Agenzia delle Entrate

Spesometro ed Elenco Clienti Fornitori 2011 – Guida Pratica

Agenzia delle Entrate
La denominazione ufficiale è: ‘Comunicazione dati rilevanti ai fini IVA’. Si tratta di una variate dello storico allegato Clienti/Fornitori che riguarda solo operazioni superiori ad un certo importo, scambi da e per l’estero inclusi. La definizione di tutte le modalità operative derivano dal Dl 78/2010 e dal conseguente provvedimento attuativo del 22 dicembre 2010: è previsto per tutti i soggetti Iva l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA.

Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale) il limite è stato fissato a 3.600 euro, al lordo dell’IVA. La scadenza per l’adempimento dell’obbligo relativo alle operazioni dell’anno precedente è fissata al 30 Aprile di ogni anno.

Per il primo anno, operazioni quindi effettuate nell’anno 2010, la scadenza è fissata al 31/12/2011, che cadendo però di sabato determina la proroga automatica al 2 Gennaio 2012. Nel periodo transitorio, che termina con le operazioni svolte nell’anno 2011, vanno considerate solo le operazioni senza obbligo di emissione di fattura a partire dal 1 Luglio 2011.

Soggetti Obbligati

Devono trasmettere la comunicazione tutti i soggetti passivi IVA per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta:

  • per le quali hanno emesso fattura nei confronti dei clienti
  • ricevute da soggetti titolari di partita IVA (acquisti da fornitori)
  • per le quali non hanno emesso fattura (consumatori finali, compresi imprenditori e professionisti per gli acquisti di beni e servizi non rientranti nella attività d’impresa o di lavoro autonomo).

Sono tenuti all’invio dei dati anche le aziende in regime di contabilità semplificata, gli enti non commerciali (per le operazioni commerciali o agricole), i non residenti con stabile organizzazione in Italia, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, chi si avvale della dispensa da adempimenti per operazioni esenti (articolo 36-bis del Dpr 633/1972), chi applica il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000). Sono invece esonerati i contribuenti “minimi”, i quali, però, se fuoriescono dal regime in corso d’anno, devono presentare la comunicazione per tutte le operazioni compiute nell’intero periodo d’imposta che hanno superato le soglie previste dallo “spesometro”.

Oggetto della comunicazione

Le operazioni da trasmettere sono tutte quelle rilevanti ai fini IVA: imponibili, non imponibili (se si tratta di cessioni all’esportazione – con esclusione di quelle soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale -, operazioni assimilate e servizi internazionali), esenti (articolo 10 del decreto). Rientrano, inoltre, nell’obbligo della comunicazione sia le operazioni soggette al regime del margine sia quelle cui si applica il meccanismo del reverse charge.

Per il 2010 adempimento ridotto

Per garantire un’introduzione graduale dell’adempimento, per l’anno d’imposta 2010, è previsto l’obbligo di comunicare solo le operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a €25.000,00.

Operazioni escluse dalla comunicazione

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 30 maggio, elenca le situazioni per le quali non vanno inviate le informazioni:

  • importazioni
  • esportazioni già soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale (articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del DPR 633/1972)
  • operazioni con soggetti black list, già monitorate con apposita comunicazione telematica
  • operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (ad esempio, contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, di mutuo, atti di compravendita di immobili)
  • operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva se il pagamento è avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate (a meno che tali strumenti non siano emessi da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; in tali casi, l’obbligo di comunicazione sussiste)
  • operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, già monitorate attraverso i modelli Intra e il sistema Vies (Vat information exchange system)
  • passaggi interni di beni tra rami d’azienda, documentati con fattura.

Dati da indicare nella comunicazione

Per ciascuna operazione rilevante la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati principali:

  • la partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente
  • l’importo delle operazioni effettuate, evidenziando l’imponibile e l’imposta oppure specificando che si tratta di operazioni non imponibili o esenti (per verificare se è necessario o meno inviare i dati, bisogna tener conto delle eventuali note di variazione). Per le operazioni per le quali non c’è obbligo di fattura, vanno riportati i corrispettivi comprensivi dell’IVA applicata.

Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati, per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all’estero, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale.

Rettifiche e sanzioni

La comunicazione va inviata entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento alle operazioni effettuate nell’anno d’imposta precedente. Superati i termini il contribuente può integrare la comunicazione presentandone una nuova entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza incorrere in alcuna sanzione. E’ possibile quindi integrare o sostituire la comunicazione entro il 31 Maggio di ogni anno.

L’omesso invio della comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da €258,00 a €2.065,00. Stessa penalità per la trasmissione di dati incompleti o non veritieri. Trattandosi di sanzioni comunque rilevanti meglio fare attenzione ed essere pronti.

Il Gestionale Amica è già pronto per lo Spesometro

Spesometro Elenco Clienti Fornitori

Spesometro ed Elenco Clienti Fornitori sono uno scherzo col software Gestionale Amica 10 (Click per ingrandire)

La buona notizia è che se siete nostri clienti non dovrete fare (quasi) nulla. La settimana prossima pubblicheremo un aggiornamento del software Gestionale Amica col quale sarà possibile ottenere la compilazione automatica dell’Elenco Clienti Fornitori (Spesometro).

Stefano Gardini

Co-Fondatore e Amministratore di CIR 2000 e della linea di software gestionali Amica.

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2 commenti su “Spesometro ed Elenco Clienti Fornitori 2011 – Guida Pratica”

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    Compilazione Elenco Clienti Fornitori e Spesometro con Amica 10 | Contabilita Facile12 Dicembre 2011 / Rispondi

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