La procedura per la distruzione dei beni aziendali inservibili

Nella vita di un’azienda può capitare, ed a volte capita anche spesso, che ci si trovi in magazzino della merce da distruggere perché obsoleta o deteriorata, oppure che si debbano eliminare dei cespiti obsoleti o non utilizzabili. In questi casi è bene sapere cosa fare e quali sono gli adempimenti ed i rischi connessi.

Uno sguardo alla normativa

Le formalità nel caso della distruzione dei beni sono regolate dal DPR 10 novembre 1997 n. 441. La procedura è analizzata dalla Circolare Ministeriale n. 193/E del 1998 che ne precisa le modalità operative. Infine il Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011) ha introdotto alcune semplificazioni e facilitazioni per la distruzione di beni inservibili in carico ad una azienda o un possessore di partita IVA. La principale novità riguarda l’innalzamento del limite da €5.164 a €10.000, entro il quale è possibile provvedere alla distruzione di beni inservibili senza sottoporsi a procedure complicate e costose. Andremo quindi a vedere le procedure nei due diversi casi.

NOTA BENE: il parametro da utilizzare per la definizione del valore di €10.000 è il costo di acquisto e non il valore economico dei beni. Quindi beni svalutati, al fine di questa valutazione, vanno comunque calcolati al costo di acquisto.

Oltre i 10.000 euro

Oltre la soglia di €10.000 per poter procedere alla distruzione di beni è obbligatorio seguire alcuni passi previsti dalla normativa vigente in materia, con l’obiettivo di legittimare e provare la loro reale distruzione. Possiamo individuare tre fasi distinte.

La prima fase della procedura consiste nell’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate oppure ai Comandi della Guardia di Finanza competenti del luogo dove avviene l’operazione di distruzione (la sede dell’impresa non ha rilevanza in questo caso). La comunicazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima l’inizio delle operazioni di distruzione per consentire ai funzionari di essere presenti.

Consiglio: come indicato anche dalla circolare 193/E del 1998, quando possibile consiglio di anticipare l’invio della comunicazione e di non attenersi strettamente ai 5 giorni per non correre il rischio della mancata presenza dei funzionari preposti a sovraintendere alle operazioni.

La comunicazione deve contenere:

  • il luogo la data e l’ora delle operazioni di distruzione;
  • le modalità di distruzione;
  • la natura dei beni;
  • l’ammontare complessivo dei beni;
  • il valore eventualmente ottenibile della distruzione.

Non va inviata la comunicazione nei casi in cui la distruzione è stata disposta da un organo della Pubblica Amministrazione per qualsiasi motivo.

La seconda fase della procedura prevede la compilazione del verbale redatto dai pubblici ufficiali, che devono essere presenti al momento della distruzione (funzionari agenzia delle entrate, ufficiali della guardia di finanza o notaio).

Dal verbale devono risultare:

  • data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni;
  • natura, qualità, quantità ed ammontare del costo dei beni distrutti o eventualmente trasformati.

La terza fase della procedura (solo se necessario) consiste nella compilazione di un documento di trasporto per seguire la movimentazione dei beni eventualmente ottenuti dalla distruzione. Il documento come sempre deve essere numerato progressivamente e deve riportare il destinatario, la data, la natura e quantità dei beni nonché la causale del trasporto.

Sotto i 10.000 euro

Fino a €10.000 invece la semplificazione consente di procedere in proprio alla distruzione dei beni avvalendosi dell’autocertificazione per la verbalizzazione delle operazioni attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nella dichiarazione devono risultare: data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti e/o trasformati. Allego un esempio di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Cosa succede se non si applicano le procedure viste sopra?

Non rispettando una delle due procedure, a seconda del valore dei beni, il mancato ritrovamento di quei beni in sede di verifica fiscale comporta la presunzione che gli stessi siano stati ceduti evadendo le imposte, e comporta quindi l’applicazione delle sanzioni sia per l’evasione IVA che per l’evasione delle imposte sul reddito, salvo che il contribuente non posso dimostrare in modo inequivocabile la motivazione della loro assenza.

Cessione a condizioni di realizzo

Per completezza preciso che nessun adempimento deve essere fatto se la merce o i cespiti vengono ceduti a prezzi minimi o a valori di “realizzo” che divengono “il valore normale”. Risulta chiaro infatti che in molti casi la soluzione di vendere beni obsoleti il cui valore “normale” è enormemente diminuito può essere più semplice della più complessa procedura di distruzione, soprattutto per valori superiori a €10.000, e se è facilmente dimostrabile la svalutazione del loro valore.

Grazie anche all’aiuto di questo articolo spero che molti di voi possano ora valutare se ‘smaltire’ per distruzione tutti quei ‘rimasugli’ inutili ed a volte ingombranti che ogni azienda ha al suo interno e che è costretta a conservare per finalità esclusivamente fiscali.

Stefano Gardini

Co-Fondatore e Amministratore di CIR 2000 e della linea di software gestionali Amica.

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99 commenti su “La procedura per la distruzione dei beni aziendali inservibili”

    Oreste28 Febbraio 2014 / Rispondi

    forse sarà una domanda sciocca, ma poichè mi capita di avere un cliente che ha circa 12000 euro di merci inservibili, per evitare la lunga procedura prevista oltre il limite dei 10000, può effettuare due distruzioni in due anni differenti?? in altre parole, la distruzione è una-tantum oppure negli anni, laddove dovessero accumularsi residui di merce di piccolo valore, si può di tanto in tanto autocertificarne la distruzione con la semplice autocertificazione? Grazie

      Stefano Gardini1 Marzo 2014 / Rispondi

      Può essere fatto in due anni successivi per un valore inferiore ai 10.000 in ogni anno senza alcun problema. La normativa non dice nulla in merito ma ritengo che due operazioni fatte nello stesso anno comportino il rischio della presunzione di elusione della normativa.

    luigi17 Giugno 2014 / Rispondi

    Un chiarimento per cortesia.
    Nel caso di distruzione di merce sotto i 10000 €, bisogna fare una comunicazione alla AdE e GdF ?
    E/o bisogna inviare a qualche autorità l’atto sostitutivo di notorietà compilato?
    Grazie mille

      Stefano Gardini19 Giugno 2014 / Rispondi

      No nessuna comunicazione e nessun invio. Basta conservare l’Atto di Notorietà.

    Francesca10 Luglio 2014 / Rispondi

    Buongiorno,
    in merito allo smaltimento di cespiti inferiori a 10.000 euro,
    e necessario oltre alla Dichiarazione Sostitutiva, il formulario dei rifiuti che certifica lo smaltimento di tale materiale ? in caso di arredi obsoleti, si può semplicemente portarli all’ isola ecologica (che non lascia in questo caso nessun formulario) ?
    grazie

      Stefano Gardini11 Luglio 2014 / Rispondi

      Il formulario direi che serve solo nel caso di rifiuti particolari. Per il resto basta l’isola ecologica od i servizi di ritiro a domicilio che le varie aziende preposte allo smaltimento fanno.

    Francesca10 Luglio 2014 / Rispondi

    per eliminare il cespite smaltito, in contabilità, sarà necessario generare delle autofatture ?

    grazie

      Stefano Gardini11 Luglio 2014 / Rispondi

      No basta la documentazione di distruzione come indicato nell’articolo.

    Davide15 Luglio 2014 / Rispondi

    Ma siamo sicuri che sotto i 10.000€ non serva la comunicazione alla AE/GF? Posso avere il riferimento normativo di ciò?
    Da quanto capisco, è possibile autocertificare in luogo della verbalizzazione, ma resta fermo l’obbligo della comunicazione preventiva.

      Stefano Gardini15 Luglio 2014 / Rispondi

      Tutti i riferimenti normativi sono riportati nell’articolo.

        Davide16 Luglio 2014 / Rispondi

        Se il riferimento che ammetterebbe la mera autocertificazione – e non anche la comunicazione preventiva – per la distruzione di beni fino a 10.000 € è il citato DL 70/2011 (art. 7 co. 1 lett. p) ed ancora art. 7 co. 2 lett z)) io vedo una interpretazione sbagliata (e non di poco).
        Se sono in errore, me lo faccia notare con il riferimento normativo.

          Stefano Gardini18 Luglio 2014 / Rispondi

          Per quanto riguarda la comunicazione da fare ad Agenzia Entrate/GdF per la distruzione di beni di importo inferiore a euro 10.000,00 è ormai consolidata consuetudine non provvedere alla comunicazione ad Agenzia Entrate/GdF. Va tuttavia rilevato che l’esonero è espressamente previsto dalla normativa solo con riferimento al verbale, e non anche alla comunicazione. Valide interpretazioni estendono la ‘semplificazione’ anche al verbale, e ad oggi non mi risultano casi documentati e/o chiarimenti di Agenzia Entrate di invalidazione di tale procedura in assenza della comunicazione. L’Agenzia, peraltro, non ha mai avallato esplicitamente tale posizione. Pertanto, in via cautelativa, potrebbe essere una valida ‘protezione’ fare comunque la comunicazione.

        Davide17 Luglio 2014 / Rispondi

        Visto che ha cancellato il mio secondo commento, che comunque voleva essere un invito ad approfondire la materia, ne concludo che preferisca rimanere con le sue certezze e perdere così il beneficio del dubbio.
        Rilegga la legge, legga le circolari, consulti qualche banca dati (seria) e rilegga ancora la legge, capirà che quanto afferma sulla distruzione dei beni inferiori a 10.000 euro non è altro che un’errata interpretazione della norma.
        In tale fattispecie, la sola autocertificazione, senza la comunicazione preventiva, DIFFICILMENTE vincerà la presunzione di cessione mossa dall’AE. La sicurezza di “vittoria” si ha CERTAMENTE se prima dell’autocertificazione è stata data anche comunicazione preventivamente della distruzione.
        Il DL 70/2011 si chiama “semplificazione” perché ha permesso di risparmiare il costo del notaio per le distruzioni di “pochi” beni (appunto inferiori a 10.000 euro) per i quali, a volte, poteva accadere che l’onere relativo al certificatore fosse maggiore rispetto al valore del bene da distruggere.
        Non mi dilungo oltre.

          Stefano Gardini18 Luglio 2014 / Rispondi

          Non ho cancellato nessun commento…non lo faccio mai per alcun motivo. Mi assumo sempre le mie responsabilità anche se/quando posso commettere degli errori come mi pare lei mi stia segnalando. Il suo commento, nei tempi necessari (questo è un blog gratuito al quale posso dedicare solo una piccola parte del mio tempo) avrà la risposta che riterrò corretta. Se non vede il suo commento è perchè, non avendolo ancora visto non ho potuto approvarlo.

    Emanuele18 Settembre 2014 / Rispondi

    Buongiorno,
    ho letto e riletto in tantissimi alti blog o siti che esistono due modi per lo smaltimento di merce obsoleta: Rottamazione diretta e indiretta So perfettamente quali sono le differenze ma una cosa non mi è chiara in quanto leggo cose diverse tra un sito e l’altro. Per la rottamazione indiretta, dato che si tratta di merce considerata come rifiuto in quanto inutilizzabile, non necessita effettuare alcun tipo di comunicazione alle varie autorità anche se l’importo supera di gran lunga i 10000. E’ vero quello che ho letto? posso procedere alla distruzione della merce facendola ritirare da un’azienda che si occupa di smaltimento rifiuti senza far nessuna comunicazione?? Attendo un riscontro.
    Grazie

      Stefano Gardini19 Settembre 2014 / Rispondi

      Sì è possibile in quanto l’azienda ti rilascerà idonea documentazione che certifica l’avvenuto smaltimento. La principale cosa che interessa l’amministrazione è che tu non vendi in nero della merce per poi farla risultare come smaltita.

        Emanuele19 Settembre 2014 / Rispondi

        Grazie per la risposta.
        Quindi mi assicura che con la rottamazione indiretta non devo fare alcuna comunicazione? il problema è che sto chiudendo la mia azienda e ho delle giacenze inutilizzabili e l’importo è elevato. Quindi vorrei poter chiudere senza avere nessun problema e non vorrei andare in contro a sanzioni.
        Su internet non sono riuscito a trovare una legge o qualcosa dove specifica che con la rottamazione indiretta la comunicazione non è obbligatoria. Attendo riscontro

          Stefano Gardini19 Settembre 2014 / Rispondi

          Consegnare la merce ad un’altra azienda (ancorchè per la rottamazione) corrisponde a ‘venderla’ dal punto di vista del magazzino e del suo scarico. L’unico problema può nascere dal fatto che se la merce ha un valore e viene scaricata a 0 potrebbero esserci delle contestazioni sulla liceità dell’operazione. Mi spiego meglio, se la merce ha un reale valore di mercato non può e non deve essere rottamata in quanto questo rappresenta un danno o agli eventuali creditori dell’azienda o, ancor più grave, all’Erario. Quindi ‘tecnicamente’ la rottamazione è possibile, purchè ci siano i presupposti per farlo. Diversamente potrebbe configurarsi come illecito. Vista la delicatezza dell’operazione e poichè mi parli di importo considerevole ti consiglio di avvalerti di un consulente della tua zona per valutare bene l’operazione ed eventualmente farla con tutti i crismi e le tutele del caso.

    ALESSANDRO1 Ottobre 2014 / Rispondi

    COSA SI POTREBBE VERIFICARE SE NON VIENE DATA PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE ED ALLA GUARDIA DI FINANZA? GRAZIE ANTICIPATAMENTE..

      Stefano Gardini1 Ottobre 2014 / Rispondi

      In caso la mancata comunicazione venga contestata (cosa per nulla certa, ma sempre possibile in un Paese fiscalmente ‘incerto’ come l’Italia) potrebbe non venir considerata valida la distruzione e venire quindi considerata come vendita ‘innero’ la mancanza dei prodotti a magazzino.

        ALESSANDRO1 Ottobre 2014 / Rispondi

        GRAZIE MILLE… MA SE LA CEDENTE VOLESSE RAVVEDERSI E FARE COMUNICAZIONE TARDIVA? COSA DOVREBBE FARE SECONDO LEI?

          Stefano Gardini1 Ottobre 2014 / Rispondi

          Non serve, la comunicazione serve, in teoria, a permettere la sorveglianza della reale distruzione/smaltimento dei beni. La comunicazione tardiva non ha alcun senso, meglio nulla.

    Rossella3 Ottobre 2014 / Rispondi

    ho trovato molto utili le sue indicazioni. Non capendo come fare a seguirvi in questo blog, ho pensato di seguirvi su facebook, sperando di trovare altri argomenti così interessanti. Saluti.

      Stefano Gardini3 Ottobre 2014 / Rispondi

      Puoi iscriverti alla mailing list del blog e riceverai notizie via email di tutte le novità pubblicate.

    Carlo Marin13 Novembre 2014 / Rispondi

    Complimenti per la professionalità dimostrata sul presente argomento, a prescindere dal sig. “Davide”, io lo avrei invitato a crearsi un suo blog, invece di polemizzare in data 17/7/14, che, nonostante la sua “competenza” ostentata, è entrato ugualmente a consultare il Blog da Lei gestito.
    La semplicità e la sintesi nell’esporre i commenti sul tema è la cosa che ho rilevato fin da subito.
    Buon lavoro

    Raffaele Giorgetti18 Novembre 2014 / Rispondi

    Buongiorno,

    Le espongo il nostro caso. Il bene in oggetto è una macchina “uscita” dall’azienda in conto riparazione e fisicamente depositata presso il magazzino di un fornitore. Quest’ultimo la ritiene non riparabile. Avviando la procedura descritta ma volendo provvedere alla gestione del bene da distruggere anche in qualità di rifiuto chi si configurerebbe come produttore? Il possessore del bene non ha un registro di carico/scarico presso il magazzino del riparatore e non potrebbe quindi comparire come produttore sul formulario di trasporto. Si può configurare come produttore il riparatore o sarebbe necessario un qualche tipo di cessione prima dell’avvio della procedura indicata?
    Ringrazio in anticipo per l’aiuto che saprà fornirmi.

      Stefano Gardini2 Dicembre 2014 / Rispondi

      No direi che potreste semplicemente indicare come luogo dello smaltimento l’indirizzo del riparatore. Agenzia Entrate verrà, se ritiene, lì a verificare l’effettivo smaltimento del bene. Non vedo problemi.

    Elena2 Dicembre 2014 / Rispondi

    ” nell’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate oppure ai Comandi della Guardia di Finanza competenti del luogo dove avviene l’operazione di distruzione (la sede dell’impresa non ha rilevanza in questo caso). La comunicazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima l’inizio delle operazioni di distruzione per consentire ai funzionari di essere presenti.”
    si parla di giorni lavorativi o di calendario?
    grazie
    ELENA

      Stefano Gardini4 Dicembre 2014 / Rispondi

      Nella legge si parla di 5 giorni. In questi casi si intendono di norma di calendario, però lasciare il tempo ‘tecnico’ è sempre meglio al fine di evitare disguidi e contestazioni. Io consiglio di fare la comunicazione qualche giorno prima rispetto ai minimi di legge previsti.

    Catia Foti11 Dicembre 2014 / Rispondi

    buongiorno
    per quanto riguarda lo scarico di fine anno di magazzino di beni di consumo, essendo una ditta di bevande e prodotti alimentari che vanno in scadenza, c’è un tetto massimo di distruzione?
    sperando in una risposta ringrazio anticipatamente.

      Stefano Gardini11 Dicembre 2014 / Rispondi

      Non c’è un tetto massimo ma ovviamente deve essere compatibile col fatturato. Se fatturi 100.000 euro non puoi pensare di distruggere di punto in bianco 50.000 euro di beni (giusto per fare un esempio).

    mauro7 Gennaio 2015 / Rispondi

    Buongiorno

    Cosa succede quando un’azienda ha a bilancio dei cespiti completamente ammortizzati che fisicamente non esistono più da diversi anni? Sto parlando di apparecchiature che nell’arco di vent’anni sono state date in noleggio o comodato d’uso a dei clienti e una volta terminato il contratto sono tornate alla base e poi non si sa che fine hanno fatto.Ovviamente sto parlando di apparecchiature ammortizzate al 100% già quando sono rientrate alla base e che non esistono più fisicamente. A bilancio c’è ancora il costo storico nell’attivo dello stato patromoniale e il relativo fondo dello stesso importo nel passivo. Per fare pulizia contabilmente come si può fare senza evadere il fisco?

      Stefano Gardini7 Gennaio 2015 / Rispondi

      In questo caso, non essendoci più i beni fisicamente, va fatta una vendita a privati (di solito ai soci come persone fisiche) al cosiddetto prezzo normale, cioè il valore di mercato dei prodotti. Se è nullo o pressochè nullo si fa una vendita ad 1 euro simbolico ma è necessario che il reale valore nullo sia certo.

    sasa8 Gennaio 2015 / Rispondi

    avendo distrutto della merce, con preventiva comunicazione all’Agenzia ed ai vigili urbani. ora redigendo il bilancio, come lo calcolo ??? sia come insussistenza nei costi e come merce distrutta nei ricavi ???
    grazie in anticipo

    ps oppure applico il principio contabile 22 ???

      Stefano Gardini15 Gennaio 2015 / Rispondi

      Se si tratta di merce e non di beni strumentali, la loro rilevazione è ‘automatica’, in quanto sarà rilevata dall’ammontare delle rimanenze che non avrà più l’ammontare di quelle merci. Se invece fossero stati beni strumentali andava applicato il principio 29 ed andavano iscritti, come operazione straordinaria, come sopravvenienza passiva.

    Filippo Liguori30 Marzo 2015 / Rispondi

    Buongiorno
    Vorrei fare una domanda relativa allo smaltimento di vecchio mobilio da smalire.
    Se si affida il materiale ad un trasportatore , con incarico di portare lo stesso in discarica (si tratta di materiale NON pericoloso, vecchio scrivanie ecc.) E’ sufficiente il DDT controfirmato dal trasportatore?

    Grazie

      Stefano Gardini31 Marzo 2015 / Rispondi

      Va fatta la procedura di smaltimento secondo quanto specificato nell’articolo, la sola consegna al trasportatore non è sufficiente.

    EMILIA13 Aprile 2015 / Rispondi

    Buongiorno nel 1998 abbiamo acquistato un a linea revisione auto per un importo di 133.000.000 di vecchie lire. Oggi con le nuove normative siamo stati costretti a sostituirla e comprarne una nuova secondo il nuovo protocollo. la linea e’ interamente in ferro e avevo pensato di smaltirla con l’azienda che abbiamo per lo smaltimento dei rifiuti speciali, quindi con formulario rifiuti e poi mud a fine anno.
    E’ necessario fare le comunicazioni ? sono passati 17 anni…
    grazie per la sua risposta

      Stefano Gardini13 Aprile 2015 / Rispondi

      Se il macchinario è in carico nel libro dei cespiti, e non ho dubbi che lo sia, confermo che vanno fatte tutte le comunicazioni correttamente. L’età del bene è irrilevante.

    Giuseppe24 Aprile 2015 / Rispondi

    Buongiorno, se non ho interpretato male, le procedure sopra indicate valgono per i cespiti.
    Ho quindi un paio di domande :
    – Il limite di 10000 euro è relativo al cespite dismesso o all’operazione di dismissione ?
    Per intenderci, dismettere 6 beni da 2000 euro ci porta oltre la soglia dei 10000 oppure no ?
    – Se anzichè cespiti, devo eliminire degli articoli obsoleti di magazzino, dal valore unitario di pochi euro,
    posso seguire le stesse procedure ?
    E anche in questo caso, eliminare 6 codici, valore unitario 1 euro, ma 2000 pezzi di ciascuno articolo, in quale caso ricade ?
    Grazie mille x i chiarimenti.

      Stefano Gardini27 Aprile 2015 / Rispondi

      La procedura è valida per qualsiasi bene dell’azienda sia cespite che prodotti a magazzino. Il limite di 10.000 euro è sempre per l’intera operazione e non per il valore del singolo bene.

    Davy20 Maggio 2015 / Rispondi

    Salve,
    commercio in oggetti in oro e in magazzino mi ritrovo parecchi gioielli oramai fuori moda.
    Al fine di monetizzare magazzino “fermo”, ho la possibilità di fondere (distruggere) i gioielli presso un banco metalli.
    A questo punto è certo che devo attenermi alla normativa della previa comunicazione ecc… anche perchè la cifra è ben al di sopra dei 10.000 Eur.
    Se, invece, emetto una normale fattura di vendita a un prezzo di puro realizzo (in ogni caso più alto del costo di acquisto, visto l’innalzamento negli ultimi anni del valore dell’oro), sono sempre soggetto a comunicare l’operazione agli organi competenti?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta

      Stefano Gardini21 Maggio 2015 / Rispondi

      No se fatturi la merce (fosse anche sottocosto) non devi fare alcuna comunicazione, è una normale vendita.

    Marcello14 Giugno 2015 / Rispondi

    Salve, io ho una attività di assistenza e vendita pc, ho in magazzino diverse giacenze di articoli non più utilizzabili, tipo cartucce e toner di stampanti ormai fuori produzione e diversi articoli tipo schede madri o processori non più utilizzabili perché obsoleti e per questo privi di alcun valore.
    la mia domanda è:
    conviene seguire la procedura per la distruzione o eliminarli perché ormai senza alcun valore?
    grazie.

      Stefano Gardini15 Giugno 2015 / Rispondi

      Va fatta la procedura di smaltimento.

    Giuseppe15 Luglio 2015 / Rispondi

    Salve, la mia azienda produce, attraverso lo stampaggio con presse oleopneumatiche, prodotti in plastica.
    Visto che abbiamo una linea interna per la macinazione ed il riciclo dei pezzi scarti (vengono ridotti in granuli per poter essere utilizzati nuovamente per produrre nuovi articoli).
    Ogni tanto capita che alcuni prodotti a magazzino non più vendibili od obsoleti vengano macinati e ridotti nuovamente in granulo all’interno dell’azienda per essere riutilizzati per nuove produzioni.
    Come ci dobbiamo comportare in questo caso per poter cancellare dall’inventario di magazzino quei beni che vengono macinati per essere reimmessi successivamente nel ciclo produttivo sotto forma di nuovi prodotti?
    Grazie in anticipo per una cortese risposta.

      Stefano Gardini17 Luglio 2015 / Rispondi

      Si tratta di una trasformazione in prodotto ancora utilizzabile. La procedura è simile a quella per la distruzione con l’aggiunta finale di un DDT di carico del prodotto riciclato.

    Tesser Diego2 Ottobre 2015 / Rispondi

    Buongiorno vorrei per favore un chiarimento;
    devo smaltire merce per un valore inferiore a 10000 euro
    per cessata attivita’,che procedura devo attuare?
    grazie per
    la risposta cordiali saluti

      Stefano Gardini2 Ottobre 2015 / Rispondi

      Quella indicata nell’articolo.

    antonio21 Ottobre 2015 / Rispondi

    salve quindi è assodato che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per merce inferiore a 10000 euro non va fatta giusto? La merce che dovrò smaltire è composta da vetro,alluminio,ceramica e acciaio, mi potrebbe gentilmente illustrare come si compila nello specifico il formulario?grazie anticipatamente antonio.

      Stefano Gardini22 Ottobre 2015 / Rispondi

      La comunicazione meglio farla per essere più tranquilli, al momento la cosa è e rimane ‘controversa’.

    Massimo28 Ottobre 2015 / Rispondi

    Salve io mi ritrovo una montagna di fotografie messi in scatoloni e inevitabilmente non si può fare un inventario preciso, per smaltire almeno una parte che comunque non superi €.10000 visto che alla fine è carta, come dovrei comportarmi? Grazie

      Stefano Gardini28 Ottobre 2015 / Rispondi

      Se sono beni inventariati o cespiti, va fatta la procedura come indicato, comunicazione (meglio) ad Agenzia Entrate ed atto notorio per smaltimento. Diversamente se non sono beni registrati in qualche modo, li porti in discarica.

    Massimo23 Novembre 2015 / Rispondi

    Salve, mi complimento per il blog che da oggi seguirò perchè lo trovo molto interessante ed approfitto per una domanda: Qualora si dovesse smaltire della merce obsoleta presente in magazzino, si rischia di risultare non congrui e coerenti con gli studi di settori, come si fa in quel caso?
    Ringrazio anticipatamente e attendo riscontro.

    Saluti

      Stefano Gardini24 Novembre 2015 / Rispondi

      Smaltire la merce è una scelta e non un obbligo. Se si risulta non congrui si può fare, come previsto, un adeguamento, oppure motivare con lo smaltimento la non congruità. La mancata congruità per un anno di solito non è particolarmente ‘sospetta’. Può succedere.

    Angelo7 Dicembre 2015 / Rispondi

    Buongiorno e complimenti per il blog. Come dobbiamo comportarci nel caso in cui l’agenzia delle entrate o Gdf risultasse non presente durante le fasi di distruzione nonostante fosse stata avvertita nei tempi previsti? Grazie e saluti

      Stefano Gardini7 Dicembre 2015 / Rispondi

      Nessun problema, se la comunicazione è corretta, non sono obbligati ad essere presenti. Nel caso di assenza può essere effettuata senza problemi, vige il ‘silenzio assenso’.

    Anna5 Gennaio 2016 / Rispondi

    Salve , io sto chiudendo dopo 6 anni un’attività di servizi individuale..I mobili che comprai 2 scrivanie e 3 mobili e un divano con alcune sedie e tre lampadari, li ho ammortizzati, però se ora che chiudo me li voglio tenere per casa che devo fare?me li devo autofatturare?e il valore dopo 6 anni chi lo decide?trovo assurdo pagare tasse su mobili acquistati. grazie

      Stefano Gardini6 Gennaio 2016 / Rispondi

      Sì vanno autofatturati al cosiddetto ‘valore normale’, in pratica il valore di mercato dei mobili. Anche se trovi assurda la cosa (ed ha senso trovarla assurda), la legge italiana prevede questo.

    Gianpiero12 Febbraio 2016 / Rispondi

    Salve,
    complimenti per il blog, avrei una domanda. Ho acquistato nel corso del primo esercizio merci per un valore di 350euro circa su un noto sito di e-commerce da soggetti privati residenti fuori UE. Questi beni non sono più utilizzabili (si tratta di minuterie, orecchini, parti metalliche) e quindi li ho tolti dalle rimanenze finali di merce. Come devo comportarmi per giustificare ciò? Non posso tenerli in azienda giusto? Posso fare solo l’autocertificazione e buttarli via? Grazie.

      Stefano Gardini13 Febbraio 2016 / Rispondi

      Sì puoi smaltire il prodotto con apposita comunicazione agli enti preposti oppure autofatturarteli ad un prezzo simbolico (ma non inferiore al valore di mercato)

    Carola24 Febbraio 2016 / Rispondi

    Buongiorno,
    abbiamo acquistato nel ’89 un bene in Leasing,
    valore E. 150.000,00 .valore di riscatto nel 93
    E. 4.000,00 inserito a cespiti.
    Cosa devo considerare come costo di acquisto ?
    il valore inserito a cespite ?
    Vorremmo conferire ad una ditta esterna lo smontaggio e il trasporto per la distruzione .
    Dobbiamo fare comunicazione alla AdE e GdF ?
    Grazie

      Stefano Gardini24 Febbraio 2016 / Rispondi

      Sì la comunicazione va fatta. Il bene ha il valore inserito come cespite, se non ha subito svalutazioni o rivalutazioni.

        Carola25 Febbraio 2016 / Rispondi

        Buongiorno,
        mi scusi ancora:
        il valore che abbiamo inserito a cespite è 4.000,00 , inferiore a 10.000,00.
        Conferma che la comunicazione va fatta ?
        grazie, saluti

          Stefano Gardini26 Febbraio 2016 / Rispondi

          Per sicurezza, considerata la non completa limpidezza della normativa, è opportuno farla. Se non la si fa può essere a rischio di contestazione.

    Paolo Alloisio11 Marzo 2016 / Rispondi

    Per la rottamazione dei beni strumentali ai fini del calcolo del limite di Euro 10.000 vale il costo storico (al lordo degli ammortamenti) o il valore netto contabile (costo storico meno ammortamenti) ?
    Grazie

      Stefano Gardini14 Marzo 2016 / Rispondi

      In realtà vale il cosiddetto ‘valore normale’ cioè il valore di mercato ad oggi del bene.

    angelo14 Marzo 2016 / Rispondi

    Gradirei gentilmente conoscere se il limite di € 10.000,00 ( al di sotto del quale non c’è obbligo di comunicazione, se ho ben capito ) è cumulabile o non con altri smaltimenti nello stesso anno sempre inferiori a € 10.00,00. In altri termine e a titolo di esempio se in un anno eseguo 20 smaltimenti da 3.000,00 € devo considerare 60.00,00 di smaltimento e quindi fare le comunicazioni o no perché ogni smaltimento è inferiore alla soglia di € 10.000,00?
    Spero di essere stato chiaro.
    Grazie

      Stefano Gardini18 Marzo 2016 / Rispondi

      Visto i dubbi che sono stati sollevati in merito alla mancata comunicazione ed al fatto che ci sono alcuni pronunciamenti contrari, consiglio sempre di fare la comunicazione, anche per importi inferiori ai 10.000 euro. E’ un modo di mettersi al sicuro da eventuali rischi di contestazione.

    anna giuliani24 Marzo 2016 / Rispondi

    Vorrei un’informazione, se viene inviata la raccomandata di distruzione solo alla guardia di finanza e non alla agenzia delle entrate Cosa può succedere??

      Stefano Gardini25 Marzo 2016 / Rispondi

      Va bene, basta comunicarlo ad almeno uno dei soggetti.

    Alessandra29 Marzo 2016 / Rispondi

    Buongiorno, sono un professionista e devo eliminare una vecchia stampante non più funzionante del valore iniziale di 270 euro. Devo emettere un’autofattura per tale importo anche se è vecchia di 15 anni, oltre ad essere guasta?
    Grazie.

      Stefano Gardini29 Marzo 2016 / Rispondi

      Va eventualmente fatturata al valore ‘normale’,che essendo anche guasta può essere davvero irrisorio, anche uno o due euro.

    nedo14 Luglio 2016 / Rispondi

    Chedo cortesemente questo. Sono un videonoleggio che vuol cessare l’attività ma non riesce a vendere le cassette ed i giochi ormai obsoleti. Il valore storico dal 1997 è 205.000 euro ed oggi non valgono niente. Se me li autofatturo a 1000/2000 euro possono esserci problemi?

      Stefano Gardini15 Luglio 2016 / Rispondi

      Per una diff del genere io investirei qualche euro nel far fare una bella perizia. A quel punto te li fatturi al valore normale di perizia che sarà vicino a 0.

    Luciano Prisco18 Settembre 2016 / Rispondi

    Buongiorno, chiedo gentilmente quali sono le procedure da effettuare nel caso in cui la merce con valore superiore ai € 10.000,00, si è incendiata, testimoniato dall’intervento dei vigili del fuoco, e che sono da eliminare (valore) dalle giacenze dell’azienda. Bisogna inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate? Basta solo il verbale dei Vigili del fuoco?
    Nell’attesa di un vostro parere porgo cordiali saluti.

      Stefano Gardini24 Settembre 2016 / Rispondi

      Va fatta comunicazione: guarda l’art. 53 DPR 633/72.

      “… idonea documentazione di un organo della Pubblica Amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatto ai sensi della Legge 4 Gennaio 1968, n.15, da cui risulti il verificarsi dell’evento, natura, qualità; e quantità; dei beni perduti e l’indicazione, sulla base del prezzo d’acquisto, dell’ammontare complessivo;

      da comunicazione redatta sull’apposito modello ministeriale da inviarsi, entro 30 gg. dal verificarsi dell’evento, agli Uffici delle Entrate, ove attivati, agli Uffici delle Imposte Dirette e ai Comandi della Guardia di Finanza competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente.”

    Anna12 Ottobre 2016 / Rispondi

    Buonasera, una domanda semplice. Distruggo beni non più commercializzabili perché obsoleti o fuori listino e li valorizzo con il prezzo di acquisto senza IVA. Compilo e porto in discarica per un valore inferiore ai € 10K. Dopodiché devo registrare il documento per far si che l’inventario del negozio si abbassi della cifra relativa. Corretto ? Grazie in anticipo per la risposta. A.

      Stefano Gardini13 Ottobre 2016 / Rispondi

      Sì, direi di sì, salvo che sarebbe comunque opportuno fare comunicazione ad Agenzia Entrate e/o GdF locale.

    vincenzo24 Novembre 2016 / Rispondi

    Salve,
    sono socio di una sas,sto per cessare la società ed ho:
    -1 dei cespiti in contabilità(ammortizzati al 100%) che non esistono più fisicamente
    -2 dei cespiti presenti che sono stati ammortizzati al 100%
    -3 dei cespiti presenti che non sono stati del tutto ammortizzati.
    Prima di andare dal notaio è giusto se
    per tutti questi cespiti faccio una fattura ( valore normale ) ai soci?
    Per le società non esiste l’autofattura, vero?
    Grazie

      Stefano Gardini25 Novembre 2016 / Rispondi

      Sì è la procedura corretta. Fattura ai soci a valore normale.

    vincenzo5 Aprile 2017 / Rispondi

    Buongiorno Stefano,

    io ho il seguente problema (sono ditta individuale):
    …. non devo distruggere alcun prodotto perchè ci ha già pensato il corriere durante il trasporto verso il cliente.
    In ogni caso devo allineare il magazzino perchè ho rispedito al cliente il prodotto danneggiato

    Il costo è inferiore ai 10 k e trattasi di vernice (quindi merce pericolosa per intendersi).
    Come mi comporto ? rientro in questa casistica visto che non devo distruggere ma devo dichiarare la perdita di un prodotto già distrutto involontariamente. Come tutelarmi ontro eventuali presunzioni dell’agenzia del fisco ?

    grazie
    vincenzo

      Stefano Gardini7 Aprile 2017 / Rispondi

      Basta allegare al DDT/Fattura di spedizione la dichiarazione del corriere sulla distruzione della merce.

    Sabina Bertona12 Maggio 2017 / Rispondi

    Buongiorno,
    in data 21/11/2016 ho sostituito una stampante perché i costi di riparazione erano troppo elevati, tale stampante era ammortizzata al 6% (aveva un anno di vita), dato che non ho trovato nessuna ditta nelle vicinanze per lo smaltimento la stampante è ancora fisicamente presso l’azienda (imballata in uno scatolone con la scritta “rotta”), come devo comportarmi in merito agli ammortamenti al 31/12/2016?

      Stefano Gardini26 Maggio 2017 / Rispondi

      Se la stamapnte non è più funzionante da prima del 31/12/2016 l’ammortamento va fatto pro-quota per il periodo di uso. Altrimenti lo si fa per intero (è stata usata).

    francesca23 Giugno 2017 / Rispondi

    salve, complimenti per il blog e per la chiarezza delle sue risposte.

    un centro estetico deve smaltire prodotti vari (trucchi, oli ecc) perchè scaduti e di importi inferirore a 10.000,00. come bisogna procedere? si deve autenticare l’ autocertificazione ovvero apporre una data certa??

    grazie tante

      Stefano Gardini27 Luglio 2017 / Rispondi

      Come spiegato nell’articolo, comunicazione agli organi competenti e autocertificazione dell’avvenuto smaltimento in caso di assenza di controllo.

    LUIGI30 Novembre 2017 / Rispondi

    Salve, a proposito della eliminazione dal patrimoniale dei cespiti che fisicamente non sono più in azienda e che non si sa che fine abbiamo fatto ho letto nelle sue risposte che si possono depennare attraverso la vendita ai soci o a privati, ma se questo non fosse possibile? faccio autofattura ad 1 euro cad? sto parlando di beni che complessivamente hanno un valore originario totalmente ammortizzato di ca 2-3 milioni di euro,
    grazie

      Stefano Gardini30 Novembre 2017 / Rispondi

      Può essere fatta la fattura a qualcun altro (ad esempio i soci) a valore ‘normale’. Se è 1 euro va bene ma se è 100.000 euro va fatta a 100.000. Va usato il valore normale, cioè di mercato. Per un importo del genere mi pare davvero singolare non avere più i beni e non conoscerne la destinazione.

        LUIGI1 Dicembre 2017 / Rispondi

        la vendita ai soci o a privati, come avevo scritto è da escludere, quindi che alternativa rimane? siamo d’accordo che il prezzo deve essere quello normale e quindi riprendendo il discorso e appurato che non posso fatturare ai soci, posso fare autofattura? grazie

          Stefano Gardini1 Dicembre 2017 / Rispondi

          No l’autofattura non risolve il problema. Se ti autofatturi i beni li hai sempre in carico, è un giro a vuoto, inutile. Se li vuoi ‘eliminare’ vanno fatturati a terzi. Non puoi risolvere diversamente il problema se li vuoi togliere dal libro cespiti come carico.

    Rossella8 Aprile 2018 / Rispondi

    Salve, in seguito a una cessazione attività… La società snc deve rottamare materiale elettronico da magazzino (cellulari,computer ecc..) il.materiale è inferiore a 10.000 euro (con autocertificazione di atto notorio), in contabilità dovrà essere rilevata una vendita merce esente oppure ivata? Grazie

      Stefano Gardini11 Aprile 2018 / Rispondi

      Non devi rilevare una vendita ma la distruzione dei beni e non è un’operazione iva.

    Sandra9 Maggio 2018 / Rispondi

    Buongiorno, volevo sapere come registrare in contabilità la situazione che Le illustro di seguito. Durante uno scavo in un cantiere edile, è stato riesumato un attrezzo laser, rotto e non funzionante. Un dipendente volenteroso l’ha smontato, riverniciato, eseguendo le prime riparazioni. Successivamente il laser è stato portato presso un centro assistenza per farlo funzionare. Il centro assistenza ha fatturato il servizio per €. 400 circa. L’attrezzo ora funziona e viene usato regolarmente in cantiere, quindi è diventato un cespite aziendale. Il valore a nuovo sarebbe stato di circa 2.500 euro. Come devo procedere per regolarizzare il tutto? La ringrazio tantissimo, un saluto.

      Stefano Gardini11 Maggio 2018 / Rispondi

      Complicato…..potete fare e vi è possibile un apporto (o vendita) da socio a valore minimo in quanto ‘non funzionante’.

    Elis9 Ottobre 2018 / Rispondi

    salve, è possibile che il venditore effettui il reso della merce danneggiata al distributore e sia quest’ultimo a distruggerla? in tal caso quali sono le formalità? Grazie mille

      Stefano Gardini9 Ottobre 2018 / Rispondi

      Sì certo, se il distributore è d’accordo sicuramente. Basta rendere la merce con DDT di reso. A quel punto gli adempimenti sono a carico di chi è in possesso fisicamente della merce, il distributore.

    marina di fabio9 Settembre 2020 / Rispondi

    buon giorno
    posso fare piu’ di una rottamazione in un anno di importo max 10.000,00 euro cadauna
    o il limite è annuale???
    Grazie

      Stefano Gardini30 Settembre 2020 / Rispondi

      Direi che il limite è per ogni mezzo

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