,
    La presente per sottoporle un quesito a cui non sono riuscito a dare una risposta.
    Un Ns. cliente ci ha portato del materiale da lavorare con Ddt di c/lavorazione. Circa a metà di questa, dovrà tornare presso la Ns. azienda, con i propri mezzi, per prendere il semilavorato e portarlo a fare un trattamento termico non di Ns. competenza; alla conclusione del trattamento ci riporterà il manufatto per farci completare la Ns. lavorazione, solo allora, a particolare ultimato, potremo emettere Ddt di Reso da c/lavorazione.
    La mia domanda è questa: E’ necessario, visto che poi il materiale mi ritornerà per finire la lavorazione, che io faccia un Ddt di reso quando il cliente verrà a prelevare il materiale a suo carico per trasportarlo verso il trattamentista ?

      Stefano Gardini17 Novembre 2012 / Rispondi

      Sì è necessario farlo e poi ricevere un DDT di restituzione quando la merce rientra per completare la lavorazione.

    gaia20 Novembre 2012 / Rispondi

    Buonasera.
    Vorrei sapere: una bolla di reso (reso al fornitore che ha consegnato, per errore, della merce non ordinata) deve sempre essere numerata? Noi non l’abbialmo fatto e temo di essere in errore. Il documento di reso deve riportare data e numero progressivo, numero progresivo che rientra nella progressione del numero delle fatture? Noi emettiamo fatture accompagnatorie, quindi i nostri DDT di norma sono fatture.
    Grazie!
    Gaia

      Stefano Gardini21 Novembre 2012 / Rispondi

      Il DDT deve essere numerato e riportare la data. Segue però una sua numerazione e non segue quella delle Fatture Accompagnatorie.

    Claudio22 Novembre 2012 / Rispondi

    Buongiorno Stefano,
    vorrei fare questa semplice domanda:
    per quanto tempo vanno conservate le prove di avvenuta consegna ???
    Esiste una legge in merito ???
    Grazie
    Saluti
    Claudio Mnaucci

      Stefano Gardini22 Novembre 2012 / Rispondi

      La legge è quella del Codice Civile relativa alle eventuali contestazioni di un contratto. In linea di principio eventuali diritti sulle contestazioni cadono in prescrizione dopo 10 anni, però nel momento in cui il cliente ti paga la merce puoi anche distruggere le prove di consegna in quanto in un eventuale giudizio il pagamento è considerato come ‘prova’ che tutto era a posto. Ti consiglio comunque di consultare un avvocato per maggior sicurezza, non essendo tema propriamente amministrativo/fiscale ma inerente il codice civile.

    roberto22 Novembre 2012 / Rispondi

    gentile sig. stefano,
    dopo aver emesso ddt ed anche fattura il cliente non ritira la merce come da accordi. Oer sanare la situazione mi basta emettere una nota di accredito?
    Grazie

      Stefano Gardini22 Novembre 2012 / Rispondi

      Sì, magari annotando sul DDT che la merce non è stata consegnata per annullamento da parte del cliente del contratto.

    Rocco Matichecchia23 Novembre 2012 / Rispondi

    Buongiorno,
    Le ns. ddt. sono su carta intestata della Ns. azienda, devo effettuare un trasporto da un Ns, cantiere esterno alla ns. sede, il trasporto sarà effettuato da terzi, posso utilizzare le ns.solite ddt. la mia domanda nasce dal fatto che la carta intestata della ddt è il cessionario sono gli stessi

      Stefano Gardini23 Novembre 2012 / Rispondi

      Sì nessun problema, il cantiere è sempre vostro. Indicate anche il riferimento al trasportatore e tutto è a posto.

    EMILIO23 Novembre 2012 / Rispondi

    Ciao, per il commercio al dettaglio di arredamento con emissione di soli scontrini, se emtto un d.d.t. per la consegna devo fare fattura differita o posso emettere il solo scontrino fiscale?

      Stefano Gardini27 Novembre 2012 / Rispondi

      Puoi emettere anche solo lo scontrino, conservane copia allegata al DDT per semplificare la gestione in caso di controllo.

    Stefano24 Novembre 2012 / Rispondi

    Buonasera,
    lavoro in un’azienda d’ingrosso carni. Quando consegniamo la merce, che viaggia con ddt, capita che al momento della scarico venga riscontrato un peso differente da quello indicato, e l’autista modifica a penna inserendo il nuovo peso. A volte capita anche che ci si accordi per un prezzo differente da quello indicato. Sempre modificando il prezzo a penna. E’ corretta questa prassi. Al momento della fatturazione del ddt, nella Fattura differita indico i nuovi dati corretti, oppure è meglio emettere la Fattura differita con i dati originari e poi emettere un nota credito per la rettifica? Ne approfitto della sua gentilezza per porle un’altra domanda, se parte della merce non viene accettata dal cliente cosa è meglio indicare nel Ddt? Quando emetto la Fattura differita è corretto inserire la quantità al netto della merce resa, o è meglio emettere Fattura + Nota accredito per la rettifica?
    Grazie

      Stefano Gardini29 Novembre 2012 / Rispondi

      La correzione a penna è valida purchè riportata in tutte le copie del DDT. Io emetterei la fattura sulla base di quanto riporta il DDT corretto. Nel secondo caso invece meglio fattura intera e NC per la merce rifiutata annotando sul DDT il motivo della mancata consegna.

    EMILIO26 Novembre 2012 / Rispondi

    Buonasera, lavoro da poco in una ditta che commercia mobili d’arredamento. Ho visto che alcune consegne sono state fatte con le copie commissioni alle quali hanno allegato lo scontrino fiscale (semplice euro 3.600,00). E’ corretto?
    Inoltre all’emissione del ddt deve necessariamente seguire una fattura oppure l’emissione del solo scontrino (vedi sopra) può ovviare a questo adempimento? Grazie.

      Stefano Gardini27 Novembre 2012 / Rispondi

      No a mio avviso non è corretto, serve il DDT, la copia commissione non è sufficiente in caso di controllo della GdF su strada. Il DDT può essere chiuso correttamente anche con la sola emissione di scontrino fiscale, nessun problema in questo. Buona prassi tenere copia dello scontrino allegata al DDT per eventuali controlli successivi.

        emilio27 Novembre 2012 / Rispondi

        grazie

    massimo27 Novembre 2012 / Rispondi

    salve….volevo chiedere un’informazione….nel caso di trasporto di quotidiani e giornali (servizio Stampa) è sempre necessario il DDT….e se non è necessario quel’è la normativa di riferimento che mi da la possibilità di non emettere il DDT???…grazie

      Stefano Gardini29 Novembre 2012 / Rispondi

      Serve il DDT, non mi risulta ci sia alcuna esenzione per queste pubblicazioni.

    laura29 Novembre 2012 / Rispondi

    Salve , volevo porLe il seguente quesito “vero che se viene richiesta la stampa di un documento storico questo viene ristampato conforme all’originale? in particolare se il documento originale era soggetto ad un’aliquota iva diversa rispetto a quella in vigore oggi tale documento viene riemesso con la stessa aliquota iva e identico totale fattura?
    Grazie

      Stefano Gardini1 Dicembre 2012 / Rispondi

      Vero purchè siano rispettate due condizioni:
      1) non sia stata modificata nel frattempo la causale iva applicata
      2) non sia stata nel frattempo modificata la percentuale di calcolo della causale IVA applicata
      Esempio: se modifico la causale con descrizione IVA 20% ed al suo interno indico una aliquota di calcolo al 21% il ‘vecchio’ documento risulta modificato in fase di rielaborazione e ristampa pur risultando una descrizione che indica di avere un’IVA al 20%. L’utente è sempre libero di applicare nel tempo tutte le modifiche desiderate. Se non sono state fatte modifiche di questo genere l’aliquota risulta corretta sul vecchio documento.
      Preciso inoltre che, essendo un Gestionale un prodotto informatico, ogni licenza d’uso non garantisce MAI il sempre perfetto funzionamento delle procedure.

    lucia1 Dicembre 2012 / Rispondi

    Salve, anch’io pongo la mia domanda sul ddt. Sono produttore agricolo e comincerò a fare mercati settimanale dove venderò direttamente ai privati. Sono in regime fiscale forfettario e non devo emettere scontrino ma compilare il registro dei corrispettivi. Quando iniziertrò a fare mercati dovrò compilare il ddt con la merce che intendo vendere? La causale in questo caso quale sarebbe?
    Inoltre, a fine mercato, devo aggiornare il ddt con quanto rimasto (fare il carico e lo scarico insomma)?
    Grazie mikke

      Stefano Gardini3 Dicembre 2012 / Rispondi

      Sì fai DDT di tentata vendita e segui le normali prassi di carico e scarico.

    MARIA TERESA5 Dicembre 2012 / Rispondi

    Salve, forse già si è trattato questo argomento, ma avrei bisogno di avere informazioni riguardo le triangolazioni;
    di seguito l’esempio:

    DITTA A dà il materiale ITA1 in c/lavorazione a DITTA B che se lo fa consegnare e lo lavora nella sede operativa di DITTA C (ditta C quindi non lavora il materiale ma lo “conserva” per motivi di spazio).

    Mi servirebbe sapere::
    1) se è corretto far comparire sul DDT come cedente DITTA A, come cessionario DITTA B e come luogo di destinazione la sede operativa di DITTA C;
    2) se è corretto che con il DDT in questione si trasferisce non solo materialmente il bene ma anche il possesso del materiale ITA1 da DITTA A a DITTA B (ma non la proprietà);
    3) se per dare facoltà eventualmente a DITTA C di lavorare il materiale ITA1 DITTA B, cedente, deve emettere un nuovo DDT in c/lavorazione a DITTA C, cessionario, con luogo di destinazione la sede operativa di DITTA C.
    Poi, posto che il materiale ITA1 sarà venduto al cliente da DITTA A e che fisicamente partirà dalla sede operativa di DITTA C, ho bisogno di sapere:
    1) se è corretto che per il rientro, DITTA C, cedente, deve emettere il DDT di reso a DITTA B, cessionario, con luogo di destinazione sempre la sede operativa di DITTA C;
    2) se è corretto che DITTA B, cedente, deve emettere un DDT di reso c/lavorazione a DITTA A, cessionario, con luogo di destinazione sede operativa DITTA C;
    .
    Spero di essere stata chiara nell’esporre i miei dubbi

    Grazie

      Stefano Gardini5 Dicembre 2012 / Rispondi

      I punti 1 e 2 sono corretti.
      Il punto 3 invece a mio avviso non serve, il materiale è già presso DITTA C per cui nessun trasferimento deve essere fatto.
      Per la seconda parte sono corretti sia il punto 1 che il punto 2.

        Maria Teresa6 Dicembre 2012 / Rispondi

        Grazie mille.
        In ufficio non riuscivamo ad uscirne.

    Enrico6 Dicembre 2012 / Rispondi

    Buongiorno e grazie per il servizio.
    Il mio quesito:
    La ditta A ha un contratto di servizi con la ditta B.
    Sulla base del contratto, B lavora nel proprio magazzino e con proprio personale il materiale di A.
    Al termine della lavorazione, B può spedire il materiale di A direttamente alla ditta C (cliente di A) in nome e per conto di A (ossia utilizzando una ddt dove A compare come cedente)?

    Grazie

      Stefano Gardini6 Dicembre 2012 / Rispondi

      Sarà A a dover spedire il materiale partendo dalla sede della ditta B. B non può emettere un DDT per conto di A.

    Stefano8 Dicembre 2012 / Rispondi

    Buongiorno, grato del servizo che offre, vorrei richiederle un parere sulla serie di numerazione dei DDT. Nella Circolare n.249 del 11/10/1996 del Ministero dele finanze (chiarimenti in ordine alla soppressione dell’obbligo di emissione della bolla di accompagnamento) nell’articolo 1. UTILIZZAZIONE DI BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO IN GIACENZA, si dice che: “possono avere distinte serie di numerazione se emessi da diversi punti operativi dell’impresa”. La domanda è questa, Noi per esigenze amministrative emettiamo dei DDT con serie diversa per merci spedite dallo stesso deposito. In virtu della summenzionata Circolare mi sembra di capire che sbagliamo ad emettere DDT con serie diversa? Oppure era si riferia solo alle vecchie Bolle di accompagnamento?

      Stefano Gardini10 Dicembre 2012 / Rispondi

      Dalla stessa sede devono essere emessi DDT con numerazione unica, consequenziale e senza salti di numeri. Diversamente potrebbe essere contestato un uso delle due serie di DDT per operazioni ‘illecite’ fiscalmente.

    Federica17 Dicembre 2012 / Rispondi

    Salve, la mia domanda si sbilancia nel campo della gestione di magazzino, temo, ma tento comunque :
    a fronte di un DDT di consegna riportante ad es. 15 pezzi, il controllo in entrata di magazzino rileva invece soli 10 pezzi.
    A magazzino dobbiamo caricare il dato indicato nel DDT (facendo poi tutte le verifiche del caso col Fornitore), oppure il dato rilevato in seguito al controllo ?
    Grazie in anticipo

      Stefano Gardini18 Dicembre 2012 / Rispondi

      Io caricherei la merce ‘reale’ e non quanto riportato sul DDT, annotando la discrepanza sul DDT del fornitore e accettando solo la merce realmente ricevuta. Altrimenti in caso di controllo puntuale del magazzino prima che la partita col fornitore sia ‘sistemata’ la GdF potrebbe chiedervi conto della merce mancante e presupporre vendita senza emissione di fattura (una brutta gatta da pelare poi).

    Barbara28 Dicembre 2012 / Rispondi

    Chiedo un chiarimento, essendo quasi a digiuno di contabilità: una Onlus acquista merce da una ditta. Nei primi ordini la ditta ha emesso una fattura accompagnatoria. Nell’ultimo ordine la ditta effettua più consegne tra agosto ed settembre senza emettere alcuna bolla (DDT). Fa poi recapitare via mail a dicembre la fattura datata fine novembre. Tutto ciò cosa comporta a livello fiscale. La onlus è in regola? E la ditta? In caso negativo, è possibile regolarizzare la situazione adesso? In che modo? Cosa si rischia?
    Grazie

      Stefano Gardini29 Dicembre 2012 / Rispondi

      L’ideale era avere i DDT di consegna e la fattura riportante i vari DDT con il totale dei prodotti.
      La Onlus comunque è in regola. La ditta fornitrice un po’ meno ma comunque non si tratta di nulla di grave. Io lascerei tutto fermo così.

    Claudio4 Gennaio 2013 / Rispondi

    Dalla data di emissione di un ddt, esiste per legge un tempo massimo entro il quale la merce deve essere ritirata?

      Stefano Gardini7 Gennaio 2013 / Rispondi

      No attiene agli accordi contrattuali. Certo che se entro il mese la merce non viene consegnata meglio annullare il DDT con apposita dicitura, altrimenti dovrebbe essere fatturato.

    Claudio5 Gennaio 2013 / Rispondi

    Salve , le volevo chiedere nel caso di materiale trasportato da installare in diverso tempo , vengono fatti vari DDT ogni giorno con il materiale trasportato e alla fine del lavoro deve essere fatto un DDT di reso del materiale dal luogo di lavoro alla sede ? Se così , in fattura verranno menzionati sia i DDT di trasporto nel luogo di lavoro che il DDT di reso in sede ? I vari DDT di trasporto sul luogo di lavoro saranno di tentata vendita ? I DDT ri reso che tipo di causale avranno ?
    Grazie per l’attenzione

      Stefano Gardini8 Gennaio 2013 / Rispondi

      Sì va tutto bene. Deduco che si tratti un cantiere : se è così i DDT riporteranno la causale trasferimento a ns cantiere, il reso come rientro da cantiere ed infine la fattura riporterà tutti i rif ai DDT.

    Fabio11 Gennaio 2013 / Rispondi

    Il numero del DDT deve essere azzerato con il nuovo anno civile o fiscale? Esiste una legge che regola queste cose?
    Fabio

      Stefano Gardini11 Gennaio 2013 / Rispondi

      Sì la numerazione dei DDT deve essere consecutiva per anno fiscale. La normativa è la legge di istituzione del DDT, D.P.R. 14/8/96 N. 472.

    Giuseppe14 Gennaio 2013 / Rispondi

    Salve, devo trasportare dei quadri presso una galleria che li esporrà in una mostra collettiva. Devo emettere un ddt con causale tentata vendita? Per i quadri che non saranno venduti e che andrò a riprendere deve essere emesso un ddt?da parte mia o del gallerista? e con quale causale? Grazie in anticipo per l’eventuale risposta

      Stefano Gardini16 Gennaio 2013 / Rispondi

      Se la merce va al gallerista che poi proverà a venderla, la causale non è tentata vendita ma Conto Vendita. Alla fine dell’esposizione il gallerista farà un DDT di Reso da conto vendita.

    Aldo17 Gennaio 2013 / Rispondi

    Buongiorno, devo emettere un DDT di un lavoro in conto lavorazione (NON si tratta di vendita). Cosa scrivo nella casella “porto”???Grazie Cordiali saluti

      Stefano Gardini18 Gennaio 2013 / Rispondi

      Direi che è un trasporto in Porto Franco.

    antonio17 Gennaio 2013 / Rispondi

    Salve,io faccio lavaggi interni auto a domicilio trasporto il materiale per l’occorrenza tipo aspirapolvere e un macchinario per il lavaggio dei sedili , poi altri prodotti per es. lucida cruscotto,lava vetri ecc . sono prodotti che non vendo quindi volevo sapere se devo fare il ddt grazie

      Stefano Gardini18 Gennaio 2013 / Rispondi

      Sono ‘strumenti di lavoro’ per cui simili alla cassetta attrezzi dell’idraulico. Direi di no, non serve a mio avviso alcun documento.

        Luca9 Marzo 2014 / Rispondi

        buonasera sig.Gardini. quesito per ditta idraulica. quando trasportiamo materiale in virtu di un contratto di manutenzione presso un cliente la bolla deve riportare la mia ditta come destinatario, magari presso l’indirizo del cliente o la denominazione del cliente stesso? i fusti che trasportiamo vengono utilizzati poi dai colleghi x il buon funzionamento dell’impianto del cliente, quindi forniamo sia il bene che l’opera. grazie

          Stefano Gardini10 Marzo 2014 / Rispondi

          Va intestato al cliente indicando che è facente parte di un contratto di manutenzione.

    Marta23 Gennaio 2013 / Rispondi

    Buongiorno, ma le bolle di reso merce vanno conservate in un archivio fiscale secondo le regole per le bolle in conto lavorazione? grazie

      Stefano Gardini23 Gennaio 2013 / Rispondi

      Sì allo stesso modo. Se invece sono resi che generano una Nota di Credito è buona abitudine allegarle al documento fiscale.

    annamaria31 Gennaio 2013 / Rispondi

    complimenti.
    ho una domanda : una piccola azienda con due sedi di lavoro e un magazzino.emetto regolarmente i ddt per la vendita, ma uso un’ altra numerazione per i ddt per i ns trasporti interni tra i ns magazzini. e’ giusto. posso usare due numerazione diverse?

      Stefano Gardini1 Febbraio 2013 / Rispondi

      Sì nessun problema.

    francesca4 Febbraio 2013 / Rispondi

    Vorrei un chiarimento,
    faccio imbottigliare il mio olio a terzi, devo fare un DDT in conto lavorazione che accompagna l’olio, ma il ddt è di vendita o di acquisto?

      Stefano Gardini5 Febbraio 2013 / Rispondi

      Nè di vendita nè di acquisto bensì con causale ‘Conto Lavorazione’. Al DDT non seguirà da parte vostra alcun documento fiscale, riceverete invece da chi imbottiglia l’olio fattura per il servizio con indicazione dei DDT con i quali si è trasportata la merce.

    Manuela4 Febbraio 2013 / Rispondi

    Intanto complimenti per l’utilissima guida.
    Vorrei sapere se è possibile apporre delle firme grafometriche (tramite un tablet o un pad) sulle DDT e se tali firme ci tutelano sia fiscalmente che civilisticamente. Ovviamente ci avvarremmo di strumenti e società certificate. Sarebbe la soluzione ideale per evitare di archiviare il cartaceo dei DDT firmati per 10 anni!
    Grazie

      Stefano Gardini5 Febbraio 2013 / Rispondi

      Sì è possibile anche se la legge in merito non ha ancora passato la prova di cause in cui viene messa in discussione la validità delle firme ‘elettroniche’ per cui rimane un punto interrogativo. Certamente sarebbe grave se ne venisse annullata la validità in giudizio. Ma non si sa mai.

    montuori antonio6 Febbraio 2013 / Rispondi

    sono un artigiano termoidraulico, per il trasporto di tutta la minuteria idraulica che abitualmente ho all’interno dell’autocarro per manutenzioni su chiamata sono tenuto a compilare il DDT tutti i giorni e registrare ogni intervento lo scarico della minuteria utilizzata ? saluti antonio montuori

      Stefano Gardini7 Febbraio 2013 / Rispondi

      Potrebbe fare un DDT di carico periodico (settimanale/mensile) come tentata vendita e poi scaricare di volta in volta la merce venduta al cliente.

    Luca7 Febbraio 2013 / Rispondi

    Se devo stampare una DDT su più pagine, quali sono i campi obbligatori da riportare su tutte le pagine e quali invece si riportano solo su alcune, per esempio l’ultima?
    le firme devono essere effetutate solo sull’ultima o su tutte le pagine?

    grazie

      Stefano Gardini7 Febbraio 2013 / Rispondi

      Solo sull’ultima. I dati del mittente e del destinatario su tutte, mentre i dati della spedizione (corriere colli ecc…) solo sull’ultima.

    Simonetta7 Febbraio 2013 / Rispondi

    Salve, di seguito la mia domanda:
    Ricevo da un cliente un reso di merce. Il reso viene accettato con riserva. Dopo adeguato controllo viene accettato solo una parte degli articoli resi.
    Per gli articoli resi si provvederà ad emettere Nota di accredito. per gli articoli non accettati, come si deve procedere.
    Il ritorno degli articoli NON accettati in reso deve essere accompagnata obbligatoriamente da un ns. DDT. In alcuni casi ci risulta impossibile emettere un DDT a sistema in quanto gli articoli non accettati in reso non vengono ricaricati a magazzino.

    Grazie per il supporto.

    Simonetta

      Stefano Gardini7 Febbraio 2013 / Rispondi

      La procedura corretta è ricaricare tutti gli articoli (il DDT di reso li prevede) poi fare il DDT di reso della parte non accettata.

        Simonetta8 Febbraio 2013 / Rispondi

        Il problema è che il sistema non mi permette di ricaricare per esempio articoli fuori listino, per questo chidevo se esiste la possibilità di non emettere un DDT per articoli che in origine non si accettano come reso, evitando quindi di prenderli in carico.

          Stefano Gardini13 Febbraio 2013 / Rispondi

          Direi di no se non richiedendo al cliente un DDT con i soli articoli accettati e ‘respingendo’ il DDT con articoli di troppo. Ma è un escamotage, non certo perfettino dal punto di vista della gestione.

            Simonetta14 Febbraio 2013 /

            Grazie. 🙂

    daniele8 Febbraio 2013 / Rispondi

    ciao stefano….
    ho sbadatamente perso la bolla di un acquisto merci….
    la consegna ma l’ha fatta un corriere ma la merce ovviamente è di tutt’altro cliente.
    a chi devo chiedere di faxarmi la bolla che ho firmato alla consegna e dato al corriere come presa visione dell’arrivo merce?

      Stefano Gardini13 Febbraio 2013 / Rispondi

      Chiedi al tuo Fornitore di rimandarti copia del DDT.

    Michele11 Febbraio 2013 / Rispondi

    Egregio dott. Gardini, avrei bisogno di porle una domanda relativamente ai DDT.
    Lavoro in una ditta che realizza impianti elettrici.
    E’ possibile utilizzare il DDT del fornitore di materiale elettrico (ddt. c/vendita) emessa oggi per trasportare il materiale in cantiere il giorno dopo, evitando quindi di fare un DDT interno (movimento interno da magazzino a cantiere)?
    Se si che modifiche a penna devono essere apportate?
    Grazie, gentilissimo.

      Stefano Gardini13 Febbraio 2013 / Rispondi

      No, non direttamente. L’unica possibile soluzione è che il luogo di destinazione del DDT sia il cantiere ed il trasporto a carico del destinatario. In questo caso anche se la merce rimane ‘in viaggio’ una notte non ci sono problemi.

    GIORDANO13 Febbraio 2013 / Rispondi

    Egregio dott. Gardini,
    la mia ditta è in procinto di farsi produrre della mozzarella a proprio marchio da caseificio con sede a 500 km di distanza. Dovendo far arrivare la merce direttamente al cliente finale (negozi) tramite corriere, spedendola dal caseificio di produzione, esiste un metodo legale di compilazione del documento di trasporto (o altro equipollente) per far si che non compaia la denominazione e dati del caseificio produttore, dal quale effettivamente parte la merce ?
    Spero di essere stato relativamente chiaro.
    Io pensavo a una delega da parte della mia ditta al caseificio per la compilazione dei ddt direttamente con intestazione della mia ditta.
    E possibile una cosa del genere ?
    C’è altra soluzione ?
    Grazie

      Stefano Gardini15 Febbraio 2013 / Rispondi

      La ‘delega’ di cui parla lei è, di fatto, equivalente alla costituzione di un deposito ‘virtuale’ vostro presso il caseificio. Possibilissimo e non crea alcun problema. E’ anche un’ottima soluzione al vostro problema. Il caseificio vi fa un DDT di consegna della merce da loro al vostro deposito ‘virtuale’ nella stessa sede. A questo punto voi avete effettivamente la merce nel vostro deposito e potete fare un DDT da voi (partenza dal deposito) al vostro cliente su vostra carta intestata.

    Paolo15 Febbraio 2013 / Rispondi

    Buongiorno, una domanda sulla dematerializzazione del DDT. Se mando una versione elettronica del documento (ad esempio un PDF) al destinatario entro la giornata di spedizione della merce sono a posto con la normativa ? Come fa in questo modo il trasportatore a dimostrare che l’emissione è stata fatta se viene fermato dall GdF e non ha la copia cartacea ? E’ necessario usare la PEC per garantire originalità e tracciabilità del flusso ? Grazie e complimenti

      Stefano Gardini15 Febbraio 2013 / Rispondi

      Purtroppo la normativa in merito non è ancora certa, mancano riscontri sulle ‘reali’ situazioni, come ad esempio una contestazione della GdF portata in commissione tributaria e relativa sentenza. Il mondo della dematerializzazione, pur partito, offre ancora molti lati oscuri e non completamente certi. Cerco comunque di dirle cosa ne penso io. Se il trasporto è fatto da un vettore, a mio avviso deve esserci un documento ‘cartaceo’ di accompagnamento, anche se in linea teorica potrebbe non esserci. Quanto all’uso della PEC, non è necessario, anche se rende tutta l’operazione molto più tracciabile e quindi a prova di eventuali contestazioni.

    Andrea Fini19 Febbraio 2013 / Rispondi

    Buongiorno,

    lavoro in un’impresa di restauro e tinteggiatura. Ho una domanda anch’io sulla compilazione dei DDT: se la merce in questione viene lasciata in vari cantieri da parte di un unico nostro trasportatore che rifornisce i colleghi, alla voce “destinazione” cosa bisognerebbe scrivere per essere corretti? E la causale corretta è di “vendita”, no? Spero che la domanda sia abbastanza chiara e non troppo banale. Grazie

      Stefano Gardini22 Febbraio 2013 / Rispondi

      Bisogna fare un DDT per ogni cantiere e la destinazione sarà la vostra con l’indirizzo del relativo cantiere.

    Maria20 Febbraio 2013 / Rispondi

    Buongiorno,
    una domanda: devo mandare la moto di proprietà di un cliente presso un concessionario di fiducia. Quindi non si tratta di vendita. Il concessionario manderà un vettore a ritirarla. La moto viaggia con i suoi documenti, e cioè Libretto di Circolazione e CDP, ma io volevo fare comunque un DDT. Però con quale causale?? Grazie mille.

      Stefano Gardini22 Febbraio 2013 / Rispondi

      Se il concessionario deve fare dei lavori alla moto per poi restituirtela la causale sarà conto lavorazione se invece la mandi per essere esposta in vendita potrà essere conto vendita o conto deposito.

    pamela20 Febbraio 2013 / Rispondi

    Buonasera,
    vorrei sepere se un agente di commercio a cui la ditta mandate ha rilasciato un dtt merci c/campionario può trasportare solo una parte della merce o deve trasportare tutta la merce indicata nel ddt, o se esiste una procedura alternativa per trasportare solo una parte della merce.
    grazie mille.

      Stefano Gardini22 Febbraio 2013 / Rispondi

      No direi che in questo caso non ci dovrebbero essere problemi ad avere solo una parte della merce. Importante non averne di più, altrimenti si rischia la presunzione di vendita ‘in nero’.

    Luisa26 Febbraio 2013 / Rispondi

    Buongiorno, vorrei cortesemente avere una risposta al mio quesito:
    Devo emettere un Ddt al mio cliente con il quale ho stipulato un contratto di assistenza e gestione dell’impianto di depurazione, nel quale sono incluse le forniture di eventuali prodotti di consumo es. olio lubrificante – collanti vari – paste di ingrassaggio, che rientrano quindi nel contratto e non devono essere fatturati a parte; quale sarà quindi la causale corretta?
    Grazie anticipatamente per la sua risposta
    Luisa

      Stefano Gardini1 Marzo 2013 / Rispondi

      Potrebbe essere Riparazione in garanzia oppure Manutenzione e poi magari mettere sul DDT o nelle note gli estremi del contratto.

    Monica3 Marzo 2013 / Rispondi

    Buogiorno,

    ho diversi dubbi sulla questione DDT.

    1) il DDT e’ un documento che va fatto su carta libera percio’ vanno bene anche i blocchi di Buffetti, giusto?

    2) la numerazione deve essere progressiva, giusto? esempio 1,2,3, etc.

    3) in quante copie bisogna farlo?

    4) deve essere necessariamente firmato dal cliente?

    5) e’ vero che:

    Il DDT deve accompagnare i beni durante il trasporto, oppure essere spedito (anche via fax) entro il giorno stesso dell’inizio del trasporto al cliente.

    cio’ significa che non e’ obbligatorio averlo con se durante il trasporto della merce, giusto?

    6) I DDT relativi ai trasporti con fatturazione differita devono essere conservati fino alla scadenza dei termini per l’accertamento (10 anni) e andrebbero conservati assieme alla fattura in cui le merci consegnate sono state fatturate. giusto?

    8) CASO RIPARAZIONI.

    Mio marito, per la tipologia di lavoro che ha, effettua spesso delle riparazioni. Le faccio un esempio molto pratico:

    mio marito va in ferramenta e compra una serratura perche’ la deve sostituire ad un cliente. Esce dalla ferramenta con la bolla, oppure con la fattura accompagnatoria emessa dalla ferramenta. Questa bolla emessa dalla ferramenta, puo’ accompagnare la serratura fino dal cliente finale oppure mio marito deve a sua volta fare una bolla?

      Stefano Gardini4 Marzo 2013 / Rispondi

      1) Confermo
      2) Confermo
      3) Minimo due (una per lei ed una per il cliente). In alcuni casi ne può servire una terza per il vettore o una quarta per altri usi (cantieri ecc…)
      4) La firma ha una valenza ‘civilistica’ di presa in carico della merce. E’ sempre meglio sia firmato.
      5) In linea di massima è vero ma preferisco averlo con me in caso di controllo su strada della GdF.
      6) Confermo
      8) Deve fare la sua bolla oppure deve far mettere alla Ferramenta come luogo di destinazione il domicilio del cliente.

    Marco3 Marzo 2013 / Rispondi

    Buongiorno, io ho aperto una piccola società di rivendita batterie/pile e ogni mattina emetto con una numerazione progressiva e la data del giorno, un DDT per “Beni Destinati Alla Tentata Vendita” e porto dietro con me un blocco di Note di Consegna, qualora dovessi vendere qualche cosa. Se vendo, emetto una ricevuta della “Nota di Consegna” con tutti i riferimenti, scrivo l’importo alla fine del foglio e la sera quando rientro sul DDT “beni destinati alla tentata vendita”, scarico quello che ho venduto e metto la rimanenza finale. Il giorno dopo EMETTO un nuovo DDT “beni destinati…” con numerazione diversa, data diversa e faccio la stessa tiritera. Siccome non è un documento con numero di registrazione fiscale (Es.: XAB123456) posso farmelo con un file di Excel senza che ogni mattina mi tetta a riempire a mano questo documento? Spero di essere stato abbastanza chiaro…grazie… Marco.

      Stefano Gardini5 Marzo 2013 / Rispondi

      Sì nessun problema, quello che chiede può essere fatto.

    Monica4 Marzo 2013 / Rispondi

    grazie, mi e’ stato di grande aiuto.
    Monica

    ANNALISA7 Marzo 2013 / Rispondi

    Buongiorno
    siamo un’azienda di montatori di canne fumarie. Ci è sempre stato detto che eravamo esonerati dall’emettere ddt in quanto trattasi di fornitura in opera..E’ corretto??? Il problema poi è che il materiale trasportato è sempre diverso da quello che poi viene effettivamente montato, in quanto abbiamo sempre qualche pezzo di scorta x eventuali imprevisti. Come dobbiamo effettivamente agire??? Grazie

      Stefano Gardini12 Marzo 2013 / Rispondi

      Secondo me il DDT per il trasporto della merce in cantiere deve essere fatto, compreso tutto, anche ciò che portate di scorta. Poi farete rientrare i pezzi non utilizzati.

    Emy13 Marzo 2013 / Rispondi

    Buongiorno,avremmo una domanda da porle,dovremmo emettere un DDT,la merce parte dalla nostra sede Tramite un primo corriere,si ferma a Perugia,dove viene presa da un altro corriere che poi la consegna al cliente finale a Roma.
    Come Fare? Grazie?

      Stefano Gardini15 Marzo 2013 / Rispondi

      Voi inserite nel DDT il corriere a cui affidate la merce e basta. Sarà il corriere stesso che nell’affidamento ad altri si occuperà della documentazione necessaria. Se invece vi occupate di tutto voi indicate nel DDT i due corrieri ma di solito non si fa.

    sterni gianmario14 Marzo 2013 / Rispondi

    Domanda: ma le annotazioni/contestazioni per merce difforme da parte del cliente sono valide anche se fatte dopo lo scarico merce?
    Mi ritrovo una contestazione per merce arrivata bagnata, ma il trasportatore non ha segnato nulla sua copia; il cliente dice che se ne sono accorti dopo, e l’hanno segnalato solo sulla loro copia.
    Grazie

      Stefano Gardini15 Marzo 2013 / Rispondi

      Il tutto attiene ai rapporti commerciali ed eventualmente al contenzioso civile, che non è proprio mia materia. Diciamo che se il cliente avesse testimoni del fatto potrebbe anche far valere le sue ragioni ed in ogni caso la contestazione ‘rovina’ i rapporti commerciali. Sta a voi valutare come rapportarvi nel caso. Diciamo che se la contestazione fosse stata fatta subito, il cliente avrebbe dalla sua le ragioni massime, in questo modo ovviamente il tutto rimane nell’opinabilità.

    Alessandro15 Marzo 2013 / Rispondi

    Ciao,
    Avrei bisogno di sapere se è possibile creare una bolla di conto visione per più destinazioni nello stesso giorno per il medesimo bene (strumento che deve essere dimostrato nello stesso giorno in più aziende)

      Stefano Gardini15 Marzo 2013 / Rispondi

      Meglio fare un auto DDT per il trasporto del bene, mi pare la soluzione migliore, con una causale di trasporto “dimostrazione presso clienti”.

    Riccardo16 Marzo 2013 / Rispondi

    buongiorno devo mandare indietro il mio campionario da rappresentante io ho già fatto il DDT un mese fa e mi sono dimenticato di spedirlo.posso spedirlo con la data affidandomi ad un corriere? o devo cambiare la data?

      Stefano Gardini17 Marzo 2013 / Rispondi

      Il DDT può rimanere con la data ‘vecchia’ m andrebbe almeno annotata sul documento la reale data di consegna al corriere.

    Ugo19 Marzo 2013 / Rispondi

    Buongiorno!
    Un nostro tecnico svolge delle riprese video per un’attività di monitoraggio del territorio su richiesta di un cliente. Per effettuare il lavoro porta con sè nella sua auto un sistema di ripresa di nostra proprietà che non viene consegnato al cliente poichè non è parte del contratto (il servizio offertro è l’alaborazione finale delle immagini). Quale documentazione deve portare con sè per attestare, se del caso, la proprietà del sistema di ripresa in capo alla nostra società? Basta una dichiarazione del rappresnetante legale?
    Grazie mille!

      Stefano Gardini27 Marzo 2013 / Rispondi

      No di fatto a mio avviso il lavoro è assimilabile a quello di ‘creazione’ per quanto ipotetica, di un cantiere per cui io compilerei a un DDT intestato a voi stessi.

    kate20 Marzo 2013 / Rispondi

    buongiorno.
    mi si è presentato il seguente caso:
    A (EU) vende i beni a B (EU) che a sua volta li vende a C (ITA). Tali beni vengono direttamente inviati da A a C.
    La vendita successivamente viene annullata.
    C rispedisce i beni a A scrivendo sul DDT “reso senza riacquisto”. E’ corretto?

      Stefano Gardini27 Marzo 2013 / Rispondi

      Direi di sì dal punto di vista fiscale. Dal punto di vista contrattuale deve esserci ovviamente anche il coinvolgimento con accettazione di B.

    DANIELA24 Marzo 2013 / Rispondi

    Siamo una società che ha la necessità di consegnare agli agenti diverso materiale sanitario da far vedere ed eventualmente consegnare in conto visione agli ospedali (che successivamente se utilizzeranno ci ordineranno regolarmente e quindi verrà fatturato) pertanto vorrei sapere la procedura migliore nell’emissione delle bolle e fatturazione. Praticamente c’è una prima consegna del materiale all’agente da parte della società, poi l’agente va dal cliente con tutto il materiale, il cliente verifica quello che può essere necessario quindi viene lasciato parte del materiale con causale conto visione sino alla decisione definitiva se tenerlo o meno.

      Stefano Gardini2 Aprile 2013 / Rispondi

      Beh direi che con un DDT di Conto Visione all’Agente risolvi il primo problema. Poi al rientro dell’Agente fai rientrare formalmente tutto il materiale (te lo restituisce) e fai i DDT di conto visione ai vari ospedali sulla base di quanto consegnato.

    Roberta2 Aprile 2013 / Rispondi

    Buongiorno,
    scrivo per avere una delucidazione in merito al ddt per la lavorazione c/terzi.
    la nostra azienda presta un servizio di verniciatura presso un’altra azienda (cliente). Devo emettere ddt per il trasporto del nostro materiale necessario per la verniciatura? (aerografi, pennelli, rulli ecc ecc). E come dovrò fare quando, a fine lavoro, dovrò ri-trasportare “a casa” il materiale? Ovviamente a fine lavoro verrà emessa regolare fattura al cliente, ma solo per la prestazione del servizio.

    Grazie per l’aiuto,

    Roberta

      Stefano Gardini2 Aprile 2013 / Rispondi

      Io direi che al massimo dovrai emettere un auto-DDT per consegna in cantiere. Ma se si tratta di beni strumentali finalizzati all’uso per fare il tuo lavoro puoi anche non fare alcun DDT.

    Pina4 Aprile 2013 / Rispondi

    Salve, sto cercando una giusta soluzione:
    devo “parcheggiare” della merce presso un deposito per poi consegnarla al cliente finale. devo fare un ddt c/deposito e poi praticamente farne un altro identico conto vendita presso cliente definitivo?
    Ho già fatto dei ddt ma erroneamente avevo messo conto vendita, è giusto far apporre dal corriere che aveva in deposito la merce, una dicitura “la merce prosegue presso …ecc ecc.” ?
    spero sia chiaro
    io ci provo
    grazie
    pina

      Stefano Gardini5 Aprile 2013 / Rispondi

      La soluzione del DDT C/Deposito e poi C/Vendita è quella giusta. I DDT già fatto in C/Vendita hanno come cessionario il tuo cliente? In questo caso va bene che la merce prosegua per consegna al cliente. Se invece come cessionario ha messo il titolare del Deposito, ovviamente non va bene e dovrai fare un DDT di rientro della merce e poi un DDT di consegna al tuo cliente.

    Pier Mauro5 Aprile 2013 / Rispondi

    Ho 2 domande.
    1) una ditta comunitaria (slovacchia), deve consegnare con mezzi propri campioni commerciali e articoli (souvenir ceramica) in conto vendita per poi fatturare il venduto con cadenza mensile. Bastano i documenti previsti dal paese di provenienza o necessitano anche i documenti italiani ?.
    2) ho confrontato 2 risposte presenti in questa pagina (13/4/12 ore 17,05 e 17/4/12 ore 14,08). in una viene consigliato di emettere DDT e allegare lo scontrino, nell’altra si dice che con il DDT si può emettere solo fattura. visto che si parla di dettaglio , da come sono poste le domande. mi chiarisce questa apparente contradditorietà? Grazie

      Stefano Gardini8 Aprile 2013 / Rispondi

      1) Bastano solo quelli di chi li invia dal paese intracomunitario.
      2) Probabilmente erano legate a contesti diversi. Al DDT può anche essere allegato lo scontrino, quello che conta è che ci sia una certificazione fiscale dell’operazione. Di norma però con l’emissione del DDT di preferiscce (per chirezza) l’emissione della fattura.

    Tony Ricciardulli5 Aprile 2013 / Rispondi

    Buongiorno,
    grazie innanzitutto per il suo tempo.
    Io sono regolarmente impiegato presso una azienda che ha due sedi(nella stessa citta’).
    Mi capita spesso di recarmi nell’altra nostra sede per effettuare riparazioni d’emergenza o avvi macchina,utilizzando la mia auto privata.
    Per effettuare questo tipo di riparazioni mi porto appresso alcune attrezzature di proprieta’ dell’azienda (le lascio in auto anche nei weekend):sega,trapano,avvitatori,ascia,termocoppie…la mia domanda e’ la seguente:che tipo di documento dovrei portarmi appresso per essere in regola con la guardia di finanza?
    grazie

      Stefano Gardini8 Aprile 2013 / Rispondi

      Anche nulla, sono attrezzature funzionali alla tua attività. Se proprio vuoi puoi avere a corredo un DDT.

    luca10 Aprile 2013 / Rispondi

    Buongiorno. Lavoro presso una ditta edile, il titolare ,lascia a noi dipendenti usare il furgone da 35q a pieno carico quando ci serve. Dovrei trasportare un saccone di pellet per mio conto. Le chiedo, basta il scontrino fiscale o serve il ddt intestato al mio titolare per circolare in regola??
    La ringrazio.

      Stefano Gardini11 Aprile 2013 / Rispondi

      Essendo il mezzo aziendale il trasporto in conto provato non sarebbe consentito. Ma anche il DDT intestato al titolare poi prevede una fattura fata a lui e se i pellet non sono ‘integrabili’ nell’attività è un problema. Meglio’richiare’ il viaggio col solo scontrino credo, anche se il tutto non è proprio ‘perfettamente’ regolare. In caso di controllo su strada la GdF può comunque elevare contestazione.

    Carmine11 Aprile 2013 / Rispondi

    Salve, e complimenti…. Una domanda…. Se ho data ddt 15/01/2013 ma la merce parte dal mio negozio il 01/02/2013 tramite autotrasportatore, la scadenza per fare la fattura è 31 GENNAIO o 28 FEBBRAIO?

      Stefano Gardini11 Aprile 2013 / Rispondi

      Indicando CHIARAMENTE sul DDT la data di consegna al trasportatore della merce può essere fatta nel mese relativo alla data di spedizione. Questo naturalmente indicando la cosa anche nei riferimenti DDT nella fattura con una frase del tipo: “Rif Ns DDT N 000 del 15/01/2013, merce partita da ns magazzino il 01/02/2013”

    Alessandro18 Aprile 2013 / Rispondi

    Buongiorno.
    Posso spedire ai miei clienti prodotti che escono dal magazzino del mio fornitore tramite corriere espresso che pago io, ed apporre mio ddt sui colli dei miei clienti e ricevere il ddt dal mio fornitore lo stesso giorno. Vendere usufruendo del magazzino del mio grossista, nascondendolo ai miei clienti. Come trovare una soluzione. In alternativa dovrei trasferire la sede del mio e-commerce vicino al mio fornitore e smistarlo dalla mia sede. Tutto questo per accelerare i tempi di consegna. Grazie.

      Stefano Gardini22 Aprile 2013 / Rispondi

      Non vedo una soluzione volendo ‘nascondere’ il fornitore. L’unica e far arrivare la merce da voi e poi spedirla, oppure avere un ufficio distaccato presso il fornitore (in qualche caso l’ho visto).

    Egidio21 Aprile 2013 / Rispondi

    Egregio dott. Gardini,
    sono titolare di una piccola casa editrice,
    alla ricerca di una giusta soluzione a delle piccole problematiche:
    1) come effettuare un DDT per la consegna libri/guide in Conto Deposito – a librerie, edicole, ecc. (tipo di documento, causale, ecc.);
    2) dovendo fatturare dopo alcuni mesi, i soli libri/guide venduti, come emettere la fattura? (se dei libri/guide consegnati in Conto Deposito ne sono stati venduti una parte)?
    e i libri/guide non venduti con quale documento li posso recuperarli o lasciarli ancora in Conto Deposito?
    La ringrazio per l’aiuto.
    Eg

      Stefano Gardini22 Aprile 2013 / Rispondi

      1) Può essere tranquillamente fatto un DDT con causale Conto Deposito: va poi gestito con reso o fatturazione entro 12 mesi.
      2) Nella fattura si mette il riferimento al DDT di consegna e si fattura la sola parte venduta senza alcun problema: il resto dei libri (per differenza) rimarrà in deposito.

    Giovanni Garcia3 Maggio 2013 / Rispondi

    Gentilissimo sig. Gardini,
    all’incirca dieci giorni fa mi è stato contestato dalla GdF l’emissione nel 2008 di una fattura per operazione inesistente quando io ho prodotto comunque ddt, fattura e copia dell’assegno di pagamento. La GdF mi contesta che il ddt è privo di alcuni elementi, come i codici articolo nell’apposita colonna, la targa del veicolo per la consegna, la firma del conducente e dell’addetto alla ricezione delle merci.
    Nel ddt è indicato trasporto a mezzo mittente, ma sinceramente non ricordo bene (nel frattempo la mia ditta è fallita) se il trasporto lo abbia fatto io o sia venuto il cliente a ritirare la merce.
    Siccome la GdF si è basata su questo elemento io vorrei dire che forse mi sono sbagliato a scrivere allora le chiedo gentilmente se può dirmi quali sono i requisito esenziali che il documento di trasporto deve avere.
    LA ringrazio molto.

    Giovanni

      Stefano Gardini3 Maggio 2013 / Rispondi

      Di quello che lei elenca, l’unico elemento su cui possono fare leva, a mio avviso, è la mancanza della firma della ricezione. Non contestano la correttezza formale del documento (che è in regola) ma l’inesistenza dell’operazione e per questo utilizzano alcuni elementi di deduzione che, a loro giudizio, fanno apparire l’operazione come ‘falsa’. Questo esula dalla correttezza del DDT.

    andrea7 Maggio 2013 / Rispondi

    salve avrei bisogno di sapere una cosa:
    devo recarmi ad una fiera per esporre e vendere (speriamo)
    devo redigere i ddt ma la merce che ho è davvero tantissima, parliamo di circa 1500 referenze
    mi interessa sapere come causale cosa devo inserire?
    devo necessariamente mettere l’importo di ogni articolo ?perchè sarebbe davvero un macello
    posso redigere la bolla costruendola con word o devo per forza acquistare i modelli?
    grazie
    attendo info per cortesia

      Stefano Gardini7 Maggio 2013 / Rispondi

      Come causale può utilizzare Conto Vendita oppure Tentata Vendita.
      L’importo per ogni articolo è facoltativo quindi può anche non metterlo.
      Sì può fare il DDT tranquillamente in Word e stamparla in carta semplice; stia solo attento ad avere tutti gli elementi obbligatori come indicato nell’articolo del blog.

    Lorenzo8 Maggio 2013 / Rispondi

    sono socio dell’ azienda, mi occorre l’ autocarro aziendale per trasportare materiale non inerente all’ azienda (è merce personale). Non posso emettere ddt, poiche la merce non appartiene alla ditta.
    Se durante il trasporto ci fosse un controllo, come potrei giustificare quanto trasportato ?

      Stefano Gardini8 Maggio 2013 / Rispondi

      Molto difficilmente. Sono situazioni limite che attengono al buon senso di chi la ferma. Se vogliono possono anche creare problemi, soprattutto se il materiale è riconducibile all’attività. Una piccola copertura può essere fatta preparando un documento in cui attesta che per quel giorno l’autocarro viene dato in comodato d’uso a lei personalmente, magari firmato da un altro socio dell’azienda.

    Martino9 Maggio 2013 / Rispondi

    Buongiorno, volevo sapere se è possibile emettere un DDT di comodato in nome e per conto di un altro. Io (B) ho in comodato un bene, il cui proprietario (A) ha deciso di prestare ad un terzo (C). Io posso spedire il bene a C con un DDT in nome e per conto di A? Oppure devo emettere un DDT di comodato a mio nome anche se non ho la proprietà del bene?

      Stefano Gardini10 Maggio 2013 / Rispondi

      Mah, faccio un po’ fatica ad inquadrarla così. Se il bene va in comodato ad un altro, vuol dire che il comodato fatto a lei è concluso. Per cui, a mio avviso, la soluzione corretta (anche per evitare problemi successivi) è quella di rendere il bene al proprietario con apposito DDT. Sarà poi lui ad emettere il DDT di consegna del bene al nuovo comodatario. Diversamente il ‘giro’ dei DDT rimane fumoso anche per chi dovesse un domani fare un controllo. preferirei la soluzione pulita.

    Lorenzo10 Maggio 2013 / Rispondi

    Desideravo cortesemente avere un chiarimento su un DDT per della merce appena ricevuta: che significato ha la dicitura “residuo” sull’elenco degli articoli?
    Grazie per l’attenzione!

      Stefano Gardini13 Maggio 2013 / Rispondi

      Non lo posso sapere esattamente, posso però supporre possa essere il residuo di un ordine fatto di cui la merce arrivata rappresenta il saldo e magari un parte era già stata evasa in precedenza.

    maurizio10 Maggio 2013 / Rispondi

    Buongiorno,
    una domanda per schiarirmi le idee.
    Devo consegnare una macchina utensile ad un cliente.
    la macchina è voluminosa e ci vogliono 3 viaggi per consegnarla tutta.
    Ho fatto un DDT di vendita per la prima parte in questo mese (maggio).
    Il prossimo lo farò a giugno ed il terzo a luglio.
    Posso fare una fattura unica a luglio che raggruppi i tre DDT anche se sono per DDT di mesi diversi?.
    La macchina che abbiamo venduto ha un costo totale e fare tre fatture (una per ogni mese in cui ho fatto il DDT) mi creerebbe problemi in quanto non so come suddividere il costo in tre oltre che il cliente vuole la fattura in un colpo solo.
    Altrimenti ci sono causali da inserire per il primo DDT che mi permettano di non fatturare subito ?.
    spero di essere stato chiaro.
    grazie.

      Stefano Gardini13 Maggio 2013 / Rispondi

      La soluzione sta proprio nell’ultima parte: utilizzare una causale che non richieda fatturazione entro il mese. Potrebbe essere un conto/vendita o conto/deposito 1oppure qualcosa di analogo che poi viene convertita in vendita successivamente. Oppure potrebbe essere una consegna per “prova maccchine” che poi ad accettazione del cliente viene convertito in vendita.

    Martino13 Maggio 2013 / Rispondi

    Buonasera,
    scusi il disturbo, volevo sapere se è possibile spedire un DDT di prestito d’uso senza che sia di effettivo accompagnamento ad una merce.
    Un bene è realizzato da un mio fornitore, la vende a me, ma gli rimane in capo per poter lavorare sempre per me. Può essere abbastanza un contratto di comodato per risolvere la cosa?
    Nel caso in cui io acquisti un bene che faccio consegnare ad un fornitore per usarlo in comodato invece, posso emettere un ddt di prestito d’uso in un secondo momento? E posso farmi inviare il ddt che ha ricevuto?

      Stefano Gardini14 Maggio 2013 / Rispondi

      Basta il contratto di comodato. Se il bene non si sposta non c’è bisogno di DDT (che nella sua natura indica essere legato al trasporto, si chiama Documento di Trasporto).
      Per il secondo punto non mi è chiaro cosa deve fare.

    Sara14 Maggio 2013 / Rispondi

    Salve, vorrei sapere se emettendo ddt per trasporto merce da restituire perché difettosa, bisogna anche emettere fattura relativa a quel ddt. E se si come compilare fattura.
    Grazie

      Stefano Gardini16 Maggio 2013 / Rispondi

      In caso di reso per sostituzione non va emessa fattura e non ce n’è alcun obbligo.

    domenico15 Maggio 2013 / Rispondi

    Ciao.
    Se una dittà emette dei DDT per portare del materiale in cantiere e questi non sono firmati dal ricevente, cioè dal compratore effettivo del materiale, sono DDT regolari?
    E’ sempre necessaria la firma per avere l’effettiva consegna di tutto il materiale?
    Nel caso in cui abbiano consegnato materiale senza avere il DDT firmato a cosa vanno incontro?
    Grazie.

      Stefano Gardini16 Maggio 2013 / Rispondi

      Il DDT può anche non essere firmato: in questo si potrebbe andare incontro a due conseguenze, una di tipo fiscale ed una di tipo civilistico.
      1) Fiscalmente un DDT senza firma per ricevimento potrebbe dare adito alla supposizione di operazione fittizia, va poi comprovato che non lo era.
      2) Civilmente si va incontro al rischio di una contestazione da parte del compratore che può a ragione sostenere che la merce non è mai arrivata a destinazione.

        domenico16 Maggio 2013 / Rispondi

        Grazie, buona giornata

    roberto20 Maggio 2013 / Rispondi

    una domanda : ho un’azienda agricola inquadrata nel regime normale iva e quando vendo vino ad un privato dovrei fare ricevuta fiscale. poichè ai fini della legislazione vinicola devo comunque emettere obbligatoriamente un ddt, anzichè emettere anche una ricevuta fiscale potrei indicare il prezzo della vendita sul ddt stesso per registrarlo poi sul registro dei corrispettivi?

      Stefano Gardini22 Maggio 2013 / Rispondi

      No, il DDT non è un documento adatto alla certificazione di un corrispettivo. Potresti al più emettere poi relativa fattura a privato. O ricevuta fiscale come mi par di capire fai ora.

    pietro21 Maggio 2013 / Rispondi

    Buonasera,
    Vorrei chiederti se è obbligatorio la compilazione del ddt per il trasporto merci e in mancanza di esso gli organi di controllo quale sanzione potrebbero applicarmi?

      Stefano Gardini22 Maggio 2013 / Rispondi

      Il DDT è obbligatorio se non c’è l’emissione immediata della fattura, quindi se fai fattura differita, oppure se il trasporto della merce non prevede fatturazione. L’omissione del documento di trasporto prevede la stessa sanzione stabilita in materia di ricevute e scontrini fiscali (sanzione pari al 100 per cento dell’imposta relativa all’importo non documentato, con un minimo di 516 euro).

        pietro22 Maggio 2013 / Rispondi

        scusami se insisto , ma qual’è l’art. del cds che sanziona, perche io non riesco a trovarlo .

          Stefano Gardini27 Maggio 2013 / Rispondi

          Direi il comma 3 dell’articolo 6 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471.

    Marina23 Maggio 2013 / Rispondi

    Buongiorno
    ho letto gli innumerevoli quesiti e le Sue precise risposte, ma non ho trovando quello che fa al caso mio, sono in difficoltà ed avrei bisogno di un Suo consiglio
    Le pongo alcune domande:
    siamo una ditta che realizza stampi per materie plastiche, abbiamo avuto un ordine da parte di una società svizzera, abbiamo emesso una fattura di acconto con dicitura “operazione non soggetta Art. 8 comma 1 lettera b DPR 633/72 e successive modifiche – cessione extracee con trasporto a cura del cessionario”.
    lo stampo verrà ultimato il prossimo mese, il cliente ci chiede di consegnarlo ad un deposito in Italia, dove andrà lo spedizioniere del ns. cliente a ritirarlo, che poi farà dogana; le chiedo:
    è corretta la dicitura che ho inserito nella fattura di acconto e che metterò anche su quella di saldo?
    chi dovrò indicare sul DDT come trasportatore visto che la prima parte del trasporto la faremo noi?
    quante copie dovrò allegare alla merce che dovrà essere sdoganata?
    dovrò aggiungere qualche scrittura particolare?
    ultima richiesta: la Svizzera è ancora inserita nella blak list?
    la ringrazio per la disponibilità

      Stefano Gardini3 Giugno 2013 / Rispondi

      Sì direi che l’articolo Iva è corretto. Indichi tutti e due i trasportatori, voi (o chi per voi) e il trasportatore che poi farà dogana. Il documento andrà redatto almeno in 4 copie (5 se tutti i trasportatori devono tenerne una per uso interno). Nessuna scrittura particolare da fare. La Svizzera è ancora in Black List, lo confermo.

    Flavio27 Maggio 2013 / Rispondi

    Buongiorno,
    lavoro come “padroncino” per una ditta di spedizioni che figura come “vettore” nei DDT relativi della merce che devo consegnare ai cessionari/committenti; DDT che poi rendo alla stessa ditta a cui fatturo mensilmente i viaggi e i servizi effettuati.
    Ora l’Agenzia delle Entrate mi contesta per l’anno 2009 la mancata conservazione dei DDT per beneficiare del diritto alla deduzione forfettaria giornaliera: contesto questo rilievo perchè, da quanto ho letto, non penso di avere nessun obbligo a tenere i documenti di trasporto che, oltretutto, non sono più in archivio neanche da chi mi fornisce il lavoro perchè, dicono, è sufficiente trattenerli solo per un anno.
    Ora vorrei sapere con cortese urgenza se:
    1) in quanto ultimo vettore ho anch’io l’obbligo eventuale di tenere i DDT solo per 1 anno con l’indicazione delle leggi, D.P.R. o pronunce dell’Agenzia delle Entrate che definiscono questa tempistica;
    2) è ancora valido il contenuto della Risoluzione n. 67/E dell’Agenzia delle Entrate in base al quale i DDT (e le fatture) hanno la sola funzione di certificare le operazioni ai fini IVA e pertanto non sussiste alcun obbligo a carico del soggetto incaricato al trasporto di conservare fatture e DDT relativi ai beni trasportati.
    3) viste le 2 premesse, se per dimostrare all’Agenzia delle Entrate il diritto alla deduzione forfettaria giornaliera è sufficiente la fattura mensile con l’elenco del corrispettivo cumulativo giornaliero dei viaggi effettuati.
    In attesa, ringrazio e saluto

      Stefano Gardini27 Maggio 2013 / Rispondi

      Il vettore non ha obblighi di conservazione superiori al periodo indicato ai fini civilistici. Ai fini fiscali la questione però è più articolata e la risposta non può essere ‘certa’. A mio avviso poichè il documento in questione serve a certificare un trattamento fiscale aveva l’obbligo di conservazione di 10 anni. Va infatti distinta la pura funzione civilistica da quella fiscale. Nel momento in cui lei usa un documento, qualunque sia, per ‘scopi’ fiscali entra, secondo me, a pieno titolo nel novero dei documenti giustificativi del bilancio e come tali vanno trattati. E’ solo la mia opinione ovviamente, ma penso di essere nel giusto.

    Stefano7 Giugno 2013 / Rispondi

    Egr. Dott.Stefano,
    le chiedo cortesemente informazioni in merito all’obbligatorietà di allegare alla fattura ricevuta (a volte in formato elettronico) i DDT firmati alla consegna della merce o se in caso di irreperibilità degli stessi sia sufficiente allegare una copia, ovviamente non firmata ne dal mittente ne dal destinatario.
    Grazie per i chiarimenti che vorrà fornirmi.

      Stefano Gardini10 Giugno 2013 / Rispondi

      Diciamo che non è obbligatorio allegarli, ma devono essere esibiti a richiesta dell’Amministrazione per cui di norma si considera buona regola allegarli per facilità di reperimento. Se ad un controllo dovessero mancare, possono verificarsi dei problemi: ultimamente in questi casi vedo che tendono a presumere l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, salvo la necessità poi per l’azienda di provare i contrario (di solito improbo senza documentazione adeguata e comunque oneroso).

    GIOVANNI17 Giugno 2013 / Rispondi

    Buon Pomeriggio Dott. Gardini.
    ho necessità di cedere alcuni beni strumentali in comodato d’uso gratuito ad un mio cliente. Al termine del comodato, e quindi alla restituzione degli stessi, devo semplicemente conservare il ddt emesso dal mio cliente a seguito della restituzione, oppure devo registrare l’operazione come un reso?
    In attesa ringrazio.

      Stefano Gardini23 Giugno 2013 / Rispondi

      Basta conservare i DDT che comprovano il fatto ce i macchinari sono rientrati nella sua sede e che il contratto di comodato è chiuso.

    Laura24 Giugno 2013 / Rispondi

    Buon pomeriggio Dott. Gardini,
    Le scrivo perchè in questi giorni nell’azienda in cui lavoro si è verificato un problema legato a dei DDT.
    In particolare, il cliente aveva mandato del materiale da sottoporre ad analisi con un DDT con causale “Conto lavorazione”. Ad analisi concluse ha però comunicato via mail di non essere più interessato a ricevere indietro il materiale, in quanto nel frattempo era stato sottoposto a delle analisi di tipo distruttivo.
    Al momento dell’emissione della fattura, la mia amministrazione ha bloccato il processo, adducendo come motivazione la necessità di ricevere su carta intestata controfirmata dalla società cliente la richiesta di non ricevere più indietro il materiale.
    Volevo capire se effettivamente sussiste questa necessità o se è sufficiente la comunicazione già ricevuta mial mail per procedere alla fatturazione.
    Grazie

      Stefano Gardini3 Luglio 2013 / Rispondi

      Attiene più alla sfera legale che fiscale. Per massima sicurezza la procedura è giusta, se tra le parti c’è invece piena fiducia basta anche la comunicazione via mail, che comunque ha una minor valenza probatoria in casi di future contestazioni.

    Mattia Liguori27 Giugno 2013 / Rispondi

    salve sign.Stefano vorrei esporle la mia problematica, vorrei vorrei spostare dei prodotti d.o.p. dalla Campania in altre regioni prodotti gia lavorati acquistati da me casomai in caseificio e trasportati a terzi per la vendita quale procedura dovrei effettuare per stare tranquillo a livello fiscale e non.. in attesa cordialmente Mattia
    premetto che non ho partita iva ne altro sono un operaio

      Stefano Gardini3 Luglio 2013 / Rispondi

      Se il tutto è occasionale passi, i rischi sono limitati. Se invece avviene in modo sistematico sarebbe meglio aprire una partita iva in regime dei minimi e fare il tutto regolarmente.

    Novella27 Giugno 2013 / Rispondi

    Buonasera Stefano, ho una domanda. Giorni fa è stato acquistato in un e-commerce online un Nintendo 3DS. L’e-commerce non ha emesso fattura né scontrino né DDT. Ai fini della garanzia la Nintendo chiede ovviamente o il DDT o la lettera di vettura del corriere che ha consegnato il Nintendo: sulla copia rimasta a me manca la data di consegna e non è specificato il contenuto del pacco. Ho provato a chiedere il DDT all’e-commerce, ma hanno risposto che non sono obbligati a farlo e che durante la garanzia faranno loro da tramite (così dovrei spedire loro il Nintendo che lo spedirebbero a loro volta alla Nintendo per poi riaverlo indietro e rispedirlo a me…). Possibile che abbiano ragione loro? Grazie

      Stefano Gardini3 Luglio 2013 / Rispondi

      Per consegna merce ci vuole il DDT e/o la fattura, o almeno lo scontrino fiscale allegato al pacco (un escamotage ma accettato).

    Claudio12 Luglio 2013 / Rispondi

    Salve,
    per i traslochi è obbligatorio il ddt?
    per i trasporti conto proprio all’interno del comune è obbligatorio il ddt?
    per i trasporti conto proprio tra i diversi cantieri di un’unica azienda è obbligatorio il ddt?
    grazie

      Stefano Gardini13 Luglio 2013 / Rispondi

      La risposta è sì sempre se si tratta di prodotti/merce/macchinari/attrezzature dell’impresa o ditta individuale.

    antonio t.15 Luglio 2013 / Rispondi

    siamo un assiociazione e abbiamo trovato un trasportatore amico che ci trasporterebbe del materiale dalla sede al posto dove teniamo un campo estivo non facendosi pagare, non avendo noi p.i., devo dargli il DTT? come faccio ad emetterlo qualora servisse?

      Stefano Gardini16 Luglio 2013 / Rispondi

      Non avete partita Iva ma avete codice fiscale e siete soggetto giuridico. Direi che il DDT va emesso a garanzia vostra e del trasportatore.

    GIOVANNI22 Luglio 2013 / Rispondi

    Buon Pomeriggio Dott. Gardini,
    devo spedire della merce ad un ns. cliente del Nord Africa, sono obbligato ad emettere DDT, oppure è sufficiente che la merce viaggi accompagnata dalla lettera di vettura (emessa dalla ditta che si occupa del ritiro della merce stessa) + packing list?

    Grazie

      Stefano Gardini22 Luglio 2013 / Rispondi

      Trattandosi di esportazione servirà la fattura o fattura proforma eventualmente da unire al DDT, poichè il DDT può non avere gli importi fiscali a cui applicare dazi doganali e quant’altro dovuto per esportazione e successiva mportazione nel paese di destinazione.

    GIOVANNI22 Luglio 2013 / Rispondi

    quindi Dott. Gardini, il fatto che ci sia una packing list, non mi esonera dall’obbligo di emettere un DDT?
    Grazie

      Stefano Gardini24 Luglio 2013 / Rispondi

      No non la esonera a mio avviso.

    Antonio23 Luglio 2013 / Rispondi

    Salve

    Vorrei sapere, gentilmente, se i DDT emessi in Conto Lavoraizone devono essere per forza chiusi entro un anno dall’emissione o posso rimanere aperti dicciamo anche per 2 anni?

      Stefano Gardini24 Luglio 2013 / Rispondi

      Se è ‘ragionevole’ che la lavorazione duri tanto possono rimanere aperti. Se però la cosa esce dal buon senso e/o dalla prassi vedo la cosa comportare qualche rischio; potrebbe venire considerata un camuffamento di altre operazioni. A me il dubbio verrebbe.

        Antonio24 Luglio 2013 / Rispondi

        Grazie per la sua rapida risposta.

        Saluti

    masi claudio24 Luglio 2013 / Rispondi

    Buongiorno, in relazione al modello riportato di DDT in cui vengono inseriti sia l’importo che l’aliquota IVA con il totale
    complessivo della merce mi viene da chiederle se con questi dati non diventi, questo modello, non più DDT ma fattura accompagnatoria, le sarò grato per una sua risposta.

      Stefano Gardini24 Luglio 2013 / Rispondi

      Il DDT può riportare anche tutti gli importi, purchè sia chiaramente specificato trattarsi di DDT. Se si vuole ovviare al rischio (che le confermo può esistere) basta eliminare i dati di riepilogo IVA.

    roberto25 Luglio 2013 / Rispondi

    Salve,
    complimenti per il sito!
    Avrei un quesito da porre.
    L’azienda A cede della merce in conto lavorazione all’azienda B che si limita solamente a realizzare il prodotto finito, fatturando all’azienda A la realizzazione del prodotto finito.
    Il prodotto finito partira poi dalla sede dell’azienda B all’azienda C.
    Sarà poi l’azienda A che fatturerà il prodotto finito all’azienda C.
    Volevo sapere come dovevano girare i DDT nel caso appena esposto.

    Spero di essere stato abbastanza chiaro.
    Ringrazio anticipatamente.

      Stefano Gardini25 Luglio 2013 / Rispondi

      DDT di conto lavorazione da A a B.
      DDT di reso da conto lavorazione da B a A con destinazione C.
      Fatturazione da A a C.

    Enrico26 Luglio 2013 / Rispondi

    Buongiorno,
    trasporto abitualmente materiale con il quale realizzo dei service audio e luci, cioè installo temporaneamente per eventi, manifestazioni, concerti che di solito hanno durata di qualche ora, poi disinstallo e riporto tutto in magazzino.
    A mio avviso trasporto attrezzature con cui svolgo una prestazione, non vendo nulla, devo comunque compilare un ddt? e nel caso noleggiassi ad un privato solo qualche attrezzatura senza trasportarla personalmente, serve un ddt?
    grazie.
    Enrico

      Stefano Gardini6 Settembre 2013 / Rispondi

      Io farei un DDT in ognuno dei due casi. Non facendolo ci si sottopone ad una valutazione discrezionale mentre avendo il DDT non c’è alcun problema. Non prenderei il rischio.

    daniela31 Luglio 2013 / Rispondi

    Buonasera dott. Gardini, spero mi possa aiutare.
    Ho emesso un DDT (modello cartaceo, compilato a mano, anche numero progressivo compilato a mano) con causale vendita il 27 luglio dalla mia azienda A all’azienda B.
    Mi è stato chiesto di mandare una copia del DDT a chi si occupa della contabilità clienti in azienda perché si deve emettere fattura entro la data di emissione bolla, per cui settembre è troppo tardi.
    Sfortunatamente questo DDT è andato perduto. Come mi devo comportare?

    Secondo lei, posso eventualmente essendo un modulo cartaceo ricompilarlo con stesso numero progressivo, stessa data, stessi codici articoli, ecc e mandarlo in contabilità?

    La ringrazio, scusi l’assurdità della situazione

      Stefano Gardini4 Settembre 2013 / Rispondi

      Sì direi che lo può fare, sopratutto se non ci sono questioni legate alla firma di ricevimento e accettazione della merce.

    Paolo2 Agosto 2013 / Rispondi

    La mia società esegue lavorazioni per conto di terzi (assemblaggio). Mi è stata contestata dal cliente la restituzione della merce lavorata perchè non accompagnata da ddt, ma da fatturazione immediata. E’ corretta la sua richiesta di ddt sebbene la mia fattura contenesse tutti i riferimenti al ddt di carico dei componenti da assemblare? Grazie

      Stefano Gardini4 Settembre 2013 / Rispondi

      Andava riconsegnata con DDT o fattura accompagnatoria. La fattura immediata in questo caso non è indicata e lascia qualche ‘vuoto’ formale (dati del trasporto ecc…).

        Paolo5 Settembre 2013 / Rispondi

        Scusi, ma se la fattura immediata è spedita o consegnata entro lo stesso giorno della vendita o prestazione, non sostituisce il ddt?

          Stefano Gardini6 Settembre 2013 / Rispondi

          Per una vendita diretta ma in questo caso abbiamo una lavorazione in cui viene fatturato il ‘lavoro’ svolto su un ‘pezzo’ del cliente, mentre bisogna anche certificare la restituzione del pezzo con apposito documento (DDT).

            Paolo6 Settembre 2013 /

            Tutto chiaro. Grazie mille e complimenti per la celerità e competenza.

    Paolo6 Agosto 2013 / Rispondi

    Buongiorno sig. STEFANO,
    avrei un paio di questiti piuttosto banali:
    1) tutte le merci devono avere un DDT??
    2) essendo dipendente di un azienda, devo preoccuparmi io che tale documento sia presente??
    GRAZIE

      Stefano Gardini5 Settembre 2013 / Rispondi

      In generale le merci devono essere accompagnate da DDT oppure da fattura.
      Se questo è uno dei compiti assegnati (ritiro delle merci) devi accertarti del fatto che la documentazione fiscale sia in regola.

    Nicola4 Settembre 2013 / Rispondi

    Gent.mo Staff vi spiego la mia situazione e approfitto della vostra competenza per avere dei lumi riguardo la mia attività di venditore di vini e olio al Nord: premetto che i prodotti agricoli che commercio provengono dalla Puglia e li vendo a diversi clienti in Emilia Romagna. Il dilemma è questo: con quale causale devo emettere il ddt di trasporto dalla Puglia fino in Emilia dal momento che questi prodotti in un primo momento li appoggio a casa dei miei suoceri? Avevo pensato alla “tentata vendita” ma credo che non vada bene, io questo spostamento di merce lo faccio solo per motivi logistici, di praticità e di economicità presso casa dei miei suoceri, poi in un secondo momento quando avrò il cliente che mi chiede ad es. dell’olio emetterò una fattura immediata con consegna merce…
    spero sia stato chiaro, vi ringrazio in anticipo per tutta la vostra disponibilità!!! Nicola

      Stefano Gardini5 Settembre 2013 / Rispondi

      La causale corretta potrebbe essere ‘Conto deposito’; i prodotti vengono tenuti in ‘deposito’ fino alla vendita.

        NICOLA6 Settembre 2013 / Rispondi

        ok, va bene anche se il deposito non è dell’azienda ma è solo un appoggio dove risiede gente che non ha nulla a che fare con l’azienda? Grazie ancora. Saluti. Nicola

          Stefano Gardini6 Settembre 2013 / Rispondi

          Basta stipulare un piccolo ‘contratto’ di comodato d’uso gratuito dei locali adibiti a deposito e si è super garantiti.

            NICOLA7 Settembre 2013 /

            grazie, la casa dove appoggerei la mia merce è dei miei suoceri, dovrei fare comunque il contratto oppure la parentela giustifica tutto? tralaltro stiamo parlando di una casa e non di un locale adibito prettamente a deposito…. Grazie e mi scuso se ho approfittato della sua disponibilità. MNicola

            Stefano Gardini8 Settembre 2013 /

            Meglio fare il contratto.

    giovanni fenoglio8 Settembre 2013 / Rispondi

    buonasera, vorrei sapere cosa sono i moduli di presa in consegna. a che servono? esiste una normativa che li regola? sto facendo un corso di protezione civile e come esame ho da sviluppare una tesi sulla corretta gestione amministrativa del magazzino, ma non riesco a trovare niente che mi possa aiutare.

      Stefano Gardini10 Settembre 2013 / Rispondi

      Non conosco normativa in merito. Di solito sono una sorta di ricevuta di merce/prodotti/attrezzature che serve a comprovare la presa in carico.

    maria11 Settembre 2013 / Rispondi

    sono un commerciante al dettaglio e vorrei sapere cosa devo fare se un cliente mi chiede di fare visionare un articolo a casa, io emetto un ddt per la merce consegnata. se il cliente mi ritorna la merce e non la compra perché non di suo gradimento come devo fare per scaricare il ddt? invece se la compra è sufficiente allegare copia dello scontrino fiscale al ddt.?

      Stefano Gardini12 Settembre 2013 / Rispondi

      Se il cliente è un privato basta annotare sul DDT il reso con la data e la firma del cliente. Per il completamento dell’operazione con scontrino direi che va bene come hai pensato di fare.

    Claudia20 Settembre 2013 / Rispondi

    Buongiorno Stefano, mi sapresti dire se la bolla di conto deposito ha una scadenza?
    grazie

      Stefano Gardini23 Settembre 2013 / Rispondi

      In linea di principio no, ma sarebbe meglio rinnovarla ogni dodici mesi, con reso e reinvio, anche sono documentale.

        Claudia25 Settembre 2013 / Rispondi

        ma è sanzionabile? Perchè noi lavoriamo con enti pubblici, ed è veramente difficile farsi fare bolle di reso e soprattutto, far si che ti rimandino la nuova bolla firmata. Grazie ciao

          Stefano Gardini25 Settembre 2013 / Rispondi

          Essendo un conto deposito a mio avviso non è sanzionabile, lo sarebbe un conto vendita.

    Elisa AL26 Settembre 2013 / Rispondi

    Buongiorno Dr. Stefano,
    anzitutto complimenti per il Suo lavoro, gentilmente vorrei chiederLe:
    per l’emissione, da parte della società ove sono impiegata, di un ddt di prestito d’uso datato 09/11/2012, se ad oggi il cliente mi chiede di procedere con la fatturazione del materiale datogli in prestito d’uso, come si deve procedere, se cioè farci fare un ddt di reso da prestito d’uso ed emettere poi uno nuovo di vendita nel 2013 o possiamo rettificare la causale “da prestito d’uso a vendita” del 2012 e in questo caso è corretto fatturare a settembre 2013? …nell’anno 2012 dovrei però rilevare fatture da emettere poichè il ricavo sarebbe di competenza dello scorso anno…
    grazie per l’attenzione e buona giornata

      Stefano Gardini26 Settembre 2013 / Rispondi

      Come DDT potete non toccare nulla e procedere alla fatturazione indicando il riferimento al DDT nel corpo della fattura. Volendo si potrebbe fare una dichiarazione del cliente che segnala di essere interessato all’acquisizione del bene in oggetto; utile a corredo ma non necessaria.

    Silvano10 Ottobre 2013 / Rispondi

    Buongiorno.

    Io devo fare un Trasferimento merce da sede a recapito, quindi il CEDENTE e il CESSIONARIO sono la stessa persona, nella casale incaricato del trasporto devo mettere che è il CEDENTE o il CESSIONARIO che esegue il trasporto ?
    O in questo caso è indifferente dato che sono la stessa persona?

    Grazie.

      Stefano Gardini10 Ottobre 2013 / Rispondi

      E’ indifferente, puoi usare una qualsiasi delle due opzioni.

    Alex15 Ottobre 2013 / Rispondi

    Come si calcola l’iva e lo sconto nel ddt ?

      Stefano Gardini15 Ottobre 2013 / Rispondi

      Esattamente come nelle fatture, anche se l’esposizione dei prezzi e/o dell’iva sul DDT è assolutamente facoltativa.

    GIOVANNI18 Ottobre 2013 / Rispondi

    Buongiorno Sig. Gardini,
    devo consegnare dei 10 cartelli di prodotto al ns capo area, il quale dovrà consegnarli agli agenti che ne faranno richiesta, gli agenti a loro volta provvederanno, secondo la loro discrezione, a consegnarli ai clienti finali. ciascun cartello di prodotto ha un valore commerciale di 20 euro, il bene verrà ceduto in omaggio al cliente finale. Come devo emettere la bolla? soprattutto dovrò emettere anche fattura?
    Grazie

      Stefano Gardini18 Ottobre 2013 / Rispondi

      Il DDT va emesso come Omaggio. Essendo inferiore al limite per gli omaggi (Eur 50) non va emessa fattura. Il costo è deducibile interamente se rimane entro il plafond di deducibilità:
      – 1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro
      – 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
      – 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

    Paolo19 Ottobre 2013 / Rispondi

    Buongiorno Sig. Gardini,
    Avrei una domanda per lei riguardo un caso pratico.
    Vendo 100 pezzi di un prodotto a un cliente.
    Faccio DDT di vendita per 100 pezzi e glieli spedisco tramite un trasportatore con il quale ho un contratto di trasporto in essere.
    Il cliente alla ricezione mette una riserva a penna sul DDT indicando che ha ricevuto solo 80 pezzi e gli altri 20 sono mancanti (altro caso potrebbe essere quello in cui 20 pezzi sono danneggiati e li rifiuta accettandone solo 80).
    Il trasportatore mi avverte via email che il cliente ha scaricato solo 80 pezzi spiegandomi la motivazione (mancanza o danneggiamento).
    Sulla base di questa informazione, non avendo ancora io emesso la fattura al cliente, la emetto direttamente per 80 pezzi in modo da evitare di fare fattura per 100 pezzi e nota credito per 20.
    È lecito fare cosí (sia nel caso di mancanza che in quello di danneggiamento)?
    In caso di controllo io avrei una fattura da 80 pezzi relativa a un ddt da 100 pezzi con una nota scritta a penna sul perchè mancano i restanti 20.
    Nel caso non sia lecito mi potrebbe indicare la normativa che dice che non si può fare?
    Grazie molte in anticipo.

      Stefano Gardini21 Ottobre 2013 / Rispondi

      Diciamo che i 20 pezzi danneggiati devono rientrare in azienda e possono poi essere smaltiti secondo le regole. Se invece sono mancanti i casi sono 2: o sono stati persi/rubati o non sono mai stati spediti. In tutti e due i casi puoi fatturare 80 pz sulla scorta della nota sul DDT, però nel primo le tue giacenze devono essere scaricate di 100pz mentre nel secondo solo di 80.

    Gennaro22 Ottobre 2013 / Rispondi

    Salve Sig. Gardini,
    Vorrei sapere, posso scrivere sul DDT che la merce mi è stata pagata? Cioè posso scrivere pagato in contati o con assegno? O devo per forza fare una fattura accompagnatoria se ricevo il pagamento nel momento in cui trasferisco la merce? Se trasporto la merce con DDT e il cliente mi paga al momento della consegna come devo comportarmi?

      Stefano Gardini24 Ottobre 2013 / Rispondi

      Può tranquillamente usare i DDT, poi farà la fattura differita dei DDT alla data del pagamento o a fine mese se la merce non è ancora stata pagata. Può annotare tranquillamente sul DDT gli estremi dell’incasso.

    Giancarlo Fierro24 Ottobre 2013 / Rispondi

    Salve, una domanda:

    ci occupiamo di assistenza tecnica, ed i ns. furgoni viaggiano equipaggiato di una buona quantità di parti di ricambio, necessarie ad affrontare le varie tipologie di interventi. Spesso le chiamate di assistenza raggiungono il tecnico telefonicamente durante la giornata, e quindi non sono note all’uscita mattutina. I tecnici svolgono varie chiamate al giorno, e rientrano la sera. Che tipo di DT occorre approntare, visto che spesso non conosciamo al mattino il nome dei destinatari??
    Grazie, cordiali saluti.

      Stefano Gardini24 Ottobre 2013 / Rispondi

      Un DDT intestato a voi stessi con la dicitura Tentata vendita. Da rinnovare periodicamente, tutti igiori, una volta a settimana o una volta al mese, dipende dalla quantità di merce e dalle vendite giornaliere.

        Giancarlo Fierro4 Novembre 2013 / Rispondi

        La causale “Tentata Vendita” è l’unica possibile?? In effetti trasportiamo parti di ricambio per clienti in possesso di contratto di assistenza, quindi il servizio e le parti sono già pagate. Non vorrei che qualche conducente/tecnico andasse in contraddizione.

          Stefano Gardini5 Novembre 2013 / Rispondi

          No non è l’unica soluzione, essendo materiale già ‘pagato’ puoi usare anche la causale ‘Sostituzione in garanzia’.

            Giancarlo Fierro15 Novembre 2013 /

            Che durata temporale ha un DT? Ovvero ogni quanti giorni devo rinnovarlo??
            Grazie.

            Stefano Gardini15 Novembre 2013 /

            Non ha una scadenza di legge, bisogna capire l’applicazione al caso reale per poter rispondere.

    Jessica Merani28 Ottobre 2013 / Rispondi

    Posso emettere DDT in data 28/10/2013 consegnare la merce in data 04/11/13???

      Stefano Gardini30 Ottobre 2013 / Rispondi

      Certo, anche perchè lei potrebbe caricare la merce il giorno 28 e viaggiare per consegnarla fino al giorno 4 senza alcun problema.

    vincenzo29 Ottobre 2013 / Rispondi

    se non indicato sul ddt, durante il trasporto terrestre, di chi è la proprietà della merce? del venditore (in questo caso la vendita è franco destino, ha scelto lui il vettore) o del compratore?
    grazie

      Stefano Gardini30 Ottobre 2013 / Rispondi

      La cessione avviene con la fatturazione (anche perchè un DDT potrebbe essere di conto visone, conto vendita ed altre causali che non comportano la cessione). Il tutto però dipende dal contratto iniziale, dall’ordine per capirci. Ci sono cenditori che specificano nel contratto che la merce viaggia a rischio del compratore, e se la clausola è accettata così è. Attiene quindi più al codice civile che alla normativa fiscale.

    Mary29 Ottobre 2013 / Rispondi

    Salve, abbiamo stipulato un contratto di subappalto per un cantiere edile. Ci capita di fornire al nostro subappaltatore del materiale (cordoli, manufatti in cemento) che noi stessi produciamo; è corretto sottoscrivere dei ddt intestati a noi stessi e con causale “scarico buoni di consegna”? questi ddt non essendo di vendita, vanno fatturati?
    Grazie

      Stefano Gardini30 Ottobre 2013 / Rispondi

      La causale mi lascia ‘perplesso’. Se è una fornitura come tale va trattata e va intestato il DDT all’appaltatore e poi fatturato regolarmente. Se invece la fornitura dei prodotti è inclusa nel contratto di subappalto i DDT dovranno essere intestati a voi e la causale potrebbe essere ‘Consegna in cantiere’ oppure ‘Conto lavorazione’ o simile.

    matteo31 Ottobre 2013 / Rispondi

    Salve, volevo sapere se ricevo un articolo da un fornitore con relativo ddt e devo consegnare lo stesso articolo ad un mio cliente, posso scrivere sulle note del ddt prosegue per e lindirizzo di consegna del mio cliente?

      Stefano Gardini31 Ottobre 2013 / Rispondi

      No, va assolutamente fatto apposito DDT. La cosa possibile sarebbe fare consegna diretta da Fornitore al cliente con la tua azienda come cessionario ed il tuo cliente come luogo di consegna. Questa è prassi consolidata.

    alessandro d evangelista31 Ottobre 2013 / Rispondi

    Buongiorno sono un medico sto comprando uno strumento diagnostico tipo tac portatile ..dovro poi portarlo con me in macchina per gli spostamenti nei vari ambulatori. Avro bisogno di una ddt per ogni giorno diversa? Grazie

      Stefano Gardini2 Novembre 2013 / Rispondi

      No in questo caso direi proprio di no. Può essere considerato un po’ come la cassetta degli attrezzi dell’artigiano che non necessita di DDT.

    Maria4 Novembre 2013 / Rispondi

    Gent.mo Stefano, dopo averla disturbata tempo fa torno ad approfittare della sua disponibilità e competenza. Il mio caso di venditrice al Nord di olio prodotto in Puglia a circa 50 clienti come lo organizzo?
    SOLUZIONE A= parto dalla Puglia con 50 ddt differenti con causale “cessione beni” a cui seguiranno 50 fatture differite, in questo caso i miei 50 ddt emessi di domenica sono validi fino al venerdì che finisco le consegne?
    SOLUZIONE B(caso più semplice)= di domenica emetto dalla Puglia un solo ddt con causale “tentata vendita” (con tutta la merce caricata) e nella settimana man mano che consegno emetto fatture immediate. Per quanto tempo può essere valida questa tentata vendita? In questo caso nel ddt quale indirizzo va messo, considerato che lascio tutto nel furgone e non so dove alloggerò per i 4/5 giorni?
    SOLUZIONE C (caso ancor più agevole): di domenica emetto già 50 fatture accompagnatorie e nel corso della settimana consegno olio e fattura a tutti i 50 clienti, in questo caso possono passare 4/5 dall’emissione della fattura accompagnatoria fino all’effettiva consegna della merce?
    Le chiedo, se non disturbo ulteriormente, di indicarmi qual è la soluzione migliore e di darmi comunque le risposte alle tre soluzioni.
    Un’ultima domanda ma che riguarda lei, in questa settimana acquisterò il vostro software: posso fare un bonifico? Il vostro rivenditore è parecchio distante e non ho carta di credito.
    Grazie in anticipo per la sua cortesia.
    Maria

      Stefano Gardini4 Novembre 2013 / Rispondi

      A) Possibile. I DDT sono validi per tutta la settimana, nessun problema.
      B) Possibile anche questa soluzione. L’indirizzo della tentata vendita è il tuo, in pratica un auto-DDT.
      C) Possibile anche questa, e nessun problema per la data nemmeno qua, il trasporto può durare alcuni gironi senza problemi.
      I definitiva puoi scegliere la soluzione che preferisci tra quelle proposte.
      Per quanto riguarda l’acquisto del programma, ti confermo che in fase di ordine puoi scegliere come modalità di pagamento Bonifico Bancario e riceverai poi la conferma d’ordine con tutti i dati per il pagamento.

        Maria4 Novembre 2013 / Rispondi

        Buongiorno Stefano,
        ok, grazie mille, procederò come mi ha detto lei per l’acquisto e opterò per la soluzione C per la mia vendita merce: dovrò produrre 50 documenti (con la SOLUZIONE A 100 e con la SOLUZIONE B 51).
        Buon lavoro. Saluti.
        Maria

    Paolo Screpis8 Novembre 2013 / Rispondi

    Gent. Sig. Stefano
    Ho letto con interesse le sue utilissime informazioni relative al DDT.
    Vorrei chiederle un chiarimento.
    Mio figlio è autotrasportatore conto terzi, regolarmente iscritto all’albo, per ampliare le proprie attività ha deciso di effettuare un servizio di moto soccorso nell’ ambito cittadino, con furgone appositamente attrezzato allo scopo. Attività già presente nelle maggiori città italiane ma non a Genova. Ci è stato detto che per trasporti di tale specie non è necessario alcun documento di trasporto in quanto trattasi di beni trasportati in conto riparazione. La notizia è fondata?
    Grazie in anticipo per la sua cortesia.
    Paolo

      Stefano Gardini9 Novembre 2013 / Rispondi

      Sì direi che in questo caso non va emesso alcun DDT, trattandosi di un soccorso.

    mario11 Novembre 2013 / Rispondi

    in caso di trasferimento materiale di proprietà del cliente, tra due sedi del cliente stesso (quindi nessuna cessione di proprietà), il DDT deve essere obbligatoriamente emesso dal cliente o può essere fatto anche da fornitore in qualità di erogatore di un servizo all’interno di un contratto che contiene anche lo spostamento tra sedi tra i possibili servizi offerti ? Grazie del riscontro .
    saluti
    Mario

      Stefano Gardini11 Novembre 2013 / Rispondi

      Può essere fatto in tutti e due i modi, meglio però il DDT del cliente a se stesso con trasportatore il fornitore di servizi.

    Mauro14 Novembre 2013 / Rispondi

    Gent.mo Sig. Stefano Gardini

    Vorrei porle i seguenti quesiti sulla corretta compilazione di un DDT:
    1) se una ditta A che si occupa di escavazioni, con regolare contratto, decide di vendere la terra “Buona” ad un’altra ditta B, ma il luogo ove inizia il trasporto è C (cantiere) luogo diverso dalla sede legale (è obbligatorio indicare il luogo di partenza e/o percorso della merce)?
    2) In assenza di pesa…la quantità/peso deve essere obbligatoriamente indicata nel ddt prima e durante il trasporto o può essere verificata a destino ed aggiunta a penna una volta pesata?
    3) si può omettere di indicare il vettore se nel ddt è riportatata la targa del veicolo e la firma del conducente?
    4) può essere sufficiente indicare solo con la parola “Mista” la corretta descrizione dei beni trasportati?

    la ringrazio anticipatamente… spero di essere stato chiaro nell’esposizione delle mie domande.

    Cordiali Saluti

      Stefano Gardini15 Novembre 2013 / Rispondi

      1) Confermo che va indicato il luogo di partenza della merce (terra).
      2) Andrebbe indicata, almeno con una stima il più precisa possibile: può poi essere rettificata a destino e corretta.
      3) Il vettore va indicato, Targa e Conducente sono facoltativi e non sostitutivi. In alcuni trasporto poi sono obbligatori.
      4) Andrebbe usata una frase un po’ più esplicativa tipo Terra mista da escavazione in località…. (oppure dal cantiere di….) o qualcosa di simile.

    Francesco16 Novembre 2013 / Rispondi

    Buongiorno Sig.Stefano,
    le vorrei chiedere un’informazione.Un fornitore presenta fattura per del materiale che in azienda non abbiamo o non troviamo.Naturalmente non abbiamo neanche i DDT del materiale citato in fattura.Richiedo perciò i documenti con il timbro della nostra ricezione.Il fornitore, a sua volta,risponde dicendo che bisogna richiederlo al vettore e che è di nostra competenza visto che il materiale è stato spedito in porto assegnato.Contattato il vettore,lo stesso mi risponde chiedendo un pagamento per ricevere questi documenti, nel caso li abbiano in archivio.Ma noi non abbiamo intenzione di pagare per del materiale che molto probabilmento non abbiamo ricevuto.Perciò la mia domanda é:a chi aspetta pagare questa somma al vettore?Ringrazio anticipatamente

      Stefano Gardini17 Novembre 2013 / Rispondi

      Essendo in porto assegnato immagino che il vettore fosse imposto da voi quindi attiene ai rapporti tra voi ed il vettore. Ovviamente se ritenete certo di non aver ricevuto la merce e che il vostro vettore non l’abbia ritirata, potete semplicemente non pagare la fattura contestandola. Il tutto si risolverà poi in fase di giudizio. Un primo passo che farei però potrebbe essere quello di chiedere (se non l’avete fatto) la copia dei documenti firmati dal vettore con il ritiro della merce. In questo caso, a mio avviso, dovreste attivarvi voi presso il vettore. Aggiungo che il tutto attiene al codice civile più che agli aspetti fiscali quindi un avvocato più di me potrebbe aiutarvi. Io ho solo dato il mio consiglio.

    Gina19 Novembre 2013 / Rispondi

    Buongiorno, lavoro presso un ingrosso in cui emettiamo sia DDT che scontrini fiscali. Se un cliente, con partita iva (es. un professionista), acquista da me con fattura accompagnatoria e poi vuole rendere del materiali e non ha i DDT, come ci si deve regolare per poter emettere la nota di credito?

      Stefano Gardini21 Novembre 2013 / Rispondi

      Per emettere la Nota di Credito su un reso merce è l’azienda (o il professionista) che deve emettere un DDT di restituzione e voi farete la NC sulla base di questo documento di reso.

        Gina22 Novembre 2013 / Rispondi

        La ringrazio per la sua risposta ma i professionisti, i privati, richiedono fattura per poter scaricare dalle tasse, ma non hanno i DDT. Dobbiamo rifiutare di fare accredito?

          Stefano Gardini22 Novembre 2013 / Rispondi

          I privati non sono tenuti all’emissione di DDT, i professionisti sì. Diversamente potete fare un documento di riconsegna firmato dal professionista e accreditare sulla base di quello. Il problema in caso di controllo sarà suo.

    alessia19 Novembre 2013 / Rispondi

    Sale sig. Stefano. Volevo chiederle un aiuto: se viene smarrita la 1° copia di un d.d.t. (d.d.t. che era stato annullato) cosa succede?come ci si deve comportare? la copia che rimane a noi, l’abbiamo ancora, mentre invece manca la prima, “l’originale”. Grazie mille fin da ora per l’aiuto.

      Stefano Gardini21 Novembre 2013 / Rispondi

      Nessun problema tenete questa copia appuntata con la dicitura annullato e siete a posto.

    Geffri Tonelli28 Novembre 2013 / Rispondi

    Buon giorno,
    non ho ben capito una cosa, un DDT può valere come scontrino fiscale e quindi essere valido a tutti qli effetti anche per la validità di un’eventuale garanzia sui prodotti acquistati?

      Stefano Gardini28 Novembre 2013 / Rispondi

      Per la garanzia serve semplicemente una prova di consegna ed un DDT firmato lo è. Non sostituisce lo scontrino ai fini fiscali ma ai fini della prova di consegna per la garanzia può essere considerato equivalente.

    paolo29 Novembre 2013 / Rispondi

    Buongiorno,
    ho un quesito da porle, compro del legno in catasta su un piazzale, chi mi vende il materiale mi dice che non deve farmi ddt perché il trasporto è a carico mio…..chi deve farlo il ddt per il trasporto?

      Stefano Gardini1 Dicembre 2013 / Rispondi

      Il venditore deve fare il DDT con trasporto a carico del Destinatario.

    vasco30 Novembre 2013 / Rispondi

    ciao, devo mandare a far riparare della merce, cosa devo scrivere nella causale?

      Stefano Gardini1 Dicembre 2013 / Rispondi

      Conto Riparazione.

    rosi fabio5 Dicembre 2013 / Rispondi

    Buongiorno Stefano, quesito anomalo, ma forse lo stesso termine DDT documento di TRASPORTO puo’ chiarire quanto segue. La normativa AAMS prevede che un venditore di schede per apparecchi da intrattenimento (slot) non puo’ richiedere ai monopoli di stato l’emissione di certificazioni e Nulla osta per ogni singola relativa scheda di gioco etc.etc.se non si dimostra che esistono apparecchi (mobili vuoti) nel medesimo momento ,pronti ad ospitare le schede elettroniche omologate con i relativi software di gioco che lo stesso venditore dovra’ montare! Per non movimentare da un capo all’altro dell’ITALIA mobili vuoti,costi etc.etc. il venditore ha escogitato questa modalita per me dubbia di DDT che ci ha fatto emettere con MITTENTE: NOI! DESTINATARIO: IL VENDITORE! LUOGO DI DESTINAZIONE: NOI!?!?!? CAUSALE DEL TRASPORTO: CONTO TRASFORMAZIONE! Appurato che non si trasporta niente in quanto gli apparecchi vengono messi a disposizione del venditore delle schede per assemblarle presso il nostro magazzino la NORMATIVA PERMETTE DI EMETTERE UN DOCUMENTO CON LA MODALITA’ SOPRA DESCRITTA’? GRAZIE ANTICIPATE PER LA CORTESIA DISTINTI SALUTI

      Stefano Gardini5 Dicembre 2013 / Rispondi

      Diciamo che è un po’ anomala come procedura ma mi pare non violi alcuna normativa. Se fosse una vendita non avrei dubbi, vendete il prodotto a terzi mantenendolo presso il vostro deposito. Ma direi che anche la lavorazione (o trasformazione) in conto terzi può starci.

    Alberto5 Dicembre 2013 / Rispondi

    Buongiorno Sig. Gardini,
    vorrei esporle questa situazione e chiedere un suo parere:
    la ditta per cui lavoro produce Vini e Liquori che giornalmente vengono spostati in un magazzino esterno molto vicino ma di altra proprietà utilizzando navette che fanno la spola.
    Attualmente emettiamo DDT Conto Deposito per ogni singola navetta che viaggia.
    Nel caso di trasporto di Vino solo il DDT (essendo ad accisa o0 in Italia)
    Nel caso di Liquori DDT + Documento di accisa.
    Sarebbe pensabile emettere un unico DDT, magari a consuntivo a fine giornata che riporti tutta la merce trasferita? Almeno per quanto riguarda i vini?
    Alternativamente vede delle soluzione alla produzione di 50-60 documenti al giorno?

    Grazie ecomplimenti per il suo blog.
    Alberto

      Stefano Gardini5 Dicembre 2013 / Rispondi

      Purtroppo la risposta è negativa, se la GdF ferma una navetta su strada senza DDT (se poi su prodotti con accisa ancora più grave) scattano le sanzioni e la presunzione di cessione senza fattura. Potete fare un unico documetno come giustificativo della presenza dei prodotti nel deposito solo se siete SICURISSIMI che nessuno fermi le navette. Vi prendete un rischio di giornata poi alla sera con DDT cumulativo riportate la situazione in pari. Ma resta un rischio.

    lorenzo9 Gennaio 2014 / Rispondi

    Salve Sig. Gardini.
    Mi chiamo Lorenzo, sono socio di una piccola officina di torniture, saldature e riparazioni di componenti metallici.
    La maggior parte dei miei clienti sono privati ai quali alla consegna del lavoro finito emetto regolare ricevuta o fattura, Ma effettuiamo anche lavori ad imprese di settori diversi che vanno dalla nettezza urbana ad altre officine meccaniche, indotto Fiat, ecc.
    A queste imprese fatturiamo quasi sempre a fine mese tutti i lavori effettuati nell arco del mese.. e alla consegna della merce riparata emettiamo una ricevuta fiscale con annotato “segue fattura”.
    Questo da quando io e il mio socio abbiamo aperto, circa 1 anno e mezzo fa seguendo il consiglio del nostro commercialista…
    Parlando con altri colleghi che hanno un attività simile alla mia, come nel mio caso emettono fattura a fine
    mese ma quasi nessuno “usa” questo metodo della Ricevuta fiscale accompagnatoria ma rilasciano un Ddt.
    La mia domanda è:
    posso emettere un Ddt a riparazione effettuata anche se la merce che mi viene consegnata non viene
    accompagnata da Ddt emesso dal cliente? o mi consiglia di continuare come ho fatto fin’ora con ricevuta fiscale?
    La ringrazio anticipatamente per la risposta.

      Stefano Gardini13 Gennaio 2014 / Rispondi

      Usa il DDT per le aziende (a cui fai seguire fattura) e le Ricevute Fiscali per i privati, è la cosa migliore.

        lorenzo13 Gennaio 2014 / Rispondi

        Mi perdoni se instisto…
        Nei casi in cui alcune aziende portano la merce in riparazione da me, senza essere accompagnata da ddt, il fatto che appunto non hanno emesso ddt, non dovrebbe rappresentare un problema che mi potrebbe riguardare in previsione di eventuali controlli e quindi io emetterò il mio ddt a prescindere!?
        Sulla causale del mio ddt la giusta dicitura è “reso da conto lavorazione”?
        Grazie mille.

          Stefano Gardini14 Gennaio 2014 / Rispondi

          Il problema riguarda loro che hanno omesso un adempimento, tu ottemperi correttamente ai tuoi ‘doveri’.

            Domenico15 Gennaio 2014 /

            Grazie!
            Per quanto riguarda invece riparazioni su mezzi marcianti tipo Furgoni, Autocarri…ecc, posso rilasciare comunque Ddt?

            Stefano Gardini16 Gennaio 2014 /

            Non serve DDT per questa tipologia di mezzi, la loro natura è di muoversi.

            Domenico16 Gennaio 2014 /

            Grazie ancora!
            Se non è regolare rilasciare Ddt per le riparazioni effettuate su mezzi marcianti, quale documento posso rilasciare al cliente per poi fatturare i lavori a fine mese?
            grazie per la pazienza e la disponibilità

            Stefano Gardini17 Gennaio 2014 /

            In questo caso andrebbe rilasciata una ricevuta fiscale con annotazione ‘segue fattura’.

    terry13 Gennaio 2014 / Rispondi

    Salve, vorrei esporre il mio caso. Un elettrauto che effettua interventi su strada deve portare con sé una o più batterie per effettuare le prove sui veicoli, tali batterie devono essere accompagnate da un Ddt? In caso affermativo con quale causale? e a chi deve essere intestato (visto che le merci non vengono vendute ma tornano poi in officina)?
    Grazie

      Stefano Gardini13 Gennaio 2014 / Rispondi

      Diciamo che in questo caso le batterie potrebbero essere configurate come ‘strumenti’ alla pari di cacciaviti, chiavi e martelli e quindi non necessitano di DDT. Fai in modo che siano non confezionate e magari risultino un po’ usate. Potrai farle meglio valere come strumenti.

    Morena16 Gennaio 2014 / Rispondi

    Buongiorno, ho un caso particolare da sottoporle: la ditta A vende della merce alla ditta B, che però non ha un magazzino e quindi lascia la merce acquistata in deposito ad A in attesa di rivenderla. E’ corretto che A emetta DDT a B mettendo come destinatario della merce A, visto che fisicamente la merce resta a lui pur essendo di proprietà di B? La ringrazio per l’attenzione e resto in attesa di un gentile riscontro.
    Cordiali saluti

      Stefano Gardini16 Gennaio 2014 / Rispondi

      Sì è corretto.

        Morena16 Gennaio 2014 / Rispondi

        Grazie mille per la cortese e veloce risposta!

    Alessandro31 Gennaio 2014 / Rispondi

    Devo rendere 2 pallets di attrezzature meccaniche da IT a CH , emetterò ddt di reso da prestito d’ uso , devo fare ft proforma?
    Grazie e buon lavoro

      Stefano Gardini31 Gennaio 2014 / Rispondi

      No nessuna proforma, basta il DDT perchè la causale non presuppone fatturazione per la merce, da quanto capisco. Sarebbe bene però allegare per la dogana copia del DDT con cui avete ricevuto il prestito d’uso.

        ortese5 Febbraio 2014 / Rispondi

        Salve, Volevo chiederLe quanto segue :
        la ns. ditta consegna merce per conto di un’altra azienda e a fine mese si fa mandare un file contenente i DDT da noi emessi, solo che ci hanno chiesto di mandare gli stessi al netto degli eventuali rifiuti alla consegna (in pratica vorrebbero che rientrassimo nel sistema e cancellare il o più righi del DDT per la merce resa) la cosa rientra nei termini di legge cioè si può avere una differenza tra il DDT cartaceo e il relativo nel sistema informatico? (Loro asseriscono di si in quanto ci sarebbe l’annotazione sul DDT).Grazie per la risposta

          Stefano Gardini5 Febbraio 2014 / Rispondi

          Il Gestionale non è un elemento ‘fiscale’ lo è solo il cartaceo. In questo caso direi che l’operazione può essere fatta visto che rispecchia la realtà documentale con le annotazioni.

        Alessandro6 Febbraio 2014 / Rispondi

        Grazie mille!

    Davide7 Febbraio 2014 / Rispondi

    Buongiorno,
    avrei il seguente quesito sulla corretta compilazione di DDT nel caso di contemporanea vendita e lavorazione conto terzi:
    il nostro cliente “A” compra da noi il prodotto “UNO” confezionato in scatole fornite dal cliente stesso con DDT in conto lavoro. Il cliente ci emette due ordini: uno di acquisto e uno di conto lavoro.
    È corretto da parte nostra emettere un unico DDT di vendita per il prodotto “UNO” indicando nel corpo del documento l’indicazione “Comprensivo vostro ordine di lavorazione no.xxx del dd/dd/dd e a scarico vostro DDT no.xx del dd/dd/d” oppure bisogna emettere due DDT uno di vendita e uno di conto lavoro per la restituzione delle scatole utilizzate?
    Ringraziando per l’aiuto,
    cordiali saluti.

      Stefano Gardini7 Febbraio 2014 / Rispondi

      Meglio emettere due DDT, rimane tutto più chiaro e diminuisce, in caso controllo, il rischio di contenzioso.

        Davide7 Febbraio 2014 / Rispondi

        Questo anche se, essendo il prodotto finito e imballato, fisicamente si ha un solo collo (cartone, pallet, ecc) accompagnato da due documenti di trasporto?

          Stefano Gardini7 Febbraio 2014 / Rispondi

          Sì secondo me sì.

            Davide7 Febbraio 2014 /

            Ok, grazie mille per la pronta risposta.

    Domenico8 Febbraio 2014 / Rispondi

    Salve, di seguito le specifico il mio caso:

    io azienda invio 10 pezzi merce ad un mio cliente – modalità CONTO VENDITA – specificando appunto nella causale conto vendita. A distanza di tre mesi chiamo il mio cliente per vedere se aveva venduta la merce, mi risponde che ha venduto solo 7 pezzi su 10 consegnati e che vuole pagarmi i 7 venduti e continuare ad avere in conto vendita gli altri 3 rimanenti.

    Mi trovo davanti a questo problema: quando vado ad emettere fattura partendo dal 1° DDT iniziale (10 pezzi merce consegnati) la fattura viene fuori con appunto 10 pezzi vendita fatturati…il mio commercialista mi ha consigliato di creare una nuova voce sotto richiamando lo stesso 1° DDT iniziale e inserendo come voce negativa i 3 pezzi che rimarrebbero sempre al mio cliente emettendo poi un nuovo DDT di conto vendita con solo i 3 pezzi che lui vuole comunque mantenere.

    E’ giusta come soluzione? Mi consiglia di meglio? Il cliente non dovrebbe farmi un DDT di reso merce prima che io vada a riemettere il secondo DDT per i 3 pezzi che vuole continuare a mantenere? MI faccia gentilmente sapere, grazie

      Stefano Gardini9 Febbraio 2014 / Rispondi

      Il comportamento standard prevede che si faccia fattura del solo venduto, modificando la quantità a 7. I rimanenti 3 rimarranno in conto vendita (per massimo un anno) e verranno fatturati, richiamando lo stesso DDT in future fatture.

        domenico12 Febbraio 2014 / Rispondi

        Salve e grazie per la risposta!
        Teoricamente sapevo che la cosa migliore da fare era emettere fattura per quelli venduti e lasciare quelli invenduti in conto vendita max per un anno e poi richiamare stesso DDT in future fatture, come da lei consigliato, però in pratica vi è il problema del software e della gestione che non mi permette di operare in questo modo.
        Le spiego, se facessi come da lei consigliato non mi ritroverei più il DDT iniziale perchè verrebbe segnato come fatturato, quindi per me l’operazione obbligatoria da fare è quella di fatturare la parte della merce venduta e poi riprendermi in carico quella invenduta (praticamente in maniera fittizia) per poi riemettere un nuovo DDT per quella parte invenduta che rimane al cliente, solo così riesco a trovarmi con la contabilità.

        Il problema che si genera adesso e per il quale le chiedo consiglio è:

        per poter effettuare l’operazione suddetta la logica sarebbe che io emetto fattura per il venduto e il cliente emette lui DDT di reso in modo tale che tutto è lineare, però in pratica molte volte i negozianti non hanno nè il tempo di emettere ddt di reso nè voglia, ora le chiedo se fosse possibile che il mio agente vada dal cliente che vuole effettuare il reso a ritirare la merce e gli faccia firmare un modulo di reso con timbro, poi io allego questo modulo al DDT iniziale e fatturo solo quello che ha venduto. Potrebbe andare??? In alternativa esiste un modo per ritirare la merce che il cliente vuole restituire dal conto vendita e non far emettere ad esso il DDT di reso ma farlo in automatico noi fornitori, tipo emettendo DDT noi con causale “ritiro merce rese”?????

          Stefano Gardini13 Febbraio 2014 / Rispondi

          Purtroppo nessuno dei sistemi segnalati è percorribile. Il DDT lo deve fare il negoziante. Un suggerimento potrebbe essere di fare delle fatture di acconto del venduto per poi alla fine dei 12 mesi, dopo i quali o si fattura tutto o si ritira, fare la fattura finale dei prodotti con il richiamo del DDT di conto vendita ed il richiamo degli acconti.

    Marco11 Febbraio 2014 / Rispondi

    Buonasera
    é sorto un problema a lavoro
    Un nostro cliente ci ha fatto un ordine per la saldatura di particolari in contolavoro. non potendo eseguire il lavoro nei tempi richiesti abbiamo chiesto al cliente di farci la boll a in c/l con destinazione una terza azienda che iabitualmente ci dà una mano.
    I trasporti avvenivano puntualmente una volta per settimana ma a metà dicembre abbiamo deciso di far fare il lavoro a una quarta ditta escludento la terza. il problema è che sulle bolle del cliente la destinazione non è mai stata cambiata e nessuno fino ad oggi si è accorto che come destinatario risulta sempre la precedente ditta.
    Come posso fare per mettere tutto apposto ??
    Vi ringrazio per l’attenzione

    Saluti

      Stefano Gardini13 Febbraio 2014 / Rispondi

      Correggere a mano su tutte le copie dei DDT il luogo di destinazione. Se non è possibile, lasci tutto stare sperando non ci sia mai un controllo così puntuale da far emergere questa anomalia. La sanzione comunque sarebbe modesta.

    marina mucci12 Febbraio 2014 / Rispondi

    buongiorno, vedo che sulle copie delle nostre bolle che restano in azienda (compresa la copia che viaggia con la merce e poi rientra firmata dal cessionario) viene sempre riportata la dicitura “copia non valida ai sensi del dpr 672/78. E’ corretto? premetto che da noi vengono utilizzate per spedire licenze del nostro software alle pubbliche amministrazioni (sia per venderle sia in prova gratuita) o per trasferire beni (pc o notebook) da una sede aziendale all’altra. Se evito direttamente la dicitura sono in regola? grazie infinite per l’attenzione e buona giornata

      Stefano Gardini13 Febbraio 2014 / Rispondi

      Ad oggi la dicitura è ‘obsoleta’ e non più necessaria. Si utilizzava sulle bolle (che sono state abolite quasi completamente) per le copie oltre le due canoniche.

    alex12 Febbraio 2014 / Rispondi

    Salve dr. Gardini vorrei esporre la nostra situazione e chiedere un suo parere.
    un nostro sub appaltatore acquista merce che viene consegnata presso il nostro deposito, nei giorni successivi dovremmo provvedere a trasportare la merce al sub appaltatore presso il cantiere dove sta operando e noi siamo appaltatori. E’ corretto emettere il ddt con causale “consegna merce in deposito presso di noi” ed indicare come mittente e destinatario il sub-appaltatore?
    Grazie

      Stefano Gardini13 Febbraio 2014 / Rispondi

      Va bene però il mittente siete voi che avete in carico la merce.

    Sandro Rauco24 Febbraio 2014 / Rispondi

    Buongiorno, faccio il falegname e sono abituato ad emettere i ddt per la merce che consegno ma domani mi trovo a fare delle consegne particolari e non so come mi devo comportare, ecco tutte le mie consegne:
    1) devo trasportare dei materassi di proprietà del cliente al negozio dove li ha acquistati per effettuare delle modifiche, devo fare il ddt e che ci devo scrivere?
    2) devo riconsegnare delle zanzariere ad un cliente, avevano dei problemi e mi sono state sostituite in garanzia,come mi devo comportare?
    3) devo consegnare un vecchio portone di proprietà del cliente che deve installarlo per conto suo in un altra abitazione.

    Ringrazio anticipatamente per le risposte.

      Stefano Gardini24 Febbraio 2014 / Rispondi

      DDT indicando la provenienza dei beni nel documento come me li hai descritti sul tuo messaggio.

    gianluca1 Marzo 2014 / Rispondi

    Buongiorno,
    vendo prodotti all ingrosso con il mio furgone.
    Ho sempre compilato un ddt con la citazione della tentata vendita ed emissione della fattura nell immediato.
    Mi trovo, per accontentare alcuni clienti, ad emettere solo per loro un ddt come nota di consegna, per poi fatturare in un unica soluzione tutti gli acquisti del mese.
    E’ giusto secondo lei, continuare ad uscire con un ddt generale come sempre, emettere a questi clienti una nota di consegna da un blocchetto apposito, ed al rientro scalare il tutto per la preparazione del nuovo ddt per il giorno seguente?
    La ringrazio per cortesia

      Stefano Gardini1 Marzo 2014 / Rispondi

      Sì direi che va bene.

    Erik5 Marzo 2014 / Rispondi

    Buonasera Stefano, la mia domanda è un po’ più generale e divisa in 2 parti:
    1. è possibile rendere un automezzo aziendale un “magazzino viaggiante” dal quale, se eventualmente esce o entra merce, vengono emessi i DDT regolarmente?
    2. in caso affermativo al punto 1., devo emettere DDT ogni volta che muovo il mezzo?
    Il mio problema è che ho un mezzo aziendale con del materiale che utilizzo solo nel caso di assistenza al cliente con relativa sostituzione del reso (quindi mai vendita) e vorrei evitare di emettere DDT con relativo carico/scarico di tutto il magazzino ogni volta…

    Grazie mille
    Erik

      Stefano Gardini6 Marzo 2014 / Rispondi

      Puoi fare un DDT di conto vendita e scaricarlo una volta al mese ad esempio.

    tania6 Marzo 2014 / Rispondi

    si possono emettere DDT con diverse numerazioni per gruppi o deve essere conseguenziale.
    grazie

      Stefano Gardini6 Marzo 2014 / Rispondi

      Di norma la numerazione dei DDT è univoca. Può essere replicata, se ne sussistono le motivazioni, utilizzando dei numeri cosiddetti barrati, tipo 1/A, 2/a eccc e 1/B, 2/B ecc…

    Katia10 Marzo 2014 / Rispondi

    Salve,
    Volevo avere info riguardo il trasporto di merce.
    Io sono titolare di un’attività commerciale, trasporto ogni settimana il materiale acquistato.
    So che per il trasporto con corrieri o altro ci vuole il DDT ma siccome é mio è acquistato volevo sapere che documenti devo portarmi appresso. Io fin’ora viaggio con la prima fattura dell materiale delll’inizio della mia attività. Dovrei avere qualcos’altro per essere in regola se mai mi fermassero.

    Grazie mille

      Stefano Gardini11 Marzo 2014 / Rispondi

      Dovresti avere un DDT di tentata vendita con l’elenco del materiale che trasporti per la vendita.

    Loris Scudeler12 Marzo 2014 / Rispondi

    Vendo a privati in e-commerce. Non emetto fattura, né scontrino fiscale. Registro giornalmente i corrispettivi sui pagamenti effettuati in anticipo dai clienti, a mezzo carta di credito.. Se emetto ddt per accompagnare la merce, posso evitare di emettere la fattura differita, in quanto vendita già “contabilizzata” ai fini Iva con la registrazione del corrispettivo?

      Stefano Gardini12 Marzo 2014 / Rispondi

      Sì si può fare, basta indicare bene la cosa nel DDT.

    Cristian14 Marzo 2014 / Rispondi

    Buonasera,
    lavoro materiale per conto di terzi; vorrei sapere se nell’emettere il DDT con causale “reso da conto lav.” sono obbligato ad indicare il rifermento del DDT di carico materiale del mio cliente oppure no.

    Grazie e buon lavoro

      Stefano Gardini15 Marzo 2014 / Rispondi

      Sì va indicato ed anche uno buona cosa per maggior chiarezza: semplifica la vita anche a te nella gestione dei tuoi lavori. Potresti per far proprio il massimo allegare copia del DDT di carico al DDT di restituzione. Semplifica il tutto in caso di controllo e rende la tua gestione trasparente.

    carol21 Marzo 2014 / Rispondi

    salve, volevo sapere gentilmente quale copia del D.D.T. per trasferimento materiale (poiché é redatto in 2 o 3 copie, blu-verde-arancione) deve rimanere al cedente e quale al cessionario la 1° o la 2° e viceversa?

      Stefano Gardini21 Marzo 2014 / Rispondi

      La prima al cessionario, le altre al cedente. Se c’è di mezzo un vettore, la seconda al vettore e la terza al cedente.

    Nico26 Marzo 2014 / Rispondi

    Ciao Stefano,volevo
    un informazione; ho un attività in frnachisindi consulenza e vendita a domicilio di alimenti per cani e gatti(privati),faccio regolare ricevuta fiscale sena intestazione del cliente,capita di fare sia tentata vendita ma per lo più consegne programmate,non ho mai fatto il DDt ,mi hanno sempre detto che non serve,volevo un tuo chiarimento su questo. (tengo sempre in furgone un ddt di acquisto dalla casa madre)

      Stefano Gardini26 Marzo 2014 / Rispondi

      Io farei il DDT di tentata vendita.

    andrea ghirga7 Aprile 2014 / Rispondi

    Buongiorno,
    non vendiamo merci a peso ma quantità.
    Mi chiedevo se per l’indicazione nel ddt del peso del collo debba essere utilizzata una bilancia Fiscale, sottoposta a programma di manutenzione e verifica periodica, o essendo solo un dato statistico possa essere utilizzata una “normale” bilancia.
    grazie

      Stefano Gardini8 Aprile 2014 / Rispondi

      Il dato del peso sul DDT può essere anche assolutamente stimato e non serve nessuna verifica fiscale in merito. Quasi sempre è un dato ad uso esclusivo dell’eventuale corriere o trasportatore. Ha rilevanza quasi esclusivamente per la tariffazione delle spedizioni (a peso/volume) o per la verifica del carico massimo di un autocarro/autoarticolato.

    Corrado10 Aprile 2014 / Rispondi

    buonasera, complimenti per le risposte molto accurate.
    Volevo chiedere: se porto i miei prodotti in giro per le fiere per venderli (non sono un ambulante, ma ho la licenza per vendere come ambulante proprio per le fiere), devo fare un ddt per tutti i prodotti che porto, o è sufficiente che faccio gli scontrini al momento della vendita? Nel viaggio di ritorno, devo avere un altro ddt, facendo l’inventario di tutto l’invenduto e scrivere pezzo per pezzo nel ddt? Premetto che ho 300 articoli differenti e sarebbe impossibile in fiera mettersi ad inventariare tutto. Ma non so che pesci prendere e come fare per essere in regola. La ringrazio anticipatamente per la risposta. Buona serata

      Stefano Gardini10 Aprile 2014 / Rispondi

      DDT di tentata vendita e distinta del venduto a fine fiera da allegare. E’ il modo migliore.

    Fabio12 Aprile 2014 / Rispondi

    Ciao, ho qualche domanda per i DDT:
    1) quando non si tratta di DDT di vendita, le causali da inserire obbligatoriamente in un DDT, ad esempio c/ lavorazione, c/visione ecc, sono stabilite dalla legge o posso inserirle a mio piacimento. Il caso specifico riguarda il trasporto di attrezzature da lavoro da una sede all’altra della mia azienda. Mi sembra di aver capito, leggendo i precedenti post, che non e’ obbligatorio emettere DDT in questo caso, pero’ per tutelarmi lo emetto. In questo caso la causale può essere “trasferimento attrezzature”o “prestito d’uso”? devo specificare di che attrezzature si parla?

      Stefano Gardini13 Aprile 2014 / Rispondi

      Sul DDT devi specificare la natura e quantità dei beni quindi serve una descrizione che identifichi correttamente ciò che trasporti. Per la causale ci sono alcune causali, come indichi tu diciamo ‘di uso comune’ ma puoi mettere qualsiasi motivazione reale che descriva il motivo del trasporto.

        ANGELA15 Aprile 2014 / Rispondi

        Buongiorno, in base alla sua ultima risposta, capisco che le causali del ddt ( c/visione-c/riparazione-c/campionario-omaggio-vendita-c/vendita- c/reso ) non sono le uniche obbligatorie, ma si possono inventare altre adatte al trasporto? Tipo c/sostituzione? Un’altra domanda: ogni dipendente della società per cui lavoro, trasporta nell’auto aziendale varie attrezzature che servono per svolgere la propria attività di manutenzione su impianti, ( cassetta attrezzi, tester digitale..); serve o meno un ddt o un elenco di quanto trasportato di proprietà dell’azienda per cui si lavora?
        Grazie per l’aiuto

          Stefano Gardini15 Aprile 2014 / Rispondi

          Per le causali confermo che possono essere usate anche descrizioni del trasporto diverse purchè aderenti a descriverne la reale motivazione.
          Per gli strumenti di lavoro intesi come attrezzature non serve un DDT.

    Manuel20 Aprile 2014 / Rispondi

    Buongiorno.
    Sono un commerciante su aree pubbliche che, ogni giorno si reca con il proprio furgone su dei mercati diversi. Devo compilare anche io il ddt ogni mattina?
    Mi capita di rado di fare delle fiere, anche lì devo compilare il ddt?
    Grazie anticipatamente per l’aiuto che vorrà fornirmi.
    Buona giornata,
    Manuel Giangualano

      Stefano Gardini20 Aprile 2014 / Rispondi

      Essendo ambulante non direi che tu abbia questo obbligo. Secondo e il tuo magazzino è il furgone e la merce esce dal ‘magazzino’ quando la vendi, con relativa emissione di scontrino.

        Manuel20 Aprile 2014 / Rispondi

        Perfetto ti ringrazio, hai fugato un dubbio che avevo. Grazie!

    Roberto25 Aprile 2014 / Rispondi

    Lavoro come autotrasportatore in una coop in caso di trasloco delle masserizzie presso un privato (abitazione) è sufficente che stipuli con il propietario una scrittura privata che riguarda il trasloco indicante la quantita luogo e corrispettivo chiesto? in caso di controllo su strada posso avere contestazioni? O ci sono oarticolari formalità da espletare? Vorrei un consiglio grazie per l’attenzione

      Stefano Gardini26 Aprile 2014 / Rispondi

      Va benissimo il contratto di trasporto col cliente provato, non ti serve altro.

    Maurizio28 Aprile 2014 / Rispondi

    Un quesito.
    Facciamo lavorare ad un cliente macchine utensili molto grosse e complicate che potrebbero aver bisogno di più di un anno per la lavorazione.
    Il mio dubbio è questo:
    io porto il macchinario da lavorare al cliente ed emetto DDT di conto lavorazione.
    C’è un termine perché il cliente mi riconsegni la macchina?
    e per quanto riguarda la fatturazione:
    il cliente vista la lungaggine della lavorazione mi chiede di fatturare degli acconti.
    E’ possibile?
    in questo caso il cliente emette fattura di acconto e fatturerà il totale quando mi verrà riconsegnata la macchina con DDT di Reso da conto lavorazione?

    Grazie anticipatamente per la risposta.
    Maurizio

      Stefano Gardini28 Aprile 2014 / Rispondi

      Non c’è un termine, se la lavorazione dura più di un anno la macchina potrà restare fuori tutto il tempo necessario.
      Il fornitore può fatturarti degli acconti, si tratta di accordi contrattuali tra di voi che esula dal campo fiscale.
      Sì all’emissione della fattura ‘finale’ il fornitore stornerà dal totale gli acconti già pagati.

    Marta28 Aprile 2014 / Rispondi

    Buongiorno dott. Gardini, volevo chiederLe un aiuto, ho un’azienda di installazione mobili e box docce e centro assistenza, un mio cliente “A” mi invia la merce da installare, presso un magazzino di logistica “B” con un ddt con causale “conto lavorazione per installazione”, io vado a prendere la merce presso “B” e vado ad installarla presso il cliente finale “C”.
    Avrei pensato di dire al mio cliente “A” di emettere due ddt uno intestato al cliente finale “C” con causale c/vendita che farò firmare al cliente “C” finita l’installazione e poi ridarò al mio cliente “A”, ed il secondo ddt con causale conto lavorazione per installazione intestato a me e con destinazione il cliente finale “C”, il quale ddt poi citerò nella mia fattura di installazione.
    2° domanda
    Per la questione trasporto c/terzi e c/proprio, spero che non mi riguardi, in quanto io non addebito nessuna spesa di trasporto, faccio quest’operazione solo per poter aumentare le commesse che il mio cliente “A” può darmi.
    La ringrazio anticipatamente per la sua collaborazione, porgo distinti saluti.
    Marta

      Stefano Gardini5 Maggio 2014 / Rispondi

      La procedura mi lascia perplesso perchè in questo caso A emette due DDT per la stessa merce e questo non è, a mio avviso proprio corretto. Potrebbe essere invece che A emette un DDT a voi con causale C/Installazione presso terzi. Voi la ritirate ed emettete il DDT per il cliente C con causale c/Installazione. Indicherete sul DDT il riferimento al DDT di A con sui avete preso in carico la merce. C firmerà per il ritiro il vs DDT e poi riceverà la fattura da A per merce e servizio. Voi fatturerete ad A il servizio fornito.
      Per la questione trasporto in questo caso nessun problema.

        marta6 Maggio 2014 / Rispondi

        La ringrazio moltissimo della sua spiegazione, mi ha salvato. E’ eccezionale.
        Cordiali saluti.
        Marta

    Manuel29 Aprile 2014 / Rispondi

    Buonasera,
    le scrivo in merito all’uso del medesimo ddt con diversi trasportatori, dall’articolo pubblicato mi sembra di capire che sia necessario scrivere solo le credenziali del primo vettore, gli altri devono mettere il timbro? Si tratta di materiale che arriva in vendita o c\lavoro da fornitori\terzisti presso il magazzino e poi inviato a destinazione con un altro vettore.
    Grazie

    Manuel

      Stefano Gardini30 Aprile 2014 / Rispondi

      Sì tu sei tenuto a mettere il riferimento al trasportatore a cui consegni la merce, il resto è a carico della successione dei trasportatori e degli accordi contrattuali tra di loro.

    gaetano13 Maggio 2014 / Rispondi

    buongiorno. cortesemente le chiedo: se emetto un ddt con causale ricondizionamento (come a dire c/o lavorazioen) devo necessariamente indicare il ddt di ingresso della merce cliente “a scarico vs ddt xxxx del xxxxxxx”?
    grazie e complimenti per il contributo a tutti i naviganti!

      Stefano Gardini15 Maggio 2014 / Rispondi

      Sì sarebbe meglio indicarlo ed anche tenere i due DDT allegati al fine di facilitare futuri controlli (ed avere il tutto ordinato anche per sè) e rendere trasparente il movimento.

    Riccardo19 Maggio 2014 / Rispondi

    Buongiorno, ho una domanda da farle, ho creato un documento di trasporto dove metto souvenir in conto vendita, la domanda è questa passato un mese ritiro l’invenduto e fatturo e poi faccio un nuovo ddt con la stessa merce con più pz naturalmente. come gestisco il ritiro? dato che se uno vede il ddt senza sapere il ritiro dell’invenduto risulta che ho fatturato meno pz rispetto a quelli che ho consegnato?

    Grazie per la gentile risposta.

      Stefano Gardini19 Maggio 2014 / Rispondi

      Il cliente deve obbligatoriamente fare il DDT del reso in modo tale da giustificare la fatturazione della differenza.

    Cesare21 Maggio 2014 / Rispondi

    Salve, nel caso di tentata vendita sarebbe possibile emettere un DDT iniziale generale con più colonne ed indicare in esse lo scarico ed il ricarico senza dover necessariamente riemettere ad ogni riassortimento un nuovo DDT?
    Grazie mille e complimenti

      Stefano Gardini21 Maggio 2014 / Rispondi

      No va per forza fatto un nuovo DDT.

    Liliana22 Maggio 2014 / Rispondi

    Buonasera!
    Vorrei sapere se la procedura seguente è esatta:
    un fabbro cambia serratura ad un privato.
    1. Va dal privato, rileva il tipo di serratura,
    2. va dal ferramenta e compra la serratura.
    3. Il ferramenta gli consegna la serratura, non emette nessun DDT ma solo una fattura riassuntiva settimanale al momento del pagamento, indicando per ogni articolo un numero di ordine.
    4. Il fabbro emette un proprio DDT indicando il nome del cliente e poi emette una Ricevuta finale o Fattura quando richiesta.
    5. Basterebbe solo emettere la Ricevuta Fiscale per la serratura e poi aggiungere la Manodopera?
    6. E’ meglio farsi emettere dal ferramenta un DDT per ogni consegna?
    Potrebbe consigliarmi la procedura esatta da seguire? Grazie infinite.

      Stefano Gardini28 Maggio 2014 / Rispondi

      Quando si acquista un prodotto deve essere emessa o fattura immediata o DDT, quindi la ferramenta deve emettere subito uno dei due documenti. Tu poi farai la fattura o ricevuta fiscale al tuo cliente a seconda della sua richiesta/necessità fiscale.

    GIUSEPPE23 Maggio 2014 / Rispondi

    Salve sono un agente in tentata vendita ma non ho il mezzo dell’azienda.Carico una volta ogni 15gg con un furgone di un collega,la ditta mi fa ddt della merce.All’arrivo nella mia zona scarico tutto in un MIO LOCALE e giornalmente consegno ai clienti facendo il ddt intestato alla ditta produttrice.La mia domanda è ma se mi ferma la gdf la multa la fanno a me o all’azienda(con cui mi sto scontrando in quanto penso che mi debbano fornire un mezzo per essere in regola)?Ho un regolare mandato d’agenzia ma la mia paura è che in caso di controllo rischio addirittura il ritiro del libretto di circolazione.Posso pretendere il mezzo o l’azienda non e’ obbligata?Grazie mille.

      Stefano Gardini28 Maggio 2014 / Rispondi

      Il mezzo aziendale è una scelta/accordo contrattuale fra te e l’azienda mandataria. Tu come agente puoi tranquillamente trasportare merce aziendale se previsto dal tuo contratto (in questo caso capisco che lo è). Per cui nessun rischio da parte tua e nessun obbligo da parte dell’azienda.

    Laura3 Giugno 2014 / Rispondi

    Buongiorno, lavoro da poco in ditta di impianti elettrici e vorrei capire bene come procedere con i ddt nel caso di realizzazione di impianti: la ditta acquista i materiali e li porta così come sono oppure già assemblati nel cantiere. Io faccio ddt di consegna (causale VENDITA?) in maggio ma gli accordi contrattuali prevedono il primo acconto quando si sono finiti di montare per esempio tutti i quadri elettrici e questo può avvenire 3 mesi dopo l’inizio dei lavori: posso fatturare il ddt di maggio ad agosto? Oppure come devo comportarmi all’emissione del ddt? Grazie

      Stefano Gardini3 Giugno 2014 / Rispondi

      Se il DDT ha causale ‘Vendita’ dovrai fatturarlo con competenza Maggio. Per poterlo fatturare ad Agosto io farei un DDT con causale C/Lavorazione o c/Installazione presso terzi in modo da poterlo fatturare entro un anno (quindi ad esempio i tre mesi dopo la consegna fisica).

    Giuseppe6 Giugno 2014 / Rispondi

    Salve, vorrei avere chiarimenti riguardo i ddt, quando chiudo un contratto con un cliente per un impianto idraulico inizialmente faccio fattura immediata per firma contratto poi successivamente inizio a portare i vari materiali e con che tipo di ddt li devo far uscire dal deposito visto che non faccio la vendita singolarmente ma fanno parte di un solo lavoro?. Un altra soluzione affinché io non faccio ddt può essere che quando acquisto faccio mettere sul ddt o fattura la destinazione ?. Quando acquisto materiali che poi assemblo in deposito per poi portarli al cliente come faccio per scaricare i materiali ?. Grazie.

      Stefano Gardini6 Giugno 2014 / Rispondi

      Caso 1: va fatto un DDT con causale: Consegna per installazione (o simile).
      Caso 2: Sì puoi farlo nel caso di DDT o Fattura accompagnatoria. Ricordati quando poi fatturi al cliente di metterne i riferimenti in evidenza.
      Caos 3: Va fatto un DDT con i prodotti finiti ed una scheda delle lavorazioni effettuate con l’elenco dei materiali usati da tenere poi allegata alla tua copia del DDT di consegna.

    Laura18 Giugno 2014 / Rispondi

    Salve, sono a chiedere un nuovo chiarimento: nel caso di un cantiere complesso, la ditta fa arrivare i materiali direttamente in cantiere(ddt intestato alla ditta XX, destinazione YY): quando fatturerò il primo acconto (dopo circa 2 mesi da inizio lavori) devo fare l’elenco di tutti i ddt della merce arrivata in cantiere? Consideri che saranno almeno almeno una cinquantina…forse più…vorrei evitare…Grazie

      Stefano Gardini19 Giugno 2014 / Rispondi

      No per l’acconto non serve, andranno indicati solo nella fattura di saldo, purchè la fattura di acconto con contenga elenco dei prodotti ma solo una descrizione generica di acconto.

        Laura19 Giugno 2014 / Rispondi

        Quindi quando faccio la prima fattura fra 2 mesi (1°sal stato avanzamento lavori, alla posa dei tubi) devo fare l’elenco di tuttti i ddt della merce consegnata fino a quel momento? E’ obbligatorio fare questo dettaglio anche se al cliente non interessa?(consideri che in cantiere nessuno controlla la merce che arriva a parte il direttore dei lavori della nostra azienda). Il committente non ci ha mai richiesto copia dei ddt della merce anche quando sono stati fatti altri cantieri. Grazie della cortesia.

          Stefano Gardini20 Giugno 2014 / Rispondi

          Se la fattura di acconto riporta solo: I acconto lavoro per contratto N xxxxxx del xx/xx/xxxx non serve riportare, se invece la fattura di acconto riporta (cosa non consueta) l’elenco dei materiali, vanno riportati anche i DDT.

    Riccardo23 Giugno 2014 / Rispondi

    Buongiorno,

    Le chiedo se può aiutarmi a trovare una soluzione a questo caso. In una vendita con consegna franco destino il trasportatore incaricato non produce al committente (dopo oltre un anno) il ddt controfirmato dal destinatario il quale sostiene addirittura di non aver mai ricevuto la merce e quindi di non doverla pagare. Il venditore in che modo può rivalersi sull’acquirente o sul trasportatore, considerata la prescrizione di un anno che vige in materia di spedizione e trasporto?
    Grazie, Riccardo

      Stefano Gardini25 Giugno 2014 / Rispondi

      Trascorso l’anno diventa difficile, salvo siano state inviate al trasportatore lettere con esplicita interruzione della prescrizione. Comunque è un aspetto legale più che fiscale quindi ti consiglio un avvocato che possa seguirti in questa pratica.

    ISABELLA24 Giugno 2014 / Rispondi

    Buongiorno, vorrei una risposta ad un mio dubbio: se annullo una bolla di reso merce, per esempio con il numero 5, la bolla successiva avra’ il numero progressivo 5 o il 6?

      Stefano Gardini25 Giugno 2014 / Rispondi

      Se è annullata la successiva avrà sempre il 5.

    LAURA ROLANDI24 Giugno 2014 / Rispondi

    Buongiorno Stefano, ho un cliente che mi fa questa richiesta: sul DDT che faccio a questo cliente sono costretta ad indicare le voci ( per la maggior parte delle volte sono codici incomprensibili )che mi vengono applicate dai miei fornitori e questo cliente pretende che gli aggiunga una descrizione voce per voce con specificato se si tratta di hardware oppure di software oppure di licenze e fino a qui ci stò…..ma successivamente mi obbliga a modificare la mia fattura facendomi raggruppare più voci in un unica voce dicendomi che per legge io posso modificare la descrizione della mia fattura rispetto al contenuto del mio DDT: mi conferma ciò? davvero posso farlo?grazie mille e buona giornata.

      Stefano Gardini25 Giugno 2014 / Rispondi

      Essendoci il DDT questo è possibile in quanto la descrizione dei beni è già presente nel DDT. Estremizzando la fattura potrebbe riportare anche solo i riferimenti al/ai DDT e gli importi e basta.

    LU2 Luglio 2014 / Rispondi

    Buonasera, mi è venuto un dubbio. Quando il trasporto lo fa il cedente io non faccio mai firmare la ddt. Mentre se è il cessionario, faccio firmare conducente e destinatario.
    E’ giusto?

      Stefano Gardini5 Luglio 2014 / Rispondi

      Indifferentemente da chi effettua il trasporto è bene avere la firma che certifica il ritiro della merce.

    fabio18 Luglio 2014 / Rispondi

    Buongiorno e complimenti, vorrei chiederle se un acconciatriche che deve partecipare ad una fiera in Albania, ha bisogno di un Ddt per trasportare esclusivamente attrezzi da lavoro quali piastre, spazzole forbici, phon.
    Grazie del tempo che mi dedicherà

      Stefano Gardini21 Luglio 2014 / Rispondi

      La questione è complicata perchè dal punto di vista regolare dovresti ‘esportare’ i mezzi del tuo lavoro (l’Albania non è in Area Schengen). Trattandosi di poche cose, ti consiglio di metterle in una borsa e portarle come se fossero oggetti per la cura personale, non impazzisci e non dovresti avere problemi.

        fabio21 Luglio 2014 / Rispondi

        Grazie mille, sono d’accordo ma se uno invece volesse fare le cose a norma quale sarebbe la procedura? Secondo, lei in caso di controllo potrebbero fare problemi, non credendo alla mia versione?

          Stefano Gardini21 Luglio 2014 / Rispondi

          La procedura prevede di fare a tutti gli effetti una esportazione, con la redazione dei documenti necessari oltre al DDT, le pratiche presso agenzia delle dogane ecc… il tutto due volte per andata e ritorno. Un buon escamotage è utilizzare un corriere per spedire il tutto, si occupano loro delle pratiche doganali. Bisognerebbe vedere il materiale ma non credo ci sarebbero problemi a passarli per uso personale.

            fabio22 Luglio 2014 /

            ok grazie anche se la cliente per stare tranquilla vuole comunque avere un pezzo di carta. Le sto facendo una bolla con lei mittente e destinatario la fiera in Albania con elenco attrezzature e materiale pubblicitario. Giusto per avere qualcosa in mano se non dovessero credere all’utilizzo personale.

            Stefano Gardini22 Luglio 2014 /

            Senza passaggio in dogana e vidimazione del DDT non ha alcun valore.

            fabio22 Luglio 2014 /

            Quindi mi consigli qualcos’altro? Sono comunque attrezzature minute, per uso quindi diverso dalla vendita. Non dovrebbero farle problemi, loro si imbarcano il 24

            Stefano Gardini24 Luglio 2014 /

            Come dicevo le porterei come ‘uso personale’.

    GIULIA18 Luglio 2014 / Rispondi

    buongiorno, ho consegnato merce in conto deposito presso un cliente, ho emesso regolare ddt con causale deposito, c’è un limite temporale entro il quale la merce viene considerata acquistata? e quindi obbligata ad emettere regolare fattura di vendita? grazie Giulia

      Stefano Gardini20 Luglio 2014 / Rispondi

      Entro 12 mesi, trascorsi i quali o si provvede a ritirare la merce con DDT di reso oppure si procede alla fatturazione. Le operazioni possono essere fatte anche parziali, parte reso e parte fatturato.

    antonino25 Luglio 2014 / Rispondi

    salve, se per strada mi ferma la guardia di finanza, e controllano il mio furgone con materiale di rifiuto senza DDT, il verbale va contro il conducente del veicolo o contro la società per cui si lavora ?

      Stefano Gardini25 Luglio 2014 / Rispondi

      Dipende. Se il furgone è tuo il primo responsabile sei tu. Se è della società e tu sei dipendente, il verbale va alla società.

    teresa25 Luglio 2014 / Rispondi

    complimenti per questa pagina. Utilissima!
    Le chiedo se è corretta la seguente procedura.
    Il soggetto A acquista del materiale dal soggetto B. Il materiale però non viene consegnato ad A, ma A ha richiesto a B di consegnarlo a C, che lo terrà in deposito (con regolare contratto di deposito). C provvederà a consegnare i beni ai clienti di A.
    1) B emette un ddt con causale VENDITA ad A con consegna a C. E’ necessario che B scriva nel testo del DDT che la consegna a C avviene in conto deposito? In caso affermativo, come dovrebbe essere l’annotazione? Se B non dovesse apporre alcuna annotazione, C non potrebbe dimostrare (se non con il contratto stipulato con B) che il materiale che ha presso il suo magazzino non è suo, giusto?
    2) quando C consegnerà il materiale ai clienti di A emetterà un DDT con causale VENDITA con annotazione “materiale consegnato per conto di A”, corretto? A procederà poi a fatturare al suo cliente con indicazione degli estremi del DDT emesso da C per conto di A.
    La ringrazio.

      Stefano Gardini7 Agosto 2014 / Rispondi

      Hai esposto tutto correttamente, la procedura è corretta ed impeccabile. Per la causale io metterei qualcosa tipo “Vendita con consegna presso deposito” o simile.

    antoni moreno19 Agosto 2014 / Rispondi

    Si tratta di movimentazione di pallets in legno.
    Vendiamo la merce su pallets ed i pallets vengono fatturati al cliente. Quando il cliente li restituisce viene emessa una nota di credito al cliente. Purtroppo al momento del reso il cliente non sempre emette il DDT, per cui la merce viaggia senza il DDT.
    Ma per giustificare la nota di credito possiamo noi emettere un DDT che invece dovrebbe emettere il cliente?
    Ringrazio per la cortese risposta.

      Stefano Gardini25 Agosto 2014 / Rispondi

      Sì potete anche emetterlo voi con la causale di ‘ritiro presso cliente’.

    ROBERTO ZINGRILLARA19 Agosto 2014 / Rispondi

    Buongiorno Dottor Gardini
    Lavoro presso una azienda di recapito per conto terzi dove ricopro il ruolo di responsabile operativo.
    Qualche tempo fa dovevamo trasportare 5 scatole di posta dalla sede all’abitazione di un nostro postino, quando veniamo fermati dalla guardia di finanza.
    Dopo aver aperto il portellone del mezzo ci chiedono il documento di trasporto ma nel caso di trasporto ad un nostro dipendente aziendale ( postino ) non lo abbiamo mai prodotto.
    Volevo capire se è un obbligo o meno.
    Grazie in anticipo.

      Stefano Gardini25 Agosto 2014 / Rispondi

      Se si trattasse di ‘merce’ non avrei dubbi nel dire che il DDT è obbligatorio. Nel caso della corrispondenza (perchè mi pare di capire che si tratti di questo) ho dei dubbi e dovrei fare degli approfondimenti, ma a mio avviso dovrebbe essere esentata dall’emissione di DDT.

    Antonella29 Agosto 2014 / Rispondi

    Salve, ho comprato un nuovo blocco di Documenti di trasporto. come mi devo comportare con la numerazione? devo partire dal numero 1 , continuare la precedente o ogni anno solare devo partire da una nuova numerazione?
    ringrazio e saluto

      Stefano Gardini1 Settembre 2014 / Rispondi

      Continua la numerazione e ad ogni anno fiscale (di solito coincide con l’anno solare) riparti da 1.

    ANTIMO VETTORI14 Settembre 2014 / Rispondi

    Un mio amico, regolarmente iscritto, esegue lavori di riparazione e sostituzione di pezzi di sua fabbricazione su macchinari presso aziende sue clienti.
    l’esecuzione di questi lavori comporta cifre piuttosto elevate che le aziende gli chiedono di poter pagare dilazionatamente (anche 24 mesi) mesi emettendo fattura di volta in volta in prossimità delle scadenze pattuite per l’importo relativo alle scadenze stesse.
    Di fatto lui ha già fatto i lavori e fornito i pezzi.
    Può emettere un DDT dei pezzi forniti e fatturarli dopo oltre un anno?
    Come può fare per giustificare la manodopera prestata oggi e fatturata dopo oltre un anno?

    Grazie, mille.

      Stefano Gardini14 Settembre 2014 / Rispondi

      E’ un po’ difficile da gestire. La cosa più corretta è fatturare tutto a fine lavoro con l’iva pagate per cassa (da versare solo dopo l’incasso).
      Diversamente dovrebbe tenere formalmente aperta la commessa (come se il lavoro non fosse finito) e fatturare mese per mese una sorta di stato avanzamento lavori.

    Valentina17 Settembre 2014 / Rispondi

    Ciao la mia azienda appena nata..emette fatture differite ed immediate,inizialmente ero solo io a fare il trasporto adesso la produzione è aumentata quindi facciamo le consegne con due camion diversi.Mi chiedevo se per ogni camion deve andare una fatturazione diversa,perchè ti spiego solo per alcuni clienti faccio fatture differite per gli altri faccio fattura immediata.E’ corretto avere un registro iva per ogni camion…?

      Stefano Gardini17 Settembre 2014 / Rispondi

      Se vuoi sì ma non è obbligatorio, puoi gestire più camion con fatture emesse sullo stesso registro iva.

    vito17 Settembre 2014 / Rispondi

    Buongiorno, vorrei sapere se in caso di trasporto alimenti catering per matrimonio, dalla sede dell’azienda al ristorante devo emettere ddt.
    Grazie
    Vito

      Stefano Gardini18 Settembre 2014 / Rispondi

      Direi proprio di sì.

    Giovanni22 Settembre 2014 / Rispondi

    Buon pomeriggio Dott. Gardini.
    Devo trasferire c/o la ditta A, merce molto delicata in conto visione, che ci verrà restituita soltanto se il trasporto non ne comprometterà l’integrità, altrimenti la ditta A provvederà a sue spese a disfarsi del materiale, evitandoci inutili costi di trasporto. Mi chiedevo come devo comportarmi, nel secondo caso (se la merce deve quindi essere distrutta e non restituita) Io pensavo di emettere un ddt per merce in conto visione…e poi non saprei come chiudere la faccenda.
    La ringrazio anticipatamente.

      Stefano Gardini23 Settembre 2014 / Rispondi

      In questo caso il conto visione direi che è la procedura corretta. Nel caso poi la merce non debba essere restituita per danneggiamento, andrà prodotto idonea documentazione dello smaltimento ed allegata al DDT di conto visione.

    Giovanni22 Settembre 2014 / Rispondi

    Gentilmente, riuscirebbe a dirmi quale deve essere invece la procedura da adottare se la causale fosse ‘conto lavorazione’ e non conto visione?
    Grazie

      Stefano Gardini23 Settembre 2014 / Rispondi

      Direi che vista la situazione sarebbe immotivato, non si tratta di questa specifica situazione: il conto lavorazione prevede la restituzione di un manufatto ‘contenente’ i prodotti inviati o comunque la restituzione dei medesimi prodotti modificati da un intervento di lavorazione.

    barbara27 Settembre 2014 / Rispondi

    Buongiorno,
    siamo una ditta (sas) e ci occupiamo di impianti elettrici, avrei bisogno di sapere se una volta comprata la merce dal rivenditore (sia materiale di utilizzo interno come trapani, forbici ecc. che materiale che verrà utilizzato per il cliente finale es cavi elettrici, lampadine ecc), e depositata nel mio magazzino, quando la devo trasportare dal cliente finale per la lavorazione, devo fare una bolla con il materiale che trasporto ?
    Grazie molte

      Stefano Gardini27 Settembre 2014 / Rispondi

      Sì per il materiale che userai presso il cliente, no per le attrezzature.

        michele30 Settembre 2014 / Rispondi

        Buongiorno avrei una domanda. Un’azienda che vende impianti elettrici per l’agricoltura, consegna inizialmente il materiale da assemblare presso l’azienda cliente. Successivamente alcuni tecnici dell’azienda venditrice si recano presso il cliente e assemblano il materiale per la realizzazione dell’impianto.
        Il DDT di consegna dei materiali può riportare la dicitura “consegna di materiale per contratto d’opera” dato che la parte preponderante della fornitura è data dal materiale

          Stefano Gardini30 Settembre 2014 / Rispondi

          Sì direi proprio che va bene, dalla situazione descritta.

    Filippo7 Ottobre 2014 / Rispondi

    Buongiorno Dott. Gardini,
    un’azienda ungherese spedisce la propria merce con DDT intestato ai propri clienti italiani, ma la merce prima di essere spedita a quest’ultimi arriva e resta ferma nella sede logistitica italiana( che svolge questo servizio per l’azienda ungherese non essendone però una filiale), per poi essere successivamente smistata ai clienti a nome dell’azienda Ungherese. Chi svolge l’attività di logistica ha bisogno di licenze particolari? Esempio il DDT deve essere iscritto in sosta tecnica? grazie mille

      Stefano Gardini8 Ottobre 2014 / Rispondi

      Non direi che serve nessuna particolare licenza. Nel DDT, per massima trasparenza, può essere annotato che la merce è in sosta tecnica presso la logistica.

    luigi8 Ottobre 2014 / Rispondi

    salve, sono titolare di una ditta individuale che produce infissi e altri beni in ferro e alluminio. Dovrò consegnare una serie di supporti ad un cliente presso un albergo dove si terrà un convegno medico. In tal caso ho già predisposto il ddt. Dopo due giorni dovrò riprendere questi supporti e riportarli presso la sede della mia ditta per smontarli e smaltire/riciclare il materiale. In questo secondo tragitto il ddt come dovrei compilarlo? Il mittente sarebbe il mio cliente e la mia ditta il destinatario? Come causale cosa dovrei apporre? Grazie per l’attenzione e per tutti gli utili consigli

      Stefano Gardini14 Ottobre 2014 / Rispondi

      Se fa un DDT tu, dovrai mettere come cliente sempre il tuo cliente e come luogo di destinazione la tua sede. Come causale indicherai “Ritiro materiale” o simile. Magari specifiche nel corpo del DDT “consegnato con ns DDT n… del ……”

        daniele21 Ottobre 2014 / Rispondi

        Buongiorno.
        Mi occupo di produzione abbigliamento e talvolta, lascio la merce in conto vendita ai negozianti.
        Vorrei sapere innanzitutto se i numeri sequenziali dei DDT devono corrispondere alle fatture o, se possono eventualmente, avere due numerazioni diverse.

        Inoltre, vorrei sapere se posso creare DDT, DDT conto vendita e fatture in tre numerazioni diverse.

        Ultima domanda… E’ possibile fatturare ai negozianti prima che io abbia le fatture (emesse per esempio dalla sartoria) che provano la lavorazione della merce?

        Grazie anticipatamente e scusatemi per le tantissime domande!

          Stefano Gardini23 Ottobre 2014 / Rispondi

          La numerazione dei DDT è totalmente indipendente da quella delle fatture. Puoi avere due numerazioni ‘parallele’ dei DDT purchè siano identificate, tipo 1/A-2/A-3/A… e 1/B-2/B-3/B… Sì puoi fatturare anche prima purchè tu abbia avuto il DDT di restituzione della merce dalla sartoria, altrimenti consegneresti merce che ‘tecnicamente’ non hai e sarebbe irregolare. La fattura del tuo fornitore di conto lavorazione non è significativa in questo caso.

    Luigi9 Novembre 2014 / Rispondi

    Buongiorno….dovrei trasportare della merce ( macchine industriali) rimasta in magazzino a seguito di chiusura dell attività (già liquidata e pertanto non ho più p.iva) e regalarla ( o piccolo regalo) come fare, visto che nn posso emettere un ddt? Grazie.

      Stefano Gardini10 Novembre 2014 / Rispondi

      Beh se l’azienda è stata liquidata non deve avere più in carico quei macchinari. Se lo sono ancora la liquidazione è stata fatta male. Se invece è stata fatta bene dovrebbero essere stati acquistati dall’imprenditore, quindi ora sono in carico a privato e quindi li puoi regalare a chi vuoi.

    monica12 Novembre 2014 / Rispondi

    Buongiorno…..io con la mia ditta ho acquistato del materiale dal fornitore x , in un secondo tempo vendo il materiale al cliente Z con destinazione in un cantiere del cliente di Z per cui emetto DDT al cliente Z con destinazione cantiere dove viene portata la merce (altra ditta).
    Alla ditta dove viene portato il materiale non va bene l’emissione del mio DDT vorrebbe un DDT dal cliente Z a lei.

      Stefano Gardini12 Novembre 2014 / Rispondi

      Questo attiene agli accordi tra Z ed il suo cliente. Se così deve essere voi consegnerete la merce a Z che si occuperà dei rapporti col suo cliente; non tocca a voi ricevere lamentele da clienti di altri.

    SoniaF18 Novembre 2014 / Rispondi

    Posso mettere sullo stesso ddt (con fatturazione differita) più viaggi? Per meglio chiarire, si tratterebbe di una azienda edile che effettua nella stessa giornata più viaggi (con stessa destinazione) determinati dal fatto che i singoli camion non possono caricare tutto in una volta (limiti di peso). Vorrei sapere se è possibile perché in caso di singola emissione (per ogni viaggio e/o per ogni mezzo) dovrei emettere centinaia e centinaia di ddt!!

      Stefano Gardini2 Dicembre 2014 / Rispondi

      Purtroppo va fatto un DDT per ogni trasporto.

    Alfio29 Novembre 2014 / Rispondi

    Salve, ho una domanda su come deve essere compilato DDT di un macchinario a me appartenente dato in affitto a una ditta che avendo causato un guasto al macchinario dovrebbe trasportarlo per effettuare la riparazione a spese loro come da contratto .
    Un altra domanda :
    Esiste un modulo per il consenso di trasporto per la riparazione ?

      Stefano Gardini4 Dicembre 2014 / Rispondi

      Se il macchinario è dato in affitto ad altra azienda, si occuperanno loro di fare il DDT di invio al riparatore. Per il modulo credo non ci sia necessità di nulla di particolare, bastano eventualmente due righe su carta intestata di autorizzazione.

    attilio brancazi1 Dicembre 2014 / Rispondi

    Salve Sig. Gardini, l’azienda dove lavoro spedisce regolarmente del materiale molto voluminoso in conto lavoro con DDT, questo materiale necessita di vari cavalletti per il traporto che noi forniamo al vettore, che ci riconsegna al rientro sia che sia carico o no. Bisogna fare DDT a parte? Come Vanno indicati? Mi può dare consigli? Grazie Attilio

      Stefano Gardini4 Dicembre 2014 / Rispondi

      Mah è un po’ un ‘cavillo’. Tecnicamente andrebbe fatto ma dubito che verrebbero contestati, sono ‘strumenti’ necessari al trasporto in sicurezza. Potreste inserirli nel DDT per il fornitore che fa la lavorazione oppure fare un DDT specifico al vettore. Però a mio avviso si tratta di un aggravio non necessario.

    Luca9 Dicembre 2014 / Rispondi

    Buongiorno Stefano,
    leggo testualemnte: “I controlli dei trasporti su strada spettano esclusivamente alla Guardia di Finanza, che deve verificare la corrispondenza di quanto risultante dal DDT (o dichiarato dal conducente) con le risultanze effettive;” a questo punto mi chiedo ma se è possibile spedire il ddt via email nello stesso giorno in cui parte la merce come vengono effettuati i controlli?

      Stefano Gardini9 Dicembre 2014 / Rispondi

      La modalità è prevista dalla legge di istituzione del DDT. Spetta all’organo di controllo verificare che il DDT sia effettivamente stato spedito come dichiarato, qualora ritengano di farlo.

    fernando23 Dicembre 2014 / Rispondi

    Buongiorno,
    un mio cliente che chiameremo sig Bianco mi incarica di eseguire delle lavorazioni su del materiale che si trova presso un suo fornitore che chiameremo Rossi il quale ha gia eseguito delle lavorazioni, io devo prendere fisicamente il materiale dall’azienda del sig Rossi e procedere alla lavorazione presso altra azienda. poi devo emettere fattura al sig Bianco. come deve e da che essere redatto il ddt

      Stefano Gardini23 Dicembre 2014 / Rispondi

      Il DDT lo emette Rossi verso di te, indicando nel corpo del DDT che trasferisce il prodotto per lavorazione a te per conto del sig Bianco.

    Mario Dellera13 Gennaio 2015 / Rispondi

    Buonasera, ne approfitto per una domanda.

    Un musicista senza p.iva con cd di proprietà bollinati siae, in occasione di una fiera e in accordo con l’espositore (quest’ultimo è soggetto giuridico), dovrà trasportarli all’interno dello stand per destinarli alla vendita (la formula è il contovendita presso lo stand dove quest’ultima percepirà x ogni vendita conclusa una provvigione netta del 20% sul servizio, oltre iva).

    Le domande
    1. Il cedente (musicista) non essendo soggetto Iva, come può trasportare materiale all’interno della fiera per essere messo in contovendita presso il cessionario? Non potendo emettere un ddt come puo evitare una potenziale presunta cessione o altro rischio per l’espositore?
    2. Come verrà calcolato il prezzo al dettaglio? (Ipotizzando un importo fisso da riconoscere al musicista per ogni cd venduto). È possibile applicare la formula del contovendita presso un mercatino dell’usato?

    Ringrazio in anticipo per ogni consiglio
    M

      Stefano Gardini13 Gennaio 2015 / Rispondi

      1) Basta una ‘contratto’ di conto vendita, di fatto una scrittura provata tra il musicista e l’espositore.
      2) Il prezzo al dettaglio attiene agli accordi tra il musicista e l’espositore, non ci sono regole prestabilite. Sì il conto vendita presso mercatino dell’usato è possibile, anzi è quando si fa di norma.

    enzo20 Gennaio 2015 / Rispondi

    Salve, ho un officina meccanica di riparazioni. Nel caso in cui il cliente non emette ddt per accompagnare la merce da riparare… io a riparazione effettuata che tipo di causale devo specificare sul ddt che rilascio al cliente non avendo ddt in entrata e per poi emettere la fattura in un secondo momento? grazie

      Stefano Gardini20 Gennaio 2015 / Rispondi

      Reso da riparazione direi che va bene.

        enzo20 Gennaio 2015 / Rispondi

        mentre per la merce che realizzo di sana pianta essendo anche un fabbro, può andar bene come causale “reso da lavorazione”?
        grazie ancora

          Stefano Gardini21 Gennaio 2015 / Rispondi

          Se il cliente fornisce la materia prima sì, se tutto è comprato da te la causale è vendita.

    Luca Risso23 Gennaio 2015 / Rispondi

    Buonasera.
    Devo visitare una serie numerosa di potenziali clienti in una regione italiana. Ad essi farò solamente vedere i miei beni (botti per vino) che rimarranno dentro il nostro furgone e lì saranno visionate. Lo scopo non è vendere ma fare conoscere e vedere un nuovo prodotto.
    Che tipo di ddt devo approntare?
    Grazie e complimenti per il sito

      Stefano Gardini24 Gennaio 2015 / Rispondi

      Campionario direi.

    mario23 Gennaio 2015 / Rispondi

    buongiorno sig. Stefano.
    Un pò di mesi fa le chiesi se un autofficina dopo una riparazione con fattura differita di mezzo marciante (auto, bus, autocarro…),dovesse emettere ddt. Lei mi consigliò di fare una ricevuta fiscale con dicitura segue fattura. Volevo chiederle se nella ricevuta posso omettere il prezzo o se invece è obbligatorio scriverlo.
    Grazie per la gentilezza.

      Stefano Gardini24 Gennaio 2015 / Rispondi

      La ricevuta fiscale per sua natura deve avere un corrispettivo (importo).

    Alex24 Gennaio 2015 / Rispondi

    buongiorno sig. Gardini
    la mia domanda è questa: se devo rendere tutto il materiale che io ho in conto lavoro dalla ditta A posso emettere un ddt con il reso suddividendolo per modello di merce e riportare la dicitura “reso tutto il vostro materiale per il modello pincopallo” mettendo come causale del DDT reso merce non lavorata e omettere le quantità e/o i riferimenti dei DDT che mi sono stati assegnati in conto lavoro? posso incorrere in sanzioni?
    Grazie e scusi il disturbo

      Stefano Gardini24 Gennaio 2015 / Rispondi

      Il DDT per chiarezza deve riportare natura e quantità dei beni. In questo caso anche i riferimenti ai DDT di consegna delle merci. Mi dispiace ma per regolarità devi fare il DDT nel modo completo e dettagliato. Diversamente puoi incorrere in sanzioni.

    Daniele31 Gennaio 2015 / Rispondi

    Buongiorno,dovrei iniziare una nuova attività (tentata vendita) dove acquisterò prodotti di un laboratorio artigianale di pasticceria (crostate,biscotti e altri prodotti da forno) e li rivenderò presso bar,ristoranti e alberghi; leggendo (quasi)tutti i commenti,mi sembra di aver capito che:
    1 il ddt di carico me lo deve rilasciare la pasticceria (devo tenere la prima o seconda copia?)
    2 vanno bene le schede di tentata vendita per ogni cliente(e una a me ) e a fine mese emetterò fattura?Vanno numerate anche le schede di tentata vendita?
    Tra le molteplici domande che le hanno fatto ho visto che il ddt può valere anche per più giorni….secondo lei anche nel mio caso andrebbe bene?(i prodotti non hanno bisogno di stare a determinate temperature,quindi sarei propenso a lasciarle nel furgone la notte)
    Grazie mille per l’eventuale risposta e mi scuso se ho fatto domande banali ma per me è un lavoro nuovo e sto cercando di fare del mio meglio per stare in regola e non essere esposto ad eventuali sanzioni.

      Stefano Gardini2 Febbraio 2015 / Rispondi

      1) la prima.
      2) Sì vanno bene. Sì meglio numerarle progressivamente.
      3) Si direi che un DDT può essere usato anche per più giorni senza problemi.

    Micci nicolina11 Febbraio 2015 / Rispondi

    Buongiorno. Dovrei inviare del materiale come vendita e nel singolo foglio del ddt buffetti non va, come fare? devo continuare nel foglio successivo con la stessa numerazione?

      Stefano Gardini11 Febbraio 2015 / Rispondi

      Sì si fanno più pagine indicando segue pag 2… segue pag 3 ecc…..

    massimo27 Febbraio 2015 / Rispondi

    buongiorno , vorrei sapere se la numerazione del DDT parte da 1 ogni anno? oppure prosegue sempre in progressione all infinito. oppure con numeri progressivo univoco ( 1/2015) ( 2/2015) (1/2016) per l’anno succcessivo, grazie

      Stefano Gardini27 Febbraio 2015 / Rispondi

      Può ripartire da 1 senza anno oppure con la versione che include l’anno, come vuoi.

      Fabio8 Gennaio 2018 / Rispondi

      A volte i clienti per lo più ditte mi consegnano dei macchinari in riparazione , senza portare il DDT , quando vengono a ritirare io compilo normalmente il mio DDT per fare poi la fattura differita ma non posso mettere il riferimento al loro DDT A volte ho scelto di attendere prima di fare il mio DDT la consegna del loro DDT anche dopo la consegna effettiva della merce ma poi si dimenticavano e non potevo più fare la fattura etc.Faccio bene a fare il mio DDT o rischio qualcosa ?

        Stefano Gardini8 Gennaio 2018 / Rispondi

        Fai benissimo. Il mancato DDT di ingresso è un mancato adempimento del tuo cliente, mentre quello in uscita sarebbe un tuo mancato adempimento.

          Fabio8 Gennaio 2018 / Rispondi

          Grazie mille per il chiarimento. Saluti

    TERESA3 Marzo 2015 / Rispondi

    salve, un informazione dovrei cambiare un attrezzatura ad una cliente già fatturata l’anno precedente volevo sapere la prassi devo fare una bolla di reso e poi rispedire il nuovo con bolla c/ garanzia oppure fare nota credito del precedente e riemettere fattura per quello nuovo?
    grazie

      Stefano Gardini5 Marzo 2015 / Rispondi

      Dipende dallo stato reale, se è una sostituzione in garanzia va bene la prima soluzione. Se in invece ad esempio è una sostituzione perchè col cliente avete concordato un cambio di modello va bene la seconda.

    Marco Dal Pra'16 Marzo 2015 / Rispondi

    Carissimo Stefano, chiedo gentilmente se c’è qualche documento in rete (da leggersi con calma !) nel quale viene spiegato come funziona la DDT di “carico automezzo”.
    Se ho capito correttamente, e’ una cosa che serve a tutti i manutentori, che hanno i furgoni allestiti con cassetti e cassettini nei quali tengono minuterie, ricambi e accessori di tutti i generi.
    Grazie

      Stefano Gardini17 Marzo 2015 / Rispondi

      Non ho conoscenza di una documentazione come quella che mi chiedi, mi spiace.

        Marco Dal Prà19 Marzo 2015 / Rispondi

        Comunque in rete ci sono molti software che generano il “Documento di carico automezzo” , chiamata anche Bolla XE, anche se non è ben chiaro come funziona.
        Penso che serva non solo per elettricisti e manutentori, ma anche per le autocisterne tipo per gasolio, GPL e simili.

    MARIANNA23 Marzo 2015 / Rispondi

    Salve, un mio cliente ha una ditta di serramenti. E’ stato fermato dalla guardia di finanza che gli ha contestato solo verbalmente la mancanza degli importi nel documento di trasporto. 1) Vorrei capire se c’è obbligo di indicare nel d.d.t. gli importi dei beni oppure no e se questo varia in base a se la merce viene consegnata ad un privato o ad una ditta. 2)Come causale nel trasporto il cliente indica “conto vendita”, è errato? Meglio indicare solo “vendita”. Grazie mille e buona giornata..

      Stefano Gardini23 Marzo 2015 / Rispondi

      L’indicazione più corretta è vendita. L’indicazione degli importi a mio avviso non è obbligatoria; infatti non hanno fatto sanzione. La legge parla di natura e quantità dei beni per il DDT.

    Valentina Raimondi9 Aprile 2015 / Rispondi

    Buon pomeriggio Stefano! Complimenti per la pagina che gestisce!

    Una cortesia..
    Ho qualche domanda in merito al trasferimento di materiale all’estro (nello specifico in Qatar) in c/garanzia.

    Devo inviare c/o lo stabilimento di un cliente in Qatar:
    – un macchinario in garanzia
    – degli attrezzi da lavoro per l’installazione dello stesso

    Dei colleghi dovranno recarsi sul posto per effettuare l’installazione del macchinario e dovranno utilizzare le nostre attrezzature.
    Attrezzature che dovranno poi tornare in Italia..

    Come posso fornire la merce?
    Separatamente o in qualche modo posso imballare il tutto assieme e fare un unico documento di trasporto + fattura Pro-forma?

    Sono abbastanza confusa, è la prima volta che ci capita un caso simile in azienda.
    Help!
    Grazie infinite!
    Valentina

      Stefano Gardini9 Aprile 2015 / Rispondi

      Sì direi che DDT + fattura proforma va bene. Salvo il Quatar (che non conosco) abbia qualche richiesta particolare. Sarebbe bene sentire con l’Agenzia delle Dogane.

    Massimo Fantauzzi16 Aprile 2015 / Rispondi

    Buon giorno.

    all’inizio del mese di Aprile abbiamo emesso un DDT per movimentare della merce da un cliente ad un altro. A distanza di circa 15gg , il cliente destinatario/cessionario avverte che la sigla identificante uno strumento, esempio A1234B è invece A1234C : mi chiedono una modifica su di un DDT emesso, ripeto, 15 giorni fa … Come posso soddisfare il cliente ?

      Stefano Gardini16 Aprile 2015 / Rispondi

      Se il DDT non è in mano a nessun altro che voi due (ad esempio un trasportatore) puoi anche pensare di rifarlo, e la cosa rimane tra voi due. Diversamente no.

    Gonzalo20 Aprile 2015 / Rispondi

    Buongiorno,
    una cortesia, io di solito spedisco la merce accompagnata della fattura, è corretto? O devo fare anche un DDT? è merce che è stata pagata prima. Invio fattura tramite mail prima della spedizione e poi anche allego una copia della fattura alla merce.
    Grazie mille.

      Stefano Gardini20 Aprile 2015 / Rispondi

      Va bene, nessun problema.

    maria elena24 Aprile 2015 / Rispondi

    vorrei sapere quanto segue:devo vendere ad una azienda che non ha deposito;tramite un accordo scritto io dovro’consegnare direttamente al suo cliente finale;quindi io(A)emetto il ddt a B con variazione di destinazione al suo cliente(C).Lo posso fare o il trasporto diventa conto terzi?ed in caso come credo fosse possibile art.legge corrispondente.distinti saluti

      Stefano Gardini27 Aprile 2015 / Rispondi

      Puoi tranquillamente fare il DDT al tuo cliente e la consegna presso un terzo (cliente del tuo cliente) senza alcun problema.

    annalisa25 Aprile 2015 / Rispondi

    Buongiorno,
    Acquisto per conto di un cliente della merce merce da un mio fornitore. Faccio consegnare direttamente la merce dal Fornitore ad un Terzista. Il mio fornitore emette DDT per il terzista e fattura a me. Io fatturo al cliente la merce. Devo anche fare DDT al Cliente indicando che la merce gliela consegno presso il terzista? E’ possibile?

      Stefano Gardini27 Aprile 2015 / Rispondi

      No non serve alcun altro documento. Basta il DDT del fornitore e la tua fattura al cliente.

    maria elena30 Aprile 2015 / Rispondi

    buon giorno
    grazie per la sua risposta del 27 aprile;mi riferisco sempre allo stesso quesito;la mia azienda vende alcool etilico denaturato il quale viene venduto superati i 50 lt con il relativo das;nel caso in cui io vendo con l’intermediazione del mio cliente,il das a chi lo devo consegnare?il ddt lo consegnero’una copia al cliente del mio cliente ed uno al mio cliente; ma il das lo devo consegnare ad entrambi? la problematica nasce poiche’il mio cliente non ha magazzino e quindi non ha licenza di alcool e per questo motivo abbiamo pensato a questa soluzione.la ringrazio in anticipo

      Stefano Gardini1 Maggio 2015 / Rispondi

      Io direi ce il DAS dovrebbe essere sufficiente consegnarlo al client finale, in quanto è lui il ‘detentore’ dell’alcool. Per tranquillità puoi lasciarne una copia ciascuno.

    caterina7 Maggio 2015 / Rispondi

    buongiorno, avrei cortesemente bisogno di un chiarimento.
    cosa si intende per data bolla su un ddt? la date dell’emissione del documento o la data di spedizione della merce? grazie mille

      Stefano Gardini7 Maggio 2015 / Rispondi

      Direi la data del DDT.

    Rita12 Maggio 2015 / Rispondi

    Ciao Stefano,
    mi dai cortesemente un aiuto, sono disperata?
    Devo spedire della merce al cliente A.
    A mi comunica che il vettore sarà B, che non è un corriere, ma un altro ns.cliente B, che casualità è terzista di A.
    Quindi B (no corriere) ritira per A, e porta la merce ad A.
    Va bene se compilo il DDT così:
    Spett.le A Milano
    Destinazione B per c/o A Milano
    Vettore: B

    Grazie mille.
    Ciao

    Rita

      Stefano Gardini13 Maggio 2015 / Rispondi

      Se ho capito bene B non è il luogo di destinazione che rimane sempre A. Per cui va fatto come Cliente A, luogo di destinazione A, vettore B.

    massimo17 Giugno 2015 / Rispondi

    Buongiorno, avrei un quesito da porle.
    A vende al grossista B un articolo che viene posizionato a casa di un privato.
    Successivamente A va a sostituire in garanzia l’articolo direttamente a casa del privato per riportarlo a magazzino.
    Che tipologie di DDT servono per il trasporto del materiale portato al cliente privato e per riportare il materiale guasto a magazzino? Chi sono gli intestatari del DDT visto che il privato non rilascia bolle?
    Grazie per una gentile risposta.

      Stefano Gardini18 Giugno 2015 / Rispondi

      Il DDT lo fa chi si occupa del trasporto (A). L’intestatario sarà sempre il privato.

        massimo18 Giugno 2015 / Rispondi

        grazie mille.
        un dubbio : si può fare una una bolla di reso intestato al privato anche se il cliente originario non era il cliente privato ma il grossista B?

          Stefano Gardini19 Giugno 2015 / Rispondi

          Se è per l’intervento in garanzia sì, viene chiusa dalla bolla di riconsegna del bene riparato/sostituito.

    CARLO DE ASCANIIS8 Luglio 2015 / Rispondi

    Buongiorno,

    nel caso di una triangolazione in conto di lavorazione tra due soggetti comunitari non appartenenti alla stessa nazione ed un soggetto extra-comunitario,in cui un soggetto comunitario UE1 vende la merce ad un soggetto EXTRA-UE e consegna la merce per una lavorazione ad un soggetto comunitario UE2 che consegnerà la merce a termine della lavorazione a EXTRA-UE,è corretto emettere un ddt di trasferimento per accompagnare la merce da UE2 a EXTRA-UE?

    Grazie.Carlo

      Stefano Gardini9 Luglio 2015 / Rispondi

      Dire da UE1 a EXTRA-UE con luogo di destinazione UE2, se ho capito bene il giro.

        CARLO DE ASCANIIS9 Luglio 2015 / Rispondi

        Buongiorno,

        UE1 vende una partita di merce a EXTRA-UE,ma prima dell’esportazione la consegna a UE2 per una lavorazione.Al termine della lavorazione,UE2 consegna la merce (esportandola con la fattura emessa da UE1 a EXTRA-UE) a EXTRA-UE emettendo una fattura a UE1 per la lavorazione effettuata Imp.art.9/633 ed indicando merce destinata all’esportazione.
        In questo caso è corretto emettere il ddt che accompagna la merce(da UE2 a EXTRA-UE) con causale trasferimento?

        Grazie,Carlo.

          Stefano Gardini10 Luglio 2015 / Rispondi

          Direi di sì, mi pare corretto.

    antonio10 Luglio 2015 / Rispondi

    nel contesto di una impresa edile, mi ritrovo a lavorare terra e rocce presenti in cantiere con l’utilizzo di un frantumatore. il risultato della frantumazione devo venderlo in loco senza spostarlo alla ditta che mi ha concesso il subappalto. quantità presunta 1000 mc. devo per forza emettere DDT o posso emettere fattura indicando a corpo la fornitura?

      Stefano Gardini10 Luglio 2015 / Rispondi

      Non spostando la merce direi proprio che basta la fattura.

    Sam15 Luglio 2015 / Rispondi

    Buonasera. Ho 2 dubbi su dei ddt:
    premetto che sono un trasportatore c/terzi.
    Mi ritrovo davanti ad una situazione un po’ ingarbugliata:
    1° Dubbio:
    Abbiamo un cliente che da cessionario (quindi colui che dovrebbe ricevere la merce e che per noi è il committente) diventa intermediario, emettendo (a trasporto in corso) un ddt con cambio destinazione.
    Per riassumere:
    A (cedente) emette un ddt in favore di B (cessionario nostro cliente);
    B non riceve fisicamente la merce, ma emettendo un ddt con simili caratteristiche (peso, colli, descrizione) ci chiede di andare in consegna con destinazione C;
    C a sua volta è ignaro della provenienza di A, ma sa che sta acquistando da B.
    In fattura il nostro cliente (B) vuole che si debba citare il ddt di partenza emesso da A (che resterà privo della firma della consegna, ma che vuole che gli si spediscano le copie originali) + il ddt da lui emesso per andare in consegna.
    2° Dubbio:
    Se quanto sopra è corretto, nel caso un ddt emesso da A viene emesso l’ultimo giorno del mese (considerando che la ns fatturazione è di tipo differita), ma il cambio bolla avviene il giorno successivo (quindi inizio mese), questo secondo ddt dovrà essere considerato la continuazione del viaggio o rientra nel mese successivo?
    Molte grazie,
    Saluti

      Stefano Gardini17 Luglio 2015 / Rispondi

      Per punto 1 direi tutto ok, in ‘giro’ funziona.
      Per il punto 2 attiene agli accordi col vostro cliente: io il servizio lo considererei l’ultimo giorno del mese.

    Valeria27 Luglio 2015 / Rispondi

    Buongiorno,
    l’azienda dove lavoro si dovrà trasferire in altro comune. Dobbiamo iniziare a spostare nella nuova sede operativa (non ancora definitivamente ultimata) materiale e attrezzature nostre e materiale ricevuto in c/lavoro dai clienti.
    I trasporti verranno effettuati sia con ns/ mezzo sia da vettori.
    Presumo di dover emettere DdT ogni volta con causale tipo “trasferiemento tra sedi”.
    Posso usare una diversa numerazione dei DdT tipo ricominciare da “001-2015 T”.
    Grazie in anticipo per l’interessamento!

      Stefano Gardini2 Agosto 2015 / Rispondi

      Ti confermo che devi emettere DDT. Se ti fa comodo puoi usare una numerazione specifica senza problemi.

    Raffaele27 Luglio 2015 / Rispondi

    Buongiorno, ho una domanda:
    Dovrei fare una consegna di molta merce che però non entra nel camion in un solo viaggio (la destinazione è entro 10 km), è possibile fare un ddt unico con tutta la merce, ma trasportarla in 2/3 viaggi, quindi usando sempre lo stesso ddt? o è obbligatorio per ogni viaggio fare ddt con la merce che effettivamente si trasporta?

      Stefano Gardini2 Agosto 2015 / Rispondi

      Sarebbe meglio fare un DDT per ogni viaggio. In caso di controllo su strada della GDF non hai alcun problema, nell’altro caso non è proprio pulitissima.

    A3 Settembre 2015 / Rispondi

    Salve Stefano,
    vorrei porgerle una donanda visto la sua preparazione nel campo.
    Se una ditta ipotetica che ha vari punti vendita di sua proprietà,invia loro della mrrce, se poi le commesse di questi p.v. vogliono restituire alla sede della merce per svariati motivi (perchè è stata mandata sbagliata, perchè nn è stata venduta o perchè è rotta), la commessa effettuerà con il blocco DDT una “bolla di reso” che accompagnerà la merce in sede la quale provvederà ad effettuare DDT per ricaricare il magazzino o scaricare come macero qualora fosse rotta.
    Ecco la mia domanda è, quella bolla effettuata dalla commesa con il blocco DDT, fiscalmente è obbligatorio e deve contenere tutti i dati giusti come numerazione e data visto che poi la sede centrale farà un vero ddt contabile riportando come riferimento a quale bolla e p.v. si riferisce?
    Grazie

      Stefano Gardini3 Settembre 2015 / Rispondi

      La cosa giusta sarebbe che ogni PV avesse il suo blocco DDT con numerazione separata (xxx/A PV1 xxx/B PV2 ecc…) Quello è poi il DDT fiscalmente valido, non serve che in azienda venga fatto un altro DDT. Ovviamente inq uesto caso il DDT del PV deve essere completo di tutte le informazioni corrette. Un DDT ‘fittizio’ fatto dal PV, magari non correttto/completo lascerebbe aperto il rischio di un controllo su strada della GdF.

    Davide4 Settembre 2015 / Rispondi

    Buongiorno Stefano,
    anzitutto complimenti per il blog.
    Ho una domanda sulla compilazione dei DDT di reso da parte di un mio cliente: succede che il cliente debba farmi dei resi in c.to riparazione o c.to sostituzione di alcuni pezzi che forniamo loro. Sul DDT di reso che il cliente emette nei ns. confronti, deve obbligatoriamente indicare il riferimento del n° del DDT (o della fattura) che abbiamo emesso noi come fornitore verso di lui?
    C’è un riferimento normativo che possa chiarire la cosa?
    Grazie per la risposta, saluti.

      Stefano Gardini5 Settembre 2015 / Rispondi

      E’ bene che il riferimento ci sia per chiarezza e per trasparenza nella gestione. Puoi anche non metterli ma poi in un’eventuale controllo potrebbero chiederti chiarimenti sulla consegna del pezzo originale e altro e tu magari fra 3/4 anni faresti una fatica infernale a risalire. Se poi per qualche motivo non riuscissi potrebbero farti un accertamento per presunzione….Insomma rischi solo di complicarti la via. Se invece tutto è chiaro e trasparente, un controllo fila liscio e non desta sospetti.

    Andrea Padovani17 Settembre 2015 / Rispondi

    Buongiorno, vorrei sapere se è obbligatorio inserire nel d.d.t. la descrizione dell’aspetto esteriore merce (colli, fasci, matasse ecc..) e il numero dei colli.
    Grazie anticipatamente

    Andrea

      Stefano Gardini17 Settembre 2015 / Rispondi

      Sì sono informazioni che vanno messe.

    Giovanni24 Settembre 2015 / Rispondi

    Buongiorno Sig. Gardini,
    devo cedere in omaggio ai miei clienti delle confezioni contenenti gadget dal valore unitario di poche decine di centesimi.
    Sto effettuando una cessione di beni che non formano oggetto della ns attività, l’operazione è esclusa da campo di applicazione dell’IVA, quindi dovrò emettere soltanto DDt (no fattura) . Dovrò riportare nel documento di trasporto qualche annotazione o riferimento Normativo? Se sì a quale articolo dovrò fare riferimento?

    Grazie

    Giovanni

      Stefano Gardini24 Settembre 2015 / Rispondi

      No, basta indicare nella causale omaggio.

    Grünfelder Sascha9 Ottobre 2015 / Rispondi

    Buongiorno signore Giardini,

    siamo un fruttivendolo (srl). Abbiamo emanato un DDT per una fornitura dall’Italia all’Austria. Siccome il nostro furgone aveva un incidente, la merce non è stata consegnata. Devo stornare il DDT? Devo fare l’intra?

    Grazie per la Sua valutazione
    Cordiali saluti
    Sascha

      Stefano Gardini12 Ottobre 2015 / Rispondi

      Direi che basta annotare sul DDT: ‘merce non consegnata causa incidente stradale’ e non serve INTRA.

    Carmelag17 Ottobre 2015 / Rispondi

    Buongiorno Stefano,
    Settimana scorsa ho ordinato ad un fornitore del materiale bonificando anticipatamente il totale. Ma non dovevano fare fattura di acconto? Loro hanno fatto ddt e sulla fattura hanno scritto semplicemente pagato.
    Lo ritiene corretto?
    Grazie mille per la collaborazione.

      Stefano Gardini17 Ottobre 2015 / Rispondi

      Sì può andare bene, è prassi. Se la fattura è stata fatta al mento in cui hanno ricevuto il pagamento va bene.

        Carmmela22 Ottobre 2015 / Rispondi

        Gentilissimo. Ne approfitto per chiedere un chiarimento. Ma sui ddt è obbligatorio inserire la targa del mezzo che trasporta la merce (sia dell’impresa che di terzi)? Si possono avere sanzioni?

          Stefano Gardini22 Ottobre 2015 / Rispondi

          No, non è obbligatorio salvo che per alcuni tipi ‘speciali’ di trasporto come ad esempio infiammabili, merci pericolose ecc…

    luciano22 Ottobre 2015 / Rispondi

    Ciao Stefano,

    Nel caso di vendita di un servizio di noleggio ed assistenza tecnica presso degli eventi, per l’attrezzatura tipo PC, casse audio e videopriettori che viene trasportata per eseguire il servizio è da emettere un ddt o non è necessario in quanto l’attrezzatura è considerata funzionale al servizio ?

      Stefano Gardini23 Ottobre 2015 / Rispondi

      Meglio emettere DDT direi.

    MARIANNA26 Ottobre 2015 / Rispondi

    Salve, vorrei sapere a che tipo di sanzioni va in contro il mio cliente che produce e vende serramenti in caso di tardiva fatturazione dei ddt , esempio: consegna la merce con ddt al 20/08 e fattura tali serramenti al 20/09 oppure al 02/10 ..
    Grazie in anticipo per la risposta..

      Stefano Gardini27 Ottobre 2015 / Rispondi

      La sanzione è quella relativa al ritardato versamento dell’iva. Nulla di grave nè di particolarmente oneroso. Può anche essere sanata in fase di versamento applicando il ravvedimento operoso.

    vincenzo27 Ottobre 2015 / Rispondi

    avevo prenotato il gasolio 1000 lt. ma con un intestazione di quella di mio figlio con sua partita iva. Però mi sono accorto di aver sbagliato e quando è venuto il dipendente dell’Agip del mio paese a scaricarmi il gasolio gli ho firmato la bolla con la aggiunta di fare la fattura al sottoscritto. Però il suo commercialista ha risposto che non è più possibile perchè è stata emessa già il DDT intestata a mio figlio.
    Ora io domando : è mai possibile non poter cambiare il destinatario di un ddt dopo averlo emesso? Voglio fare una premessa: l’agip non gli avevamo ancora comunicato sia la P.I di mio figlio e sia il codice fiscale

      Stefano Gardini27 Ottobre 2015 / Rispondi

      Per il trasporto di gasolio in particolare ti confermo che il cambiamento è problematico, si tratta di prodotti sottoposti ad accise e quindi con normativa e regole particolari.

    GENNARO4 Novembre 2015 / Rispondi

    BUONGIORNO,
    in caso di variazione di partita iva da vendita all’ingrosso di prodotto ortofrutticoli a azienda agricola, i documenti di trasporto devono continuare la numerazione oppure si inizia dal numero 1

      Stefano Gardini4 Novembre 2015 / Rispondi

      Se la partita iva non cambia i DDT continuano la numerazione. Se per motivi propri si vuola cominciare con numerazione nuova è necessario differenziarli, tipo 1/B 2/B 3/B ecc.

    roberto9 Novembre 2015 / Rispondi

    Buonasera,
    Volevo la sua opinione in merito a questo problema.
    Una azienda ha dei prodotti acquistati che vuole trasferire al proprio magazzino.
    Nella compilazione del documento di trasporto, vorrebbe ovviare all’elencazione della natura e quantità dei beni allegando i ddt di acquisto e facendo specifico riferimento nel ddt stesso.
    Es. Vedi ddt n. Del…..della ditta xxx allegato
    E’ corretto?

      Stefano Gardini9 Novembre 2015 / Rispondi

      A mio avviso si può anche fare purchè l’allegato ‘giri’ sempre col DDT. Sarebbe comunque meglio riportare nel DDT descrizione e quantità dei prodotti, anche perchè non vedo motivi per non farlo, se non il lavoro di scrivere le informazioni.

    marco10 Novembre 2015 / Rispondi

    Ciao Stefano,
    ti ringrazio già da adesso per il servizio di consulenza che metti a disposizione.
    Ho da poco aperto una ditta individuale, mi occupo di progettazione, produzione e messa in opera di spazi espositivi, stand. Un cliente, con sede in Spagna, mi chiede di trasportare e montare uno stand, gia prodotto ed esposto a Milano, in altre città europee. Come posso emettere il DDT non essendo iscritto all’albo dei trasportatori? Devo per forza rivolgermi a loro per trasportare per tutte le tappe del tour?

      Stefano Gardini10 Novembre 2015 / Rispondi

      Puoi anche trasportare in proprio se vuoi. Noleggi una furgone e trasporti il tuo stand dove vuoi.

        marco10 Novembre 2015 / Rispondi

        Grazie Stefano per la tempestiva risposta.
        apro una parentesi riuguardo un problema di regolaritá amministrativa. Di fatto sto trasportando merce di terzi, trasporto eseguito comunque dietro compenso. Nei controlli che potrei subire da parte delle autorità lungo il viaggio, potrei incorrere a sanzioni? in quanto io non sono iscritto all´albo trasportatori, dunque si configura l´ipotesi di trasporto abusivo, con tutte le conseguenze…

          Stefano Gardini11 Novembre 2015 / Rispondi

          Dalla tua domanda precedente non avevo capito che non era materiale tuo ma facevi servizio di trasporto. In questo caso ti confermo l’irregolarità. Lo puoi fare solo se il costo del trasporto è ‘annegato’ dentro altri servizi che siano oggetto della tua attività e siano di importo preponderante. Altrimenti in effetti sei sanzionabile.

    Giorgio17 Dicembre 2015 / Rispondi

    Buongiorno,
    vorrei sapere come faccio a scrivere sul DDT il peso dei colli se non ho modo di pesarli..
    Inoltre, se un fornitore mi manda merce in omaggio (es brochure pubblicitarie) me le deve indicare in fattura a costo 0 o solo sul DDT? E io a mia volta come devo comportarmi quando spedirò ai miei clienti la merce con del materiale pubblicitario?

    Grazie mille in anticipo

      Stefano Gardini17 Dicembre 2015 / Rispondi

      Se non hai il peso non lo indichi, non è un dato necessario, basta il numero colli.
      La merce senza valore commerciale (materiale pubblicitario) può essere inserita in fattura a valore 0, meglio se con la dicitura “materiale senza valore commerciale”. Oppure anche spedito col solo DDT e poi non fatturato; il DDT però deve contenere solo merce senza valore commerciale.

    marco17 Dicembre 2015 / Rispondi

    Salve per quanto riguarda la conservazione della seconda pagina, quella in copia carbone che rimane nel bollettario al venditore, dei modelli di documenti di trasporto ddt tentata vendita tipo buffetti, o delle note di consegna della tentata vendita : vanno lasciati nel bollettario o è possibile staccarle e conservarle singolarmente in fascicolatore separato ? Grazie

      Stefano Gardini17 Dicembre 2015 / Rispondi

      Possono anche essere staccate e conservate separatamente.

    tiziano23 Dicembre 2015 / Rispondi

    buongiorno
    siamo un’azienda, dal nostro processo abbiamo degli scarti di rottami metallici che sono quotati, e che cediamo ad altra azienda autorizzata che gestisce i rottami e che ce li paga: cortesemente chiedo, per il trasporto è veramente necessario il ddt con peso stimato , oppure essendo un rifiuto basta solo il formulario che ha già tutti i dati aziendali come anche il peso esatto del metallo che verrà riscontrato successivamente a destino?. grazie

      Stefano Gardini24 Dicembre 2015 / Rispondi

      Il DDT è necessario, il peso no.

    Matteo23 Dicembre 2015 / Rispondi

    Buongiorno Sig. Stefano,

    Scusi il disturbo ma ho un quesito da porti. Devo spedire delle macchine industriali che ho fatto costruire al ns fornitore di cagliari e devo spedirle la sett. prossima in piemonte. Ho incaricato il trasportatore (pagato dal sottoscritto) per effettuare i carichi, per quanto riguarda i ddt e scheda di trasporto ti chiedo:
    Se Posso spedire le macchine dalla sede del ns fornitore tramite mio ddt anche se la mia sede è a oristano? Indicando il luogo di partenza del materiale e tutti gli altri dati richiesti?

    Ti ringrazio in anticipo per la risposta e Buone Feste
    Matteo

      Stefano Gardini24 Dicembre 2015 / Rispondi

      Sì lo puoi fare tranquillamente.

    lisa15 Gennaio 2016 / Rispondi

    Salve,
    vorrei sapere se la numerazione delle fatture deve seguire quella dei ddt. Es. se ho fatto un ddt 2 al 14/01/16 ed ho necessità di fatturarlo il 15/01/16, quindi la fattura sarà la n. 1/2016 del 15/01/16, tralasciando il ddt n. 1 che fatturerò a fine mese, è un errore?
    Grazie

      Stefano Gardini16 Gennaio 2016 / Rispondi

      Assolutamente no, lo puoi fare senza problemi.

    Carlo1 Febbraio 2016 / Rispondi

    Salve,

    lavoro per un’azienda che emette D.d.T. in tentata vendita per dei suoi prodotti nei confronti di persone che di fatto sono venditori, ma giuridicamente sono dipendenti addetti marketing, dipendenti generici, procacciatori o agenti, consulenti per analisi dati.

    In azienda la tentata vendita viene usata credo in modo sbagliato:
    – 20/3/15 emissione D.d.T. tentata vendita n.2 intestato al venditore;
    – il venditore tiene con se la merce fino a che non la vende (o va via dall’azienda), ma il collega del commerciale da indicazione di poter tenere la merce senza problemi fino ad 1 anno (marzo 2016). Questo termine non è eccessivo??
    – all’atto della vendita al cliente x giorno 20/1/16, viene emessa entro 1-2 giorni fattura di vendita su D.d.T. tentata vendita n.2 del 20/3/15.

    Sbaglio o ci sono i seguenti problemi:
    – il venditore che non può essere un consulente o dipendente con mansioni non vendita
    – il termine di anno (a volte anche più) come data massima di rientro della merce con tentata vendita è errato
    – in merito alla fattura, se emessa nello stesso giorno e se facente riferimento al D.d.T. di tentata vendita non dovrebbe esserci nessun problema. Corretto?

    Buon lavoro e grazie

    Carlo

      Stefano Gardini4 Febbraio 2016 / Rispondi

      La domanda purtroppo non ha una risposta del tutto univoca; ma andiamo per passi.
      1) L’inquadramento del venditore in effetti dovrebbe avere un inquadramento corretto rispetto alla mansione, anche se risulta una cosa piuttosto nebulosa in caso di contenzioso; inoltre l’amministrazione difficilmente farebbe un contenzioso del genere, non vedo quali sanzioni potrebbe applicare, nel momento in cui le persone svolgono senza contestazione la mansione.
      2) Il termine di un anno per la tentata vendita: in effetti sarebbe opportuno fare il rientro più frequentemente, ad esempio una volta a settimana. Ma per rilevare una irregolarità andrebbe dimostrato che il dipendente/consulente rientra e può fare lo scarico della merce. Altra cosa di difficile applicazione. Però oltre un anno non andrei (tempo massimo previsto per l conto vendita).
      3) Per la fattura in effetti non ci sono problemi.

        Carlo4 Febbraio 2016 / Rispondi

        Molte grazie!!

    Silvia5 Febbraio 2016 / Rispondi

    Buongiorno, lavoro per una software house, in caso di partecipazione ad eventi fieristici i partecipanti viaggiano con il portatile aziendale e con beni necessari all’allestimento dello stand, nonché con altri portatili per eventuali demo. Quando spediamo il materiale tramite corriere alleghiamo il ddt, questo è necessario anche nel caso in cui il materiale viaggia direttamente con i lavoratori dell’azienda? Nel caso lo è anche per il portatile aziendale assegnato al dipendente per la sua quotidiana attività lavorativa? Grazie molte, saluti

      Stefano Gardini6 Febbraio 2016 / Rispondi

      Il DDT serve anche se il trasporto lo fanno i dipendenti. Il portatile ‘personale’ invece non richiede DDT.

    corrado15 Febbraio 2016 / Rispondi

    buon giorno
    volevo sapere se è obbligatorio indicare sul ddt
    la dicitura: Franco destino – porto Franco ecc.
    sulle vecchie bolle di accompagnamento veniva inserito, ma sul ddt non mi sembra
    è corretto indicare trasporto a cura del vettore e poi indicare i dati con iscrizione all’albo?
    grazie

      Stefano Gardini16 Febbraio 2016 / Rispondi

      Sono dati che possono essere indicati oppure no. Non sono obbligatori a livello fiscale. Hanno un significato ed un valore a livello commerciale e di Codice Civile.

    Angelo23 Febbraio 2016 / Rispondi

    Buongiorno, volevo sapere se per un impresa di pulizia, si deve fare il DDT per giustificare il trasporto di macchinari ( motoscope ) e detergenti per svolgere il servizio? Considerando che questi ultimi, sono utilizzati solo per l’intervento di pulizia, e non sarebbe nemmeno possibile quantificare quanto consumato per caricarlo al committente, e i contenitori viaggiano di continuo tra i vari cantieri di lavoro prima di esaurirsi.

      Stefano Gardini24 Febbraio 2016 / Rispondi

      No direi che il DDT non serve, sono strumenti di lavoro, come il martello per il carpentiere.

    LORETTA OLIVIERI9 Marzo 2016 / Rispondi

    Buonasera,
    ho un quesito da porre, a seguito di una fattura di un certo importo emessa da un idraulico,il quale con una sola dicitura generica ha mescolato materiali e manodopera in una sola voce (istallazione tubazioni) vorrei sapere da lei se questa dicitura può essere sufficiente o lo stesso mi deve rilasciare anche un DDT.
    E’ obbligatorio agli effetti fiscali che mi venga rilasciato il DDT specificando i materiali?
    Tutto ciò è soggetto a detrazione fiscale per ristrutturazione 50% – e l’Iva applicata deve essere del 10%
    Ringraziando porgo
    Distinti saluti

    Loretta O.

      Stefano Gardini9 Marzo 2016 / Rispondi

      Sì nello specifico meglio avere una fattura un po’ più precisa, poichè la detrazione fiscale può facilmente essere soggetta a verifica da parte di Agenzia Entrate.

    fabioo25 Marzo 2016 / Rispondi

    Buongiorno,
    sono una piccolo artigiano, devo consegnare un espositore con un contenuto all’interno,
    nella bolla posso scrivere 1 expo oppure esiste l’obbligo di specificare la descrizione e il il numero di pz del contenuto ‘

    grazie

      Stefano Gardini28 Marzo 2016 / Rispondi

      Se i pezzi saranno poi venduti singolarmente come immagino, andrebbe fatta la specifica del contenuto.

    Antonino Impellitteri29 Marzo 2016 / Rispondi

    Gentile Stefano Giardini,
    sono un tecnico frigorista e mi occupo della riparazione di apparecchiature frigorifere a domicilio dei miei clienti, conseguentemente nel mio furgone ci sono tutti i ricambi possibili e di varie marche che potrebbero servire per la riparazione di tali apparecchiature. In certi giorni installo qualche ricambio e in altri giorni non istallo niente. Quando installo il ricambio arrivato in ditta ne ricarico un’altro nuovo.( sul mio furgone ci sono una cinquantina di articoli). Devo fare ogni giorno la bolla?
    Ringrazio per la risposta. (il mio consulente non ha saputo darmi risposta precisa).

      Stefano Gardini29 Marzo 2016 / Rispondi

      Io farei un DDT per tentata vendita, così te lo porti in accompagnamento e ne puoi fare uno al mese (te lo consiglio) o anche uno all’anno. Naturalmente dovessi aggiungere pezzi dovrai integrarlo o con uno integrativo o con uno nuovo aggiornato.

    max1 Aprile 2016 / Rispondi

    Buongiorno, ho ricevuto merce da un secondo cedente, la stessa dovrà rientrare al primo, il ddt deve essere intestato al primo o al secondo cedente da cui ho ricevuto effettivamente la merce ?

      Stefano Gardini2 Aprile 2016 / Rispondi

      Il DDT sarà intestato al primo.

    Francesca7 Aprile 2016 / Rispondi

    Buongiorno,
    entro quanto tempo è necessario spedire la merce dopo la data di emissione del DDT?
    (es. se emetto il DDT in data 7 Aprile, quanto tempo ho per poi spedire realmente la merce?)

    Grazie mille.

      Stefano Gardini8 Aprile 2016 / Rispondi

      Definiamolo ‘un tempo ragionevole’. Basta indicare correttamente la data di inizio del trasporto e non ci sono grossi problemi.

    Matteo3 Maggio 2016 / Rispondi

    Salve,

    ho una domanda.
    Devo spedire ad un terzista delle etichette che vengono stampate in produzione ma non voglio gestirle a magazzino (dichiararle e poi scaricarle) perché il valore è irrisorio e non ne vale la pena. Vengono stampate volta per volta. Le spedirei quindi come omaggio. Se non vengono messe nel ddt ci sono problemi?
    La spedizione comprende ovviamente altri articoli e il valore delle etichette è inferiore allo 0.01% di tutto il materiale.

    Grazie

      Stefano Gardini3 Maggio 2016 / Rispondi

      Nel DDT vanno messe, non importa il valore. Per aggirare il problema puoi fare la cosiddetta vendita abbinata: pezzo1 + pezzo2 = prezzo pezzo1

    Fabrizio26 Maggio 2016 / Rispondi

    Buongiorno,
    siamo un’azienda di impianti elettrici e avremmo la necessità di smaltire della merce in carico di magazzino (es.motori cancelli elettrici, plafoniere ecc.) perchè non funzionante o ormai obsoleta, li volevamo smaltire presso la piattaforma ecologica del nostro comune e contattandoli ci hanno detto di fare un “ddt in conto smaltimento”. La mia domanda è questa basta tutto ciò a livello fiscale o bisogna emettere anche una fattura a costo?
    Grazie Fabrizio

      Stefano Gardini27 Maggio 2016 / Rispondi

      No è sufficiente il DDT in caso di smaltimento che non produce beni di risulta, com’è il vostro caso. Ovviamente va anche fatta debita comunicazione.

    roby27 Maggio 2016 / Rispondi

    Buongiorno,
    produco articoli da regalo e consegno la merce in conto deposito ai negozi
    Quando il mio cliente rende la merce invenduta deve fare ddt di reso.
    Posso essere io a fare il ddt con causale “reso merce da cliente” ?
    Userei una numerazione a parte per i resi 1/R – 2/R – 3/R ……

      Stefano Gardini27 Maggio 2016 / Rispondi

      Se il cliente è soggetto passivo iva (ha partita iva) dovrebbe fare lui il DDT. Nel caso il trasporto lo faccia tu puoi anche farlo tu. Va bene, molto bene, gestire una numerazione separata.

    luca30 Maggio 2016 / Rispondi

    Buonasera, la società A trasferisce merce in un deposito di B, B vende la merce al cliente C per conto di A.
    A può emettere fattura direttamente al cliente C?
    E’ giusta la seguente compilazione dei documenti:

    1) A emette DDT con causale “conto deposito” intestando il DDT a B;
    2) B emette DDT con causale “vendita per conto di A” intestando il DDT a C.
    3) A emette una sola ed unica fattura a C indicando i DDT dei punti 1) e 2) precedenti;
    Ringrazio anticipatamente

      Stefano Gardini1 Giugno 2016 / Rispondi

      Avendo un deposito ‘distaccato’ presso B il DDT dovrebbe essere emesso da A e non da B. B non ha titolo a mio avviso di consegnare a C se la vendita la fa A.

        luca1 Giugno 2016 / Rispondi

        avendo un deposito “distaccato” presso B (es. unità locale) quindi:
        – A emette DDT in “conto deposito” intestandolo al deposito “distaccato”;
        – A emette DDT in “conto vendita” con luogo di partenza al deposito “distaccato” e luogo destinazione cliente C;
        – A emette fattura a cliente C in cui fa riferimento al secondo documento di trasporto ( luogo di partenza al deposito “distaccato” e luogo destinazione cliente C).

        E’ tutto corretto?

        La ringrazio

          Stefano Gardini3 Giugno 2016 / Rispondi

          Sì esatto, è ciò che intendevo nella mia risposta.

    Miria Maccaferri10 Giugno 2016 / Rispondi

    Buona sera Stefano ! Solo lei mi può chiarire questo quesito: sono una commerciante al minuto di biancheria intima femminile e mi capita spesso di dare in prova a casa alle clienti dei capi. Per essere tranquilla compilo un regolare DDT. Vorrei sapere se oltre alla data in cui viene compilato il documento è necessario e/o obbligatorio mettere anche la data e l’ora in cui la cliente esce dal negozio con i capi.
    Per le aziende mi dicono che questo dato non è più necessario purchè la merce venga fatturata nell’arco delle 24 ore. E per me invece ?
    La guardia di finanza mi ha contestato questo dato.
    Grazie Miria Maccaferri

      Stefano Gardini11 Giugno 2016 / Rispondi

      Essendo un ‘conto vendita’ o assimilabile, a mio avviso è un dato necessario. Diciamo che in linea di principio è sempre bene inserirlo. In questo caso temo dovrai accettare la contestazione, faccio fatica a vedere spazi per una contestazione.

        Miria Maccaferri12 Giugno 2016 / Rispondi

        Grazie ! Anche se speravo in una risposta che mi desse più ragione. Cordialmente Miria Maccaferri

    Marika22 Giugno 2016 / Rispondi

    Buongiorno, un informazione se un DDT è emesso ad aprile e non fatturato nel medesimo periodo perchè causale noleggio, viene poi emesso un DDT di reso dal cliente a maggio è corretto?

      Stefano Gardini22 Giugno 2016 / Rispondi

      Sì certo. L’unico obbligo di fatturazione è per i DDT di vendita. Salvo diversi accordi, fatturerai il noleggio.

    filomena22 Giugno 2016 / Rispondi

    Buonasera, ho un quesito da porre, il ddt dopo la stampa e la firma del conducente e del destinatario della merce, può essere modificato? Secondo me no, perchè la bolla deve rispecchiare la fattura, è vero? ci sono dei riferimenti civilistici? Grazie per la collaborazione.

      Stefano Gardini22 Giugno 2016 / Rispondi

      Tecnicamente no. Può essere modificato ‘per comodità’ solo in caso di pieno accordo tra le parti coinvolte. Comunque sempre in sottaciuta violazione.

    ALEXANDRU18 Luglio 2016 / Rispondi

    Buon giorno,
    il DDT si può emettere in anticipo (prima del entrata), e quale e la sua scadenza ?
    GRAZIE

      Stefano Gardini20 Luglio 2016 / Rispondi

      In anticipo intendi prima di avere la merce che viene indicata nel DDT? Meglio di no.

    Francesca25 Agosto 2016 / Rispondi

    Buongiorno,
    è possibile associare alla stessa fattura di vendita due DDT diversi?
    Ad esempio ho fatturato della merce che però non è pronta, faccio un primo DDT con tutto meno quella merce li e poi un secondo DDT (sempre di vendita) con la merce che era stata fatturata ma mancante nel trasporto precedente?

    Grazie

      Stefano Gardini31 Agosto 2016 / Rispondi

      Sì è possibile. Quello che mi lascia perplesso è che la fattura deve essere fatta DOPO i DDT e non PRIMA. Mentre dal tuo commento capisco il contrario.

    Alessandro Valsecchi26 Agosto 2016 / Rispondi

    Buongiorno,

    la società presso cui opero ha appena aperto una piccola unità locale per effettuare alcune lavorazioni marginali, per i trasporti da sede ad unità locale e viceversa è necessario emettere DDT ? bisogna emettere documenti alternativi ? Grazie e cordialità.

      Stefano Gardini31 Agosto 2016 / Rispondi

      Va emesso il DDT direi di conto lavorazione, sia in andata che in ritorno.

    luca29 Settembre 2016 / Rispondi

    Buonasera,
    la società A consegna la merce a B con regolare ddt e successiva fattura. B consegna la merce ricevuta da A al cliente C. A emette DDT e fattura a C duplicando la merce già consegnata a B. Ora erroneamente, A risulta che ha fatturato la stessa merce 2 volte sia a B sia ad A. Tutto ciò perchè A deve vendere merce a C tramite B.
    Dovrei ora emettere nota credito per annullare la merce fatturata a B in quanto merce fatturata anche ad A.
    Scusandomi per il grattacapo, come potrei giustificare le note di credito che annullano le fatture emesse a B?
    Grazie.

      Stefano Gardini30 Settembre 2016 / Rispondi

      Direi “errata fatturazione”, di questo si tratta.

        luca30 Settembre 2016 / Rispondi

        La ringrazio per la risposta.
        il problema però è che:
        1) rimangono senza fatturazione i ddt che la società A ha emesso a B;
        2) la merce duplicata che risulta nel ddt che A emette a C con relativa fattura come fa a ripartire da A?
        Risulta essere un punto da prendere in considerazione?

        grazie

          Stefano Gardini3 Ottobre 2016 / Rispondi

          Beh chiaro che essendoci un ‘errore’ B dovrà fare un DDT di reso ad A oppure A dovrà annullare i DDT fatti a B e B non dovrà tenerne copia, in quanto formalmente mai consegnati.

            luca3 Ottobre 2016 /

            la ringrazio sempre per la pronta risposta…il problema si complica perchè si l’errore è stato fatto nei mesi passati da marzo a settembre dunque “inserire” bolle di reso ora è complicato.un altro punto è che i DDT emessi erroneamente sono tanti e la variazione è pari alla somma di circa 30.000 €.dovrei ora scegliere la soluzione che comporta il danno minore in caso di controllo.potrei avere problemi se annullo le fatture emesse a B senza eliminare i DDT? spero in un ulteriore consiglio….la ringrazio.

            Stefano Gardini4 Ottobre 2016 /

            La merce deve comunque risultare presso il magazzino, quindi i DDT di rientro vanno fatti (o vanno annullati quelli originali verso B, cosa più facile). B non dovrebbe avere problemi ad annullare i DDT ed a ricevere NC per errata fatturazione.

            luca4 Ottobre 2016 /

            in merito ai DDT di rientro ho due dubbi: 1) essendo prodotti alimentari, i prodotti consegnati a marzo 2016 a B come tornano in magazzino…scaduti? 2) come fa a tornare in magazzino la merce già consegnata e venduta da C?
            In merito alla seconda soluzione in che modo si vanno annullati i DDT?
            resteranno dei “buchi ” nella numerazione dei DDT dalla società A.

            mi scuso per le troppe domande e la ringrazio nuovamente per la disponibilità.

            Stefano Gardini7 Ottobre 2016 /

            Caso2: i DDT vanno tenuti completi della loro numerazione. Vanno annotati come ‘annullati’, in pratica come (cosa peraltro corrispondente alla realtà) la merce per B non fosse mai partita. Questo naturalmente comporta che B non debba avere i DDT.

    Stefano1 Ottobre 2016 / Rispondi

    Buongiorno,
    un’azienda A produce presso il proprio stabilimento degli alimenti confezionati con l’imballo primario. Tali confezioni vengono spedite con DDT ,avente causale Conto lavorazione / Conto deposito, ad un’azienda B che effettua il confezionamento finale e il deposito.
    La spedizione ai clienti C dell’azienda A è effettuata direttamente dall’azienda B. Il DDT deve essere emesso dall’azienda B che ha il possesso fisico dei beni al momento della spedizione oppure può essere emesso dall’azienda A (proprietaria dei beni spediti) indicando nel DDT anche il depositario B ?
    Se il DDT viene emesso dall’azienda B la causale non potrà essere la vendita in quanto il prodotto non è venduto da B a C.
    La ringrazio per l’aiuto.

      Stefano Gardini3 Ottobre 2016 / Rispondi

      Io farei il DDT da A a C utilizzando B come se fosse un deposito secondario di A (cosa formalmente vera). Quindi A farà un DDT con partenza da B e destinazione C.

    Vince5 Ottobre 2016 / Rispondi

    Buona sera, vorrei sottoporle un quesito a cui non so dare soluzione.
    Mio figlio ha appena aperto una azienda agricola in regime di esenzione, da questa attività quest’anno riuscirà ad avere il primo raccolto che consiste in olive che verranno molìte in un frantoio che lavora in conto terzi. La produzione avverrà in Calabria ma l’olio dovrebbe essere venduto in Lombardia, quindi sorgono i primi dubbi sulle modalità e la modulistica di spedizione.
    Avendo io un piccolo autocarro di proprietà, mi sono offerto di trasportarlo dal frantoio sito in Calabria fino a casa nostra in Lombardia dove lui risiede, è convivente ed ha istituito la sede aziendale.
    I dubbi sono i seguenti:
    1- Posso trasportare il suo olio con un autocarro che non è di proprietà della sua azienda ?
    2- dovrei compilare un DDT anche se lui essendo in regime di esonero non sarà tenuto ad emettere fattura?
    3- eventualmente quale dovrebbe essere la causale del trasporto?
    4- qualcuno mi ha indicato la possibilità della seguente dizione ” trasporto senza bolletta di accompagnamento in quanto esente ai sensi del D.P.R. 6\10\1978 n°627, art. 4 per il seguente motivo:
    Produttori agricoli di beni di loro produzione” è da considerarsi corretta?

    Sperando di non aver abusato troppo della Sua pazienza, la ringrazio e le invio i più cordiali saluti.
    Vince

      Stefano Gardini7 Ottobre 2016 / Rispondi

      Sì direi che la soluzione proposta è corretta.

    Santino E.14 Ottobre 2016 / Rispondi

    Buongiorno,
    approfitto della sua competenza per una domanda strana. Gestisco un’autofficina, il cliente mi porta l’auto e io la rendo riparata con ricevuta fiscale. Se il cliente è una ditta e mi chiede fattura, io emetto ricevuta fiscale “non incassata” e poi emetto fattura a fine mese.
    E’ possibile rendere l’autovettura alla ditta con un DDT, invece che con una ricevuta fiscale, a cui seguirà fattura a fine mese?

      Stefano Gardini27 Ottobre 2016 / Rispondi

      No, va bene come fai adesso.

    alessandro24 Ottobre 2016 / Rispondi

    Buongiorno,
    Vorrei approfittare della sua competenza,
    la nostra azienda ha dei negozi dove vendiamo al pubblico tramite scontrino fiscale e dei magazzini dove vendiamo a clienti con partita IVA con DDT e fattura differita.
    Ora avremo l’esigenza di vendere da uno dei nostri NEGOZI facendo il ddt e la relativa fattura differita (ma senza fare lo scontrino fiscale, in quanto l’azienda che acquista non vuole far vedere il prezzo pagato a chi ritira fisicamente la merce), tenga conto che siamo un unica partita IVA (negozi e magazzini).
    E’ possibile fare questa cosa ? o dobbiamo prima trasferire i capi dal negozio al magazzino ?
    Sperando di essermi spiegato la ringrazio fin da ora.

      Stefano Gardini27 Ottobre 2016 / Rispondi

      No nessun problema. Dal negozio puoi tranquillamente far partire un DDT senza prezzi, anche se abitualmente fai scontrino.

    Roberto9 Novembre 2016 / Rispondi

    Buongiorno, la mia azienda si occupa di logistica. Abbiamo un cliente che ci impone di utilizzare la propria numerazione di DDT che ci invia tramite flusso informatico. La data del DDT deve essere da noi impostata: la data che si deve imputare è la data di effettiva movimentazione delle merce oppure posso imputare la data di ricezione dell’ordine anche se la movimentazione avverrà in giorni successivi ? Grazie mille

      Stefano Gardini11 Novembre 2016 / Rispondi

      Puoi anche usare la data dell’ordine purchè non passi troppo tempo tra la data del DDT e l’effettiva partenza della merce.

    MARIA11 Novembre 2016 / Rispondi

    Buonasera. Volevo sapere se è possibile che il DDT per un prodotto molto pesante che acquisto venga intestato a me che sono l’acquirente ma, al fine di ridurre i costi di trasporto per un prodotto così pesante, consegnato nel luogo dove dovrò installarlo (successivo mio cliente con fattura vendita). E’ possibile? Al momento dell’emissione della mia fattura al cliente per l’installazione del prodotto, dovrò emettere un altro DDT? Non credo visto che il prodotto da me acquistato è già li. La ringrazio anticipatamente per la cortesia che vorrà accordarmi.

      Stefano Gardini13 Novembre 2016 / Rispondi

      Sì, certo è possibile; anzì è una cosa che si fa abitualmente in diverse situazioni. A volte per il costo del trasporto, a volte per la velocità dello stesso, evitando due passaggi.

        MARIA15 Novembre 2016 / Rispondi

        Grazie per la risposta. Non ho capito se devo emettere un nuovo DDT o meno. Pendo di no, vero?

          Stefano Gardini16 Novembre 2016 / Rispondi

          No non serve un secondo DDT. Nella fattura si fa riferimento al DDT del fornitore.

    Nadia22 Novembre 2016 / Rispondi

    Buongiorno, se il fornitore ha emesso un DDT di C.TO VENDITA ma il materiale non è conforme al mio ordine e, d’altra parte, mi autorizza a rottamarlo e mi invia il materiale conforme con un secondo DDT di C.TO INTEGRAZIONE indicando sul corpo del DDT stesso che è a completamento fornitura già inviata non conforme all’ordine, il secondo DDT (C.TO INTEGRAZIONE) va fatturato?…Se lo ha fatturato, come mi devo comportare? Grazie.

      Stefano Gardini22 Novembre 2016 / Rispondi

      Diciamo che la fattura dovrebbe riportare entrambi i DDT ed essere di valore uguale al materiale come da contratto. Se il materiale è stato fatturato due volte (possibile) va fatta poi nota di credito integrativa.

    Andrea9 Gennaio 2017 / Rispondi

    Buon giorno Stefano,
    non so se è in grado di aiutarmi, ma io provo lo stesso a farle un paio di domande 🙂 Nel caso non riesca a rispondere, non c’è problema, grazie lo stesso 🙂
    In sostanza, avrei bisogno di una delucidazione sulla bolle di consegna in Conto Lavorazione. Il cliente mi ha inviato un ordine per delle lavorazioni. Nell’ordine ha scritto che dovrò prendere in carico i materiali consegnati in conto lavorazione. Mi dice inoltre che devo predisporre una area “sicura” da eventuali furti e che la responsabilità dei materiali è mia fino al momento della installazione. ( Si tratta di montaggi elettrici quindi il materiale mi viene consegnato direttamente in cantiere in conto lavorazione e noi dobbiamo montarlo sull’impianto).
    Le domande a cui non so rispondere sono:
    -la responsabilità della custodia del materiale ricade su chi prende in carico il materiale in conto lavorazione?
    -come posso fare un reso in questo caso se il materiale che viene consegnato viene installato sull’impianto?

    Grazie mille,
    Andrea

      Stefano Gardini10 Gennaio 2017 / Rispondi

      La responsabilità è in carico a chi fa la lavorazione durante tutto il periodo necessario al completamento dei lavori. Il reso può essere fatto ‘sul posto’ con apposito DDT da voi a al committente a fine lavorazione. Sarà solo formale e non fisico ma serve a chiudere il lavoro e ad avere conferma da parte del committente dell’accettazione del lavoro svolto.

        Andrea10 Gennaio 2017 / Rispondi

        Grazie mille!
        Buona giornata,
        Andrea

    Maddalena11 Gennaio 2017 / Rispondi

    Buongiorno, mi permetto di disturbarla, chiedendole un parere, se Le è possibile. Se un agente di commericio trasporta con proprio veicolo della merce della ditta produttrice per consegnarla al cliente e dispone a bordo di un DDT emesso dall’azienda produttrice con destinatario il cliente finale, pratica un esercizio abusivo di autotrasporto o può sostenere di eseguire un trasporto in conto proprio?
    Grazie per l’informazione.
    Maddalena

      Stefano Gardini11 Gennaio 2017 / Rispondi

      Direi che la cosa è possibile senza incorrere in sanzioni. Purchè i prodotti trasportati siano compatibili con il mezzo e le sue autorizzazioni. Non so di quali prodotti si tratti, ma ad esempio fossero acidi pericoli, ecco che avrei dei dubbi. Fossero magliette colorate, non ne avrei.

    Lucia11 Gennaio 2017 / Rispondi

    Buongiorno Stefano.
    Avrei un quesito da porLe. Come potrei gestire il ricevimento di ordini di articoli non codificati (es.servizi)?
    In un azienda che ha da poco implementato un nuovo gestionale, vengono periodicamente creati ordini di acquisto di articoli di servizio (es, consulenze varie, ore di manodopera per installazione macchinari ecc.). Il mio dubbio riguarda il fatto su come gestire la creazione del DDT che sarebbe una sorta di DDT fittizio perchè non va a movimentare niente a magazzino.
    Come potrei far gestire la cosa? A me interesserebbe creare una sorta di DDT che vada poi a rendere più agevoli le operazioni di registrazione e verifica fattura da parte dell’amministrazione.

    Grazie mille
    Lucia

      Stefano Gardini11 Gennaio 2017 / Rispondi

      Non essendo prodotti ‘fisici’ non possono essere usati i DDT. Non se il gestionale mette a disposizione altri tipi di documento che possano essere usati, tipo buoni di lavoro, o qualcosa di simile. Di certo non DDT come li intende la nostra legislazione.

    Gianluigi24 Gennaio 2017 / Rispondi

    Salve, vorrei chiedere una cosa; A mi da’ una merce che io do a B per essere lavorata. A per me è fornitore o cliente?
    e quando B mi restituisce la merce lavorata,è fornitore o cliente? poi se io devo ridare la merce ad A una volta rientrata da B,come la faccio viaggiare? Grazie per l’ventuale risposta

      Stefano Gardini1 Febbraio 2017 / Rispondi

      Se la lavorazione la gestisci tu come capofila dell’appalto come pare direi che A è tuo cliente, mentre B è tuo fornitore.La resa della merce la fai viaggiare con DDT causa RESO DA CONTO LAVORAZIONE.

    Tommaso1 Febbraio 2017 / Rispondi

    Salve, è possibile richiedere un documento che attesti il reale acquisto, da parte di colui che abbia emesso fattura a mio nome, di un articolo? Mi spiego meglio, se dovessi avere una fattura intestata a me, rilasciata da artigiano, che indica l’installazione di un ricambio nuovo, come faccio a sapere che quel ricambio sia stato realmente acquistato come nuovo e non sia, invece, rigenerato, usato o altro? Esiste un obbligo, per chi emette fattura, a dover dimostrare al cliente , anche successivamente, che quell’articolo sia stato realmente acquistato?

      Stefano Gardini1 Febbraio 2017 / Rispondi

      No direi che è un obbligo che non esiste.

        Tommaso1 Febbraio 2017 / Rispondi

        Forse ha ragione, ma, domanda: chi mi garantisce quanto chiesto nel mio precedente post? La Sua risposta è solo un pensiero non conoscendo la materia oppure è un pensiero che nasce proprio perché la conosce? Non è polemica, è solo un dubbio. Comunque grazie per la risposta.

          Stefano Gardini2 Febbraio 2017 / Rispondi

          Non mi risulta esista alcun obbligo di legge in materia, pur non essendo un avvocato ne sono ragionevolmente certo.

    Patrick16 Febbraio 2017 / Rispondi

    Buonasera, vorrei porre una domanda probabilmente banale, ma sulla quale vorrei cortesemente un chiarimento.
    Offro al mio cliente A un servizio di fornitura giornaliera di pane e ritiro il giorno successivo quanto rimasto dal totale portatogli la mattina.
    Devo quindi emettere un DDT di reso, pari appunto ai chilogrammi che “mi riprendo”, come faccio? Posso emettere un ddt che segua la mia normale numerazione ed alla descrizione riportare la voce “Reso del gg/mm/aaaa” e i relativi kg con il segno negativo?

      Stefano Gardini23 Febbraio 2017 / Rispondi

      Sì lo puoi fare, ma non con segno negativo. Basta che la causale sia reso e ‘automaticamente’ sono valori negativi ai fini contabili.

    Stefano3 Marzo 2017 / Rispondi

    Un mio fornitore mi ha consegnato un DDT , ma L’articolo scritto sullo stesso non è quello richiesto.
    Devo in ogni caso mettermelo in carico e poi emettere un reso a fornitore oppure il fornitore si riprende la merce con il proprio ddt?

    Grazie

      Stefano Gardini5 Marzo 2017 / Rispondi

      Puuoi respingere la merce e allora rientra col DDT del Fornitore. Se invece l’hai ritirata, dovrai emettere un DDT di reso.

    Rosanna3 Aprile 2017 / Rispondi

    Buongiorno,
    ci serviamo per i nostri trasporti effettuati verso i clienti privati di un trasportatore in c/terzi. Vorrei sapere se il trasporto è in regola per entrambi con la sola emissione dello scontrino fiscale generico ( non dettagliato ) dei beni consegnati , oppure se necessita la compilazione di un documento di esonero e se sì, riferita a quale articolo legislativo. Inoltre , può accadere, che lo stesso trasportatore, anzicchè con i propri mezzi, faccia consegne con furgoni di nostra proprietà. In tal caso come si potrebbe regolarizzare la questione. Ringrazio per la disponibilità .

      Stefano Gardini7 Aprile 2017 / Rispondi

      Lo scontrino può essere sufficiente. A volte i corrieri chiedono il documento di esonero, per loro uso interno e loro garanzia. Sull’uso dei mezzi attiene agli accordi contrattuali tra le parti, dovrete regolarizzare la cosa con un accordo, contratto, lettera di intenti o simili che stabiliscano le regole di come funziona e di come viene remunerata la questione.

    Antonio12 Maggio 2017 / Rispondi

    salve Dott,
    una domanda: nel caso in cui smarrisco uno o più ddt e il fornitore non puo’ rilasciarmi più una copia, come devo comportarmi?
    Inoltre, una volta emessa la fattura e nella stessa sono elencati anche i ddt, come la giustifico se manca uno o piu’ ddt?
    grazie

      Stefano Gardini26 Maggio 2017 / Rispondi

      Non lo si giustifica, sono documenti mancanti ed in caso di controllo potrai subire la relativa sanzione.

    Simone1 Giugno 2017 / Rispondi

    Ciao, volevo chiederti un parere..
    Dovendo riparare il mio drone ho contattato un’azienda che sta fuori città per la riparazione, che mi ha comunicato che il corriere Bartolini sarebbe venuto a ritirare il pacco il giorno dopo. Il Corriere è venuto ha rilasciato il palloncino si è preso il pacco e successivamente la spedizione si è persa. Quando questa azienda ha chiesto il rimborso a Bartolini, Bartolini ha richiesto il DDT che io però non ho rilasciato al corriere. Cosa posso fare in questo caso per avere il rimborso?
    Grazie mille!

      Stefano Gardini6 Giugno 2017 / Rispondi

      Se non sei tenuto all’emissione di DDT (privato) deve bastare il tagliando di ricevuta della spedizione. Se invece eri tenuto all’emissione (soggetto iva) sono legittimati a chiederlo.

    Alessandro7 Giugno 2017 / Rispondi

    buonasera, forse ha già risposto a questa domanda…
    Un mio fornitore ha realizzato un lavoro per la mia azienda e lo ha consegnato direttamente ad un mio cliente (non privato).
    Io a mia volta venderò al mio cliente il prodotto insieme ad altre tipologie di lavorazione (creatività in questo caso).
    Chiedo se è corretto che sia il mio fornitore a preparare il DDT intestato alla mia azienda ma con destinatario il mio cliente… e non che sia io a emettere un DDT solo per il fatto che fatturerò poi il lavoro al mio cliente.
    Spero di essere stato chiaro. Grazie.

      Stefano Gardini9 Giugno 2017 / Rispondi

      Sì è una prassi. Si può fare, va benissimo.

    Filippo2622 Luglio 2017 / Rispondi

    Buongiorno.
    Un mio cliente ha il brutto vizio di firmare il ddt che emetto per la consegna, e si sente in diritto di completarlo con frasi sconvenienti nella parte sottostante la firma.
    La validità del documento è compromessa? Se fossi così, come potrei consigliargli di smetterla?

      Stefano Gardini27 Luglio 2017 / Rispondi

      Non capisco cosa vuol dire frasi sconvenienti. Chi riceve la merce ha diritto ad annotare sul DDT eventuali sue considerazioni sulla congruità della merce, della consegna ed altro attinente.

    Veronica27 Luglio 2017 / Rispondi

    Buongiorno,
    nell’azienda per cui lavoro succede a volte che, per la fretta di inviare la merce, non si controlli che effettivamente sia inviata tutta quella indicata nel DDT (causale vendita) e che non venga, quindi, spedita. Per non dimenticarsi che debba ancora essere inviata, si apre un altro ordine sul gestionale con indicata la merce mancante. Ora, si può spedire la merce con allegata copia del DDT già emesso con evidenziato che è merce mancante della prima consegna ed annullare l’ordine aperto sul gestionale di promemoria per non avere un doppio scarico a magazzino? La ringrazio. Cordiali saluti.

      Stefano Gardini4 Agosto 2017 / Rispondi

      Non è proprio ‘regolarissimo’. Andrebbe annotata sul DDT la merce mancante e poi fatto nuovo DDT con il residuo. E ovviamente corretto il primo scarico di magazzino.

    Susanna17 Agosto 2017 / Rispondi

    Gentilissimo,
    la ringrazio innanzitutto per il prezioso servizio consulenziale che offre. Se è disponibile, le chiederei un parere sul’argomento DDT. Ho attualmente dei problemi con un fornitore che mi ha consegnato merci (prodotti alimentari freschi) accompagnati da DDT. Ho il timore sulla validità di questi documenti in quanto non vengono riportati i dati corretti della mia attività commerciale:
    1. viene riportata la ragione sociale ma l’indirizzo errato
    2. non viene riportata la partita IVA
    3.a volte è presente la firma del dipendente che riceve la merce, a volte no.
    Secondo te, i DDT sono regolari?
    Inoltre a distanza di oltre 45 giorni dall’ultima fornitura non mi è pervenuta ancora una regolare fattura. Dalle mie informazioni, il fornitore non potrebbe più emetterle essendo scaduti i termini. E’ corretto?
    Il fornitore in questione è soggetto a qualche sanzione da parte dell’autorità competente? Avendo fatto dei pagamenti, ho il problema di dover disporre delle opportune pezze giustificative. Come mi suggerisce di muovermi?
    La ringrazio infinitamente per l’aiuto che vorrà concedermi.

      Stefano Gardini30 Agosto 2017 / Rispondi

      Ti confermo che i DDT devono avere indirizzo esatto e riportare la partita iva corretta. Nel caso comunque la sanzione sarebbe a carico del fornitore. La fattura può essere emessa entro i 15 giorno del mese successivo alla data del DDT. Nel caso, sollecita al fornitore l0invio della fattura via pec o raccomandata. Se dopo 4 mesi non hai ricevuto nulla, dovrai fare un’autofattura-denuncia e presentarla ad Agenzia Entrate. Segnalalo nella comunicazione al tuo fornitore, sei tenuto per legge e a farlo. Vedrai che le cose si muovono.

    Lucy25 Settembre 2017 / Rispondi

    Buonasera Stefano,
    trovo il suo blog esaustivo e molto chiaro!
    Ne approfitto della sua cortesia per chiedere qualche informazione!
    In caso di emissione ddt conto visione con data 25/09/2017, la merce deve essere resa entro il 25/09/2018 ?
    Se non viene resa devo emettere obbligatoriamente fattura di vendita ?
    In caso di ddt campionatura gratuita?
    Se spedisco del materiale con un ddt conto lavoro deve esserci sempre un ddt di reso lavorato a chiusura?
    Ringrazio fin d’ora per la disponibilità!

      Stefano Gardini26 Settembre 2017 / Rispondi

      Sì il DDT conto visione prevede il rientro o la fatturazione entro un anno.
      Per la campionatura gratuita nessuna emissione di fattura è prevista.
      S’ se viene dato materiale in conto lavorazione, poi il prodotto lavorato deve rientrare.

    Mario2 Ottobre 2017 / Rispondi

    Buonasera Stefano,
    volevo chiederle un’informazione se ricevo da un mio cliente del materiale in c/lavoro quando glielo rendo lavorato con un ddt di reso c/lavoro sono obbligato a riportare sul ddt il numero e la data del ddt con cui ho ricevuto il materiale dal cliente ed anche scrivere a scarico parziale o totale ddt nr e data
    Grazie Mille e Saluti

      Stefano Gardini3 Ottobre 2017 / Rispondi

      Sì la prassi corretta è questa.

    ANNA23 Ottobre 2017 / Rispondi

    Buongiorno,
    purtroppo i clienti dell’azienda per cui lavoro hanno l’abitudine di consegnarci materiale c/lavorazione senza ddt.
    Quali sanzioni rischia la mia azienda?
    Spesso succede che la merce non possa essere riparata e il cliente chiede lo smaltimento, nel caso in cui il cliente abbia consegnato il ddt di carico come devo procedere?

    La ringrazio per la cortese risposta.

      Stefano Gardini24 Ottobre 2017 / Rispondi

      Il rischio maggiore è che venga ipotizzata, in caso di verifica, attività ‘in nero’.
      Per la seconda domanda invece va fatta la procedura di smaltimento https://blog.gestionaleamica.com/procedura-per-la-distruzione-dei-beni-aziendali-inservibili/

    ANNA24 Ottobre 2017 / Rispondi

    Buongiorno
    non mi è chiaro sulla procedura per chiudere il ddt di carico del cliente.

      Stefano Gardini25 Ottobre 2017 / Rispondi

      Viene allegato al documento di smaltimento, che è il documento di scarico.

    Veronica3 Novembre 2017 / Rispondi

    Buongiorno,
    in data 16/10 il nostro fornitore di MP ha consegnato direttamente al nostro terzista il materiale da lavorare. Noi avremmo dovuto fare un DDT con causale conto vendita che però ci siamo dimenticati di emettere. Essendo ormai cambiato il mese, potremmo inserire le voci della merce in questione in un DDT datato 12/10?
    Grazie

      Stefano Gardini3 Novembre 2017 / Rispondi

      Direi di sì.

    irene12 Novembre 2017 / Rispondi

    Sto con urgenza cerncando questa informazione ma non riesco a trovarla, spero mi possa aiutare lei e la mia domanda è:
    QUANDO UNA DITTA SPEDISCE MATERIALE CHE DEVE ESSERE CONSERVATA AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA I 2°c E GLI 8 °C, LA DITTA E’ OBBLIGATA A INDICARE ANCHE NEL DDT LA TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE?
    grazie!!!!!!!!!!!!!!

      Stefano Gardini13 Novembre 2017 / Rispondi

      Purtroppo è un tema che non ho mai approfondito, ma devo dire che nella normativa questa cosa non è citata tra i dati obbligatori per il DDT, per cui devo dedurre che se lo si vuole si può indicare ma che non rappresenti un obbligo. Se lo si ritiene utile e necessario eventualmente può essere creato un documento aggiuntivo con le istruzioni per la buona conservazione da allegare al DDT.

    Eleonora16 Novembre 2017 / Rispondi

    Buongiorno, dovrei iniziare a lavorare a breve in un mercatino per Natale, il mio datore di lavoro, vuole intestare a me la bolla di consegna della merce. E’ corretta questa procedura? Firmo tranquilla la bolla di consegna? Scusi la domanda stupida ma non ho dimestichezza con questi documenti.

      Stefano Gardini16 Novembre 2017 / Rispondi

      In teoria se tu lavori per lui, la bolla dovrà essere autointestata (a lui stesso) tu al massimo la firmerai se trasporti la merce come conducente, o come destinatario se la ricevi tu alla bancherella del mercatino. Non vedo perchè la debba intestare a te.

        Eleonora16 Novembre 2017 / Rispondi

        Grazie per il chiarimento!

    CARLO28 Dicembre 2017 / Rispondi

    Buonasera, sono un produttore di birra artigianale, la normativa obbliga ad utilizzare il modulo BAM o XAB per i beni sottoposti ad accise nella prima immissione a consumo.
    Ho uno stabile dove si produce (che è deposito fiscale) ed un deposito in altra sede.
    A questo punto nel momento in cui io sposto il prodotto finito dalla sede A alla sede B della mia azienda utilizzo il BAM/XAB inserendo la causale “conto deposito”, è corretto?
    Inoltre avendo già assolto gli obblighi di legge nell’utilizzo della modulistica, quando effettuerò la vendita dal mio deposito dovrò solo emettere fattura, non devo più utilizzare il BAM , giusto??

      Stefano Gardini29 Dicembre 2017 / Rispondi

      Sì direi che concordo sul fatto che il BAM va utilizzato una sola volta ed in linea di principio va bene emetterlo nel trasferimento al deposito.

    CARLO30 Dicembre 2017 / Rispondi

    Grazie Stefano, Buon Anno Nuovo !

    Linda6 Marzo 2018 / Rispondi

    Buongiorno,
    premetto che di amministrazione ci capisco ben poco, sebbene aiuti mio marito nella gestione dell’ufficio della sua azienda.
    Da poco abbiamo acquistato un nuovo software gestionale che ci snellisce le pratiche di emissione dei vari documenti necessari (preventivi, ddt, fatture)….nel modello precostituito dal programma sul ddt compaiono due campi:
    – trasporto a carico di: mittente/destinatario/corriere;
    – firme: firma del destinatario / dell’incaricato del trasporto
    E’ corretto che non ci sia la firma del mittente? Quando è il mittente a trasportare deve firmare nel campo “firma dell’incaricato del trasporto”?
    Chi ritira la merce (se non è un corriere) deve firmare sia nel campo dell’incaricato trasporto che del destinatario?
    Grazie in anticipo.

      Stefano Gardini7 Marzo 2018 / Rispondi

      Sì ti confermo tutto quello che hai ricavato dal modulo per le varie situazioni. Tutto giusto.

    Utente 123427 Marzo 2018 / Rispondi

    Buon giorno Stefano,
    leggo con interesse e mi complimento per la competenza! Avrei un quesito da porle, non so se magari è capace di aiutarmi.
    Una ditta di trasporto deve consegnare del materiale alla ditta A però deve fare la pesa del camion presso il consorzio di cui la ditta A è consorziata. Solitamente la ditta di trasporto una volta fatta la pesa poi porta la merce presso la ditta A. Come si può, se è possibile, regolarizzare questa situazione nel DDT o in altro modo?

      Stefano Gardini27 Marzo 2018 / Rispondi

      Non ne vedo la necessità, se capisco bene è solo un passaggio per la pesatura della merce. Potrebbe essere indicato un peso indicativo e poi correggerlo con nota apposita post pesatura, ma non lo vedo necessario.

    Utente 123427 Marzo 2018 / Rispondi

    Grazie mille! Si, si tratta solo di un passaggio per la pesatura della merce. Solo la ditta di trasporto si lamenta del fatto che nel DDT sia indicato un luogo di consegna (sede del consorzio di cui la ditta A è consorziata) e che successivamente consegnino la merce in un altro luogo (distante qualche centinaio di metri ma a un indirizzo diverso dove ha sede la ditta A consorziata)…Non si può ovviare in qualche modo?
    Molte grazie ancora

      Stefano Gardini27 Marzo 2018 / Rispondi

      Beh va messo come luogo di destinazione non l’indirizzo di pesatura ma l’indirizzo di consegna reale della merce. Il fatto che lungo il percorso si passi alla pesatura in altro indirizzo è insignificante.

    Utente 123429 Marzo 2018 / Rispondi

    molte grazie, gentilissimo!!

    Massimo8 Maggio 2018 / Rispondi

    Buonasera, avrei bisogno di una sua opinione/suggerimento
    La nostra azienda effettua servizi di rilevazioni ambientali in continuo, per fare questo installa strumenti e impianti presso locali dei clienti.
    Attualmente emettiamo i ddt relativi agli strumenti e impianti installati e li intestiamo al CLIENTE con destinazione i LOCALI DEL CLIENTE nei quali viene svolto il servizio e causale INVIO STRUMENTAZIONE PER SERVIZIO MONITORAGGIO.
    Il problema nasce al momento di far rientrare in azienda tali strumenti, molto spesso il cliente NON vuole emettere (e spesso non emette) il DDT di reso
    Come possiamo quindi far rientrare il materiale? Possiamo fare un DDT di auto-carico (o similare) ed in che modo?
    Avevamo anche pensato di emettere A NOI STESSI il DDT con il quale portiamo gli strumenti presso il cliente ma la nostra amministrazione ci segnala che rimanendo per vari giorni (anche molti mesi) presso il cliente non è fattibile (lo sarebbe solo se rientrano giornalmente con i nostri tecnici) e ci sarebbe anche un problema assicurativo (nel caso sia di danni che di furti)
    Quale potrebbe essere la soluzione più corretta da adottare?
    Grazie

      Stefano Gardini11 Maggio 2018 / Rispondi

      Probabilmente dovreste configurare la situazione come un cantiere. A quel punto il DDT sarebbe intestato a voi c/o cantiere .

        Massimo11 Maggio 2018 / Rispondi

        Leggendo anche i commenti ai precedenti quesiti stavo in effetti valutando che poteva essere una strada da valutare. Grazie mille.

    JESSICA11 Maggio 2018 / Rispondi

    Buongiorno,
    volevo un suo parere in merito a questo: un cliente ci conferma un ordine, di cui una parte è data da materiali e un’altra da servizi di progettazione. La ns. conferma d’ordine prevede 3 tranche di fatturazione; 30% all’ordine, 30% alla consegna materiali e 40% alla fine dei lavori. I materiali riesco a consegnarli quasi tutti con DDT di vendita datato maggio, tranne un pezzo che riuscirò a consegnarlo i primi di giugno. A questo punto è corretto emettere fattura (tranche 30%) datata maggio, citando i DDt di vendita emessi e quando riusciremo a consegnare anche l’ultimo articolo, fare una bolla con causale “a completamento d’ordine”, citando nel corpo il num. della fattura di maggio, con cui si è fatturata la quota prevista alla consegna materiali? Grazie

      Stefano Gardini14 Maggio 2018 / Rispondi

      Sarebbe meglio evitarlo, mi pare un artificio un po’ complesso. Meglio forse concordare col cliente l’opportunità di poter fatturare il 30% subito anche se parte del materiale sarà consegnato a giugno, fatturando l’importo concordato al di là delle percentuali.

    JESSICA17 Maggio 2018 / Rispondi

    Se capisco bene, per il materiale che poi consegnerò a giugno, emetterò sempre una bolla di vendita e di conseguenza fatturerò la quota residua concordata con il mio cliente? Grazie

      Stefano Gardini17 Maggio 2018 / Rispondi

      Esattamente, così è tutto pulito e chiaro.

    Nicola23 Maggio 2018 / Rispondi

    Buongiorno, ho un caso in cui non capisco come comportarmi.

    Noi (A) trasportiamo della merce direttamente nel magazzino dello spedizioniere (B) che a sua volta trasporterà la merce al nostro cliente finale (C).
    Come devo compilare il DDT?

    Noi (A) siamo cedenti, lo spedizioniere (B) il quale riceve in deposito la merce da trasportare a sua volta è cessionario.
    Come luogo di destinazione inserisco l’indirizzo finale del mio cliente (C)?
    O devo fare due DDT differenti?

    Grazie in anticipo per la risposta.

      Stefano Gardini23 Maggio 2018 / Rispondi

      Preferibile fare due DDT a mio avviso. Uno di conto deposito presso lo spedizioniere ed uno di consegna al cliente.

    giovanni28 Giugno 2018 / Rispondi

    buongiorno. Artigiano elettricista, tengo sul furgone del materiale che potrebbe servirmi per le riparazioni o nuove installazioni cui seguirà la regolare fattura. Posso tenere sul mezzo un DDT generico come materiale di consumo ? Visto che non so mai quando effettivamente userò questo materiale e di conseguenza non posso emettere un DDT con data precisa.
    grazie Giovanni

      Stefano Gardini28 Giugno 2018 / Rispondi

      No. I trasporti di beni e attrezzature utilizzati come strumentali per l’esercizio dell’attività propria di prestazione di servizi sono esonerati dall’obbligo di emissione del DDT ai sensi dell’art. 4, punto 8, del D.P.R. 627/1978. Rientra inoltre nella norma di esonero il trasporto di beni di prima dotazione destinati a essere incorporati nel bene oggetto della riparazione, revisione, assistenza e manutenzione; così, ad esempio, bulloni, viti, parti di ricambio e ogni altro bene oggetto della dotazione ordinaria del prestatore (circ. min. n. 5 del 12.2.1979).

    Giovanni28 Giugno 2018 / Rispondi

    Le chiedo perdono per essere stato troppo generico nel formulare la domanda.
    Nella fattispecie mi occupo di telecomunicazioni e per comodità porto con me router e telefoni di ricambio non sapendo mai quale sia l’ esatta necessità c/o i miei clienti per riparare il disservizio . Generalmente a questi clienti faccio una fattura a fine mese con il consuntivo di tutti i lavori. È possibile fare un DDT generico da tenere sul mezzo con l’elenco del materiale presente in quantità variabili o non ha nessun effetto fiscale?
    Sperando di essere stato chiaro La ringrazio per la tempestività con cui ha risposto e le porgo distinti saluti.

      Stefano Gardini29 Giugno 2018 / Rispondi

      Un DDT generico non capisco bene cosa significa. Il DDT deve riportare nature, qualità e quantità dei beni. Quello che si può fare è un DDT di tentata vendita, che però va aggiornato dopo ogni ‘vendita’ con DDT di consegna al cliente.

    Elena10 Luglio 2018 / Rispondi

    Buongiorno, una domanda: un macchinario è stato venduto completo dei suoi accessori (elencati con codice, quantità e prezzo) e per la consegna è stato emesso un ddt totale, comprendente tutti gli accessori. Al momento del carico è emerso che uno di questi accessori non era disponibile e sarà consegnato in completamento al suo arrivo.
    Avendo già incluso l’accessorio nei documenti emessi, come posso compilare il ddt di completamento? Indico di nuovo descrizione, codice e quantità? oppure non è necessario che sia accompagnato da documento, essendo già “uscito” con il primo ddt emesso?
    Al momento della spedizione del macchinario non è stata indicata nessuna nota sui documenti che notificasse la mancanza di suddetto particolare.
    Grazie in anticipo e buona giornata!

      Stefano Gardini11 Luglio 2018 / Rispondi

      La cosa migliore era fare l’annotazione sul DDT, oppure correggere ed emettere un nuovo DDT corretto. Ora la situazione non è facile da ‘risolvere’, perchè il fare un nuovo DDT comporta la consegna dell’accessorio doppio dal punto di vista documentale, non farlo potrebbe comportare problemi in casi di controllo durante il trasporto/consegna. Ho illustratole opportunità, la scelta di cosa fare spetta a voi.

    VERONICA19 Luglio 2018 / Rispondi

    Buongiorno sig. Gardini,
    desidererei un suo parere.
    A acquista da B. D’accordo con A, B invia la merce a C e C la trasporta ai vari punti vendita di A.
    B emette DDT di vendita intestato ad A e con destinazione il pv di A. B emette anche un DDT di conto deposito intestato a C (con destinazione C) con scritto nel corpo del DDT la destinazione finale, ovvero pv di A.
    C emette a sua volta DDT di reso da conto deposito intestato a C e con destinazione pv di A.
    E’ corretta la procedura per la corretta tracciatura della merce?

    La ringrazio.

      Stefano Gardini19 Luglio 2018 / Rispondi

      Sì il giro contabile dei documenti è corretto.

    BRUNO15 Agosto 2018 / Rispondi

    Buongiorno,
    la prof. di tecnica ci ha dato una marea di compiti delle vacanze. Io ed i miei compagni abbiamo dubbi su questo “problema”. Può cortesemente aiutarci?
    SINTETIZZO: il 23/6 la ditta Rossi riceve l’ordine n. 786 dalla Ditta Verdi. La ditta Rossi evade l’ordine che viene consegnato il 25/6 con DDT n. 127 e fattura differita.
    il 27/6 la ditta Verdi comunica alla Ditta Rossi che ha ricevuto la merce ma ha riscontrato 20 pezzi in più di quelli ordinati e, per problematiche di magazzino e importo elevato, non intende trattenere. Pertanto il giorno 28/6 la Ditta Verdi rende la marce in esubero.
    Cosa dobbiamo fare: pensiamo che la ditta Verdi deve emettere un DDT per i pezzi che rende ma la ditta Rossi emetterà la fattura per i pezzi corretti + quelli errati e poi effettuerà una nota di variazione oppure, visto che la fattura non è stata ancora emessa la stessa verrà fatta (entro il 15/7) solo per i pezzi effettivamente ordinati dalla ditta Verdi? Grazie per l’aiuto.

      Stefano Gardini17 Agosto 2018 / Rispondi

      A mio avviso più corretto fare fattura per il totale dei pezzi con rif al DDT di consegna e Nota di Variazione del reso con rif al DDT di reso merce in eccesso.

    Matteo27 Agosto 2018 / Rispondi

    Buonasera,
    Dovendo consegnare della merce come reso c/lavoro, se utilizzo per i DDT dei modelli autoricalcanti la firma del destinatario e del conducente devono essere in originale su ogni copia o possono essere autoricalcate? Se nella copia che resta a me ho la firma del destinatario autoricalcata, questa firma ha lo stesso valore come se fosse in originale?
    Grazie

      Stefano Gardini27 Agosto 2018 / Rispondi

      La firma va in originale solo sulla prima copia. La firma ha valore anche nelle copie sottostanti ‘autoricalcate’.

    Sara28 Agosto 2018 / Rispondi

    Una Società aperto un negozio di vendita al dettaglio e dovrà emettere dei DDt con riferimento questo punto vendita.
    Nelle generalità del cedente è corretto indicare la sede legale della Società’ o l’indirizzo dell’Unita’ locale denunciato all’agenzia delle Entrate? Grazie

      Stefano Gardini28 Agosto 2018 / Rispondi

      Se il DDT è prestampato riporterà tutti i dati della società con la sede legale. Nella sezione cedente va riportata la sede di partenza della merce, quindi l’unità locale.

    sara28 Agosto 2018 / Rispondi

    Scusi non ho capito, nella sezione cedente del DDT devo indicare i dati anagrafici della Società indicando la sede legale oppure l’indirizzo dell’Unità locale a cui è riferito il DDT?

      Stefano Gardini29 Agosto 2018 / Rispondi

      Unità locale

    Carmen20 Settembre 2018 / Rispondi

    Gentile Stefano,
    innanzitutto la ringrazio per tutte le informazioni che sta fornendo.

    Vorrei cortesemente sapere alcune cose, se possibile:
    1- la data del DDT deve corrispondere con la data del trasporto? Oppure è possibile preparare un DDT in data odierna, e indicare la data e l’ora del trasporto quando verrà effettivamente fatto?
    2- in caso di omissione della data/ora sono previste delle sanzioni?
    3- il conto visione corrisponde al conto deposito/conto vendita?

    La ringrazio anticipatamente per l’attenzione
    Saluti

      Stefano Gardini21 Settembre 2018 / Rispondi

      1 – le due date possono anche non coincidere. Ovviamente quella del trasporto deve essere successiva a quella del DDT.
      2 – in linea di principio sì.
      3 – No, ogni causale ha una sua motivazione e logica.

    Carmen21 Settembre 2018 / Rispondi

    Grazie mille Stefano,
    un’ultima domanda: il bene portato al cliente il conto/visione dà il diritto di lasciarlo in prova al cliente fino al 31.12?
    Con conto/vendita intendiamo una vendita i cui accordi indicano che la fattura verrà emessa entro la fine dell’anno?
    Saluti

      Stefano Gardini21 Settembre 2018 / Rispondi

      Per anno si intende anno in numero di giorni non anno in corso. Se il bene lo consegni oggi puoi lasciarlo fino al 20 settembre 2019, in entrambi i casi. Conto vendita si intende un prodotto dato al cliente perchè lo rivenda: se non ci riesce lo può rendere entro un anno.

    Carmen21 Settembre 2018 / Rispondi

    Ok, grazie.
    Approfitto della cortesia per chiederle le ultime due domande:
    -quindi conto/visione è dato per provarlo affinché possa decidere se acquistarlo per sé o meno?
    -le date dei trasporti del DDT devono essere in ordine cronologico? (es: DDT. n. 24 del 1.1.2018 con trasporto il 2.1.2018 – DDT n. 25 con trasporto il 1.1.2018 sarebbe corretto?)
    Saluti

      Stefano Gardini22 Settembre 2018 / Rispondi

      La risposta è positiva ad entrambe le domande.

    Carmen25 Settembre 2018 / Rispondi

    -le date dei trasporti del DDT devono essere in ordine cronologico? (es: DDT. n. 24 del 1.1.2018 con trasporto il 2.1.2018 – DDT n. 25 con trasporto il 1.1.2018 sarebbe corretto?) – la risposta positiva è relativa al fatto che i trasporti dei DDT devono essere effettuati in ordine cronologico in base al n. del DDT emesso, oppure la risposta è positiva relativamente all’esempio fatto, cioè al contrario? Grazie di nuovo

      Stefano Gardini25 Settembre 2018 / Rispondi

      Le date inizio trasporto non rilevano….rilevano solo le date del DDT. L’esempio è perfettamente lecito.

    Domenico28 Settembre 2018 / Rispondi

    Nel caso di cessione per vendita e trasporto di apparecchiature per studio medico, fra due colleghi non provvisti di partita IVA, cosa è previsto per tale trasferimento di beni?
    Si deve emettere un DDT, e nel caso, quali documenti fiscali?
    La ringrazio per la cortese risposta.

      Stefano Gardini28 Settembre 2018 / Rispondi

      Se si tratta di privati senza partita iva nulla.

    Helmuth15 Novembre 2018 / Rispondi

    Salve,

    ho una domanda riguardante alla spedizione di vino. (siamo produttori da uva fino alla vendita della bottiglia)
    Attualmente stampiamo su bolle XABD, che volevo capire se basta anche una bolla DDT.

    Dato che dalla stampante ad aghi passiamo alla stampa laser A4 sarebbe meno complicato al stampa senza avere la stampa/numerazione vidimata.

    Grazie

      Stefano Gardini15 Novembre 2018 / Rispondi

      Purtroppo al momento non mi risulta si possano usare DDT in carta semplice ma serve il documento vidimato. Verificate presso il tipografo se è possibile avere la versione per laser multicopia non autoricalcante, non lo escludo.

    NICOLETTA26 Novembre 2018 / Rispondi

    Buongiorno,
    ho un quesito URGENTISSIMO da porle !!
    Devo emettere un DDT di vendita ad un mio cliente che, per comodità, ha deciso di lasciare il materiale presso il Ns. magazzino e mandare il suo vettore a ritirarlo e consegnarlo ad altri due suoi clienti (senza che il Ns. nominativo compaia a questi ultimi!).
    Come dobbiamo comportarci entrambi con la bollettazione?
    La ringrazio anticipatamente.
    Cordiali Saluti.

      Stefano Gardini26 Novembre 2018 / Rispondi

      Voi rarete un DDT al vs cliente, il quale a sua volta farà il DDT al suo cliente consegnandolo prima al vettore, in modo che il vettore quando parte da voi abbia in mano il DDT del vostro cliente per il suo cliente. Un po’ da scioglilingua ma è così.

    rms service Rms service srl7 Dicembre 2018 / Rispondi

    Buongiorno,

    abbiamo da spedire dei ricambi che il cliente ha già pagato e al quale ho già emesso fattura.
    La spedizione avviene dopo il pagamento; cosa allego? Copia della fattura o devo/posso creare un DDT sul quale indico che è già stato pagato come da relativi documenti citati (e cito la fattura)? GRazie

      Stefano Gardini7 Dicembre 2018 / Rispondi

      Se la fattura è di tipo accompagnatoria basta quella, altrimenti serve il DDT segnalandolo con una nota sulla fattura.

    giuseppe7 Dicembre 2018 / Rispondi

    Salve, io ho un attivita’ e consegno ogni mattina una fornitura di pane con ” nota di consegna “. Attualmente nella fattura cartacea riportavo come documento di trasporto la dicitura (esempio) ” consegna con note di accredito dal n 1 del 01/01 al n 31 del 31/01″.
    Ora che devo effettuare la fatturazione elettronica sul passaggio dove mi richiedo il ddt non potendo inserire nessuna dicitura ma solo numeri e date (perche gia precompilato) posso fare un documento (ddt) riepilogativo a fine mese di tutte le note di consegna senza inserirle una per una (che sono circa 30)?. Inoltre le diciture relative all’articolo 62 e al contributo conai dove devono essere inserite?devono essere riportate obbligatoriamente anche nella fattura elettronica? e dove?

      Stefano Gardini10 Dicembre 2018 / Rispondi

      No non essendoci i campi non mi pare siano obbligatorie. Volendo possono essere riportate in righe di dettaglio.

    Matteo11 Marzo 2019 / Rispondi

    Buonasera,
    emetto quotidianamente DDT e succesivamente fattura differita, il programma che uso non prevede nè l’ ‘aspetto esteriore dei beni’ nè ‘data e ora inizio trasporto’, sono elementi obbligatori o comunque necessari?
    Inoltre il programma mi dà firma di mittente/destinatario/vettore, mentre con il vecchio programma avevo conducente/destinatario/vettore, è comunque corretto come utilità avere le firme così?
    La ringrazio vivamente

      Stefano Gardini26 Marzo 2019 / Rispondi

      Sì sono necessari

    Noemi15 Luglio 2019 / Rispondi

    Buongiorno, vorrei avere informazioni riguardanti la data e il numero progressivo del DDT.
    E’ possibile preparare il DDT anticipatamente (parlo di giorni), attribuendo già il numero progressivo, e modificare la data solo il giorno della spedizione della merce? Tenendo conto che nei giorni in cui questo DDT è in stato di “fermo”, e quindi non ancora spedito, i numeri progressivi vanno avanti.

    Esempio:
    oggi 15/07/19 preparo un DDT con numero progressivo 10. Emetto altri DDT nei 5 giorni successivi (arrivando al numero progressivo 25) e il 20/07/19 la merce del DDT n°10 deve essere spedita, quindi prendo il DDT, mantengo il numero progressivo 10, inserisco la data odierna e spedisco la merce.

    Spero di essermi spiegata al meglio.
    Grazie in anticipo

      Stefano Gardini18 Luglio 2019 / Rispondi

      No la data del DDT deve essere progressiva rispetto alla numerazione. Può però lasciare la data ferma e cambiare solo la data di inizio trasporto.

    Veronica16 Settembre 2019 / Rispondi

    Buongiorno sig. Giardini,
    le vorrei porre una questione. Abbiamo inviato una merce in data 03/09 con corriere. Quest’ultimo ha completamente distrutto la merce. Abbiamo un range di tempo per riprodurla di 1 o 2 settimane. Potremmo riutilizzare DDT emesso il 03/09?

    Grazie

      Stefano Gardini17 Settembre 2019 / Rispondi

      Direi proprio di no.

    Rossana31 Ottobre 2019 / Rispondi

    Buongiorno SIg. Giardini,
    un mio cliente è stato autorizzato a rendere 14 pezzi per un cambio merce. Su autorizzazione al reso e ddt sono riportati 14 pz, il mio magazzino ha riscontrato 13 pezzi e il cliente sostiene di averne inviati 14.
    Abbiamo deciso di fare nota credito solo per i pezzi effettivamente ricevuti.
    E’ necessario far rettificare il ddt di reso? il cliente è poco disponibile ma vorrei capire se posso procedere comunque con un ddt di 14 a fare una nota credito di 13.
    Grazie in anticipo

      Stefano Gardini7 Novembre 2019 / Rispondi

      Sì se vuole lo può fare facendone però comunicazione ufficiale (scritta e con data certa) al cliente, quindi via PEC o raccomandata.

    Andrea2 Novembre 2019 / Rispondi

    Buona sera sig. Gardini,
    vorrei porle un domanda, non sono un esperto della materia e le espongo il problema così come l’ho vissuto.
    Sono un artigiano, un installatore di impianti fotovoltaici che non lavora direttamente per i privati ma per le aziende venditrici.
    Le aziende venditrici che chiameremo “A”, vendono al cliente finale privato cittadino che chiameremo “C”, un impianto fotovoltaico compreso di installazione (alla quale provvederà la mia piccola impresa, che chiameremo “B”) e fornitura dei materiali (moduli fotovoltaici, inverter, eccetera) che verranno acquistati da A e consegnati sempre da A, tramite corriere, al cliente finale C.
    In altre parole A vende a C in impianto chiavi in mano ma delega a me la sola installazione dell’impianto.
    Quando i materiali (in particolare i moduli fotovoltaici, che sono i materiali più costosi) arrivano a casa del cliente finale C normalmente è lo stesso cliente finale che firma il DDT al corriere (del resto è lui che ha acquistato la merce vendutagli da A).
    In qualche caso però il cliente finale non c’è perché magari sta al lavoro e tornerà il pomeriggio e non può firmare il DDT all’arrivo del trasportatore. Quindi io avverto A che mi autorizza verbalmente, al telefono, a firmare il DDT per poter far scaricare i moduli fotovoltaici, altrimenti salta la consegna e questo è bene evitarlo per ragioni organizzative.
    Ora ci sono dei casi in cui il cliente finale si rifiuta di firmare il DDT perché ha paura che i moduli fotovoltaici, stoccati a casa sua ma non ancora montati, glieli possano rubare. Io, per non interrompere il lavoro, sono stato costretto a firmare altrimenti il corriere non avrebbe scaricato la merce.
    Sono stanco di questa prassi, anche perché credo che mi esponga a dei RISCHI e vorrei capire QUALI?
    La domanda è: se io firmo il DDT di fatto sono io che me ne assumo la responsabilità in caso di furto?
    Se posso dimostrare con delle foto che i materiali sono stati stoccati in casa sua, nel punto in cui il cliente finale ha deciso di farli posizionare, rimango comunque responsabile – in caso di furto – dei materiali stoccati a casa del cliente perché ho firmato il DDT?
    Si è creata in qualche caso una situazione assurda perché il cliente finale C si è rifiutato di firmare il DDT, l’azienda venditrice A non può firmare perché non è mai presente all’arrivo del corriere, quindi sono costretto a firmare io (e per un piccolo artigiano come me, con volumi di affari ridottissimi, la prospettiva di dover risarcire un cliente nel caso in cui gli rubassero i moduli non mi fa vivere tranquillo).

    Se le foto non sono sufficienti a mettermi al riparo legalmente dal materiale stoccato a casa del cliente, cosa posso fare?
    Una delega SCRITTA da A che mi autorizza – PER SUO CONTO – a firmare i DDT in assenza del cliente (in modo da liberarmi da qualsiasi responsabilità in caso di furto dei moduli stoccati a casa del cliente stesso)?
    Qual’è la prassi in questi casi?
    Grazie per la risposta e scusi per la lunghezza del messaggio.
    Saluti
    Andrea

      Stefano Gardini7 Novembre 2019 / Rispondi

      Guardi è tema che esula abbastanza dalle mie competenze, ha più a che fare con un avvocato, quindi non sono in grado di darle una risposta concreta. A ‘pelle’ direi che la custodia essendo in casa del cliente è a suo carico, ma andrebbe ben verificato.

    tiziana7 Novembre 2019 / Rispondi

    Buona sera Dott. Gardini
    volevo sottoporLe questo problemuccio:
    la mia srl utilizza vari distributori dislocati in tutto il territorio italiano al fine di rendere veloce la consegna dei beni al cliente finale.
    Pertanto srl emette ddt al distributore con causale c/deposito
    quando la merce è venduta da chi e come deve essere impostato il DDT trovandosi la merce magari a centinaia di km dalla mia sede e considerato che la consegna parte direttamente dal distributore?
    Grazie per la risposta
    saluti
    tiziana

      Stefano Gardini20 Novembre 2019 / Rispondi

      Il distributore che ha in carico la la merce deve fare il DDT con destinazione il vs cliente, indicando nel DDT consegna per conto di……

    Cristina 7424 Gennaio 2020 / Rispondi

    Buonasera,
    ho emesso per errore un DDT di materiale, che il mio responsabile invece non voleva consegnare, per problemi di pagamenti.
    Ora in fase di emissioni fatture, come posso fare? posso annullarlo?
    Grazie Cristina

      Stefano Gardini28 Gennaio 2020 / Rispondi

      Sì certo. Annota sul DDT il motivo del mancato trasporto e lo conserva.

    Vincenzo12 Novembre 2020 / Rispondi

    Buongiorno ho avuto un verbale dalla polizia chiedendomi l’autorizzazione sanitaria sul mio sull’automezzo
    Ho una piccola società di ingrosso prodotti alimentari
    Acquisto e trasporto con furgoni Frigo con ATP regolare ,faccio tentata vendita diretta ai miei clienti con ritiro delle merci nelle aziende .,non avendo magazzino ma solo sede legale la merce non viene scaricata .a terra ma rimane nei furgoni è fatta la tentata vendita .in un paio di giorni
    Io viaggio con DDT delle aziende fornitrici ed quando vendo faccio ddt della mia Societa .
    Quali altri documenti devo avere per una regolare vendita all’ingrosso ?? i due furgoni devono avere altri documenti ??

      Stefano Gardini25 Novembre 2020 / Rispondi

      Premetto che la materia sanitaria non mi compete, però mi pare che quello che le hanno chiesto sia corretto essendo i furgoni adibiti al trasporto prodotti alimentari.
      Per la parte fiscale invece mi pare che abbia quanto serve.

    Elettro25 Novembre 2020 / Rispondi

    Bongiorno,
    siamo una piccola società artigiana che si occupa di installazione e riparazione di impianti elettrici.
    Sorgono spesso dubbi in merito all’obbligo o meno dell’emissione di d.d.t per i beni che vengono utilizzati per la realizzazione di impianti presso il cliente.
    Solitamente emettiamo un preventivo composto da macrovoci descrittive inerenti le lavorazioni da realizzare. Al termine dei lavori emettiamo fattura con la decrizione degli impianti realizzati e il rif. al preventivo.
    Per il trasporto dei materiali dalla nostra sede al cliente finale (cantiere) è obbligatorio il d.d.t. ?
    Nel caso sia obbligatorio, il destinatario è il cliente finale o la ditta (es. c/re Ditta ….), infine il d.d.t. deve essere richiamato in fattura ?
    Grazie

      Stefano Gardini24 Gennaio 2021 / Rispondi

      Sì direi che il DDT va emesso. Se il materiale è destinato al cliente e non c’è rientro di materiali inutilizzati lo intesterei al cliente; va poi richiamato in fattura.

    katia12 Gennaio 2021 / Rispondi

    vendo merce con furgone il DDT può essere digitale o deve essere cartaceo per la finanza.
    Grazie

      Stefano Gardini24 Gennaio 2021 / Rispondi

      Meglio cartaceo.

    AiDi4 Febbraio 2021 / Rispondi

    Buongiorno.
    Sono un imbianchino, senza dipendenti.
    La mia attività è prevalentemente presso privati (ritinteggiatura di appartamenti). Con il mio mezzo trasporto, oltre a scala, pennelli e rulli, secchi, ecc.) la tempera e la vernice da utilizzare, spesso non acquistata per il singolo cliente ma depositata presso il mio domicilio. Porto con me magari 30 litri di tempera murale, alla fine ne utilizzo 20 litri e mi riporto indietro i 10 avanzati, che utilizzerò per altri lavori.
    Posso considerare la tempera come materiale di consumo, e quindi non emettere il DDT, o devo fare un DDT a me stesso presso l’abitazione del cliente? La fatturazione non è fatta in base al materiale consumato, ma normalmente in modo forfetario in base al preventivo, o al massimo, raramente, a metri quadri.
    La ringrazio per le indicazioni che vorrà fornirmi

      Stefano Gardini6 Febbraio 2021 / Rispondi

      Direi che il DDT è meglio averlo, per poter superare la presunzione di cessione di beni. L formulazione che ha indicato è corretta, intestato e lei e indirizzo il ‘cantiere’.

    Paola11 Febbraio 2021 / Rispondi

    Buonasera, una settimana fa un venditore della ditta dove lavoro è passato per prendere dei prodotti da consegnare a varie clienti, ho emesso DDT per ogni cliente ma purtroppo mi è stato comunicato solo ieri che una delle clienti non era presente per giorno di chiusura settimanale e di conseguenza il prodotto non è stato consegnato.
    In questo caso basta solo annullare il DDT in questione con dicitura “merce non consegnata”?
    Non ci saranno problemi per quanto riguarda la fatturazione?

      Stefano Gardini13 Febbraio 2021 / Rispondi

      No se la merce non è consegnata basta l’annotazione sul DDT con anche l’indicazione delle motivazioni.

    Gessica22 Febbraio 2021 / Rispondi

    Buongiorno, un DDT di prestito d’uso ha una durata massima oppure no? Per il c/visione so che, trascorso un anno, il bene deve essere fatturato, se non viene reso. Per il prestito d’uso quali regole devo rispettare? Grazie

      Stefano Gardini23 Febbraio 2021 / Rispondi

      Non ci sono limiti, sarebbe bene però avere un accordo di comodato d’uso gratuito scritto e con data certa.

    Michael21 Maggio 2021 / Rispondi

    Buongiorno, relativamente ai beni che vengono trasportati dalla società ad un cliente per sola dimostrazione ovvero non vengono lasciati al cliente ma riportati in sede al termine della demo, è comunque necessario compilare un ddt ? E’ obbligatorio che il cliente compili un ddt a sua volta per rendere la merce ?
    Mi pare strano che le demo debbano seguire questa tipologia di processo.
    Grazie mille
    Cordialità

      Stefano Gardini4 Giugno 2021 / Rispondi

      Se il bene viene lasciato presso il cliente sì va applicata questa procedura. Se invece la demo avviene in vs presenza potete semplicemente fare un vs ddt per la movimentazione dei beni e con lo stesso rientrerete al termine della demo.

    NINO8 Ottobre 2021 / Rispondi

    Buongiorno, stiamo facendo delle consegne di carichi completi su cantieri diversi, la merce parte dalle ditte produttrici, i DDT riportano: Generalità del Venditore (Cedente) – Generalità del cessionario (Cliente in questo caso noi) – Destinazione (Nominativo impresa) indirizzo di scarico e consegna diverso dal nostro indirizzo del magazzino (scarico diretto). Il nostro commercialista ci dice che dobbiamo fare delle fatture immediate. Chi riceve la merce per una contabilità cantiere pretende di avere il DDT prodotto da noi intestato a loro con destinazione cantiere XX. Possiamo produrre DDT come da loro richiesta?

      Stefano Gardini8 Ottobre 2021 / Rispondi

      Sì certo lo si può fare senza problemi.

    Marta10 Novembre 2021 / Rispondi

    Buongiorno,
    La prossima settimana dovremo recarci in Polonia per effettuare dei test su un nostro generatore di vapore, il quale verrà poi riportato da noi stessi c/o nostra sede in Italia.
    Che tipologia di documento dovremmo emettere e con che causale?

    Grazie mille

      Stefano Gardini12 Novembre 2021 / Rispondi

      Direi un DDT: La causale dipende dal perchè lo riportate in Italia. Riparazione? Reso?

    Paol10 Novembre 2021 / Rispondi

    Buonasera,
    Noi siamo soliti tenere sui nostri mezzi ricambistica essenziale per poter effettuare interventi, è necessario un Ddt??

      Stefano Gardini12 Novembre 2021 / Rispondi

      No non è necessario, ma è meglio averlo, è tutto più ‘tranquillo’

    Luca Quaresmini1 Dicembre 2021 / Rispondi

    Buongiorno Stefano,
    Un verbale di assistenza tecnica che riporta i pezzi di ricambio utilizzati durante un’assistenza e/o lasciati al cliente può valere come DDT?

    Grazie

      Stefano Gardini9 Dicembre 2021 / Rispondi

      No, il DDT deve avere le caratteristiche indicate nell’articolo e riportare la dicitura DDT o Documento di Trasporto. Il verbale è una cosa diversa.

    AndreaB27 Aprile 2022 / Rispondi

    Buongiorno,

    in data gennaio abbiamo ricevuto dall’azienda X merce in Conto lavoro. Questa merce è stata poi lavorata e restituita ma non è stato applicato alcun addebito per una ns dimenticanza. Oggi ci accorgiamo della mancanza di questo addebito. Possiamo procedere all’emissione di nota di debito citando nel testo della fattura normalmente il loro DDT e ns. ddt anche se datati gennaio e siamo a fine aprile?
    Grazie mille.

      Stefano Gardini8 Giugno 2022 / Rispondi

      Sì certamente.

    Liliana @18 Maggio 2022 / Rispondi

    Buonasera Stefano,
    facciamo assistenza tecnica con officine mobili presso degli stabilimenti, dove i Ns. clienti (cooperative) hanno mezzi di proprietà o neleggiati, e ci capita spesso di dover ritirae pezzi di ricambio o proprio il mezzo stesso per portarlo presso la Ns. officina in C/LAVORAZIONE.
    La maggior parte delle cooperative Ns. clienti non ha possibilità di fare il DDT e spesso ci chiedono di fare Noi un documento di RITIRO C/LAVORAZIONE.
    Come possiamo risolvere? Qual è la procedura corretta da eseguire per stare in regola e superare questo problema?
    Grazie e saluti.

      Stefano Gardini8 Giugno 2022 / Rispondi

      Potete fare voi il ddt specificando c/lavorazione come causale e nel corpo indicare i dati del cliente per cui fate il lavoro. Il destinataria sarete sempre voi.

    Marco10 Giugno 2022 / Rispondi

    Buongiorno Stefano,
    io ho una ditta che tratta prodotti alimentari (in conto lavorazione anche). Ho una domanda: quando emettiamo il DDT per il corriere che viene a ritirare i nostri prodotti finiti per poi consegnarli ai nostri clienti, nel documento accompagnatorio su “firma vettore”, cos’è opportuno inserire come indirizzo del corriere? L’indirizzo della sede legale oppure operativa?
    Esiste una circolare o qualcosa di simile che specifichi cosa io debba inserire?
    Grazie mille per l’attenzione.
    Un saluto e buon lavoro

      Stefano Gardini21 Giugno 2022 / Rispondi

      Non mi risulta esista nulla. Io inserirei la sede legale, la sede operativa non essendo luogo di destinazione finale della merce ma solo di transito a mio avviso non rileva,

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