Con l’avvicinarsi del Natale è importante conoscere bene la disciplina fiscale delle spese sostenute per omaggi e strenne. Come sempre la fiscalità italiana anche qui ha una molteplicità di possibilità, in base al valore dell’omaggio ed anche in relazione al fatto che il bene sia o meno attinente all’attività dell’impresa. Andiamo con ordine e vediamo le varie casistiche e la relazione con il trattamento fiscale ai fini IVA e IRAP.
Partiamo intanto con una domanda: gli omaggi possono essere sempre classificati tra le spese di rappresentanza? La risposta è NO in quanto per essere classificati come tali devono avere le seguenti caratteristiche:
Vediamo di fare qualche esempio per capire meglio. Al punto uno sono classificabili gli oggetti volti a promuovere il marchio dell’azienda, ad esempio un calendario personalizzato con il marchio aziendale; oppure un campione di prodotto, il campioncino di un profumo è classificabile in questa categoria. Al punto due sono classificabili tutti quegli omaggi volti un domani a produrre vendite: omaggio un cliente di un mio prodotto puntando sul fatto che, se lo apprezza, possa poi acquistarne in quantità. Il punto tre vale per tutte le tipologie: non deve qualcosa che esula del tutto dalle normali pratiche commerciali. Ovviamente questo non vuole tarpare la fantasia (anche se forse un po’ lo fa) ma pone dei paletti a pratiche assolutamente al di fuori della normalità economica dei rapporti fornitore/cliente.
Fatte queste debite premesse vediamo adesso di analizzare nel dettaglio i vari casi.
È il tipico caso dei regali natalizi, come cesti, panettoni, spumanti, calendari e agende marchiate, eccetera. L’obiettivo può essere sia quello di avvicinare nuovi clienti sia quello di fidelizzare i clienti esistenti, con la finalità economica, promuovendo la propria attività, di migliorare i futuri profitti. La deducibilità ai fine IRPEF/IRES di questo tipo di spese è legata sostanzialmente al valore dell’omaggio: se inferiore a €50 viene consentita la deducibilità totale, se superiore viene consentita la deducibilità parziale sulla base di una tabella basata sui ricavi.
% sui ricavi | Livello dei ricavi |
---|---|
1,5% | Fino a €10.000 |
0,6% | Parte eccedente €10.000 fino a €50.000 |
0,4% | Parte eccedente €50.000 |
Se le spese eccedono questi limiti, la parte eccedente è indeducibile. Ai fini IVA l’operazione è Non Imponibile per la cessione ed è detraibile per valore dell’omaggio inferiore a €50 mentre è indetraibile per valore dell’omaggio superiore a €50.
Gli omaggi ai clienti di beni che fanno parte dell’attività d’impresa non sono sempre qualificabili come spese di rappresentanza: fa sempre fede il valore dell’omaggio e la soglia discriminante sono sempre €50. Va valutato con precisione il valore di mercato dell’omaggio (non il valore di produzione ma il reale valore di mercato): se inferiore a €50 può essere classificato come spesa di rappresentanza, altrimenti no. Per la deducibilità invece deve essere considerato il costo di produzione (o di acquisto) e si seguono le stesse regole del caso precedente, quindi con costo inferiore a €50, deducibilità è totale, deducibilità parziale secondo la tabella se il costo è superiore a €50. La cessione dell’omaggio in questo caso è imponibile ai fini IVA e sempre detraibile indipendentemente dal costo. Attenzione quindi a rispettare gli obblighi di fatturazione e registrazione analoghi a quelli di una vendita.
La deducibilità delle spese di rappresentanza ai fini IRAP dipende dal metodo utilizzato per la determinazione della base imponibile: se si utilizza il metodo del bilancio (quello per le società di capitali e le società di persone e imprese individuali in regime ordinario che hanno optato per tale metodo), le spese di rappresentanza sono totalmente deducibili; se invece si utilizza il metodo fiscale (società di persone e imprese individuali in regime semplificato o che non hanno esercitato l’opzione), le spese di rappresentanza non sono deducibili.
Nel caso dei lavoratori autonomi, la disciplina fiscale consente la deducibilità della spesa ai fini IRPEF/IRAP nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta senza tenere conto del valore unitario dell’omaggio.
Per gli omaggi ai dipendenti, il trattamento fiscale è ancora diverso. Queste spese rientrano tra le spese per prestazioni di lavoro e non tra quelle di rappresentanza, quindi la spesa può essere totalmente dedotta dal reddito (secondo l’art. 95 comma 1 TUIR ad eccezione delle spese di istruzione, educazione ecc.) mentre l’IVA è indetraibile. L’IRAP ovviamente è indeducibile in quanto rientra tra i costi del personale.
Come avete potuto notare si tratta di materia abbastanza complessa da richiedere una certa attenzione sia nella fase di valutazione sul tipo di omaggi da utilizzare, sia nella fase operativa per evitare errori che possono poi portare ad incorrere in sanzioni. Spero di aver fatto cosa gradita in questo periodo in cui molti affronteranno il problema degli omaggi.
Io e tutto lo staff vi auguriamo Buone Feste, ed a risentirci sul Blog da Gennaio.
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Francesca27 Dicembre 2016 /
Buongiorno,
vorrei sapere se è possibile inserire in un unico ddt sia i prodotti con causale vendita che quelli dati in omaggio con rivalsa Iva, e se è possibile fare la medesima cosa con le fatture differite, considerando appunto l’addebito dell’iva.
grazie
Stefano Gardini29 Dicembre 2016 /
Sì da un punto di vista regolamentare è possibile.
LIA11 Gennaio 2017 /
Buonasera, nel 2015 per errore ho detratto l’iva (per un importo di 1,82 e 37,54 circa) di una spesa di rappresentanza (fattura unica) sostenuta per due clienti durante il periodo di Natale 2015, purtroppo mi sono accorta dell’errore a dicembre 2016. Come posso riparare all’errore? posso fotocopiare la fattura di acquisto e registrarla come nota di credito e poi registrarla di nuovo correttamente ovviamente entro gennaio 2016?
Stefano Gardini12 Gennaio 2017 /
No rettificherei solo il problema in fase di dichiarazione annuale iva, versando poi la differenza con relative sanzioni.
carla26 Febbraio 2017 /
Salve,
come può essere gestito l’invio di materiale stampato?
nell’ambito della vendita diretta, ho la necessità di inviare alle incaricate del materiale stampato ( per lo più fotocopie ) che illustra le varie iniziative e promozioni e non so che causale trasporto attribuire al DDT
grazie
Stefano Gardini28 Febbraio 2017 /
Materiale promozionale senza valore commerciale.