Il 26 Novembre l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato una circolare di chiarimento per quanto riguarda l’applicazione della cosiddetta IVA per Cassa, normata dall’Articolo 32-bis del DL 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012. In pratica vengono ripresi e riproposti i dettami della legge con particolare attenzione alle norme applicative. I punti nuovi o, per meglio dire, definiti in modo più preciso riguardano come fare la scelta dell’IVA per cassa, poiché la comunicazione ufficiale di scelta del regime attiene alla dichiarazione IVA successiva.
L’Agenzia in linea generale fa riferimento al ‘comportamento concludente’ del contribuente: significa che la scelta in corso d’anno si evince da ciò che il contribuente fa dal punto di vista pratico; se liquida l’IVA per cassa una volta, vuol dire che ha scelto questa modalità di liquidazione per tutto l’anno, con la sola esclusione di quelle per cui è già definita la non applicabilità dalla legge.
L’Agenzia indica che sui documenti dovrà essere riportata la dicitura: “IVA per cassa” ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
Inoltre, nota importantissima, la scelta dell’IVA per Cassa sarà vincolante per un periodo minimo di tre anni, salvo fuoriuscita a causa del superamento del limite di fatturato di €2.000.000. Quindi sarà necessario che la scelta sia ben ponderata perché ci obbligherà per un periodo abbastanza lungo per il quale non è detto sia facile e sicuro fare le corrette valutazioni di impatto finanziario.
Colgo l’occasione per segnalare che stiamo lavorando ad Amica Contabilità affinchè sia pronto per l’anno 2013 a consentire la liquidazione IVA per Cassa a tutti i nostri clienti che la vorranno adottare. A presto per ulteriori aggiornamenti.
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Liquidazione IVA per Cassa in Amica Contabilita | Contabilita Facile1 Febbraio 2013 /
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