Le regole fiscali che hanno disciplinato il cosiddetto Regime dei Minimi in questi anni, da quando è stato introdotto nella nostra regolamentazione fiscale, sono spesso cambiate (quasi ogni anno): nuove regole per l’accesso, nuove aliquote, diversi adempimenti, eccetera. Anche il 2016 non si sottrae a questa consuetudine. Pensiamo sia doveroso andare ad analizzare quanto di nuovo e/o di diverso c’è nelle nuove regole. Cominciamo dal nome: ora si chiama Regime forfettario 2016.
Vediamo quali sono le principali novità e differenze per il nuovo regime fiscale agevolato.
Intanto premetto che dal primo gennaio 2016 l’unico regime agevolato a cui si può aderire è il forfetario 2016, rivolto a tutte le persone fisiche che svolgono o iniziano un’attività d’impresa, di arte/professione, in possesso di determinati requisiti.
Quali sono le principali agevolazioni?
Il nuovo regime forfetario rappresenta il cosiddetto regime naturale che potrà essere applicato da tutte le persone fisiche (imprenditori e professionisti) che rientrino nei requisiti richiesti e non appartengano alle tipologie escluse. Di conseguenza, il nuovo regime potrà essere applicato senza la necessità di effettuare un’opzione specifica o una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. Diventa in automatico il regime elettivo di chi ha le caratteristiche per l’adesione.
Possono accedere al regime forfetario coloro che:
Il regime non può essere adottato dai seguenti soggetti:
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.
Veniamo alla parte più delicata, ovvero il calcolo del reddito a cui applicare l’imposta prevista (5% o 15%). Ai fini della determinazione dell’imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva, va applicato ai ricavi/compensi conseguiti il coefficiente di redditività ricavato dalla tabella seguente. Nella tabella sono riportati i limiti di ricavi/compensi e la relativa percentuale di redditività per ogni Codice Attività Ateco.
Gruppo di settore | Attività ATECO 2007 | Soglia ricavi o compensi | Redditività |
---|---|---|---|
Industrie alimentari e delle bevande | (10 – 11) | 45.000 | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 50.000 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 30.000 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | (41 – 42 – 43) – (68) | 25.000 | 86% |
Intermediari del commercio | 46.1 | 25.000 | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55 – 56) | 50.000 | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) | 30.000 | 78% |
Altre attività economiche | (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | 30.000 | 67% |
L’adesione al nuovo regime comporta alcune regole per l’emissione delle fatture. Alle righe di fattura non va applicata IVA, indicando in fattura la seguente norma di non applicabilità.
– Per vendita beni e servizi: “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario.”;
– Per prestazioni professionali che sarebbero soggette a ritenuta di acconto: “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014”.
Se la fattura supera €77,47, sull’originale va opposta marca da bollo da €2.00; sulle altre copie sarebbe opportuno riportare la dicitura: “Imposta di bollo assolta sull’originale”.
Il contribuente forfettario italiano che effettua operazioni verso soggetti passivi IVA con residenza in un altro Paese UE tecnicamente non effettua un’operazione intracomunitaria, bensì un’operazione interna senza diritto di rivalsa. In questo caso la dicitura sulla fattura sarà uguale alla precedente, poiché l’operazione è come fosse stata effettuata in Italia. Inoltre il contribuente forfetario non deve presentare il modello Intrastat di beni o servizi.
Il contribuente forfetario in caso di cessioni all’esportazione, deve indicare nella fattura i riferimenti dell’art. 8 del DPR n. 633/1972 e la dicitura “operazione non imponibile” ai sensi dell’art. 21, comma 6, lett. b) del DPR n. 633/1972.
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cinzia16 Marzo 2016 /
bravi, scritto in modo scorrevole e facile. grazie
Sara12 Aprile 2016 /
Un soggetto che ha aperto la p.iva nel 2015 e che intende aderire al forfettario 2016, ma detiene una partecipazione in una sas dichiarata fallita a docembre 2015 come socio accomandante., può accedere al regime? Nella circolare dell’agenzia entrate del 4 aprile è scritto che se entro il periodo d’imposta la società si scioglie allora si puo accedere. Ma nel caso prospettato è difficile che la procedura concursuale si condanna in 1 anno. Grazie
Stefano Gardini13 Aprile 2016 /
A mio avviso, senza certezza di scioglimento, e nel caso la data è assolutamente aleatoria in quanto dipende da curatore e giudice delegato, direi proprio di no.
Anna8 Settembre 2016 /
Salve,
Io ho sempre lavorato come dipendente presso Scuole private che ora richiedono p.iva.
Ho un po di dubbi in quanto non so quale sia piu conveniente… Se il forfettario o dei minimi. Presupponendo che il mio reddito annuo si aggirera intorno ai 22.000 e che lavorero presso altre strutture. Inoltre Che percentuale devo aggiungere al netto/h per avere sempre lo stesso netto con p.iva?
Grazie mille
Stefano Gardini9 Settembre 2016 /
Il regime dei minimi non è più operativo (o meglio solo per chi vi ha già aderito) oggi se vuoi devi aderire al forfettario, con le sue regole. Quanto aggiungere al netto è difficile da valutare così, dipende ad esempio dalle spese. Tanto per fare un esempio, se spenderai per fare la dichiarazione 500 euro/anno è una cosa, se ne spenderai 4000 è un’altra.
cristian27 Febbraio 2018 /
Dottor Gandini buonasera,
avrei da chiederle alcune cose.
nel 2014 ho aperto una partita iva come artigiano giardiniere, non ho potuto usufruire del forfettario perchè ero socio in una sas.
Questa società è stata chiusa nel 2016, siccome il mio fatturato non supera i 20.000 euro posso aderire al forfettario già con il 2017 oppure devo aspettare la chiusura del 2018.
Nel 2017 ho fatturato con iva, quest’anno non ho ancora fatto fatture.
Ringrazio e saluto
Stefano Gardini2 Marzo 2018 /
Avresti potututo farlo anche nel 2017, ma fatturando già da forfettario, cosa che non hai fatto, e quindi non puoi aderire al regime per il 2017. Potrai farlo invece dal 2018.