Focus sul Reverse Charge

Reverse Charge in campo Immobiliare – Come funziona

Dal 1°ottobre 2007 le cessioni di immobili per il settore terziario sono soggette al regime del Reverse Charge, con alcune esclusioni come vedremo più avanti. In conseguenza di questo molti lettori della nostra guida al Reverse Charge ci hanno chiesto un approfondimento specifico per il settore.

Operazioni immobiliari soggette al Reverse Charge

Le operazioni soggette al regime del reverse charge sono:

  • le vendite di immobili terziario;
  • le vendite per le quali il cedente ha espressamente indicato nell’atto di compravendita l’opzione per l’imposizione ai fini IVA;

Sono escluse dall’ambito di applicazione del Reverse Charge, e quindi dovranno continuare ad essere fatturate con IVA le seguenti operazioni:

  • le vendite di immobili terziario nuove (ceduti entro 4 anni dall’ultimazione della costruzione o della ristrutturazione);
  • le vendite di immobili terziario a persone fisiche;
  • le vendite di immobili terziario a soggetti con detraibilità IVA inferiore al 25% come ad esempio banche, assicurazioni, società finanziarie, società immobiliari con patrimoni residenziali ecc…
  • le vendite di aree edificabili;
  • le vendite di aree non edificabili;
  • le vendite di immobili abitativi;
  • gli apporti a fondi immobiliari di una pluralità di immobili prevalentemente locati.

Registrazioni da effettuare

Vediamo adesso nei fatti come si devono comportare dal punto di vista dei documenti fiscali e della loro registrazione i due soggetti coinvolti. Il Venditore (cedente) e l’acquirente (cessionario).

Venditore

Il venditore deve emettere la fattura senza l’applicazione dell’IVA, indicando la dicitura che la definisce soggetta al Reverse Charge: “operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D.P.R. n. 633 del 1972”.

Acquirente

L’acquirente dell’immobile, come sempre con l’applicazione di Reverse Charge, dovrà integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta, registrare il documento integrato nel registro IVA delle fatture emesse indicando l’IVA integrata a debito, ed effettuare la stessa registrazione nel registro Acquisti ponendo l’IVA a credito.

Vantaggi del reverse charge immobiliare

Il Venditore non sarà debitore d’imposta e pertanto non dovrà procedere al versamento dell’IVA. L’acquirente non dovrà più pagare l’IVA in fase di acquisto e quindi non dovrà più finanziare l’IVA con un conseguente risparmio di oneri finanziari in caso di mutuo o finanziamento.

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Approfondimenti

Stefano Gardini

Co-Fondatore e Amministratore di CIR 2000 e della linea di software gestionali Amica.

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16 commenti su “Reverse Charge in campo Immobiliare – Come funziona”

    paolo18 Novembre 2012 / Rispondi

    Complimenti sinceri per l’aiuto che ci date con le vostre risposte molto chiare.
    Ho una domanda da fare che ha trovato sempre risposte molto vaghe da parte di alcuni commercialisti da me interpellati.
    Sono soggetto Iva in regime di detraibilità al 67% di Iva per effetto della pro rata, il proprietario soggetto Iva vende il negozio dove svolgo la mia attività (tabaccheria), se la fattura verrà registrata da me con il sistema charge reverse dovrò considerare l’iva su acquisti indeducibile per il 37% o trattasi di operazione non rientrante nella mia attività e quindi estranea alla pro rata?, Vi ringrazio anticipatamente per la risposta. Cordiali saluti

      Stefano Gardini21 Novembre 2012 / Rispondi

      In effetti la questione è dubbia e la inviterei a rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate. Io sarei propenso ad assoggettarla al suo regime IVA perchè non è così ‘estranea’ al suo lavoro, ma in effetti anche l’ipotesi della detrazione integrale è sostenibile.

    maria22 Novembre 2012 / Rispondi

    Complimenti per i suggerimenti che ci date 😉

    paolo23 Novembre 2012 / Rispondi

    la ringrazio per la risposta, le saprò dire cosa mi consiglia l’Agenzia delle Entrate.
    Grazie e ancora complimenti.
    Paolo

    Christian9 Aprile 2013 / Rispondi

    Buongiorno,
    ma quindi le chiedo per maggior chiarezza… il compratore dell’immobile nel mio caso “Libero Professionista” che acquista locali dove svolge gia’ l’attività… con il meccanismo del reverse charge deve sborsare l’iva all’agenzia delle entrate e poi la recupera oppure automaticamente non la deve pagare?

      Stefano Gardini10 Aprile 2013 / Rispondi

      Se il venditore ed il locale hanno i requisiti, la vendita deve essere fatta in esenzione, quindi con fattura senza iva. Poi va applicato il meccanismo del Reverse Charge (inversione contabile) per cui viene fatta una registrazione che neutralizza l’iva. Non viene quindi versata alcun importo iva.

    Dario15 Maggio 2013 / Rispondi

    Ciao Stefano, forse non c’entra molto con l’argomento dell’articolo, ma volevo chiederti un consiglio. Ho acquistato ad inizio anno 2006 la mia prima casa pagando una parte del prezzo subito e una parte con mutuo, che da allora scarico (gli interessi) regolarmente sul 730.
    Purtroppo solo oggi parlando con un amico ho scoperto che olte agli interessi del mutuo è possibile anche recuperare in 10 rate la detrazione del 36% del 25% del prezzo di vendita in quanto questo immobile era ristrutturato!
    La mie richieste di informazioni sono:
    1) il mio amico mi ha detto che posso solo le rate attuali e al limite (con l’unico) almeno la rata dell’anno scorso, e le rate dei primi anni ormai le ho perse?
    2) l’ammontare forfettario del 25% di cui parla le istruzioni del 730 fa riferimento all’intero costo della casa o solo alla parte che ho pagato subito (escluso il mutuo che scarico con gli interessi)?
    grazie mille

      Stefano Gardini16 Maggio 2013 / Rispondi

      Le dichiarazioni (e quindi le detrazioni) per redditi personali non fanno parte dello specifico di questo blog e nemmeno della mia specifica preparazione per cui non sono in grado di darti una risposta ‘professionale’.

    DANIELA29 Settembre 2014 / Rispondi

    Buonasera Stefano. Volevo porle un quesito: Una Srl ha stipulato un preliminare di vendita per l’acquisto di un fabbricato strumentale, ed è stata esercitata l opzione per il reverse charge. Come da accordi con la parte venditrice, sono state emesse n. 5 fatture a titolo di caparra confirmatoria ed acconto di prezzo.
    La domanda è questa: l’Iva si neutralizza? In questo caso chi la dovrebbe versare? e inoltre conviene iscrivere il credito nell’attivo dello Stato patrimoniale o creare direttamente il cespite tra le immobilizzazioni?
    Ringraziandola in anticipo le porgo cordiali saluti e complimenti per la sua preparazione.

      Stefano Gardini29 Settembre 2014 / Rispondi

      L’iva si neutralizza, l’operazione è ad iva neutra quindi nessuno la versa e di conseguenza nessuna la porta a credito. Ovviamente se l’esercizio dell’opzione Reverse Charge è giustificata dalle condizioni (su questo Blog ho fatto un apposito articolo). Io iscriverei il credito derivante dall’acconto nell’attivo dello Stato Patrimoniale, non puoi iscrivere il cespite se non ne sei effettivamente entrato in possesso (stipula).

    Aliso Cecchini21 Giugno 2017 / Rispondi

    Salve, mia figlia è titolare di una ditta individuale e come tale aveva sottoscritto un leasing immobiliare nel 2011.
    Nel 2017 ha riscattato il leasing e la banca ha applicato il reverse charge. Il valore inizale di vendita/acquisto era di 200.000 euro.
    Il valore pagato per il riscatto è stato di 167.000 euro.
    Ora ci si pone il problema della regressione del bene e non sappiamo che cosa ci sia da pagare effettivamente.
    Per il reverse charge l’Iva si compensa e quindi tutto ok?
    La plusvalenza come opera per il suo calcolo e per la tassazione?
    Non so se sono stato chiaro.
    Ringrazio e saluto cordialmente.

      Stefano Gardini27 Luglio 2017 / Rispondi

      Non mi è chiara la domanda, comunque da quanto capisco, i canoni di leasing sono stati pagati con iva e questo va bene. Voi avete riscattato il bene pagando il capitale residuo ‘senza iva’ poichè in reverse charge. Ed anche questo va bene. A seguito di queste precisazioni non mi è chiara la domanda. Da parte vostra non c’è altro da pagare, a quanto capisco della situazione.

        Aliso27 Luglio 2017 / Rispondi

        La domanda è questa, posto quanto sopra: per avere la retrocessione del bene riscattato ci dicono che dobbiamo rimborsare l’Iva portata in detrazione e così si va da probabili circa 22.500 euro (somma riscatto più annualità fino a 10 dall’inizio del leasing – durato 67 mesi, quindi 6 anni – sulla base di una sentenza della Cassazione, rispetto ad una circolare dell’Agenzia delle entrate), a 36.850, assumendo a valore dell’immobile il prezzo del riscatto, su cui calcolare l’Iva da pagare.
        Non so se ora la questione risulta più chiara.
        Insomma, cessando la ditta individuale c’è realmente da pagare una bella somma d’Iva perché l’immobile é stato acquistato come ditta, ancorché individuale?
        Grazie per una cortese ulteriore risposta, possibilmente sollecita.
        Cordiali saluti.

          Stefano Gardini4 Agosto 2017 / Rispondi

          Sì ora è più chiaro. In effetti l’iva della ditta individuale va rimborsata.

    Aliso Cecchini4 Agosto 2017 / Rispondi

    Ok. Ma qual è il calcolo da fare? Se non chiedo troppo.

      Stefano Gardini8 Agosto 2017 / Rispondi

      Per essere preciso dovrei avere in mano tutti i documenti, una consulenza personalizzata esula ovviamente dagli scopi del blog.

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