IVA per Cassa per le piccole imprese

La scorsa settimana è stato firmato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto attuativo dell’IVA per cassa prevista dal Decreto Sviluppo 2012. Il DS estende il regime dell’IVA per cassa già previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008. La novità più rilevante è che il limite per l’applicazione del regime IVA per Cassa è stato ampliato di molto, includendo tutti i soggetti che hanno un volume di affari fino a 2 milioni di euro (prima era fino a 200 mila euro). Quindi le piccole imprese italiane che ora possono optare per la liquidazione IVA secondo la contabilità di cassa sono davvero tante.

Vantaggi dell’IVA per Cassa

I vantaggi di questo regime sono innegabili: fino ad ora molte aziende che ricevevano i pagamenti con scadenze molto lunghe dovevano, oltre che sopportare la dilazione di pagamento, anche anticipare il versamento dell’IVA con evidente aggravio finanziario. Da oggi optando per questo regime si potrà quantomeno differire il versamento dell’IVA al momento in cui è stata regolarmente incassata dal proprio cliente. Tutto questo in linea generale, ora vediamo quali sono i dettagli del ‘nuovo’ regime.

IVA per Cassa: tutti i dettagli

Le regole attuative del regime IVA per cassa sono state indicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un decreto attuativo. Ci si aspettava che il nuovo regime fosse attivato dal 1 Gennaio 2013 ed invece, a sorpresa, l’opzione potrà avere effetto già per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012 e quindi operativamente a far data dalla liquidazione periodica mensile del 16 Gennaio 2013.

Soggetti interessati

Possono optare per la liquidazione IVA per cassa i soggetti passivi IVA che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro. Possono aderire al regime IVA per cassa in relazione alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate a favore di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.

Effetti pratici

Esercitando l’opzione, l’imposta diventerà esigibile per l’Erario solo al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e non più al momento dell’emissione della fattura.
Lo scopo, come già detto, è quello di non far anticipare il versamento dell’IVA al cedente di beni o prestatore di servizi nell’ipotesi di mancato o ritardato pagamento del corrispettivo da parte del cliente.

Tuttavia l’IVA diverrà esigibile (e quindi da versare in liquidazione periodica) decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è ancora stato pagato dal cliente. Unica eccezione il caso in cui, prima del decorso di tale termine, il cliente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

In caso di opzione del regime IVA per Cassa, anche l’IVA sugli acquisti di beni e servizi diventerà detraibile solo al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Operazioni escluse

Non possono essere oggetto di opzione per IVA per cassa le operazioni attive effettuate in regimi speciali IVA (es.: regime “monofase”, regime del margine per beni usati, regime delle agenzie di viaggi e turismo). Sono escluse dall’IVA per cassa anche le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati consumatori e di soggetti che assolvono l’IVA mediante applicazione del meccanismo del reverse charge oltre che, ovviamente, le operazioni per le quali l’IVA per cassa si applica come “regime naturale” indicate all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972.

Per quanto riguarda le operazioni passive sono invece escluse dal differimento del diritto alla detrazione le seguenti operazioni:

  • acquisti di beni o servizi per i quali si applica l’IVA con il metodo del reverse charge;
  • acquisti di beni intracomunitari;
  • importazioni di beni;
  • estrazioni di beni da depositi IVA.

Decorrenza

In linea generale l’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui viene scelto di esercitarla. In caso di inizio dell’attività in corso d’anno, dalla data di inizio dell’attività. Per il solo 2012, è possibile optare per l’IVA per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

Considerazioni

Riteniamo che per tutte le aziende con pagamenti molto lunghi e/o con insolvenza dei clienti alta (almeno nel breve) l’IVA per cassa sia una opzione di sicuro interesse, che potrà portare notevoli benefici sia dal punto di vista dell’accesso al credito (non si anticipa più l’IVA) sia dal punto di vista dei costi per interessi (non anticipando più l’IVA non pagherò interessi sull’importo dell’IVA finanziato dalla banca). Ovviamente tutto ciò comporta un aggravio degli adempimenti contabili necessari per il calcolo corretto dei versamenti periodici.

Per quanto ci riguarda, lo staff tecnico del software di contabilità Amica è ovviamente al corrente del problema e stiamo valutando tempestivamente se e quali interventi serviranno per l’adeguamento del programma alla normativa. Nelle prossime settimane vi informeremo su eventuali novità.

Stefano Gardini

Co-Fondatore e Amministratore di CIR 2000 e della linea di software gestionali Amica.

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Un commento su “IVA per Cassa per le piccole imprese”

    Liquidazione IVA per Cassa in Amica Contabilita | Contabilita Facile1 Febbraio 2013 / Rispondi

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