Cessioni gratuite a scopi benefici

Nell’attività d’impresa sia artigianale che commerciale può capitare (e capiterà sempre più spesso) che si debbano cedere dei beni per scopi benefici a titolo gratuito. In questo articolo tratterò questa questione, che è abbastanza delicata per i vari aspetti fiscali e di documentazione che comporta.

Premessa

La cessione di beni sia in caso di attività che produce (Artigianato, Industria) sia in caso di attività commerciale viene generalmente considerata operazione imponibile ai fini IVA. Quando sono effettuate a titolo gratuito, cioè senza corrispettivo, bisogna analizzare bene il caso per classificare correttamente l’operazione e inserirla nel regime fiscale corretto. Infatti le cessioni gratuite di beni sono generalmente operazioni imponibili, in quanto assimilate alle cessioni onerose, pur senza corrispettivo. Fortunatamente sono previste delle eccezioni alla regola generale: una di queste è rappresentata dalla cessione di beni per scopi senza fine di lucro.

 Questo tipo di operazioni sono inquadrabili in tre diverse categorie:
  • esenti
  • non soggette a Iva
  • non imponibili

Vediamo nel dettaglio le tre situazioni sopra descritte, gli adempimenti connessi e i vantaggi/svantaggi operativi e fiscali.


Operazioni esenti (articolo 10, nn. 12 e 13, Dpr 633/1972)

E’ il regime più sfavorevole a colui che dona i prodotti, infatti sull’operazione di cessione del bene non viene applicata l’imposta sul valore aggiunto, ma di contro l’imposta sull’acquisto non può essere detratta se non nella misura rappresentata dal pro-rata di detrazione (articolo 19-bis del Dpr 633/1972). Di conseguenza, il soggetto che effettua la cessione corrisponde l’IVA al proprio fornitore con limitata possibilità di recuperarla in sede di liquidazione. Restano validi i normali obblighi di fatturazione e registrazione dell’operazione.

La disposizione ha inteso agevolare colui che riceve i beni che non viene a essere gravato di un’imposta per prodotti che verranno impiegati in attività non commerciale (scopi umanitari o di assistenza e beneficenza). Il legislatore ha stabilito l’esenzione da IVA delle cessioni gratuite, richiedendo sostanzialmente la presenza di determinati requisiti soggettivi nel cessionario dei beni (articolo 10, n. 12) o nelle finalità alla base della donazione (articolo 10, n. 13).

L’applicazione del regime speciale è pertanto subordinata sia alla gratuità della cessione sia alla condizione di svantaggio del soggetto beneficiario: la prestazione deve arrecare vantaggio al destinatario che rientra nella categoria di soggetti individuati dalla norma. Infatti, con l’esenzione IVA, il legislatore introduce deroghe ai principi generali di applicazione del tributo per fini di utilità sociale. Di conseguenza l’interpretazione della norma deve essere intesa in senso restrittivo, non consentendo l’estensione della disposizione a fattispecie diverse (vedi, risoluzione n. 328/E del 16/10/2002).


Cessioni per finalità di assistenza e beneficenza

Per riconoscere la possibilità di non applicare l’imposta sulle cessioni gratuite, viene richiesto che le stesse devono essere effettuate nei confronti di:

  • enti pubblici
  • Onlus
  • Associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica.

Oltre alla presenza dei suddetti requisiti soggettivi in capo al cessionario, la normativa (articolo 2, comma 2, Dpr 441/1997) dispone la presenza congiunta della seguente documentazione, in assenza della quale la cessione deve essere considerata imponibile:

  • Il donatore deve far pervenire comunicazione scritta agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti per territorio, almeno cinque giorni prima della consegna, contenente l’indicazione della data, ora e luogo del trasporto nonché della situazione dei beni e del valore degli stessi (sulla base del prezzo d’acquisto). Per cessioni di beni di valore complessivo inferiore a 5.164,57 euro, la comunicazione diviene facoltativa
  • deve essere emesso regolare documento di trasporto contenente la relativa causale
  • l’ente che riceve la merce deve attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio natura, qualità e quantità dei beni ricevuti.

Solo l’adempimento completo degli obblighi elencati consente al donatore di contabilizzare come esenti tali operazioni.


Cessioni in favore di popolazioni colpite da catastrofi

Godono del regime di esenzione IVA anche le cessioni gratuite effettuate nei confronti di popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi. Sono considerati tali gli eventi riconosciuti con decreto del Presidente del Consiglio che riconosce lo stato di calamità naturale. In questo caso viene semplificata la procedura in vista dell’eccezionalità degli eventi che hanno determinato la cessione e scompare l’obbligo di documentare la movimentazione dei beni come nel caso ‘standard’ precedente.


Operazioni non soggette a IVA

Per favorire la donazione gratuita di beni a enti e associazioni con finalità benefiche, eliminando l’ostacolo rappresentato dalla limitazione delle detrazioni nelle operazioni esenti (vedi caso precedente), è stata introdotta una diversa possibilità di cedere gratuitamente beni senza applicazione dell’imposta.
Con due interventi normativi (articolo 6, comma 15, legge 133/1999, e articolo 54, legge 342/2000) si è voluto favorire alcune tipologie di donazioni aventi per oggetto merci con particolari caratteristiche:

  • prodotti alimentari non idonei alla commercializzazione o in prossimità della data di scadenza (legge 133/1999)
  • prodotti editoriali e dotazioni informatiche “fuori commercio” (legge 342/2000).

Queste operazioni sono considerate analoghe alla distruzione di merce e consentono all’impresa cedente di operare la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti (facoltà non prevista nel caso precedente).

I soggetti a cui fare la donazione devono essere in una delle seguenti categorie:

  • enti locali
  • istituti di prevenzione e pena
  • scuole
  • orfanotrofi
  • enti religiosi.

Il decreto ministeriale n. 264 del 25/5/2001 contiene il regolamento di attuazione e fornisce tutti i chiarimenti sulla disciplina fiscale. Vengono precisamente individuate le caratteristiche dei beni oggetto della cessione agevolata e viene fornita una definizione di prodotti “fuori commercio”, che sono tali quando “non siano più inseriti in distribuzione ovvero quando presentino difetti e vizi di produzione tali da renderli non adatti all’immissione in mercato ovvero quando, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultino più adeguati alle esigenze del cedente”.

E’ richiesta, infine, al cedente la prova documentale dell’operazione che, di fatto, viene equiparata ad una distruzione di merce. Va eseguito uno dei seguenti adempimenti:

  • annotazione su libro giornale o altro libro tenuto a norma del codice civile o su apposito registro tenuto ai sensi dell’articolo 39 del Dpr 633/1972 che contenga natura, qualità e quantità dei beni e identifichi esattamente i soggetti beneficiari
  • documento di trasporto emesso ai sensi del Dpr 472/1996
  • annotazione, al momento della consegna dei beni, su uno dei registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del Dpr 633/1972.

Operazioni non imponibili (articolo 14, comma 3, legge 49/1987)

Esiste infine un’altra possibilità di cedere beni senza applicazione dell’IVA e riguarda la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Ci si riferisce, in particolare, all’articolo 14, comma 3, della legge 49/1987 e al relativo regolamento di attuazione (decreto ministeriale n. 379 del 10/3/1988).

Vengono considerate analoghe alle esportazioni le forniture di beni e le relative prestazioni correlate effettuate nei confronti di:

  • amministrazioni dello Stato
  • organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’articolo 28 della legge 49/1987.

La destinazione finale di tali beni deve ovviamente essere un Paese sottosviluppato o una nazione in cui si sia verificato un evento calamitoso di eccezionale gravità e il trasporto deve avvenire a cura dei soggetti a cui viene fatta la donazione. Sono previsti determinati obblighi contabili in capo all’impresa che effettua la donazione che servono a documentare l’effettiva destinazione finale dei prodotti donati. Infatti, l’impresa che intende utilizzare le disposizioni agevolative di cui alla legge 49/1987 deve emettere fattura contenente il titolo di non imponibilità e avere cura di farsi rilasciare dal destinatario della fornitura apposita dichiarazione della destinazione estera dei beni. Inoltre, nel caso di fatture emesse nei confronti delle organizzazioni non governative, occorre l’indicazione degli estremi del provvedimento di riconoscimento come tali. Deve essere allegata la prova dell’avvenuta esportazione (ad esempio documentazione doganale che attesti l’uscita dei beni dal territorio nazionale o dichiarazione del funzionario dell’amministrazione dello Stato destinataria della donazione). La documentazione va conservata secondo le normali regole relative alla documentazione fiscale.

Conclusione

Abbiamo finito! Speriamo di avervi fornito una panoramica completa sulla regolamentazione delle donazioni di merce per scopi benefici, in modo che possiate mantenere sempre in regola la documentazione e, soprattutto, non incorrere in sanzioni.

 

Stefano Gardini

Co-Fondatore e Amministratore di CIR 2000 e della linea di software gestionali Amica.

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110 commenti su “Cessioni gratuite a scopi benefici”

    Daniel Spaziante5 Giugno 2013 / Rispondi

    Fantastico
    sono sbalordito da questo sito
    Lei è la manna caduta dal cielo
    Grazie

    Guido Donini21 Febbraio 2014 / Rispondi

    Gradirei sapere se un privato autore di un libro che vuol vendere personalmente per devolvere t u t t o il ricavato in beneficenza ha obblighi fiscali, anche quando egli lo abbia pubblicato interamente a proprie spese e senza averlo affidato a una casa editrice. Gradirei una cortese risposta e ringrazio sentitamente in anticipo

      Stefano Gardini21 Febbraio 2014 / Rispondi

      Sì un libro in vendita produce un ricavo per cui un reddito per cui gli obblighi fiscali purtroppo si concretano. Il fatto poi di devolvere il ricavato in beneficenza è insignificante ed una scelta che il fisco non fa, vuole la sua parte.

    Fabrizio22 Febbraio 2014 / Rispondi

    Buongiorno, per uno studio sull’usura dei componenti di alcuni elettrodomesti ho contattato alcuni riparatori in varie zone d’Italia e concordato il ritiro di alcuni elettrodomestici non più riparabili. La merce viene ceduta a titolo gratuito, sono chiaramente pezzi senza valore commerciale. Il problema lo pone il trasportatore cui ho commissionato il ritiro perchè senza documenti accompagnatori non viaggia. Le volevo chiedere se esitono dei modelli standard di documenti di viaggio che sia possibile utilizzare in questo caso. Vorrei infatti precompilare i documenti da dare al trasportatore e sollevare da qualsiasi scocciatura chi si è già reso disponibile nell’accantonarmi gli elettrodomestici richiesti e lasciargli la possibilità di limitarsi a firmare il documento già corredato di tutti i dati necessari (mittente, destinatario, trasportatore, ecc.). Non vorrei violare qualche obbligo omettendo qualche dicitura obbligatoria dato il caso.
    Grazie per la cortese e preziosa risposta.

      Stefano Gardini23 Febbraio 2014 / Rispondi

      Basta fare un DDT di cessione gratuita di materiale senza valore commerciale specificando bene che si tratta di prodotti non funzionanti senza valore e ceduti a titolo di studio/ricerca.

    Lorenzo30 Aprile 2014 / Rispondi

    Buongiorno,

    Se acquisto da un paese europeo un bene per poi donarlo ad un’università italiana, come devo comportarmi ai fini IVA?

      Stefano Gardini3 Maggio 2014 / Rispondi

      Il bene va trattato con Reverse Charge per l’acquisito. Cose ne fai dopo è ininfluente e lo devi trattare allo stesso modo di un bene acquistato in Italia.

    Giovanna18 Luglio 2014 / Rispondi

    Buongiorno, avrei bisogno di una info al riguardo. Ho cessato l’attività artigiana nel settore “biancheria per la casa” ed ho in magazzino dei materiali: macchine da cucire, sedie, rocche di filo. Vorrei donarle gratuitamente ad un gruppo di Suore Missionarie che operano nel Terzo mondo in Africa. Ho ancora aperta la partita IVA e vorrei “scaricare” dal magazzino questi beni (il cui valore è minimo, 100 Euro massimo tra tutto…). Devo emettere una fattura indicando un riferimento a quale articolo? Rientro nelle operazioni non imponibili? Oppure in quelle esenti? Devo per forza mettere un valore fittizio ai beni, oppure, visto che è a titolo gratuito, l’importo è pari a zero?
    Le Suore Missionarie, oltre alla Casa Generalizia che opera nel territorio africano, hanno anche un’ Associazione Onlus, sarebbe più giusto intestare la fattura all’Associazione? Oppure è indifferente?
    Perdoni la raffica di domande ma vorrei fare le cose come si devono, per non incappare poi in qualche sanzione!!! La ringrazio anticipatamente!

      Stefano Gardini21 Luglio 2014 / Rispondi

      Dalla tua descrizione direi che ricadi nel primo caso (operazioni esenti), quindi applicherai le regole descritte nell’articolo per queste operazioni. Io farei l’operazione con la ONLUS, risulta chiara e trasparente.

    luigi31 Ottobre 2014 / Rispondi

    Salve, vorrei porle un domanda alla quale la circolare n.26/E dell’agenzia delle entrate è per me dubbia, e cioè:
    ho un’attività che a fine anno voglio dismettere della merce in magazzino quantificata in 80.000€ di rimanenze obsolete, vecchie (da 20 anni e oltre), e fuori moda , e vorrei darle ad una onlus come beneficenza, ora c’è chi mi dice che seguendo la procedura che è descritta nella circolare posso donare tutta questa merce riportando il magazzino a zero, in quanto donandola e come se la merce è distrutta, e c’è chi dice posso donare solo il 5% del reddito d’impresa dichiarato e il resto portarlo in discarica. Se è vero il secondo caso non è un enorme peccato visto la crisi e tante famiglie che hanno bisogno in questo periodo?
    grazie anticipatamente della risposta.

      Stefano Gardini4 Novembre 2014 / Rispondi

      Purtroppo la regolamentazione è complessa e farraginosa. In ogni caso anche le donazioni in merce non possono superare per singola donazione 1032,91 per un massimo nell’anno non superiore al 10% con un tetto di 70.000 euro.
      Ti lascio un link dove trovi una spiegazione molto completa:

    Alessandra21 Gennaio 2015 / Rispondi

    Salve, intanto complimenti per la chiarezza espositiva dei suoi interventi sul fisco.
    Vorrei porle un quesito. Ho letto quanto Lei scrive circa le CESSIONI PER FINALITÀ DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, in riferimento a cui leggo che “Per riconoscere la possibilità di non applicare l’imposta sulle cessioni gratuite, viene richiesto che le stesse devono essere effettuate nei confronti di enti pubblici, Onlus, Associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica”.

    Le pongo allora la domanda. Una ditta individuale che nasce come casa editrice intende chiudere la partita iva e cedere i beni librari ancora in commercio, nonchè il sito della stessa casa editrice, ad una associazione Onlus il cui statuto sociale prevede, tra altre cosa, anche l’attività editoriale.
    Questa situazione rientra in quella sopra descritta sulle CESSIONI PER FINALITÀ DI ASSISTENZA E BENEFICENZA?

    grazie

      Stefano Gardini22 Gennaio 2015 / Rispondi

      Direi dì sì, non ci vedo problemi. La ONLUS userà i ricavi dalla tua donazione per i suoi fini solidaristici per cui mi pare proprio tutto ok.

        alessandra22 Gennaio 2015 / Rispondi

        Grazie della celerità.
        Le pongo ora un altro quesito.
        Tra i beni della ditta individuale che sta per chiudere la partita iva, vi è anche un’autovettura ammessa fiscalmente nei cespiti per la metà del valore di acquisto. Tale autovettura, che si intende passare ora nella sfera privata del titolare che chiude la partita iva, deve essere fatturata al valore complessivo di acquisto oppure al valore ammesso fiscalmente?

        Nell’attesa, La ringrazio e complimenti ancora. Il suo blog funziona in maniera molto intelligente

          Stefano Gardini22 Gennaio 2015 / Rispondi

          Nessuno dei due, va fatturata al cosiddetto ‘valore normale’ che il prezzo di mercato dell’auto. In questo caso facilmente desumibile dalle varie pubblicazioni con le quotazione dell’usato. La differenza tra questo ed il residuo da ammortizzare genereranno una plusvalenza od una minusvalenza.

            Alessandra24 Gennaio 2015 /

            Grazie, molto gentile

    alessandra24 Febbraio 2015 / Rispondi

    Salve, avevo posto tempo fa il seguente quesito circa le CESSIONI PER FINALITÀ DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, ma

    Una ditta individuale che nasce come casa editrice intende chiudere la partita iva e cedere i beni librari ancora in commercio, nonchè il sito della stessa casa editrice, ad una semplice associazione culturale (non onlus) il cui statuto sociale prevede l’attività editoriale.
    Questa situazione rientra in quella sopra descritta sulle CESSIONI PER FINALITÀ DI ASSISTENZA E BENEFICENZA? Se non è così, è comunque possibile fare la donazione?

    Grazie

      Stefano Gardini25 Febbraio 2015 / Rispondi

      Se l’associazione culturale ricade nel paragrafo CESSIONI PER FINALITÀ DI ASSISTENZA E BENEFICENZA puoi farlo. Non riesco a valutare io se ci ricade, l’associazione la conosci tu. faccio un esempio: se i libri vengono utilizzati per far studiare bambini svantaggiati allora ricade nell’assistenza. Se vengono utilizzati come un circolo culturale senza alcuna finalità sociale non ricade. Quello che conta è lo statuto dell’associazione e la sua ‘sostanzialità’.

    Gianni Bianchini18 Maggio 2015 / Rispondi

    Buon Giorno.
    Sto seguendo un dibattito sul sito http://www.tzetze.it/redazione/2015/02/la_finanza_al_salumiere_ha_sbagliato_e_lui_lo_sa/index.html#comment-2031465863 in cui si commenta la cronaca secondo cui un finanziere ha inferto la multa ad un salumiere che ha regalato un panino ad un povero e non ha fatto lo scontrino. A parte i commenti sulla rigidità e l’opportunità di multare chi fa del bene, io ho fatto un po’ di interventi dicendo che doveva comunque emettere uno scontrino a importo 0, per dimostrare che era stato ceduto a titolo di regalo. Ora le chiedo: siccome gli articoli che Lei ha citato trattano sempre di donazioni a enti, associazioni ecc., mi chiedo se il soggetto ricevente è un anonimo poveraccio che ha fame, l’IVA la devo pagare anche sul ricavo che non ho fatto perché ho regalato un prodotto? Può mettere un po’ di chiarezza in un argomento che mi pare sia sulla bocca di tutti? Grazie

      Stefano Gardini18 Maggio 2015 / Rispondi

      Mah purtroppo sono questioni di lana caprina e starebbe alla sensibilità del finanziere capire la situazione (evasione o regalo). Superato questo mio dubbio, purtroppo se ci si attiene in modo rigido alla normativa il panino andava regolarmente ‘scontrinato’. Il concetto, tanto per essere chiaro è il seguente: se io dono 10 euro ad un mendicante per strada, su quei 10 euro provenienti dal mio reddito ho pagato le tasse. Se invece dono un panino che ho detratta dall’utile aziendale su quell’elemosina non pago le tasse. Ecco che tra chi ha donato i 10 euro del suo reddito (tassati) e chi dono il panino aziendale creiamo una disparità di trattamento fiscale. Lasciando perdere l’esiguità della cifra ed il cinico ragionamento, questo è il motivo per cui non si può regalare un bene aziendale per beneficenza, salvo le regole date.

        Gianni Bianchini18 Maggio 2015 / Rispondi

        Risposta troppo giusta ed ineccepibile. Non ho resistito alla tentazione di riportarla pari pari sul blog che ho menzionato, naturalmente citando la fonte (e riportando il link di questa pagina. Spero di non averle fatto un torto. Grazie

    CARMINE CADAU20 Giugno 2015 / Rispondi

    Ho una attività commerciale al dettaglio di abbigliamento con giacenze in inventario di oltre 100 mila euro, merci in gran parte non appetibili a nessun prezzo. Devo cessare l’attività entro l’anno, quale può essere la via meno onerosa consigliata, perché oltre alla perdita dei sacrifici di una vita non vorrei la beffa di tasse inique o sanzioni vessatorie. Grazie
    carmine cadau

      Stefano Gardini20 Giugno 2015 / Rispondi

      La donazione ad un ente non governativo che opera in paesi esteri sottosviluppati; come indicato nell’articolo è una delle vie senza oneri (Croce Rossa Internazionale ad esempio).

    mas11 Luglio 2015 / Rispondi

    Salve vorrei donare cedere o regalare dei PC usati ad una casa di cura per DCA.
    Le inserisco link per vedere di che si tratta
    http://www.villamiralago.it/
    Essendo un privato ed i PC usati vorrei sapete come fare la ringrazio.

      Stefano Gardini13 Luglio 2015 / Rispondi

      Non c’è nulla da fare, lo regali e basta.

    CARMINE CADAU1 Agosto 2015 / Rispondi

    Buon giorno.
    Sono Carmine Cadau, nel ringraziarLa per la Sua chiarissima e tempestiva risposta del 20 Giugno, vorrei segnalare che la CROCE ROSSA INTERNAZIONALE opera tramite le sedi locali italiane e in Sardegna non sono nelle condizioni di accettare le merci (abbigliamento) per disorganizzazione delle loro sedi. Poiché la CARITAS che opera in Sardegna si dichiarata disponibile per il ritiro, è possibile inquadrare l’operazione verso detto Ente tra quelle “NON SOGGETTE A IVA” o tra le “NON IMPONIBILI”? In caso contrario posso portare al macero o a un inceneritore 100 mila euro di merce, non potendo sostenere ulteriori costi compresi quelli previsti per “CESSIONI ESENTI”?
    La ringrazio per la gentilezza e cordialmente La saluto.
    Carmine Cadau

      Stefano Gardini3 Agosto 2015 / Rispondi

      Non le so dire se la CARITAS è inquadrabile. Provi a verificarlo con Agenzia Entrate (o direttamente con loro). Deve rispettare le caratteristiche indicate nell’articolo.

    CARMINE CADAU1 Agosto 2015 / Rispondi

    complimenti per questo sito.

    Tamara5 Ottobre 2015 / Rispondi

    Splendidi chiarimenti complimenti, io dovrei fare una donazione alla Caritas per un tot di €4 mila vorrei sapere cosa devo specificare….. tutti i tipi di scarpe o una voce generale, tipo…. calzature €4000 e poi per arrivare ad un tot di 0,00 euro di pagamento che devo scrivere??? Iva 0% o sbarrare la cifra e in basso nel tot riportare €0,00???
    Grazie

      Stefano Gardini14 Ottobre 2015 / Rispondi

      Devi fare solo DDT direi, in quanto la CARITAS rientra nella seconda tipologia indicata nell’articolo. Ovviamente facendo preventiva comunicazione ad agenzia entrate e facendoti poi rilasciare ‘ricevuta’ come scritto.

    hydra 2 srl29 Novembre 2015 / Rispondi

    Buongiorno mi chiamo Manuel Nordio e sono il titolare di hydra 2 srl, sto preparando una donazione di abiti in quanto fuori moda e ormai invendibili, e una donazione di 4000 euro, volevo sapere come dovrei emettere la fattura, e come la devo contabilizzare a fini fiscali, grazie mille, spero di ricevere una risposta

      Stefano Gardini29 Novembre 2015 / Rispondi

      Come vedi dall’articolo dipende molto da chi è il destinatario della merce che vuoi donare. Segui le istruzioni riportate a seconda del caso in cui ricadi.

    fabio21 Gennaio 2016 / Rispondi

    Salve,
    sono socio di una associazione sportiva dilettantistica.
    Si è deciso di organizzare una sorta di lotteria per autofinanziamento.
    Uno dei premi in palio è una TV offerta da una attività commerciale: quali documenti fiscali devono essere emessi sia dalla associazione che riceve il bene sia dall’attività commerciale che “dona” il bene?

      Stefano Gardini22 Gennaio 2016 / Rispondi

      Il commerciante emetterà DDT per trasporto e poi a seconda dei vari casi il tipo di documento previsto dalla legge (vedi articolo).

        fabio22 Gennaio 2016 / Rispondi

        In realtà quella effettuata dal commerciante è una donazione.
        Mi chiedevo se come associazione titolare di partita iva possiamo emettere una ricevuta in modo che lo stesso commerciante possa detrarre il valore della donazione? Per intenderci,se il valore della tv è 500€ possiamo emettere ricevuta di pari importo? Non sappiamo proprio come comportarci in questi casi

          Stefano Gardini27 Gennaio 2016 / Rispondi

          Sì potete emettere una ricevuta come se fosse una donazione liberale in denaro.

            fabio27 Gennaio 2016 /

            Allora a questo punto forse mi conviene gestire la questione in questo modo: far considerare il bene come Omaggio e il commerciante si farà una autofattura da registrare nel suo registro fatture emesse annotando che si tratta di autofattura per omaggi. In questo modo la asd eviterebbe di far risultare l’entrata di soldi che di fatto non avviene e si eviterebbe un po di caos. cosa ne pensa di questa soluzione??

            Stefano Gardini27 Gennaio 2016 /

            Possibile se per il commerciante è percorribile. Ma mi sembra un po’ ‘onerosa’ per lui.

    tosca15 Febbraio 2016 / Rispondi

    vorrei sapere cosa devo fare avendo chiuso il negozio ,i capi di abbigliamento per un valore di 23,00 mila euro(VENTITREMILAEURO) gli dono a una associazione senza scopo di lucro che avrà la sede proprio nel punto vendita dove stavo io.Perciò non viene nemmeno trasportata la merce.

      Stefano Gardini16 Febbraio 2016 / Rispondi

      Devi fare una delle procedure indicate nell’articolo sulla base delle caratteristiche dell’associazione.

    vincenzo13 Aprile 2016 / Rispondi

    Salve, è possibile donare a una associazione noprofit la quota di un immobile?

      Stefano Gardini14 Aprile 2016 / Rispondi

      Sì certo, è possibile donare qualsiasi cosa. In questo caso va fatto dal notaio.

    danko11 Maggio 2016 / Rispondi

    Stiamo regalando dei mobili ad una parrocchia che a sua volta li utilizzerà per una lotteria i cui biglietti sono stati stampati con il valore di questi mobili.
    ci chiediamo quali documenti fiscali dobbiamo produrre essendo noi un negozio di mobili (fattura, ddt…) e quali oneri dobbiamo sostenere (versamento iva…..)

      Stefano Gardini17 Maggio 2016 / Rispondi

      Direi che ricadi nel caso ‘peggiore’ per cui oneroso per te. Come specificato nell’articolo.

        danko17 Maggio 2016 / Rispondi

        mi è stato consigliato di emettere fattura con dicitura “liberalità per fini umanitari” con iva 22% e con storno nel medesimo documento dell’imponibile ma come fuori campo iva e quindi il documento riporterà come totale fattura il totale dell’iva che ovviamente noi dovremo versare all’erario; cosa ne pensa?
        grazie e saluti.

          Stefano Gardini21 Maggio 2016 / Rispondi

          Sì è una cosa che funziona. Come ti dicevo l’operazione sarà onerosa (dovrai pagare l’iva).

            danko23 Maggio 2016 /

            Nn ci sn alternative meno onerose? Grazie

            Stefano Gardini24 Maggio 2016 /

            Vista la natura del ricevente direi proprio di no.

    francesco ciufoletti11 Giugno 2016 / Rispondi

    Buongiorno. Io sono intestatario di una ditta individuale (vendita quadri e cornici) ed ho deciso di donare un premio di una lotteria gestita dalla parrocchia locale. Il premio in questione riguarda un quadro del valore di euro 400.
    Se possibile vorrei sottoporle due domande: 1) il vincitore si reca presso il mio negozio. Con quale documento fiscale posso accompagnare l’uscita del bene?
    2) Come posso fare per recuperare almeno l’IVA che, a suo tempo, ho pagato al momento dell’acquisto del quadro?
    Ribadisco complimenti per la sua preparazione e professionalità.

      Stefano Gardini12 Giugno 2016 / Rispondi

      Il documento può essere un DDT.
      L’iva per una parrocchia non è recuperabile, non ha le caratteristiche.

    Lo8521 Luglio 2016 / Rispondi

    Salve, siamo una ditta di tessuti, vogliamo donare gratuitamente ad un’associazione di beneficenza, esiste un limite massimo da donare? posso in fattura inserire tutta la merce che ho intenzione di disfarmi?
    grazie

      Stefano Gardini22 Luglio 2016 / Rispondi

      Sì esistono dei limiti: 30.000 euro oppure il 2% dell’utile, nel caso sia una ONLUS e si voglia dedurre il valore della donazione. Negli altri casi il valore non si deduce da bilancio.

    Roberto26 Luglio 2016 / Rispondi

    Salve,
    anzitutto mi complimento per il suo impegno e disponibilità.
    Come posso cedere gratuitamente 80 mila euro di merci invendibili in esenzione imposte? Si tratta di oggettistica in ceramica, vetro, ecc. che, ad esempio, la Caritas potrebbe utilizzare. Il locale dove opero è divenuto insalubre e devo spostare l’attività in una sede molto piccola. Preferirei evitare la distruzione al macero, sono i sacrifici di una vita, oltre a dover sostenere dei costi per la distruzione, che, a dire il vero neanche conosco, ma se aveste dei parametri di riferimento si potrebbero considerare se non vi fosse altra soluzione. La merce deve essere distrutta o può essere conferita in discarica?
    Grazie.

      Stefano Gardini8 Agosto 2016 / Rispondi

      Beh se per la Caritas ha un valore e può essere riutilizzata, la puoi cedere gratuitamente a loro, seguendo le regole dell’articolo sopra.

    Iryna2 Agosto 2016 / Rispondi

    Salve.Sono titolare di una ditta individuale che preoccupa delle stampe digitali, vorrei donare la merce per allestire l’ospedale,come posso fare la donazione,quali documenti ci servono?Grazie in anticipo

      Stefano Gardini9 Agosto 2016 / Rispondi

      Se l’ospedale fa capo ad una ONLUS lo puoi fare secondo le regole per le donazioni liberali alle ONLUS. Diversamente puoi (e devi) attenerti alle regole dell’articolo sopra.

    Salvatore Ciraolo31 Agosto 2016 / Rispondi

    Salve. Desidero chiarimenti su una mia “intenzione”. Sono comproprietario (1/6 od 1/12) di immobili (appartamenti, magazzini) tramandatami in eredità. Il valore complessivo delle mie quote di proprietà dovrebbe aggirarsi su circa 20.000 euro. la gestione di tali beni (non ubicati nel mio paese di residenza) è per me complicata e difficile tanto da non poterne usufruire quasi per nulla. Gli altri comproprietari non sembrano interessati all’acquisto delle quote e pertanto (anche per porre fine alle tasse ed alle spese di gestione minima che annualmente pago) ho pensato di darli in donazione a qualche ente religioso od altro di simile, senza pretendere alcun corrispettivo (anzi sarei disponibile ad intervenire per eventuali, spero piccole, spese di attuazione). Desidero sapere se la mia intenzione è legale e realizzabile, a quale ente o istituzione conviene orientarsi, come procedere. Grazie

      Stefano Gardini1 Settembre 2016 / Rispondi

      L’intenzione è oltre che legale, meritevole. Per enti o istituzioni ce ne sono moltissime, non vorrei ‘orientare’ la tua scelta. Per procedere è necessaria l’assistenza di un notaio, che ti potrà dare anche tutte le informazioni utili.

    Laura15 Settembre 2016 / Rispondi

    Buongiorno,
    Siamo una società Farmaceutica, di integratori e nutraceutici.
    Vista la scadenza breve di un N/s prodotto vitaminico abbiamo deciso di devolvere lo stesso, a titolo gratuito, ad una associazione sportiva. come dobbiamo comportarci in fattura?
    Premetto che i gruppi vitaminici non sono considerati farmaci ma integratori o nutraceutici (disciplinati dal regolamento alimentare)
    Grazie in anticipo.

    Cordialità

      Stefano Gardini16 Settembre 2016 / Rispondi

      Io direi che dovresti fare un’operazione esente (articolo 10, nn. 12 e 13, Dpr 633/1972), con quello che comporta in termini di recupero dell’iva, come indicato nell’articolo.

    Itala Teresa Lise27 Settembre 2016 / Rispondi

    Buongiorno, complimenti per il sito!
    Nel caso una società collabori con una ptitrice a fini benefici e voglia organizzare un evento dove tali quadri venduti direttamente dalla pittrice, saranno acquistati e al prezzo il compratore aggiungerà un ammontare volontario da destinare ad una Onlus, qual è l’IVA da applicare al prezzo netto del quadro ???
    Grazie mille !!!

      Stefano Gardini30 Settembre 2016 / Rispondi

      Io terrei separate le due cose ed applicherei l’iva al prezzo reale del quadro, mentre gestirei l’ammontare della donazione come, appunto, donazione.

        Itala Teresa Lise30 Settembre 2016 / Rispondi

        Grazie Mille!! Itala Lise

    Maria Grazia2 Ottobre 2016 / Rispondi

    Buongiorno,
    chiedo gentilmente a che cifra massima può arrivare una donazione di merci di magazzino calzature a un ente Onlus (Caritas), all’anno.
    Ho seguito tutte le indicazioni ma non ho chiaro questo aspetto.
    Grazie, saluti

      Stefano Gardini3 Ottobre 2016 / Rispondi

      Un limite di legge di fatto non esiste. Però da un punto di vista di buon senso io applicherei la regola delle donazioni liberali in denaro che, pur non avendo limiti, sono deducibili per un massimo del 10% del reddito (utile).

    Giusy Galati11 Ottobre 2016 / Rispondi

    Buonasera, una ditta individuale, nello specifico lavanderia artigiana, vuole chiudere la partita iva ma si ritrova in magazzino degli indumenti che nel corso degli anni i clienti non hanno ritirato. E’ possibile donarli alla parrocchia e in tal caso quale documento redigere?

      Stefano Gardini11 Ottobre 2016 / Rispondi

      Non dovrebbero essere caricati a a magazzino non essendo mai stati ‘acquistati’. Basta donarli ‘semplicemente’ senza fare alcun documento.

        Giusy Galati12 Ottobre 2016 / Rispondi

        Buongiorno, innanzitutto grazie per la celere risposta, l’artigiano però su questi capi ha effettuato lavaggio e stiratura che, non essendo stati ritirati dal cliente, non gli sono mai stati pagati. Come considerare questo mancato incasso?

          Stefano Gardini12 Ottobre 2016 / Rispondi

          Come tale, mancato incasso, non vedo altro da fare. Se la prestazione non è stata fatturata contabilmente non risulta, se è stata fatturata andrà a sopravvenienze passive.

            Giusy Galati12 Ottobre 2016 /

            Grazie!

    massimiliano perrone17 Ottobre 2016 / Rispondi

    Buonasera io avrei una domanda (spero sia pertinente), vorrei donare da privato ad una ASD (un circolo fitness) parte della mia attrezzatura da allenamento casalingo (100 kg di dischi e una sbarra, valore totale non superiore alle 300 euro) è possibile farlo in quanto donazione di modico valore oppure no? e soprattutto vi sono alcuni limiti?

      Stefano Gardini27 Ottobre 2016 / Rispondi

      Lo puoi fare senza problemi. Come privato, non avendo la cosa alcun impatto fiscale, non ci sono limiti.

    elisa26 Ottobre 2016 / Rispondi

    Buonasera volevo chiedere un’informazione.
    Sto creando dei lavoretti fatti a mano da donare a delle volontarie autonome del sud che faranno poi un mercatino natalizio. Con questa volontaria si pensava di creare un gruppo sul social network e dar maggiore visibilità a questi lavoretti nell’eventualità che qualcuno volesse acquistarli da fuori visto che il mercatino si terrà solo nella loro zona. Il materiale lo sto pagando io…la mia domanda quindi è si può vendere questi oggetti? Il ricavato verrà usato tutto per gli animali bisognosi (quindi per spese mediche, cibo ecc). Grazie per le info.

      Stefano Gardini27 Ottobre 2016 / Rispondi

      Dipende sempre dagli importi in gioco, se modesti problemi non ce ne sono, purchè non diventi una vera e propria attività commerciale.

        elisa27 Ottobre 2016 / Rispondi

        No no è solo per il periodo natalizio e sono oggettini fatti a mano per cui non hanno un grosso valore.
        Ma potrei incorrere a delle multe? Grazie

          Stefano Gardini3 Novembre 2016 / Rispondi

          In teoria sì, in pratica è molto improbabile, salvo ‘spiate’ di chi lo fa per lavoro ed a cui date fastidio.

            elisa4 Novembre 2016 /

            ok, grazie infinite

    Paracchini Demis7 Novembre 2016 / Rispondi

    salve e scusi se la disturbo ma avrei una domanda alla quale penso che lei riuscirebbe a rispondermi:il dubbio che ho è sulle nuove leggi che sono passate sulle donazioni alimentari di prodotti che non hanno più caratteristiche per la commercializzazione ed andrebbero buttati.quello che volevo sapere è se con la cessione di questi prodotti a enti no profit è vero che si ha un rimborso dell’iva e se si in quale percentuale?e ci sono altre agevolazioni economiche?spero che lei possa chiarirmi le idee e la ringrazio molto per la disponibilità

      Stefano Gardini11 Novembre 2016 / Rispondi

      Non mi risulta ci sia rimborso iva. Mi risulta che i Comuni possano applicare invece riduzioni TARI.

    Cettina15 Novembre 2016 / Rispondi

    Buongiorno, siamo un’azienda di telecomunicazioni con diversa roba in magazzino ormai ammortizzata da parecchi anni ed in disuso perchè tecnologicamente inefficiente. Vorremmo eliminarla regalandola a dei privati .Contabilmente come gestiamo questa cosa? Occorre emettere fattura a 0 euro? E l’IVA? oppure basta qualche altro documento?
    Grazie mille

      Stefano Gardini16 Novembre 2016 / Rispondi

      Meglio emettere una fattura con importo irrisorio comprensiva di iva.

    piero15 Novembre 2016 / Rispondi

    Buongiorno, volevo chiedere informazioni in merito a donazioni di merce da parte di un negozio (vestiti, accessori, bigiotteria, ecc) ad una associazione come il Rotary che le utilizzerà per una lotteria benefica. Chiedo se il Rotary ricade tra le “associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica”.
    Ringrazio anticipatamente per la risposta

      Stefano Gardini16 Novembre 2016 / Rispondi

      Non saprei rispondere, non conosco abbastanza bene i dettagli dell’associazione.

    Elisa22 Novembre 2016 / Rispondi

    Buongiorno, sto cercando una risposta a una questione spinosa in parte riguardante il Suo articolo.
    L’azienda per cui lavoro e di cui sono socia ha una attività ricettiva e un ristorante. Occasionalmente organizziamo anche qualche tipo di intrattenimento. Mi piacerebbe cedere all’azienda, gratuitamente (come privato) il mio pianoforte, (che attualmente si trova a 500km, ossia dove risiedevo prima). L’azienda possiede un furgone e si farebbe carico del trasporto. Che tipo di documentazione è necessaria per il passaggio di proprietà?
    Grazie!

      Stefano Gardini22 Novembre 2016 / Rispondi

      Una semplice lettera di cessione a titolo gratuito, si tratta di un bene privato di cui puoi disporre come credi.

    Michele14 Gennaio 2017 / Rispondi

    Buonasera, complimenti per il forum che è una manna dal cielo, spero di non farla arrabbiare tanto…..,abbiamo raccolto tramite una festa 4500 euro che ora vorremmo utilizzare per acquistare abbigliamento tecnico per una polisportiva colpita dal terremoto, riusciamo ad evitare il pagamento dell’iva? i riceventi possono utilizzare una loro onlus creata ad hoc? se si devono essere loro ad acquistare al negoziante, e quindi noi inviamo loro i soldi, o possiamo acquistare e pagare noi, con la DDT intestata alla onlus? Rientriamo in questa casistica “Cessioni per finalità di assistenza e beneficenza”? visto che l’importo è inferiore alla soglia di 5164,00 il commerciante emette DDT senza obbligo di avvisare giusto? La casuale sarà “Cessioni per finalità di assistenza e beneficenza”?

      Stefano Gardini15 Gennaio 2017 / Rispondi

      Se ho capito bene siete un’azienda. Direi che l’iva è ‘inevitabile’. Personalmente sono dell’idea che le onlus dovrebbero essere esentate dal pagamento dell’iva, ma al momento non è così. Io farei direttamente la donazione in denaro alla onlus.

    Michele18 Gennaio 2017 / Rispondi

    Salve, no non siamo una azienda, siamo un gruppo di cittadini che vogliono acquistare dei beni per donarli a un comune terremotato, per evitare l’iva possiamo donare i soldi alla loro onlus e poi loro acquistano (senza iva)? Ci pare una follia buttare 1000 euro di iva meglio acquistare ulteriore materiale.
    Grazie

      Stefano Gardini18 Gennaio 2017 / Rispondi

      Anche le ONLUS pagano l’iva quindi il problema non si risolve. Mi spiace, io concordo con voi, ma i nostri legislatori no. L’iva la vogliono.

    Ivan12 Maggio 2017 / Rispondi

    Buonasera,
    Sono Ditta di costruzioni orafe,
    Ho da poco acquistato dei macchinari per un valore di circa 1000 euro complessivo.
    Questi macchinari sono intestati a me.
    Oggi sto pensando di regalare il tutto ad una amica per il suo futuro.
    Come posso fare? Grazie

      Stefano Gardini26 Maggio 2017 / Rispondi

      Se sono intestati personalmente puoi regalarli senza problemi. Se invece sono intestati alla ditta, la cosa migliore è una cessione all’imprenditore (te stesso) e poi a quel punto come ‘privato’ ne disponi come vuoi e li regali.

        Ivan29 Maggio 2017 / Rispondi

        Stefano Gardini ha commentato su Cessioni gratuite a scopi benefici.

        in risposta a Ivan:

        Buonasera, Sono Ditta di costruzioni orafe, Ho da poco acquistato dei macchinari per un valore di circa 1000 euro complessivo. Questi macchinari sono intestati a me. Oggi sto pensando di regalare il tutto ad una amica per il suo futuro. Come posso fare? Grazie

        Se sono intestati personalmente puoi regalarli senza problemi. Se invece sono intestati alla ditta, la cosa migliore è una cessione all’imprenditore (te stesso) e poi a quel punto come ‘privato’ ne disponi come vuoi e li regali.
        ——————————
        io però sono ditta individuale, come dovrei fare?

          Stefano Gardini6 Giugno 2017 / Rispondi

          Non cambia, la ditta individuale cede alla persona fisica, per ‘semplificare’ dalla partita iva al codice fiscale.

    luana17 Maggio 2017 / Rispondi

    Buongiorno faccio parte di un associazione di volontariato,vorremmo acquistare un defibrillatore per donarlo a una scuola elementare. Liva la dobbiamo pagare????

      Stefano Gardini26 Maggio 2017 / Rispondi

      Sì l’iva la momento come associazioni di volontariato si paga.

    Fabrizio4 Luglio 2017 / Rispondi

    Ciao sono titolare di una pasticceria bar ultimamente stiamo donando gli alimeni giorno per giorno ad una onlus la quale a fine mese mi rilascianil documento riepilogativo
    Il mio dubbio è che valore devo dare alla merce donata ? Prezzo di vendita o stimare un ipotetico costo di Produzione ?
    E infine ci sono tetti massimi per non incorrere a sanzioni ?
    Perche il mio settore è un settore che varia di giorno in giorno e alla chiusura di fine anno non. So come giustificare le perdite che mi vanno in automatico a magazzino ed é un cumulare ogni anno
    Grazie mille

      Stefano Gardini27 Luglio 2017 / Rispondi

      Direi che puoi valorizzarle a prezzo di produzione stimato.

    enza fois26 Gennaio 2018 / Rispondi

    Quesito, ringraziando anticipatamente chi vorrà rispondere, azienda di produzione di strumenti musicali, vuole cedere in omaggio ad un noto musicista americano (quindi un privato) delle strumentazione prodotta dall’azienda, ai fini pubblicitari, lasciando assodato il fatto che dovrà fare autofattura e riversare l’iva, ma da un punto di vista doganale questa merce come si gestisce?? dovrà indicare cessione a titolo gratuito?? grazie per la vostra attenzione

      Stefano Gardini27 Gennaio 2018 / Rispondi

      Domanda interessante. Va emessa una fattura con l’indicazione di non imponibilità ex art. 8 comma 1 d.P.R. 633/1972 poichè si tratta di beni prodotti o commercializzati ordinariamente dall’azienda, che riporti il valore normale e l’indicazione che trattasi di beni inviati in omaggio, tale fattura sarà utilizzata per l’emissione della bolla doganale ma la cessione non consentirà la creazione del Plafond. Sarà poi necessario emettere una Bolla doganale per i beni inviati che riporti i dati necessari per la compilazione del DAU.

    FRANCO FIORINI1 Ottobre 2018 / Rispondi

    Buongiono volevo farle un a domanda , il nostro fondo ha donato a una ONLUS degli alimentari per un valore di Euro 500 , ed è tato emesso come documento un DDT, volevo sapere se questo va contabilizzato nei nostri libri.

    grazie e saluti
    Franco Fiorini

      Stefano Gardini1 Ottobre 2018 / Rispondi

      Va fatto l’intervento sull’iva dell’acquisto che diventa indetraibile.

    piero canino23 Ottobre 2019 / Rispondi

    COMPLIMETI PER LA DISPONIBILITA’ E ALTA PROFESSIONAL

    Donatore22 Dicembre 2019 / Rispondi

    Buongiorno,
    ho una tabaccheria (PI ditta individuale) e ho acquistato, fatturandoli, dei computer portatili. Uno di questi vorrei donarlo alla Croce COLORATA della mia città. Faccio una fattura a zero? faccio una fattura con 100% di sconto? C’è un terzo modo per fare la donazione? Quale il migliore? Devo emettere anche una bolla di trasporto per la consegna a mano? Sono poche decine di metri dal locale alla Croce. Grazie.

      Stefano Gardini25 Dicembre 2019 / Rispondi

      Deve seguire quanto indicato nell’articolo. Non so la croce colorata in che tipo di ente sia classificabile. Può fare fattura a zero ma in alcuni casi dovrà versare l’iva. Il DDT non serve se fa fattura.

    Mario6 Marzo 2020 / Rispondi

    Buonasera,
    una ditta (Srl) che vende prodotti ospedalieri dona oggi un ecografo (acquistato anni prima e dalla cui fattura ha detratto l’iva) ad una azienda ospedaliera; come fatturare all’azienda ospedaliera considerando che quest’ultima non corrisponderà nessun importo.
    Grazie
    Cordiali Saluti

      Stefano Gardini17 Marzo 2020 / Rispondi

      Se l’azienda ospedaliera è pubblica, come indicato al secondo punto dell’articolo.

    tiziana14 Settembre 2020 / Rispondi

    Buonasera,
    scrivo da una ditta distributori automatici che gestisce prodotti alimentari confezionati come acqua in pet da 0.5, merentine…eccc.
    saltuariamente abbiamo in magazzino prodotti a scadenza breve per cui non più commercializzabili.

    il valore è praticamente nullo, si tratta di un cartone al mese di 40-50 pezzi singoli..vorremmo consegnarli ad onlus anzichè gettarli. Devo fare una bolla con l’indicazione di tutti i lotti prodotto che cedo? o non è necessario?

    Grazie
    Cordiali saluti

      Stefano Gardini30 Settembre 2020 / Rispondi

      Sì il DDT va fatto al fine di avere il magazzino allineato e non trovarsi dopo alcuni anni con una quantità di materiale inesistente a magazzino

    roberto caprara17 Novembre 2020 / Rispondi

    BUONGIORNO
    Ho chiuso la mia attività commerciale di cartoleria e ho donato parte del magazzino rimasto ad una scuola pubblica e vorrei sapere se devo pagare comunque l’iva su questa donazione e come fatturarla ,come documentazione ho il DDT

      Stefano Gardini25 Novembre 2020 / Rispondi

      Se la scuola in questione è statale direi che ricade nelle donazioni ad amministrazioni dello Stato e come tale è non imponibile.

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